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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RE OR, Presidente LATORRE ANGELA RAFFAELLA, Relatore RICCOBENE GIUSEPPE OR, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 893/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 Studio -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249003920002000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170005326253000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190001139300000 IVA-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190004887806000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190004887907000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006963120000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006963221000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200000203821000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200007334800000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210012409242000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220009828471000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220010502725000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230003650729000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010453372000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010595809000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21/06/2024, la Ricorrente_1L., in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 292 2024 9003920002 000, dell'importo complessivo di € 220.037,87, comunicata con PEC del 23/04/2024, limitatamente a 14 cartelle di pagamento di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di LT (con specifica indicazione di ciascun numero di cartella, annualità e tributo, per un totale di € 214.601,29):
1. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170005326253000 IVA-ALTRO 2013
2. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190001139300000 IVA-ALTRO 2015
3. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190004887806000 IVA-ALTRO 2014
4. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190004887907000 IVA-ALTRO 2017
5. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006963120000 IVA-ALTRO 2016
6. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006963221000 IVA-ALTRO 2017
7. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200000203821000 IVA-ALTRO 2018
8. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200007334800000 IVA-ALTRO 2018
9. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210012409242000 IVA-ALTRO 2019
10. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220009828471000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
11. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220010502725000 IVA-ALTRO 2017
12. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230003650729000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 e 2020
13. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010453372000 IVA-ALTRO 2019.
14. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010595809000 IVA-ALTRO 2021.
Ha proposto i seguenti motivi: nullità/inesistenza della notifica via PEC dell'intimazione e delle cartelle per utilizzo di indirizzo PEC del mittente non tratto da pubblici registri;
mancata attestazione di conformità degli atti informatici;
difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990; mancata/irregolare notifica delle cartelle presupposte (art. 25 e 26 D.P.R. 602/1973); decadenza/prescrizione dei crediti successiva alla notifica delle cartelle.
Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva;
nel merito, l'annullamento per la nullità o l'inesistenza delle notifiche, il riconoscimento della prescrizione triennale/quinquennale, con vittoria di spese e compensi anche ex art. 96 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate-SI (ADER) si è costituita il 10/10/2024 ed ha concluso per il rigetto. Ha posto in evidenza che la notifica via PEC delle cartelle e dell'intimazione è valida e regolare, potendo avvenire con documento informatico nativo anche non sottoscritto digitalmente, che non è richiesta relata di notifica nella forma ordinaria. Ha invocato la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., stante l'avvenuta opposizione. Ha contestato l'asserita irregolarità dell'indirizzo PEC del mittente, ritenendo non necessario che sia iscritto in INI-PEC/REGINDE per la validità dell'invio, e ha affermato la tempestività/regolarità della riscossione e l'assenza di vizi di motivazione delle cartelle, predisposte secondo art. 25 D.P.R. 602/1973. Ha concluso per il rigetto dei motivi, per il rigetto della sospensione per difetto di fumus, con condanna alle spese e, in subordine, la manleva dalle conseguenze negative ove i vizi siano imputabili all'ente impositore.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ribadendo l'inesistenza giuridica delle notifiche PEC per mancata iscrizione del mittente nei pubblici registri, la mancata attestazione di conformità, il difetto di motivazione dell'intimazione e la nullità delle cartelle mai ritualmente notificate, oltre alla prescrizione dei crediti.
La causa è stata fissata per l'udienza del 15 dicembre 2025, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
°°°°°°°
Sintetizzate le ragioni del contendere, è necessario innanzitutto esaminare le notifiche delle cartelle di pagamento depositate dall'ADER e dei successivi atti di interruzione eseguiti con avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6) e con avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7):
1. la cartella n. 29220170005326253000 è stata notificata con pec del 29/08/2017 (All. 4-1) a cui è seguita la notifica dell'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
2. la cartella n. 29220190001139300000 è stata notificata con pec dell'1/03/2019 (All. 4-2), seguita dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6) e dell'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
3. la cartella n. 29220190004887806000 è stata notificata con pec del 02/09/2019 (All. 4-3) seguita dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6) e dell'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
4. la cartella n. 29220190004887907000 è stata notificata con pec del 02/09/2019 (All. 4-4), seguita dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6) e dell'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
5. la cartella n. 29220190006963120000 è stata notificata con pec del 12/12/2019 (All. 4-5), successivamente è stato notificato l'avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6)
6. la cartella n. 29220190006963221000 è stata notificata con pec del 12/12/2019 (All. 4-6), seguita dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6) e dell'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
7. la cartella n. 29220200000203821000 è stata notificata con pec del 24/02/2020 (All. 4-7), seguita dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6) e dell'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
8. la cartella n. 29220200007334800000 è stata notificata con pec del 15/11/2022 (All. 4-8), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7) 9. la cartella n. 29220210012409242000 è stata notificata con pec del 14/12/2022 (All. 4-9), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
10. la cartella n. 29220220009828471000 è stata notificata con pec del 25/01/2023 (All. 4-10), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
11. la cartella n. 29220220010502725000 è stata notificata con pec del 27/01/2023 (All. 4-11), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
12. la cartella n. 29220230003650729000 è stata notificata con pec del 21/04/2023 (All. 4-12), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
13. la cartella n. 29220230010453372000 è stata notificata con pec del 13/07/2023 (All. 4-13), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
14. la cartella n. 29220230010595809000 è stata notificata con pec del 26/07/2023 (All. 4-14), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7).
L'attività di riscossione dimostra l'infondatezza delle eccezioni proposte dalla società ricorrente con riferimento alla notifica, inoltre per effetto della rituale notifica delle cartelle la parte è decaduta dalle eccezioni concernenti la regolarità formale o la conformità del titolo. Si aggiunge al riguardo che non v'è alcun dubbio sulla corretta individuazione dell'indirizzo di pec della ricorrente.
Sul punto corre l'obbligo di evidenziare come la giurisprudenza granitica della Suprema Corte abbia affermato i seguenti principi di diritto:
le violazioni delle forme digitali che comunque non integrano inesistenza, costituiscono nullità sanabile per raggiungimento dello scopo (art. 9 l. 53/1994). (Sez. 6-1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021);
il valore giuridico della trasmissione PEC deriva dal rispetto della procedura normativa (artt. 4, 6, 9 d.P.R. 68/2005 e artt. 45, 48 d.lgs. 82/2005), che garantisce certezza della ricezione, provenienza e integrità. (Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023);
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non comporta nullità automatica;
occorre che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa. (Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023);
la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo
“.p7m”,necessario il formato poiché il protocollo PEC garantisce la riferibilità della cartella all'organo mittente. Eventuali contestazioni devono essere provate dal destinatario. (Sez. 5, Ordinanza n. 30922 del 03/12/2024) e comunque la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, non deve essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di specifiche prescrizioni normative (Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023).
Infatti, tenuto conto delle produzioni documentali dall'ADER, risulta la regolarità della notificazione solamente delle cartelle n. 29220190003179535 e n. 292202300036622150. La mancata impugnazione nei termini delle suddette cartelle dimostra l'irretrattabilità delle stesse.
L'attività esecutiva tempestivamente compiuta dimostra l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Parte ricorrente deve rifondere le spese processuali tenuto conto della difficoltà delle questioni affrontate, del valore della controversia sussumibile nel 5° scaglione di cui al Decreto Ministeriale n. 147/2022, nonchè dell'impegno profuso dal difensore dell'ADER nella cura degli adempimenti necessari per una agevole consultazione del fascicolo di parte puntualmente indicizzato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato e le sottostanti cartelle di pagamento.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite all'Ader che vengono liquidate nella complessiva somma di € 5.600,00, oltre spese forfettarie, ed accessori ai sensi di legge.
LT, 15 dicembre 2025
Il Presidente Andrea Salvatore Catalano Il Giudice est. Angela Latorre
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RE OR, Presidente LATORRE ANGELA RAFFAELLA, Relatore RICCOBENE GIUSEPPE OR, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 893/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 Studio -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249003920002000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170005326253000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190001139300000 IVA-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190004887806000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190004887907000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006963120000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006963221000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200000203821000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200007334800000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210012409242000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220009828471000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220010502725000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230003650729000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010453372000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010595809000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21/06/2024, la Ricorrente_1L., in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 292 2024 9003920002 000, dell'importo complessivo di € 220.037,87, comunicata con PEC del 23/04/2024, limitatamente a 14 cartelle di pagamento di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di LT (con specifica indicazione di ciascun numero di cartella, annualità e tributo, per un totale di € 214.601,29):
1. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170005326253000 IVA-ALTRO 2013
2. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190001139300000 IVA-ALTRO 2015
3. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190004887806000 IVA-ALTRO 2014
4. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190004887907000 IVA-ALTRO 2017
5. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006963120000 IVA-ALTRO 2016
6. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006963221000 IVA-ALTRO 2017
7. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200000203821000 IVA-ALTRO 2018
8. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200007334800000 IVA-ALTRO 2018
9. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210012409242000 IVA-ALTRO 2019
10. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220009828471000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
11. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220010502725000 IVA-ALTRO 2017
12. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230003650729000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 e 2020
13. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010453372000 IVA-ALTRO 2019.
14. CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010595809000 IVA-ALTRO 2021.
Ha proposto i seguenti motivi: nullità/inesistenza della notifica via PEC dell'intimazione e delle cartelle per utilizzo di indirizzo PEC del mittente non tratto da pubblici registri;
mancata attestazione di conformità degli atti informatici;
difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990; mancata/irregolare notifica delle cartelle presupposte (art. 25 e 26 D.P.R. 602/1973); decadenza/prescrizione dei crediti successiva alla notifica delle cartelle.
Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva;
nel merito, l'annullamento per la nullità o l'inesistenza delle notifiche, il riconoscimento della prescrizione triennale/quinquennale, con vittoria di spese e compensi anche ex art. 96 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate-SI (ADER) si è costituita il 10/10/2024 ed ha concluso per il rigetto. Ha posto in evidenza che la notifica via PEC delle cartelle e dell'intimazione è valida e regolare, potendo avvenire con documento informatico nativo anche non sottoscritto digitalmente, che non è richiesta relata di notifica nella forma ordinaria. Ha invocato la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., stante l'avvenuta opposizione. Ha contestato l'asserita irregolarità dell'indirizzo PEC del mittente, ritenendo non necessario che sia iscritto in INI-PEC/REGINDE per la validità dell'invio, e ha affermato la tempestività/regolarità della riscossione e l'assenza di vizi di motivazione delle cartelle, predisposte secondo art. 25 D.P.R. 602/1973. Ha concluso per il rigetto dei motivi, per il rigetto della sospensione per difetto di fumus, con condanna alle spese e, in subordine, la manleva dalle conseguenze negative ove i vizi siano imputabili all'ente impositore.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ribadendo l'inesistenza giuridica delle notifiche PEC per mancata iscrizione del mittente nei pubblici registri, la mancata attestazione di conformità, il difetto di motivazione dell'intimazione e la nullità delle cartelle mai ritualmente notificate, oltre alla prescrizione dei crediti.
La causa è stata fissata per l'udienza del 15 dicembre 2025, esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
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Sintetizzate le ragioni del contendere, è necessario innanzitutto esaminare le notifiche delle cartelle di pagamento depositate dall'ADER e dei successivi atti di interruzione eseguiti con avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6) e con avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7):
1. la cartella n. 29220170005326253000 è stata notificata con pec del 29/08/2017 (All. 4-1) a cui è seguita la notifica dell'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
2. la cartella n. 29220190001139300000 è stata notificata con pec dell'1/03/2019 (All. 4-2), seguita dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6) e dell'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
3. la cartella n. 29220190004887806000 è stata notificata con pec del 02/09/2019 (All. 4-3) seguita dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6) e dell'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
4. la cartella n. 29220190004887907000 è stata notificata con pec del 02/09/2019 (All. 4-4), seguita dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6) e dell'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
5. la cartella n. 29220190006963120000 è stata notificata con pec del 12/12/2019 (All. 4-5), successivamente è stato notificato l'avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6)
6. la cartella n. 29220190006963221000 è stata notificata con pec del 12/12/2019 (All. 4-6), seguita dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6) e dell'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
7. la cartella n. 29220200000203821000 è stata notificata con pec del 24/02/2020 (All. 4-7), seguita dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29220239002274525000 del 31.5.2023 (All.6) e dell'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
8. la cartella n. 29220200007334800000 è stata notificata con pec del 15/11/2022 (All. 4-8), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7) 9. la cartella n. 29220210012409242000 è stata notificata con pec del 14/12/2022 (All. 4-9), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
10. la cartella n. 29220220009828471000 è stata notificata con pec del 25/01/2023 (All. 4-10), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
11. la cartella n. 29220220010502725000 è stata notificata con pec del 27/01/2023 (All. 4-11), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
12. la cartella n. 29220230003650729000 è stata notificata con pec del 21/04/2023 (All. 4-12), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
13. la cartella n. 29220230010453372000 è stata notificata con pec del 13/07/2023 (All. 4-13), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7)
14. la cartella n. 29220230010595809000 è stata notificata con pec del 26/07/2023 (All. 4-14), in seguito è stato notificato l'avviso di pignoramento presso terzi n. 29220249003920002000 del 5.9.2024 (All.7).
L'attività di riscossione dimostra l'infondatezza delle eccezioni proposte dalla società ricorrente con riferimento alla notifica, inoltre per effetto della rituale notifica delle cartelle la parte è decaduta dalle eccezioni concernenti la regolarità formale o la conformità del titolo. Si aggiunge al riguardo che non v'è alcun dubbio sulla corretta individuazione dell'indirizzo di pec della ricorrente.
Sul punto corre l'obbligo di evidenziare come la giurisprudenza granitica della Suprema Corte abbia affermato i seguenti principi di diritto:
le violazioni delle forme digitali che comunque non integrano inesistenza, costituiscono nullità sanabile per raggiungimento dello scopo (art. 9 l. 53/1994). (Sez. 6-1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021);
il valore giuridico della trasmissione PEC deriva dal rispetto della procedura normativa (artt. 4, 6, 9 d.P.R. 68/2005 e artt. 45, 48 d.lgs. 82/2005), che garantisce certezza della ricezione, provenienza e integrità. (Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023);
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non comporta nullità automatica;
occorre che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa. (Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023);
la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo
“.p7m”,necessario il formato poiché il protocollo PEC garantisce la riferibilità della cartella all'organo mittente. Eventuali contestazioni devono essere provate dal destinatario. (Sez. 5, Ordinanza n. 30922 del 03/12/2024) e comunque la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, non deve essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di specifiche prescrizioni normative (Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023).
Infatti, tenuto conto delle produzioni documentali dall'ADER, risulta la regolarità della notificazione solamente delle cartelle n. 29220190003179535 e n. 292202300036622150. La mancata impugnazione nei termini delle suddette cartelle dimostra l'irretrattabilità delle stesse.
L'attività esecutiva tempestivamente compiuta dimostra l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Parte ricorrente deve rifondere le spese processuali tenuto conto della difficoltà delle questioni affrontate, del valore della controversia sussumibile nel 5° scaglione di cui al Decreto Ministeriale n. 147/2022, nonchè dell'impegno profuso dal difensore dell'ADER nella cura degli adempimenti necessari per una agevole consultazione del fascicolo di parte puntualmente indicizzato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato e le sottostanti cartelle di pagamento.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite all'Ader che vengono liquidate nella complessiva somma di € 5.600,00, oltre spese forfettarie, ed accessori ai sensi di legge.
LT, 15 dicembre 2025
Il Presidente Andrea Salvatore Catalano Il Giudice est. Angela Latorre