Art. 24.
L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e' ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza.
Dalla imposta sugli incrementi di valore e' deducibile, per i contribuenti che vi sono soggetti, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dovuta sulle plusvalenze soggette all'imposta di ricchezza mobile. La deduzione non puo' superare la parte proporzionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, attribuibile al Comune sulle plusvalenze relative alle aree che hanno formato oggetto della presente imposta.
L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e' ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza.
Dalla imposta sugli incrementi di valore e' deducibile, per i contribuenti che vi sono soggetti, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dovuta sulle plusvalenze soggette all'imposta di ricchezza mobile. La deduzione non puo' superare la parte proporzionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, attribuibile al Comune sulle plusvalenze relative alle aree che hanno formato oggetto della presente imposta.