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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 15/12/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. DE TO PRESIDENTE dott. Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 108/2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 03.11.2025 ha presentato ricorso – seguito dall'integrazione Parte_1 richiesta e depositata in data 13.11.2025 - con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Fano (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
1 • Le imprese individuali della parte ricorrente (Marrakech di SK AN, Kebab La
Kasbah di SK AN e SK AN) risultano cancellate da oltre un anno
(l'ultima cancellazione risale al 2010);
• La società Kebab Grec di SK AN & C. snc non è cancellata dal registro delle imprese, ma – come da integrazione dell'OCC – risulta presentare le dimensioni proprie dell'impresa minore;
• La ricorrente, pertanto, non è assoggettabile – posto che il socio illimitatamente responsabile di impresa minore può presentare domanda di liquidazione controllata (vd. TRib. Mantova 23.01.2025) - a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
• la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (poco meno di 300 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 24 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nata a [...] il [...] e residente a [...]
Togliatti n. 12;
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
Contr (-) nomina quale liquidatore il dott. già Persona_1
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili
(se tenute) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono
2 trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 D.p.r. 115/02 ove ne sussistano i presupposti.
Pesaro, il 19.11.2025
Il Giudice est.
Lorenzo Pini Il Presidente
DE TO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. DE TO PRESIDENTE dott. Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 108/2025 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 03.11.2025 ha presentato ricorso – seguito dall'integrazione Parte_1 richiesta e depositata in data 13.11.2025 - con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;
Ciò posto, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Fano (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
1 • Le imprese individuali della parte ricorrente (Marrakech di SK AN, Kebab La
Kasbah di SK AN e SK AN) risultano cancellate da oltre un anno
(l'ultima cancellazione risale al 2010);
• La società Kebab Grec di SK AN & C. snc non è cancellata dal registro delle imprese, ma – come da integrazione dell'OCC – risulta presentare le dimensioni proprie dell'impresa minore;
• La ricorrente, pertanto, non è assoggettabile – posto che il socio illimitatamente responsabile di impresa minore può presentare domanda di liquidazione controllata (vd. TRib. Mantova 23.01.2025) - a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
• la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (poco meno di 300 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 24 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nata a [...] il [...] e residente a [...]
Togliatti n. 12;
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
Contr (-) nomina quale liquidatore il dott. già Persona_1
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili
(se tenute) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non in atti);
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono
2 trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 D.p.r. 115/02 ove ne sussistano i presupposti.
Pesaro, il 19.11.2025
Il Giudice est.
Lorenzo Pini Il Presidente
DE TO
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