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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 46/2025 RGA avverso la sentenza n. 33/2025 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 949/2024, a cui era stata riunita la causa iscritta al R.G.n. 972/2024, pubblicata in data 24/01/2025; avente ad oggetto: pubblico impiego - carta docente;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/11/2025; promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/A, giusta procura alle liti in atti;
- appellante;
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, legalmente rappresentato e difeso CP_2 dall'Avvocatura di Stato, con domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura distrettuale in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6; - appellato;
pag. 1 di 9 *** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 27/11/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – docente precaria inserita nelle graduatorie Parte_1 provinciali per le supplenze (GPS) – deducendo la titolarità di crediti nei confronti del , adiva il Tribunale di Reggio Emilia, in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro, con due distinti ricorsi che radicavano altrettanti giudizi:
- RGN 949/2024, in cui la ricorrente rivendicava il diritto alla retribuzione professionale docente (RPD) per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;
- RGN 972/2024, in cui la ricorrente rivendicava il diritto al bonus di euro
500,00 annui previsto dall'art. 1 co. 121 della legge 107/2015 – c.d. «Carta
Elettronica del Docente» - per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24 e
2024/25, chiedendo la condanna del al pagamento di euro 2.000,00, oltre CP_1 alle spese di lite.
2. Il si costituiva nel solo giudizio RG 972/2024 chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
3. All'udienza del 24 gennaio 2025 il Giudice disponeva la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva, previa richiesta in questi termini avanzata dal nel secondo giudizio;
la parte ricorrente non si opponeva alla riunione CP_1 ma chiedeva, in caso di soccombenza del , la liquidazione di distinti CP_1 onorari per le distinte attività prestate nelle diverse cause.
4. Il Giudice di primo grado, istruite le cause riunite documentalmente, definiva il giudizio con sentenza pubblicata all'udienza del 24/01/2025, con cui:
- accoglieva integralmente le domande avanzate da parte ricorrente nel giudizio contraddistinto dal n. RG 949/2024, relativo alla RPD per gli anni
pag. 2 di 9 2020/21 e 2021/22, condannando il al pagamento dell'importo CP_1 determinato al lordo fiscale, netto previdenziale di € 1282,16 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- accoglieva parzialmente le domande avanzate da parte ricorrente nel giudizio contraddistinto dal n. RG 972/2024, riconoscendo il diritto alla c.d. «Carta del docente» per gli anni 2020/21, 2022/23 e 2023/24, con conseguente condanna del a rendere disponibile il Controparte_1 predetto bonus per un importo di € 1.500,00, oltre interessi legali dalle scadenze all'integrale soddisfo;
respingeva, invece, la domanda della ricorrente quanto all'anno scolastico 2024/25, per mancata maturazione del diritto al bonus non essendo ancora decorsi 180 giorni dall'inizio dell'anno scolastico;
- in punto di spese di lite, procedeva ad una liquidazione unitaria, indicata nella somma di € 875,50 per l'intero, di cui disponeva la compensazione tra le parti nella misura di 1/5, ponendo i residui 4/5 a carico del (oltre CP_1 ad euro 98,00 per esborsi e accessori).
5. Con atto di appello tempestivamente depositato, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza di cui in epigrafe formulando i seguenti due motivi di appello:
a. « APPLICAZIONE Parte_2
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA I LAVORATORI ASSUNTI A
TEMPO DETERMINATO E I LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO
INDETERMINATO SANCITO DELLA CLAUSOLA 4 DELL'OR
QU ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE. VIOLAZIONE
DELLA CLAUSOLA 6 DEL NA OR QU E
DELL'ART 14 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA, per non avere il Tribunale riconosciuto il diritto della ricorrente a beneficiare della “Carta elettronica del Docente” per
l'anno scolastico 2024/25, nonostante avesse ricevuto per tale annualità un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) ai
pag. 3 di 9 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999»: l'appellante, segnatamente, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda relativa all'ottenimento della Carta del docente per l'anno 2024/25 affermando che, dalla data di proposizione della domanda
(03 ottobre 2024) alla data della pronuncia (24 gennaio 2025) non era ancora trascorso il lasso temporale di 180 giorni lavorativi effettivi richiesto dalla prevalente giurisprudenza per il riconoscimento del beneficio e che quindi non era ancora maturato il diritto vantato all'epoca dell'iscrizione del giudizio;
l'odierna appellante contestava tale valutazione richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961 del 27 ottobre
2023, che stabilisce come la “Carta Docente” spetti ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto ai sensi dell'art. 4 co. 1 della legge 124/1999 oppure incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ai sensi dell'art. 4 co. 2 della medesima legge, senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda al , e ribadendo CP_1 come, nel caso di specie, risulti documentato che per l'anno scolastico
2024/2025 l'appellante aveva ricevuto un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2025) ai sensi dell'art. 4 co. 2 della legge 124/1999; ritenendo, dunque, di trovarsi in uno dei due casi in cui la Suprema Corte aveva esteso anche ai precari l'accesso alla predetta Carta,
l'appellante insiste per la riforma della sentenza in parte qua al fine di sentire riconosciuto il suo diritto all'ottenimento del bonus per l'anno scolastico
2024/2025;
b. «Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, art. 4 co. 1 e 2, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal successivo D.M. n. 147/2022, per aver il Tribunale illegittimamente liquidato le spese di lite al di sotto del minimo legale - da ritenersi inderogabile – e per aver, al contempo, determinato un compenso unico a fronte della proposizione di due distinti e separati ricorsi»: l'appellante, nello specifico, deduce l'erroneità della statuizione del
Giudice di prime cure in punto di spese ritenendola viziata, sia perché prevedeva un compenso unico a fronte dell'instaurazione di due distinti e
pag. 4 di 9 separati giudizi, riuniti solo in fase di discussione, sia perché tale liquidazione era minore rispetto al minimo legale inderogabile;
6. Si è costituito l'appellato – – che, nel Controparte_1 contestare la fondatezza dei due motivi di impugnazione, deduceva quanto segue:
- quanto al primo motivo di gravame, ha eccepito il difetto di interesse ad agire quale condizione indefettibile dell'azione ex art. 100 c.p.c.; in particolare, ha richiamato, a sostegno, la pronuncia n. 29961/2023 della Cassazione nel punto in cui afferma che: «ai docenti con contratti di lavoro a termine
“spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa”, ossia – come ha previsto la stessa sentenza di primo grado per gli anni scolastici antecedenti – “con le stesse regole previste per il personale di ruolo”», ciò per dedurre che: «se così è, ai fini dell'insorgenza del diritto a percepire la carta del docente, rileva, sul piano temporale, la “data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”, che – se successivo al conferimento dell'incarico di supplenza
– la Corte di cassazione ha coerentemente individuato come dies a quo del termine prescrizionale, ritenendo dunque che, prima di tale tempo, non sia possibile l'esercizio del diritto» (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione); pertanto, deducendo che per l'anno scolastico 2024/2025 il sistema telematico aveva permesso di registrarsi sulla piattaforma informatica a partire dal 14 ottobre 2024 alle ore 14:00, rilevava che, alla data di proposizione del ricorso (03.10.2024), la non poteva vantare ancora Pt_1 alcun diritto, di talché la domanda doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse concreto ad agire, con conseguente pronuncia in rito, pertanto in termini ben distinti rispetto a quelli della sentenza gravata (ove la domanda era stata rigettata nel merito per «mancata maturazione del diritto vantato, all'epoca dell'iscrizione del giudizio»; cfr. pag. 15 della sentenza di I grado);
- quanto al secondo motivo, ne ha dedotto l'infondatezza ritenendo che la avrebbe abusivamente frazionato i crediti vantato attraverso la Pt_1 instaurazione di due giudizi separati e ciò nonostante le domande derivassero
pag. 5 di 9 dai medesimi rapporti di lavoro con il;
si richiama, a sostegno della CP_1 prospettazione, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
7299 del 19 marzo 2025, secondo cui «i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata» (cfr. pag. 5 della memoria del II grado).
Alla luce di quanto esposto, parte appellata instava per il rigetto dell'appello nel merito, col favore delle spese del grado di giudizio.
7. Tanto premesso, la Corte ritiene - in base agli atti e documenti già agli atti - che l'appello sia fondato con riguardo ad entrambi i motivi di gravame.
8. Quanto al primo motivo, si ritiene, innanzitutto, infondata l'eccezione di inammissibilità per carenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. dedotta dalla difesa del . CP_1
Ora, premessane la proponibilità in appello ex art 345 co.2 c.p.c. quale eccezione rilevabile d'ufficio – a nulla rilevando, pertanto, che in I grado non fosse stata sollevata, osservandosi sul punto (contrariamente a quanto affermato da parte appellata) che, in sede di costituzione innanzi al Tribunale, il aveva CP_1 dedotto sì l'inammissibilità della domanda ma non per carenza di interesse processuale bensì per mancanza di causa petendi1 - si ritiene che la questione sia
pag. 6 di 9 infondata giacché l'interesse ad ottenere la pronuncia con riguardo al bonus per l'anno scolastico 2024/2025 già sussisteva al momento della proposizione della domanda in ragione della durata della supplenza, incontrovertibilmente stabilita contrattualmente sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2025; cfr. pagg.
40-43 dell'unico file con cui è stato acquisito il fascicolo di I grado relativo alla causa n. R.G. 972/2024); conclusione supportata, in diritto, dal precedente della
Cassazione n. 29961/2023 che, pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art 363-bis c.p.c., nella parte di interesse precisa che: “… 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999 (n.d.r. cioè supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
…”.
9. Così rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal , si ritiene CP_1
che il primo motivo di appello proposto dalla sia fondato, dovendosi Pt_1 riconoscere il diritto in favore della docente al bonus in trattazione anche per l'annualità 2024/2025 in ragione del contratto a tempo determinato stipulato sino al termine delle attività didattiche (peraltro non risolto anticipatamente) come espresso dalla Corte di Cassazione, in attuazione dei principi eurounitari, con Sentenza n.
29961/2023 (enfasi di chi scrive): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121,
alla data della proposizione del ricorso non può dirsi maturato il diritto vantato, non palesandosi ancora il denunciato trattamento deteriore, apprezzabile e sindacabile solo allorché sia giunto a conclusione il rapporto di lavoro a tempo determinato. Deve infatti tenersi conto che la situazione di comparabilità presupposta dal diritto eurounitario al fine della parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari può integrarsi soltanto in base al servizio concretamente reso nell'anno scolastico di riferimento. E, peraltro, non potendosi escludere, per un verso, una anticipata cessazione del rapporto di lavoro anche anteriormente alla scadenza del termine e, per altro verso, il riconoscimento da parte della amministrazione datrice di lavoro del bonus in esame nel corso del rapporto ancora in essere. Va dunque respinta la domanda sotto il profilo dell'an debeatur.”. Con In coerenza con tali deduzioni, la difesa del concludeva chiedendo di: “dichiarare inammissibile per carenza della causa petendi o comunque rigettarsi, ove ritenuta ammissibile, la domanda riferita all'a.s. 2024/2025, non avendo la ricorrente maturato per l'a.s. tuttora in corso, il diritto vantato in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato non è ancora giunto a conclusione o comunque non sono stati raggiunti ad oggi i 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio” (ibidem, pag. 9).
pag. 7 di 9 L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
10. Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame, dovendosi precisare – in primo luogo – che, diversamente da quanto opinato da parte appellata, nel caso di specie, non rilevano i principi enunciati nella sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 7299/2025 poiché, sebbene le due cause riunite in I grado e decise con la pronuncia qui appellata attengano a diritti di credito sorti nell'ambito degli stessi rapporti tra la e il , i petita Pt_1 Controparte_1 sia formali che sostanziali divergono;
deve escludersi, quindi, che i diritti di credito in questione possano essere ascrivibili al “medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale” (cfr. il primo principio di diritto enunciato dalle SS.UU. 7299/2025, pag. 36): di talché deve ritenersi legittima l'instaurazione di separati giudizi, ferma rimanendo la possibilità di una loro riunione (come avvenuto nel caso di specie nella fase decisoria, per mera ragione di connessione soggettiva, come esplicitato dal giudice di prime cure nel provvedimento di riunione).
11. Tanto precisato, si rileva come la liquidazione dell'intero effettuata dal giudice di prime cure sia inferiore rispetto alla soglia minima prevista tabellarmente, in questo caso pari ad € 1030,00 come determinata tenendo in considerazione lo scaglione di riferimento – il secondo - e le fasi richieste dallo stesso appellante: studio, introduttiva e decisoria.
Si ritiene, pertanto, di dover riformare la sentenza gravata in punto di liquidazione, individuando come corretta la quantificazione di € 1030,00 per il giudizio di I grado a titolo di compensi, da corrispondersi (unitamente ad esborsi, spese generali e accessori) in favore dei difensori antistatari.
pag. 8 di 9 12. Alla luce di quanto esposto, si perviene all'accoglimento dell'appello, dovendosi ritenere assorbita ogni altra deduzione od argomentazione in quanto ritenuta ultronea.
13. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado – così come liquidate in parte dispositiva in favore dell'appellante, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento, alla natura non complessa delle questioni trattate ed alle fasi – sono poste a carico di parte appellata ex art. 92 c.p.c., spese che si distraggono in favore dei difensori dell'appellante in quanto dichiaratisi antistatari ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, sull'appello proposto avverso la sentenza n.
33/2025 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata il giorno 24/01/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, accerta il diritto di ad usufruire del beneficio economico di cui Parte_1 all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con conseguente condanna del
[...]
a rendere disponibile all'appellante la “Carta Controparte_1 docente” con le stesse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento all'anno scolastico 2024/2025, per l'importo di € 500,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. condanna il a rifondere le spese Controparte_1 sostenute da per entrambi i gradi di giudizio, liquidate - per Parte_1 ciascuno di essi - in euro 1.030,00 per compensi ed euro 171,50 per esborsi, oltre al rimborso per spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Bologna, 27/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 9 di 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 6 comparsa di costituzione in I grado dell'Avvocatura dello Stato laddove si deduce (con enfasi di chi scrive): “Per altro verso, mette conto evidenziare, con specifico riguardo alla pretesa riferita all'a.s. 2024/2025 tuttora in corso, che la ricorrente ha ottenuto l'incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche in data 09.09.2024 con cessazione al 30 giugno 2025. Alla data di proposizione del ricorso giudiziario (03.10.2024) nemmeno era attiva la piattaforma a cui registrarsi per poter accedere al beneficio, resa disponibile per i docenti di ruolo solo a partire dalle ore 14 del 14.10.2024; ne deriva pertanto l'inammissibilità della domanda riferita all'a.s. 2024/25 per carenza della causa petendi. Si rileva altresì, sempre con riferimento alla pretesa in esame, che alla data di proposizione della domanda la ricorrente ha prestato appena 24 giorni di servizio a fronte dei 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio. Si richiama, al riguardo, Trib. Catania, sentenza n. 2076/23 a mente della quale deve escludersi il beneficio preteso con riferimento all'anno scolastico in corso rispetto al quale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 46/2025 RGA avverso la sentenza n. 33/2025 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 949/2024, a cui era stata riunita la causa iscritta al R.G.n. 972/2024, pubblicata in data 24/01/2025; avente ad oggetto: pubblico impiego - carta docente;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/11/2025; promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/A, giusta procura alle liti in atti;
- appellante;
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, legalmente rappresentato e difeso CP_2 dall'Avvocatura di Stato, con domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura distrettuale in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6; - appellato;
pag. 1 di 9 *** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 27/11/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – docente precaria inserita nelle graduatorie Parte_1 provinciali per le supplenze (GPS) – deducendo la titolarità di crediti nei confronti del , adiva il Tribunale di Reggio Emilia, in Controparte_1 funzione di giudice del lavoro, con due distinti ricorsi che radicavano altrettanti giudizi:
- RGN 949/2024, in cui la ricorrente rivendicava il diritto alla retribuzione professionale docente (RPD) per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;
- RGN 972/2024, in cui la ricorrente rivendicava il diritto al bonus di euro
500,00 annui previsto dall'art. 1 co. 121 della legge 107/2015 – c.d. «Carta
Elettronica del Docente» - per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24 e
2024/25, chiedendo la condanna del al pagamento di euro 2.000,00, oltre CP_1 alle spese di lite.
2. Il si costituiva nel solo giudizio RG 972/2024 chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
3. All'udienza del 24 gennaio 2025 il Giudice disponeva la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva, previa richiesta in questi termini avanzata dal nel secondo giudizio;
la parte ricorrente non si opponeva alla riunione CP_1 ma chiedeva, in caso di soccombenza del , la liquidazione di distinti CP_1 onorari per le distinte attività prestate nelle diverse cause.
4. Il Giudice di primo grado, istruite le cause riunite documentalmente, definiva il giudizio con sentenza pubblicata all'udienza del 24/01/2025, con cui:
- accoglieva integralmente le domande avanzate da parte ricorrente nel giudizio contraddistinto dal n. RG 949/2024, relativo alla RPD per gli anni
pag. 2 di 9 2020/21 e 2021/22, condannando il al pagamento dell'importo CP_1 determinato al lordo fiscale, netto previdenziale di € 1282,16 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- accoglieva parzialmente le domande avanzate da parte ricorrente nel giudizio contraddistinto dal n. RG 972/2024, riconoscendo il diritto alla c.d. «Carta del docente» per gli anni 2020/21, 2022/23 e 2023/24, con conseguente condanna del a rendere disponibile il Controparte_1 predetto bonus per un importo di € 1.500,00, oltre interessi legali dalle scadenze all'integrale soddisfo;
respingeva, invece, la domanda della ricorrente quanto all'anno scolastico 2024/25, per mancata maturazione del diritto al bonus non essendo ancora decorsi 180 giorni dall'inizio dell'anno scolastico;
- in punto di spese di lite, procedeva ad una liquidazione unitaria, indicata nella somma di € 875,50 per l'intero, di cui disponeva la compensazione tra le parti nella misura di 1/5, ponendo i residui 4/5 a carico del (oltre CP_1 ad euro 98,00 per esborsi e accessori).
5. Con atto di appello tempestivamente depositato, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza di cui in epigrafe formulando i seguenti due motivi di appello:
a. « APPLICAZIONE Parte_2
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA I LAVORATORI ASSUNTI A
TEMPO DETERMINATO E I LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO
INDETERMINATO SANCITO DELLA CLAUSOLA 4 DELL'OR
QU ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE. VIOLAZIONE
DELLA CLAUSOLA 6 DEL NA OR QU E
DELL'ART 14 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA, per non avere il Tribunale riconosciuto il diritto della ricorrente a beneficiare della “Carta elettronica del Docente” per
l'anno scolastico 2024/25, nonostante avesse ricevuto per tale annualità un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) ai
pag. 3 di 9 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999»: l'appellante, segnatamente, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda relativa all'ottenimento della Carta del docente per l'anno 2024/25 affermando che, dalla data di proposizione della domanda
(03 ottobre 2024) alla data della pronuncia (24 gennaio 2025) non era ancora trascorso il lasso temporale di 180 giorni lavorativi effettivi richiesto dalla prevalente giurisprudenza per il riconoscimento del beneficio e che quindi non era ancora maturato il diritto vantato all'epoca dell'iscrizione del giudizio;
l'odierna appellante contestava tale valutazione richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961 del 27 ottobre
2023, che stabilisce come la “Carta Docente” spetti ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto ai sensi dell'art. 4 co. 1 della legge 124/1999 oppure incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ai sensi dell'art. 4 co. 2 della medesima legge, senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda al , e ribadendo CP_1 come, nel caso di specie, risulti documentato che per l'anno scolastico
2024/2025 l'appellante aveva ricevuto un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2025) ai sensi dell'art. 4 co. 2 della legge 124/1999; ritenendo, dunque, di trovarsi in uno dei due casi in cui la Suprema Corte aveva esteso anche ai precari l'accesso alla predetta Carta,
l'appellante insiste per la riforma della sentenza in parte qua al fine di sentire riconosciuto il suo diritto all'ottenimento del bonus per l'anno scolastico
2024/2025;
b. «Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, art. 4 co. 1 e 2, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal successivo D.M. n. 147/2022, per aver il Tribunale illegittimamente liquidato le spese di lite al di sotto del minimo legale - da ritenersi inderogabile – e per aver, al contempo, determinato un compenso unico a fronte della proposizione di due distinti e separati ricorsi»: l'appellante, nello specifico, deduce l'erroneità della statuizione del
Giudice di prime cure in punto di spese ritenendola viziata, sia perché prevedeva un compenso unico a fronte dell'instaurazione di due distinti e
pag. 4 di 9 separati giudizi, riuniti solo in fase di discussione, sia perché tale liquidazione era minore rispetto al minimo legale inderogabile;
6. Si è costituito l'appellato – – che, nel Controparte_1 contestare la fondatezza dei due motivi di impugnazione, deduceva quanto segue:
- quanto al primo motivo di gravame, ha eccepito il difetto di interesse ad agire quale condizione indefettibile dell'azione ex art. 100 c.p.c.; in particolare, ha richiamato, a sostegno, la pronuncia n. 29961/2023 della Cassazione nel punto in cui afferma che: «ai docenti con contratti di lavoro a termine
“spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa”, ossia – come ha previsto la stessa sentenza di primo grado per gli anni scolastici antecedenti – “con le stesse regole previste per il personale di ruolo”», ciò per dedurre che: «se così è, ai fini dell'insorgenza del diritto a percepire la carta del docente, rileva, sul piano temporale, la “data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”, che – se successivo al conferimento dell'incarico di supplenza
– la Corte di cassazione ha coerentemente individuato come dies a quo del termine prescrizionale, ritenendo dunque che, prima di tale tempo, non sia possibile l'esercizio del diritto» (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione); pertanto, deducendo che per l'anno scolastico 2024/2025 il sistema telematico aveva permesso di registrarsi sulla piattaforma informatica a partire dal 14 ottobre 2024 alle ore 14:00, rilevava che, alla data di proposizione del ricorso (03.10.2024), la non poteva vantare ancora Pt_1 alcun diritto, di talché la domanda doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse concreto ad agire, con conseguente pronuncia in rito, pertanto in termini ben distinti rispetto a quelli della sentenza gravata (ove la domanda era stata rigettata nel merito per «mancata maturazione del diritto vantato, all'epoca dell'iscrizione del giudizio»; cfr. pag. 15 della sentenza di I grado);
- quanto al secondo motivo, ne ha dedotto l'infondatezza ritenendo che la avrebbe abusivamente frazionato i crediti vantato attraverso la Pt_1 instaurazione di due giudizi separati e ciò nonostante le domande derivassero
pag. 5 di 9 dai medesimi rapporti di lavoro con il;
si richiama, a sostegno della CP_1 prospettazione, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
7299 del 19 marzo 2025, secondo cui «i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata» (cfr. pag. 5 della memoria del II grado).
Alla luce di quanto esposto, parte appellata instava per il rigetto dell'appello nel merito, col favore delle spese del grado di giudizio.
7. Tanto premesso, la Corte ritiene - in base agli atti e documenti già agli atti - che l'appello sia fondato con riguardo ad entrambi i motivi di gravame.
8. Quanto al primo motivo, si ritiene, innanzitutto, infondata l'eccezione di inammissibilità per carenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. dedotta dalla difesa del . CP_1
Ora, premessane la proponibilità in appello ex art 345 co.2 c.p.c. quale eccezione rilevabile d'ufficio – a nulla rilevando, pertanto, che in I grado non fosse stata sollevata, osservandosi sul punto (contrariamente a quanto affermato da parte appellata) che, in sede di costituzione innanzi al Tribunale, il aveva CP_1 dedotto sì l'inammissibilità della domanda ma non per carenza di interesse processuale bensì per mancanza di causa petendi1 - si ritiene che la questione sia
pag. 6 di 9 infondata giacché l'interesse ad ottenere la pronuncia con riguardo al bonus per l'anno scolastico 2024/2025 già sussisteva al momento della proposizione della domanda in ragione della durata della supplenza, incontrovertibilmente stabilita contrattualmente sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2025; cfr. pagg.
40-43 dell'unico file con cui è stato acquisito il fascicolo di I grado relativo alla causa n. R.G. 972/2024); conclusione supportata, in diritto, dal precedente della
Cassazione n. 29961/2023 che, pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art 363-bis c.p.c., nella parte di interesse precisa che: “… 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999 (n.d.r. cioè supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
…”.
9. Così rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal , si ritiene CP_1
che il primo motivo di appello proposto dalla sia fondato, dovendosi Pt_1 riconoscere il diritto in favore della docente al bonus in trattazione anche per l'annualità 2024/2025 in ragione del contratto a tempo determinato stipulato sino al termine delle attività didattiche (peraltro non risolto anticipatamente) come espresso dalla Corte di Cassazione, in attuazione dei principi eurounitari, con Sentenza n.
29961/2023 (enfasi di chi scrive): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121,
alla data della proposizione del ricorso non può dirsi maturato il diritto vantato, non palesandosi ancora il denunciato trattamento deteriore, apprezzabile e sindacabile solo allorché sia giunto a conclusione il rapporto di lavoro a tempo determinato. Deve infatti tenersi conto che la situazione di comparabilità presupposta dal diritto eurounitario al fine della parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari può integrarsi soltanto in base al servizio concretamente reso nell'anno scolastico di riferimento. E, peraltro, non potendosi escludere, per un verso, una anticipata cessazione del rapporto di lavoro anche anteriormente alla scadenza del termine e, per altro verso, il riconoscimento da parte della amministrazione datrice di lavoro del bonus in esame nel corso del rapporto ancora in essere. Va dunque respinta la domanda sotto il profilo dell'an debeatur.”. Con In coerenza con tali deduzioni, la difesa del concludeva chiedendo di: “dichiarare inammissibile per carenza della causa petendi o comunque rigettarsi, ove ritenuta ammissibile, la domanda riferita all'a.s. 2024/2025, non avendo la ricorrente maturato per l'a.s. tuttora in corso, il diritto vantato in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato non è ancora giunto a conclusione o comunque non sono stati raggiunti ad oggi i 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio” (ibidem, pag. 9).
pag. 7 di 9 L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
10. Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame, dovendosi precisare – in primo luogo – che, diversamente da quanto opinato da parte appellata, nel caso di specie, non rilevano i principi enunciati nella sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 7299/2025 poiché, sebbene le due cause riunite in I grado e decise con la pronuncia qui appellata attengano a diritti di credito sorti nell'ambito degli stessi rapporti tra la e il , i petita Pt_1 Controparte_1 sia formali che sostanziali divergono;
deve escludersi, quindi, che i diritti di credito in questione possano essere ascrivibili al “medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale” (cfr. il primo principio di diritto enunciato dalle SS.UU. 7299/2025, pag. 36): di talché deve ritenersi legittima l'instaurazione di separati giudizi, ferma rimanendo la possibilità di una loro riunione (come avvenuto nel caso di specie nella fase decisoria, per mera ragione di connessione soggettiva, come esplicitato dal giudice di prime cure nel provvedimento di riunione).
11. Tanto precisato, si rileva come la liquidazione dell'intero effettuata dal giudice di prime cure sia inferiore rispetto alla soglia minima prevista tabellarmente, in questo caso pari ad € 1030,00 come determinata tenendo in considerazione lo scaglione di riferimento – il secondo - e le fasi richieste dallo stesso appellante: studio, introduttiva e decisoria.
Si ritiene, pertanto, di dover riformare la sentenza gravata in punto di liquidazione, individuando come corretta la quantificazione di € 1030,00 per il giudizio di I grado a titolo di compensi, da corrispondersi (unitamente ad esborsi, spese generali e accessori) in favore dei difensori antistatari.
pag. 8 di 9 12. Alla luce di quanto esposto, si perviene all'accoglimento dell'appello, dovendosi ritenere assorbita ogni altra deduzione od argomentazione in quanto ritenuta ultronea.
13. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado – così come liquidate in parte dispositiva in favore dell'appellante, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento, alla natura non complessa delle questioni trattate ed alle fasi – sono poste a carico di parte appellata ex art. 92 c.p.c., spese che si distraggono in favore dei difensori dell'appellante in quanto dichiaratisi antistatari ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, sull'appello proposto avverso la sentenza n.
33/2025 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata il giorno 24/01/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, accerta il diritto di ad usufruire del beneficio economico di cui Parte_1 all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con conseguente condanna del
[...]
a rendere disponibile all'appellante la “Carta Controparte_1 docente” con le stesse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento all'anno scolastico 2024/2025, per l'importo di € 500,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. condanna il a rifondere le spese Controparte_1 sostenute da per entrambi i gradi di giudizio, liquidate - per Parte_1 ciascuno di essi - in euro 1.030,00 per compensi ed euro 171,50 per esborsi, oltre al rimborso per spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Bologna, 27/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 9 di 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 6 comparsa di costituzione in I grado dell'Avvocatura dello Stato laddove si deduce (con enfasi di chi scrive): “Per altro verso, mette conto evidenziare, con specifico riguardo alla pretesa riferita all'a.s. 2024/2025 tuttora in corso, che la ricorrente ha ottenuto l'incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche in data 09.09.2024 con cessazione al 30 giugno 2025. Alla data di proposizione del ricorso giudiziario (03.10.2024) nemmeno era attiva la piattaforma a cui registrarsi per poter accedere al beneficio, resa disponibile per i docenti di ruolo solo a partire dalle ore 14 del 14.10.2024; ne deriva pertanto l'inammissibilità della domanda riferita all'a.s. 2024/25 per carenza della causa petendi. Si rileva altresì, sempre con riferimento alla pretesa in esame, che alla data di proposizione della domanda la ricorrente ha prestato appena 24 giorni di servizio a fronte dei 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio. Si richiama, al riguardo, Trib. Catania, sentenza n. 2076/23 a mente della quale deve escludersi il beneficio preteso con riferimento all'anno scolastico in corso rispetto al quale