Art. 2. Accordi di collaborazione 1. Il direttore dell'Istituto stipula le convenzioni relative agli accordi previsti dal precedente articolo 1, comma 1, lettera i), indicando il responsabile scientifico dello studio o ricerca, sentita l'apposita commissione del comitato scientifico ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 , secondo criteri stabiliti dal comitato amministrativo, sentito il comitato scientifico.
2. Al termine della convenzione il comitato scientifico valuta i risultati dell'attivita' svolta ed il conseguimento degli obiettivi previsti. I risultati sono di appartenenza sia dell'Istituto, sia della controparte scientifica dell'accordo.
3. I contributi eventualmente pattuiti sono versati alle entrate dell'Istituto e gestiti ai sensi dell' art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 .
4. I contributi di cui trattasi sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni e servizi, per le missioni e per quant'altro occorre per l'attivita scientifica da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.
5. La gestione dei predetti fondi avviene su indicazione del responsabile scientifico, secondo i criteri deliberati dal comitato amministrativo. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
2. Al termine della convenzione il comitato scientifico valuta i risultati dell'attivita' svolta ed il conseguimento degli obiettivi previsti. I risultati sono di appartenenza sia dell'Istituto, sia della controparte scientifica dell'accordo.
3. I contributi eventualmente pattuiti sono versati alle entrate dell'Istituto e gestiti ai sensi dell' art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 .
4. I contributi di cui trattasi sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni e servizi, per le missioni e per quant'altro occorre per l'attivita scientifica da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.
5. La gestione dei predetti fondi avviene su indicazione del responsabile scientifico, secondo i criteri deliberati dal comitato amministrativo. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".