Art. 36.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.
Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota della pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.
Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota della pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.