Articolo 24 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 23Articolo 25
Versione
5 aprile 1963
Art. 24.
L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e' ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza.
Dalla imposta sugli incrementi di valore e' deducibile, per i contribuenti che vi sono soggetti, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dovuta sulle plusvalenze soggette all'imposta di ricchezza mobile. La deduzione non puo' superare la parte proporzionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, attribuibile al Comune sulle plusvalenze relative alle aree che hanno formato oggetto della presente imposta.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963