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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 534/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2490/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033551958000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037260318000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037260318000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037260318000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037260318000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della SI ed alla società Società_1 1 spa in liq. in data 25.03.2025, depositato il 08.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato:
- la cartella di pagamento n. 295 2023 00335519 58 000 di € 250,00 a titolo di tassa rifiuti 2007. Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, ad insoluto cartella 318382 del 14.11.2018;
- la cartella di pagamento n. 295 2024 00372603 18 000 di € 903,00, a titolo di tassa rifiuti
2008-2009-2010-2011. Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, ad intimazione di pagamento n. 301338 del 29.07.2019, notificata il 10.10.2019.
Cartelle notificate entrambe l'01.03.2025.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Prescrizione.
3. Carenza di legittimazione attiva dell'Società_1 1 S.p.A.;
Con distrazione.
Nessuno si è costituito per le resistenti.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni dal 2007 al 2011.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24; 22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcune volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER, parimenti non costituita.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 350,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2490/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033551958000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037260318000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037260318000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037260318000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037260318000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della SI ed alla società Società_1 1 spa in liq. in data 25.03.2025, depositato il 08.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato:
- la cartella di pagamento n. 295 2023 00335519 58 000 di € 250,00 a titolo di tassa rifiuti 2007. Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, ad insoluto cartella 318382 del 14.11.2018;
- la cartella di pagamento n. 295 2024 00372603 18 000 di € 903,00, a titolo di tassa rifiuti
2008-2009-2010-2011. Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, ad intimazione di pagamento n. 301338 del 29.07.2019, notificata il 10.10.2019.
Cartelle notificate entrambe l'01.03.2025.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Prescrizione.
3. Carenza di legittimazione attiva dell'Società_1 1 S.p.A.;
Con distrazione.
Nessuno si è costituito per le resistenti.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni dal 2007 al 2011.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24; 22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcune volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER, parimenti non costituita.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 350,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.