Art. 4. 1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' sostituito dal seguente:
"Nel bando di concorso di cui all'articolo 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:
a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell' articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'eta' e degli altri richiesti dall'articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli indicati dall'articolo 9;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;
f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'articolo 4".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - Nel bando di concorso di cui all'art. 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:
a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare.
I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell' art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'eta' e degli altri richiesti dall'art. 2 per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli indicati dall'art. 9;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;
f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 4.
Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico dei sottufficiali alla data in cui gli interessati conseguiranno la nomina a vicebrigadiere".
Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 9 della legge n.189/1959 , sopra richiamato:
"Art. 9. - Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, e' stabilita l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione".
"Nel bando di concorso di cui all'articolo 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:
a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell' articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'eta' e degli altri richiesti dall'articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli indicati dall'articolo 9;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;
f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'articolo 4".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 627/1975 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - Nel bando di concorso di cui all'art. 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:
a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare.
I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell' art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'eta' e degli altri richiesti dall'art. 2 per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli indicati dall'art. 9;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;
f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 4.
Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico dei sottufficiali alla data in cui gli interessati conseguiranno la nomina a vicebrigadiere".
Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 9 della legge n.189/1959 , sopra richiamato:
"Art. 9. - Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, e' stabilita l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione".