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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/11/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Domenico Provenzano Giudice
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 7.11.25, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 698 dell'anno 2025, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: avv. PATRIARCHI DANIELA
- PARTE RICORRENRE –
CONTRO
, Controparte_1
DIFENSORE: avv. AMBROSINI ELISABETTA
- PARTE RESISTENTE -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni congiunte così precisate: come da verbale di udienza del 7.11.25 riduzione dell'assegno a € 300 mensili da corrispondersi a cura di alla Parte_1
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CP_1 corresponsione di € 4000 a titolo di arretrati aggiornamenti indici ISTAT in unica soluzione entro il 31.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso in data 6.5.2025 adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1 revoca dell'assegno divorzile, adducendo una modifica delle condizioni economiche della da CP_1 ricondursi alla vendita di un immobile di proprietà della stessa, nonché all'avvio della convivenza more uxorio con tale Persona_1
Si costituiva resistendo nel merito. Controparte_1
All'udienza del 7.11.2025, tentata la conciliazione tra le parti, le stesse rassegnavano conclusioni congiunte come in epigrafe. La causa era trattenuta in decisione e il Giudice si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
***
Le superiori conclusioni devono trovare accoglimento.
Invero, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021), di talchè è pur sempre necessario un vaglio da parte del Tribunale, in ordine alla parte dell'assegno che, nel caso di specie, svolga funzione assistenziale.
Tanto premesso, tenuto conto delle rispettive situazioni economico patrimoniali, del divario esistente e della condizione della , risulta congruo il riconoscimento da parte di CP_1 Parte_1 dell'importo di € 300 mensili, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, come per legge.
Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, come peraltro concordato tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 698 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
ACCOGLIE le conclusioni come in epigrafe da aversi qui integralmente richiamate. DISPONE versamento da parte di a a titolo Parte_1 Controparte_1 di assegno divorzile della somma di € 300 mensili, soggetti a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio del 07.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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