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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/08/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. n. 620/2025
Registro Generale Appello Lavoro n. 393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di AN, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4241/2024 del Tribunale di AN
(est. dott. Riccardo Atanasio), promossa:
DA rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Paoletti, elettivamente domiciliata Pt_1 sull'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Santucci, elettivamente Controparte_4 domiciliati in Firenze, via Fra' Giovanni Angelico 14/b, presso lo studio del difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di AN, contrariis reiectis, richiamate integralmente tutte le difese, allegazioni, deduzioni, eccezioni ed istanze istruttorie contenute - in memoria di costituzione in data 5 gennaio 2024 nel giudizio di merito n. 6969/2023 R.G. innanzi al Tribunale di AN,
- in memoria di costituzione in data 5 gennaio 2024 nel giudizio di merito n. 6974/2023 R.G. innanzi al Tribunale di AN,
- in memoria di costituzione in data 5 gennaio 2024 nel giudizio di merito n. 6977/2023 R.G. innanzi al Tribunale di AN,
- in memoria di costituzione in data 5 gennaio 2024 nel giudizio di merito n. 6971/2023 R.G. innanzi al Tribunale di AN, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in riforma della sentenza n. 4241/2024 resa inter partes nelle
1 cause riunite n. 6969/2023 R.G., n. 6974/2023 R.G., n. 6977/2023 R.G. e n. 6971/2023 R.G. in data 30 settembre 2024 dal Giudice Unico di AN, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Riccardo Atanasio, pubblicata in data 15 marzo 2025, notificata in data 22 marzo 2025, così giudicare:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei sigg.ri , , CP_1 Controparte_3 e ad ottenere l'incidenza delle voci variabili della retribuzione dagli CP_4 Parte_2 stessi indicate nei rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado n. 6969/2023 R.G., n. 6974/2023 R.G., n. 6977/2023 R.G. e n. 6971/2023 R.G., ai fini della determinazione della retribuzione agli stessi spettante nel periodo di godimento delle ferie e, per l'effetto
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ai sigg.ri , Parte_1 CP_1 [...]
, e in relazione alle domande dagli stessi svolte CP_3 CP_4 Parte_2 rispettivamente nei giudizi n. 6969/2023 R.G., n. 6974/2023 R.G., n. 6977/2023 R.G. e n. 6971/2023 R.G., tutti radicati innanzi al Tribunale civile di AN – Sezione Lavoro, successivamente riuniti, per l'effetto
- condannare i sigg.ri , , e alla CP_1 Controparte_3 CP_4 Parte_2 restituzione ad delle somme dalla stessa versate nella misura, rispettivamente Parte_1
- - di Euro 8.506,34.=, quanto al sig. ; Controparte_3
- - di Euro 6.880,81.=, quanto al sig. ; CP_1
- - di Euro 8.107,78.=, quanto al sig. CP_4
- - di Euro 12.668,32.=, quanto al sig. , Parte_2 ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia da questa Ecc.ma Corte di Appello di AN, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso
- rigettare le avversarie domande tutte, con vittoria di spese, competenze e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, occorrendo e qualora ritenuto opportuno e/o necessario da questa Ecc.ma Corte d'Appello, si reiterano tutte le istanze istruttorie già svolte in primo grado e contenute nelle memorie di costituzione in data 5 gennaio 2024 nei giudizi di merito n. 6969/2023 R.G., n. 6974/2023 R.G., n. 6977/2023 R.G. e n. 6971/2023 R.G., nel qual caso si chiede altresì di essere ammessi a prova per testi, senza inversione alcuna dell'onere della prova, sulle le circostanze di cui Par in memoria ai punti da A) a ) qui da intendersi per integralmente richiamate e ritrascritte precedute dalla locuzione "Vero che". Si indicano come testimoni i sigg.ri: 1) 2) 3) ; 4) Tes_1 Tes_2 Persona_1 [...]
5) 6) Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
APPELLATI Reiezione dell'appello
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.2025, la società ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 4241/2024 con la quale il Tribunale di AN ha accertato e dichiarato “il diritto dei ricorrenti al calcolo della incidenza delle voci variabili della retribuzione – tutte comprese, come meglio indicate nei rispettivi ricorsi di ognuno dei ricorrenti, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi - ai fini della determinazione della retribuzione spettante ai ricorrenti nel periodo di godimento delle ferie;
condanna a pagare le seguenti somme lorde: Pt_1
2 in favore di € 3.074,93 lordi (con riferimento al periodo dalla data di assunzione CP_1 alla data del 31/12/2021); in favore di € 4.141,19 lordi (con riferimento al periodo dal 1.1.2008 alla data Controparte_3 del 31/12/2021); in favore di € 3.870,95 lordi (con riferimento al periodo dal 1.1.2008 alla data del CP_4
31/12/2021); in favore di € 7.163,39 lordi (con riferimento al periodo dal 1.1.2008 alla data del Parte_2
31/12/2021); oltre interessi e rivalutazione monetaria.”
Il primo giudice, richiamato il quadro normativo di riferimento ed i principi che disciplinano la retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie, nonché la nozione europea di retribuzione feriale, ha evidenziato come tutte le voci oggetto della domanda siano intrinsecamente connesse alle mansioni espletate dai ricorrenti (D'Avanzo macchinista di metropolitana, gli altri conducenti di tram), risultando del tutto irrilevante il godimento per intero delle ferie nel corso degli anni ed affetti da nullità gli accordi che hanno escluso la computabilità di alcune indennità nella retribuzione normale e quindi non valutabili al fine della determinazione della retribuzione feriale (es. i codici 1397 indennità di turno e 1398 indennità lavoro domenicale, istituiti dall'Accordo Nazionale del 21.5.1981), perché in contrasto con i principi di diritto affermati dalle
Supremi Corti e con il principio costituzionale che riconosce il diritto alle ferie retribuite.
Quanto alla nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8 giornalieri da corrispondersi esclusivamente nelle giornate di ferie, istituita con l'Accordo Nazionale del
22.5.2022 e l'Accordo Aziendale del 3.4.2023 -che nella prospettiva della società sostituirebbe ed assorbirebbe ogni eventuali incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive-, la stessa, secondo il primo giudice, “compensa solo in parte della retribuzione giornaliera feriale cui ha diritto ognuno dei ricorrenti in quanto a fronte dell'importo di € 8,00 riconosciuto da quell'accordo, i ricorrenti vantano un importo ben maggiore di circa 18 €.
In ogni caso si deve considerare che tale accordo è vigente a far data della sua introduzione per mezzo degli Accordi predetti, mentre le richieste dei ricorrenti si riferiscono a differenze retributive ben anteriori a quella data.” Parte L'appellante con un unico articolato motivo censura la sentenza innanzitutto per aver deciso l'inserimento nella retribuzione feriale di tutte le indennità rivendicate ex adverso senza aver effettuato alcun tipo di accertamento e/o di approfondimento prodromico, nonostante l'eccezione della società di carenza di allegazione e prova da parte dei ricorrenti.
3 Lamenta la carenza di motivazione circa il riconoscimento di ogni singola indennità, ribadendo per alcune indennità riconosciute dal primo giudice ai fini del calcolo della retribuzione feriale l'inesistenza di qualsiasi collegamento con le mansioni svolte dai lavoratori, con “incomodi” e/o
“disagi” di sorta da compensare e con lo “status personale o professionale” dei lavoratori.
Ad esempio:
- codice 1876 indennità NO AN, non è soddisfacente l'argomento secondo cui a tale orario sarebbe “presente maggior numero di utenti che si recano al lavoro”, atteso che per un lavoratore svolgente la mansione di conducente di linea il numero di passeggeri presenti sul mezzo
è del tutto indifferente e per nulla incidente sullo svolgimento della mansione stessa, che è, e rimane, la conduzione del mezzo di trasporto;
-codice 1331 indennità di galleria, per la quale il Tribunale ha affermato in modo “del tutto apodittico e quindi illogico” che “tale indennità è stata prevista dall'accordo aziendale
29/10/1964 e dall'accordo 8/2/969 proprio in considerazione della maggiore gravosità del lavoro svolto in un ambiente chiuso, senza aerazione e oscuro.” (cfr. sentenza impugnata, p. 8). ATM solleva i propri dubbi in merito al fatto che quanto affermato dal primo Giudice possa costituire una “maggiore gravosità” dell'attività lavorativa in questione, atteso che è un dato di comune esperienza il fatto che le gallerie della metropolitana milanese non siano per nulla ambienti
“chiusi, senza aerazione e oscuri”, essendo frequentata ogni giorno da milioni di utenti;
-codice 1932 per eventi particolari (riconosciuto per prestazioni rese da lunedì a venerdì) e codice
1933 per eventi particolari (riconosciuto per prestazioni rese di sabato e/o di domenica e/o in giorni festivi), collegati “ai particolari eventi” quali ad esempio il “Salone del Mobile” e/o la
“Fashion Week”, nonché codice 1383 per giornate particolari “Altra indennità prevista dall'accordo aziendale 17/03/2003 con codice 1383, corrisposta in considerazione della maggiore gravosità della prestazione lavorativa nelle giornate del 1° gennaio, di Pasqua, del 1° maggio, del
15 agosto, del 25 dicembre qualificate come “giornate particolari”. (cfr. sentenza impugnata, p.
7) atteso che, se è vero che la giurisprudenza europea e nazionale richiamata dal primo Giudice aveva deciso il riconoscimento al lavoratore delle indennità intrinsecamente connesse al di lui status professionale parte appellante si chiede in forza di quale principio giuridico nel caso di specie tali indennità dovrebbero riconoscersi in totale assenza del c.d. “nesso intrinseco” con il suddetto status ma solo in forza di un presunto (e ignoto e indimostrato) “nesso intrinseco” con
“particolari eventi”;
- codici 1223 e 1363 entrambi turno notturno non avvicendato, essendo anche il lavoro notturno non una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione. Difetta, pertanto, a
4 parere di parte appellante, il primo requisito richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.”;
- codice 1394 indennità giornaliera di prestazione, riconosciuto a tutto il personale per ogni giornata di “prestazione effettiva”, pertanto parte appellante ribadisce che non esiste nemmeno per tale indennità, alcun collegamento con le mansioni svolte dai lavoratori né esiste alcun collegamento con “incomodi” e/o “disagi” di sorta da compensare;
- codice 1955 indennità stazione complessa, “indennità attribuita al macchinista di supporto, quelle volte nelle quali al macchinista si richiedono delle mansioni ulteriori che esorbitano dalle sue normali, presso stazioni complesse, per rendere informazioni ai viaggiatori o esercitare la sorveglianza o aiutare le manovre dei treni al capolinea o infine provvedere al trasferimento dei treni fuori servizio”. Proprio per il fatto che tale indennità è riconosciuta solamente nel caso in cui al “macchinista” sia richiesto di svolgere “mansioni ulteriori che esorbitano dalle sue normali” è di tutta evidenza che tali “ulteriori mansioni” non siano in alcun modo connesse (meno che meno in modo “intrinseco”) al di lui status professionale e dunque in alcun modo a parere di ATM dovrebbero giustificare il riconoscimento del relativo codice nella retribuzione feriale;
- codice 1252 noto come “Compensazione 2012”, introdotto con Verbale di Accordo Aziendale dell'11 maggio 2012 (cfr. ns. doc. 23 - cfr. doc. n. 23, fascicoli di primo grado , CP_4 CP_3
e n. 32 . Parte_2 CP_1
Tale accordo ha stabilito di riconoscere, “in luogo del riconoscimento del ticket” a suo tempo introdotto per gli Operatori di Esercizio con Accordo Aziendale del 27 aprile 2001, e fermi restando i criteri da quest'ultimo definiti (vale a dire l'assegnazione di un ticket restaurant del valore unitario di Lire 6.000 - poi € 3,10 - per ciascuna giornata di effettiva prestazione, pari ad almeno la metà del turno programmato), una indennità giornaliera pari a € 3,50.= denominata
“Compensazione 2012”.
Quanto alle altre indennità (di galleria, di turno, carro soccorso”, oltre che per le altre indennità) Parte tutte solamente citate dal Tribunale senza alcun commento, richiama quanto già dedotto negli atti di primo grado con le relative argomentazioni, non ritenendole superate in alcun modo dalla sentenza di primo grado non essendosi la stessa soffermata su alcun codice né avendo motivato al riguardo.
In conclusione, lamenta l'inserimento da parte del giudice nella retribuzione feriale di tutti i codici rivendicati ex adverso senza alcun distinguo e, soprattutto, senza indagare in alcun modo sia le relative attività lavorative sia le figure professionali dei lavoratori, dando per scontate la
“maggiore gravosità” e/o la “penosità” di determinate attività.
5 Rammenta in proposito che “l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale … poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore” (cfr. Cass., n. 20126/2022).
Chiede, in caso di accoglimento dell'appello, la condanna alla restituzione dei seguenti importi Parte corrisposti da in esecuzione della sentenza impugnata, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria:
- al sig. complessivi € 6.880,81; CP_1
- al sig. complessivi € 8.107,78; CP_4
- al sig. , complessivi € 12.668,32; Parte_2
- al sig. , complessivi € 8.506,34. CP_3
Si sono costituti gli appellati eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello perché riproduce argomentazioni della memoria di primo grado, e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello.
In particolare, quanto alla lamentata carenza di allegazione e prova delle domande attoree, ne evidenziano l'infondatezza atteso che in tutti e quattro i ricorsi ex art. 414 cpc introduttivi dei giudizi, oggetto di riunione:
• erano stati specificatamente descritti i compiti svolti da ciascun lavoratore;
• in particolare, erano state illustrate tutte le peculiarità dell'attività svolta da ciascun lavoratore;
• erano stati prodotti tutti gli accordi collettivi sia nazionali (docc. da 5 a 9) sia aziendali (docc. da
20 a 33), che avevano istituito e regolamentato le indennità previste;
• in particolare, ogni qual volta veniva allegato l'espletamento di una mansione con la relativa indennità prevista per compensare l'“incomodo” derivante da essa, veniva richiamato lo specifico accordo collettivo prodotto con il ricorso;
• erano state prodotte tutte le buste paga di ciascun lavoratore, da cui risultava il carattere continuativo di tali emolumenti variabili;
• era stato allegato per ciascun lavoratore un conteggio, che consentiva di verificare, per ogni indennità, l'ammontare percepito sia mensilmente, sia annualmente, sia nell'arco di tutto il periodo oggetto di ciascun ricorso;
• era stata evidenziata l'incidenza – di entità significativa – delle indennità invocate sulla retribuzione in godimento di ciascun lavoratore. In particolare, con il deposito del 11/9/2024 era stato fornito per ciascun lavoratore un conteggio aggiornato che determinava le invocate differenze
6 sulla retribuzione feriale in relazione al c.d. “periodo minimo protetto”, pari a 28 giorni, così come indicato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20216 del 23/6/2022.
In ciascuno di tali conteggi, era stata espressamente evidenziata l'incidenza delle indennità sulle retribuzioni in godimento di ciascun lavoratore.
Nello specifico, con riferimento al macchinista il conteggio evidenziava che nella CP_1 busta paga “feriale” di ottobre 2018 che prevedeva 10 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 195,72, mentre nella busta paga “non feriale” di dicembre 2018 che prevedeva 25 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 472,00; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 58%.
Inoltre, nella busta paga “feriale” di agosto 2019 che prevedeva 12 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 203,56, mentre nella busta paga “non feriale” di aprile 2019 che prevedeva 25 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 406,29; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 49,90%.
Ancora: nella busta paga “feriale” di settembre 2020 che prevedeva 14 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 250,96, mentre nella busta paga “non feriale” di luglio 2020 che prevedeva 25 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 458,21; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 45,24%.
Infine, nella busta paga “feriale” di luglio 2021 che prevedeva 16 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 289,04, mentre nella busta paga “non feriale” di maggio 2021 che prevedeva 25 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 495,24; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 41,64%.
Con riferimento al conducente , il conteggio evidenziava che nella busta paga “feriale” CP_3 di settembre 2018 che prevedeva 3 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad €
54,89, mentre nella busta paga “non feriale” di febbraio 2018 che prevedeva 25 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 372,74; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 85%.
Inoltre, nella busta paga “feriale” di settembre 2019 che prevedeva 6 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 60,75, mentre nella busta paga “non feriale” di gennaio 2019 che prevedeva 26 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 466,82; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 86,99%.
Infine, nella busta paga “feriale” di agosto 2020 che prevedeva 3 giorni lavo-rati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 48,29, mentre nella busta paga “non feriale” di febbraio 2020 che
7 prevedeva 27 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 387,12; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 87%.
Con riferimento al conducente il conteggio evidenziava che nella busta paga “feriale” di CP_4 ottobre 2018 che prevedeva 10 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad €
96,57, mentre nella busta paga “non feriale” di febbraio 2018 che prevedeva 24 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 349,66; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 72,39%.
Inoltre, nella busta paga “feriale” di maggio 2019 che prevedeva 17 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 144,50, mentre nella busta paga “non feriale” di giugno 2019 che prevedeva 26 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 418,32; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 65,46%.
Infine, con riferimento al conducente , il conteggio evidenziava che nella busta paga Parte_2
“feriale” di agosto 2018 che prevedeva 6 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 190,48, mentre nella busta paga “non feriale” di giugno 2018 che prevedeva 24 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 760,23; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 74,95%.
Inoltre, nella busta paga “feriale” di settembre 2019 che prevedeva 7 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 59,04, mentre nella busta paga “non feriale” di aprile 2019 che prevedeva 23 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 238,55; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 75,26%.
In definitiva era stata provata l'idoneità della “prassi” di escludere dalla retribuzione feriale le indennità di cui è causa, producendo un decremento della busta paga - che negli esempi di cui sopra si è stimato oscillare tra un massimo del 86,99% ad un minimo di circa il 41,64% - a produrre quello che la Corte di Giustizia indica come “effetto potenzialmente dissuasivo” sulla fruizione delle ferie annuali.
Gli appellati ribadiscono che la sentenza impugnata, includendo nella base di calcolo della retribuzione feriale tutte le indennità oggetto di rivendicazione, si era uniformata all'orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia - da ritenersi ormai consolidato - il quale, con riferimento all'art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 7/12/2000 ed all'art. 7 della Direttiva 4/11/2003 n. 88, aveva sviluppato il seguente principio di diritto, di rilevanza precettiva nel diritto interno: “ la retribuzione delle ferie deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, cosicché il lavoratore possa trovarsi durante la fruizione delle ferie in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”
8 Pertanto, secondo gli appellati, dall'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, citata anche dal primo giudice, potevano agevolmente estrarsi i presupposti idonei all'inclusione delle voci variabili della retribuzione nella base di calcolo utile alla determinazione della retribuzione feriale.
Quanto alla doglianza relativa ad ogni singola indennità ne eccepiscono l'inammissibilità per mancanza di specificità del motivo e di sua chiarezza espositiva, essendo lo stesso costruito sostanzialmente su una riproduzione di contenuti estratti dalle comparse di costituzione del primo grado.
Ribadiscono che le seguenti indennità:
. Indennità di turno “ind. giorn. p.v. turno avv” codice 1397; Indennità giornaliera prestazione codice 1394; Indennità giornaliera di mansione codice 1396 si caratterizzano per il fatto di essere previste e riconosciute in conseguenza del regime di turnazione, che è proprio della prestazione lavorativa di chi riveste lo status professionale di conducente di linea o di macchinista di metropolitana nell'ambito del trasporto pubblico locale;
. Compensazione 2012 codice 1952, l'inclusione nel computo della retribuzione scaturisce dal connotato di “elemento stabile della retribuzione”, facente parte della retribuzione in godimento, da mantenere quindi anche nella retribuzione da riconoscere durante le ferie;
. Indennità domenicale codice 1398; Ora ordinaria, indennità per giornate particolari codice
1383, la norma collettiva prevede il riconoscimento di tale indennità esclusivamente in favore di coloro che rivestono lo status professionale di “personale viaggiante di macchina e di guida”. Con tale indennità viene compensato un “incomodo” derivante dalla turnazione, insita nell'attività lavorativa sia dei conducenti di linea che dei macchinisti di metropolitana, consistente nel fatto che la prestazione lavorativa cade periodicamente di domenica;
. Turno notturno avvicendato “MAggHH nott. av-vi. tratt. az” codice 1222; turno notturno avvicendato “MagLav. . tr. naz” codice 1362; turno notturno non avvicendato CP_5
“MAggHH nott. non avvi. tr. a” Codice 1223; turno notturno non avvicendato “Mag. lav. T.N. nnavv. tr. naz” codice 1363; NO AN (turno mattinale) codici 1876, 1878, 1879, tali indennità vengono riconosciute in conseguenza dell'organizzazione aziendale caratterizzante la gestione del trasporto pubblico locale, basata sulla programmazione di turni, che possono svolgersi, oltre che di domenica o in altri giorni festivi o “particolari”, anche in orari più disagiati, come quelli notturni (remunerati appunto con le indennità per lavoro notturno) o di prima mattina
(remunerati con l'indennità NO AN).
È per questo che, con riferimento a tali indennità, il giudice di prime cure aveva utilizzato il concetto di indennità “associate”, nel senso di assimilabili, in quanto presentavano la medesima
9 ratio di compensare la maggiore gravosità della prestazione lavorativa che si svolge di notte o di prima mattina;
. Indennità forfettaria ritardi, “Comp. conv. a. retr. magg.” codice 1358; Pr. Prod AA 30.3.09 lu/ve codice 1932; Pr. Prod AA 30.3.09 sa/do/fe codice 1933, previste per compensare i ritardi delle corse che avevano ripercussione sul fine turno lavorativo del personale, che poteva avvenire sia in un qualsiasi punto di cambio in cui avveniva l'avvicendamento con altro collega sia con il rientro in deposito. Tali ritardi determinano l'erosione dei tempi di sosta ai capolinea previsti al fine di consentire al personale viaggiante una pausa idonea al recupero psico-fisico, ma che appunto non può essere goduta dovendo essere recuperato il ritardo della corsa. Questa indennità è prevista a prescindere dal fatto che via sia stato o meno un ritardo (vedasi gli accordi di cui ai docc. 26 e 27);
. Indennità di galleria codice 1331, la mansione del macchinista di conduzione della metropolitana comporta il fatto che la prestazione lavorativa avvenga normalmente in galleria e non in superficie. Essendo l'attività di conduzione della metropolitana nelle tratte in galleria oggettivamente più gravosa rispetto a quella che si verifica in superficie, in correlazione al fatto che il lavoratore si trova ad operare in un ambiente chiuso, al fine di compensare tale maggiore gravosità l'accordo aziendale 29/10/1964 (doc. 28) aveva istituito l'“indennità di galleria”, prevedendo il pagamento di tale indennità “per ogni giornata di effettiva prestazione in galleria”.
. Indennità per giornate in stazioni complesse codice 1955, l'accordo aziendale 30/10/2012
(doc. 31) aveva attribuito alla professionalità del macchinista l'espletamento di una serie di compiti di supporto (come ad esempio: erogazione di informazioni alla clientela, sorveglianza nelle stazioni, manovre dei treni al capolinea, trasferimento di treni come secondo agente, ecc.) diversi ed ulteriori rispetto a quelli di guida della metropolitana, prestati all'interno di alcune stazioni ritenute “complesse”, da remunerarsi tramite l'emolumento indicato con la predetta indennità. L'indennità in commento, concludono gli appellati, può essere assimilabile agli emolumenti “incentivo per attività di scorta e incentivo per attività di riserva” previsti per compensare “l'alternanza tra periodi di servizio a bordo treno e periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario” che la giurisprudenza di merito aveva sempre riconosciuto meritevoli di inclusione nel computo della retribuzione feriale (vedasi ex multis Corte di Appello di AN n. 36/2020 del 8/4/2020, R.G. 709/2019, confermativa della sentenza Tribunale di
AN n. 1703/2018 del 31/8/2018).
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello posto che l'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella legislativa di cui al d.lgs. n.
10 149/2022, richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame, delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e delle parti della decisione oggetto di critica;
requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie
L'odierno ricorso in appello soddisfa detti requisiti ed è, pertanto, esaminabile nel merito.
Nel merito i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente stante la connessione logico-giuridica, non sono fondati.
Va innanzitutto richiamato il condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, fatto proprio anche dal primo giudice, secondo cui «la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza RO TE del 2006, ha precisato che con l'espressione < ferie annuali retribuite > contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso
CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso CP_6 assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_2 causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
11 17/05/2019 n. 13425)» (così, tra le tante, Cass. n. 15362/2025; Cass. n. 13932/2024; Cass. n.
8672/2024).
Più nel dettaglio, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” (così Cass. n. 13932/2024 già citata).
Ai principi sopra richiamati si è attenuto il primo giudice.
Posta la qualifica di macchinista di metropolitana di che ha svolto la propria attività CP_1 sempre a turni avvicendati, e di conducenti di tram degli altri appellati, che hanno sempre svolto la propria attività tramite turnazione, e considerata la presenza continuativa nelle buste paga delle indennità oggetto di causa -elementi questi che confutano la lamentela circa l'assenza di allegazione e prova da parte degli odierni appellati-, il primo giudice, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, ha specificato come le singole indennità oggetto di causa, proprio in considerazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, siano legate alla particolare modalità della prestazione lavorativa.
In particolare, con riferimento specifico a ha precisato “l'indennità riferibile al turno CP_1 notturno avvicendato codice 1222 e indennità riferibile al turno notturno avvicendato codice 1362 in quanto strettamente collegati alla prestazione lavorativa in orario notturno proprio in considerazione della maggiore penosità dell'attività stessa.
A questa è in qualche modo associata anche l'indennità con codice 1876, denominata
“NO AN”, per i macchinisti che svolgono l'attività nel primo turno del mattino dalle 5 alle 12 proprio in considerazione della gravosità dovuta all'orario e perché è presente un maggior numero di utenti che si recano al lavoro.
Al ricorrente viene poi riconosciuta l'indennità prevista dall'accordo aziendale 30/03/2009 con codice 1932 (se la giornata lavorativa cade tra lunedì e venerdì) e codice 1933 (se cade di sabato di domenica o in un giorno festivo) collegata ai “particolari eventi” che si verificano in AN nel corso della fiera del Salone del Mobile, per la Festa dell'artigianato o della manifestazione di moda Fashion Week.
12 Altra indennità, questa volta prevista dall'accordo aziendale 17/03/2003 con codice 1383, viene corrisposta in considerazione della maggiore gravosità della prestazione lavorativa nelle giornate del 1° gennaio, di Pasqua, del 1° maggio, del 15 agosto, del 25 dicembre qualificate come
“giornate particolari”.
L'indennità giornaliera, sempre collegata alla prestazione giornaliera resa, con codice 1394, è riconosciuta indistintamente a tutti i lavoratori per l'attività lavorativa svolta tramite turnazione.
Vi è poi l'indennità contraddistinta dal codice 1397 riconosciuta a chi svolge attività di macchinista di metropolitana proprio in considerazione della maggiore gravosità dovuta per la necessaria turnazione nonché l'indennità codice 1398 per chi svolge l'attività nella giornata della domenica.
Altra indennità particolare, prevista dall'Accordo aziendale 03/03/1982, viene normalmente definita come “indennità forfettaria ritardi” ed individuata col codice 1358; essa viene riconosciuta per compensare forfettariamente i normali ritardi che vengono accumulati dai tram o dalla metro nel corso della giornata, non venendo rispettati gli orari scadenzati dall'azienda; tali ritardi naturalmente incidono anche negativamente sui tempi di sosta al capolinea che dovrebbero consentire il recupero psicofisico del personale viaggiante durante la sosta ma che vengono spesso utilizzati per recuperare il ritardo della corsa;
e per tale ragione è prevista questa compensazione, appunto, forfettaria.
Al ricorrente viene poi riconosciuta una indennità di galleria codice 1331 per la guida che avviene sulla linea 1, notoriamente individuata come “rossa” che percorre tutti i tratti totalmente in galleria e sulla linea 2, notoriamente definita come “verde” che alterna gallerie a tratti in superficie;
tale indennità è stata prevista dall'accordo aziendale 29/10/1964 e dall'accordo
8/2/969 proprio in considerazione della maggiore gravosità della guida in un ambiente chiuso, senza aerazione e oscuro.
Al ricorrente è poi riconosciuta dall'accordo aziendale 30/10/2012, una specifica indennità con codice 1955, attribuita al macchinista di supporto, quelle volte nelle quali al macchinista si richiedono delle mansioni ulteriori che esorbitano dalle sue normali, presso stazioni complesse, per rendere informazioni ai viaggiatori o esercitare la sorveglianza o aiutare le manovre dei treni al capolinea o infine provvedere al trasferimento dei treni fuori servizio.
Infine, al ricorrente è riconosciuta, in esecuzione dell'accordo aziendale 11/05/2012, l' Indennità compensazione 2012, codice 1952, che viene erogata quotidianamente e che viene espressamente qualificata come utile al calcolo del TFR, in quanto elemento stabile della retribuzione.”
Con riferimento agli altri odierni appellati ha precisato, “Quanto a egli percepisce una CP_3 buona parte delle indennità fin qui esaminate oltre le seguenti:
13 l'indennità per turno notturno a notte fissa, non avvicendato con codice 1223
l'indennità per turno notturno non avvicendato con codice 1363;
l'indennità giornaliera di mansione codice 1396;
Quanto a sono riconosciute una buona parte delle indennità fin qui esaminate ed anche CP_4 la seguente:
l'indennità di cui al codice 1396 come già attribuita a CP_3
Infine, quanto a percepisce alcune delle indennità che già sono state indicate per Parte_4
e l'ulteriore: CP_1 indennità per turno notturno non avvicendato con codice 1363; indennità di mansione codice 1396.”
Infine, ha rilevato “Ebbene si deve considerare che le indennità riconosciute ai ricorrenti sono tutte strettamente connesse all'attività lavorativa espletata in considerazione della maggiore penosità che per la sua prestazione.
Si pensi in particolare alle indennità per NO AN per i macchinisti che svolgono attività alle prime ore del mattino, al turno avvicendato notturno, alla indennità di galleria, alla indennità forfettaria ritardi, alla indennità di turno, alla indennità lavoro domenicale, alla indennità “ora ordinaria” (per giornate particolari), corrisposta in considerazione della maggiore gravosità della prestazione lavorativa nelle giornate del 1° gennaio, di Pasqua, del 1° maggio, del 15 agosto, del 25 dicembre, alla indennità per eventi particolari (quali per i giorni di lavoro durante Fashion week o altro); sono quelle chiaramente indennità che vogliono compensare il lavoratore per la maggiore penosità dell'attività lavorativa e quindi sono estremamente connesse a questa e si pongono “in rapporto di collegamento funzionale con
l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore”.
Proprio per tale ragione non si comprende per quale ragione non debbano essere prese in considerazione, ai fini del computo delle ferie ordinarie, calcolate sulla base della media annuale di tali voci complessivamente.”
Dette argomentazioni non sono state specificamente confutate dall'appellante che tra l'altro non ha offerto nemmeno una diversa ratio delle indennità in questione.
Va aggiunto che la presenza continuativa nelle buste paga delle indennità in oggetto rende evidente il loro stretto collegamento con le prestazioni di lavoro svolte. Sussiste oggettivamente un nesso funzionale tra le indennità oggetto di causa e lo svolgimento delle mansioni di macchinista di metropolitana e conducente di tram, trattandosi di voci retributive dirette a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prevista nel contratto di lavoro basata
14 sulla programmazione di turni che, proprio per assicurare il primario interesse degli utenti, possono svolgersi di domenica, nei giorni festivi o in giorni particolari, anche in orari disagiati
(notturni o di prima mattina), e non aventi carattere puramente occasionale né di rimborso spesa, ma comunque collegate con lo status personale e professionale del lavoratore.
Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza n. 13932/2024 relativa al personale di , ha precisato “24. Nell'interpretazione delle norme collettive che CP_7 regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26. È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE
Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione"
(sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di
15 lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par
41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).”
Va solo aggiunto che, nel caso in esame, il lamentato decremento della busta paga, oscillante a titolo esemplificativo tra un massimo del 86,99% ed un minimo del 41,64%, idoneo secondo gli appellati a produrre quello che la Corte di Giustizia indica come “effetto potenzialmente dissuasivo” sulla fruizione delle ferie, non è stato oggetto di specifica contestazione.
Infine, va evidenziato come la sentenza impugnata non sia stata espressamente e idoneamente censurata nemmeno nella parte in cui il primo giudice ha specificato “Nessuna rilevanza ha poi ha poi la circostanza che alcuni accordi hanno escluso che alcune indennità possano essere computate al fine della retribuzione feriale.
Con riferimento ai codici 1397 e 1398 istituti dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, questo ha escluso la loro computabilità nella retribuzione normale e quindi non sarebbero valutabili al fine della determinazione della retribuzione feriale.
Tuttavia, è evidente che tali accordi non possono che essere affetti da nullità in quanto contrastanti col principio di diritto affermato dalle Supreme Corti e dalla circostanza che il diritto alle ferie retribuite è assicurato da una norma di carattere costituzionale.
16 Ancora, la parte convenuta rileva che, con l'Accordo Nazionale del 22 maggio 2022 e l'Accordo
Aziendale del 3 aprile 2023, in tema di ferie, è stata istituita una nuova indennità denominata
“indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'articolo 10 del CCNL 12 marzo
1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000.
Negli Accordi si legge: “Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste delle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Fatti salvi gli accordi aziendali già sottoscritti in materia, la medesima indennità non è cumulabile e, pertanto, è sostituita da eventuali trattamenti o accordi aziendali in tema di retribuzione delle giornate ferie vigenti”
E' bene tuttavia considerare che l'indennità predetta compensa solo in parte della retribuzione giornaliera feriale cui ha diritto ognuno dei ricorrenti in quanto a fronte dell'importo di € 8,00 riconosciuto da quell'accordo, i ricorrenti vantano un importo ben maggiore di circa 18 €.
In ogni caso si deve considerare che tale accordo è vigente a far data della sua introduzione per mezzo degli Accordi predetti, mentre le richieste dei ricorrenti si riferiscono a differenze retributive ben anteriori a quella data.”
Per le ragioni sopra esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4241/2024 del Tribunale di AN.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.800 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ mod.
AN 2.7.2025
La Presidente
Maria Rosaria Cuomo
17
Registro Generale Appello Lavoro n. 393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di AN, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4241/2024 del Tribunale di AN
(est. dott. Riccardo Atanasio), promossa:
DA rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Paoletti, elettivamente domiciliata Pt_1 sull'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Santucci, elettivamente Controparte_4 domiciliati in Firenze, via Fra' Giovanni Angelico 14/b, presso lo studio del difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di AN, contrariis reiectis, richiamate integralmente tutte le difese, allegazioni, deduzioni, eccezioni ed istanze istruttorie contenute - in memoria di costituzione in data 5 gennaio 2024 nel giudizio di merito n. 6969/2023 R.G. innanzi al Tribunale di AN,
- in memoria di costituzione in data 5 gennaio 2024 nel giudizio di merito n. 6974/2023 R.G. innanzi al Tribunale di AN,
- in memoria di costituzione in data 5 gennaio 2024 nel giudizio di merito n. 6977/2023 R.G. innanzi al Tribunale di AN,
- in memoria di costituzione in data 5 gennaio 2024 nel giudizio di merito n. 6971/2023 R.G. innanzi al Tribunale di AN, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in riforma della sentenza n. 4241/2024 resa inter partes nelle
1 cause riunite n. 6969/2023 R.G., n. 6974/2023 R.G., n. 6977/2023 R.G. e n. 6971/2023 R.G. in data 30 settembre 2024 dal Giudice Unico di AN, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Riccardo Atanasio, pubblicata in data 15 marzo 2025, notificata in data 22 marzo 2025, così giudicare:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei sigg.ri , , CP_1 Controparte_3 e ad ottenere l'incidenza delle voci variabili della retribuzione dagli CP_4 Parte_2 stessi indicate nei rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado n. 6969/2023 R.G., n. 6974/2023 R.G., n. 6977/2023 R.G. e n. 6971/2023 R.G., ai fini della determinazione della retribuzione agli stessi spettante nel periodo di godimento delle ferie e, per l'effetto
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ai sigg.ri , Parte_1 CP_1 [...]
, e in relazione alle domande dagli stessi svolte CP_3 CP_4 Parte_2 rispettivamente nei giudizi n. 6969/2023 R.G., n. 6974/2023 R.G., n. 6977/2023 R.G. e n. 6971/2023 R.G., tutti radicati innanzi al Tribunale civile di AN – Sezione Lavoro, successivamente riuniti, per l'effetto
- condannare i sigg.ri , , e alla CP_1 Controparte_3 CP_4 Parte_2 restituzione ad delle somme dalla stessa versate nella misura, rispettivamente Parte_1
- - di Euro 8.506,34.=, quanto al sig. ; Controparte_3
- - di Euro 6.880,81.=, quanto al sig. ; CP_1
- - di Euro 8.107,78.=, quanto al sig. CP_4
- - di Euro 12.668,32.=, quanto al sig. , Parte_2 ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia da questa Ecc.ma Corte di Appello di AN, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso
- rigettare le avversarie domande tutte, con vittoria di spese, competenze e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, occorrendo e qualora ritenuto opportuno e/o necessario da questa Ecc.ma Corte d'Appello, si reiterano tutte le istanze istruttorie già svolte in primo grado e contenute nelle memorie di costituzione in data 5 gennaio 2024 nei giudizi di merito n. 6969/2023 R.G., n. 6974/2023 R.G., n. 6977/2023 R.G. e n. 6971/2023 R.G., nel qual caso si chiede altresì di essere ammessi a prova per testi, senza inversione alcuna dell'onere della prova, sulle le circostanze di cui Par in memoria ai punti da A) a ) qui da intendersi per integralmente richiamate e ritrascritte precedute dalla locuzione "Vero che". Si indicano come testimoni i sigg.ri: 1) 2) 3) ; 4) Tes_1 Tes_2 Persona_1 [...]
5) 6) Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
APPELLATI Reiezione dell'appello
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.2025, la società ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 4241/2024 con la quale il Tribunale di AN ha accertato e dichiarato “il diritto dei ricorrenti al calcolo della incidenza delle voci variabili della retribuzione – tutte comprese, come meglio indicate nei rispettivi ricorsi di ognuno dei ricorrenti, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi - ai fini della determinazione della retribuzione spettante ai ricorrenti nel periodo di godimento delle ferie;
condanna a pagare le seguenti somme lorde: Pt_1
2 in favore di € 3.074,93 lordi (con riferimento al periodo dalla data di assunzione CP_1 alla data del 31/12/2021); in favore di € 4.141,19 lordi (con riferimento al periodo dal 1.1.2008 alla data Controparte_3 del 31/12/2021); in favore di € 3.870,95 lordi (con riferimento al periodo dal 1.1.2008 alla data del CP_4
31/12/2021); in favore di € 7.163,39 lordi (con riferimento al periodo dal 1.1.2008 alla data del Parte_2
31/12/2021); oltre interessi e rivalutazione monetaria.”
Il primo giudice, richiamato il quadro normativo di riferimento ed i principi che disciplinano la retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie, nonché la nozione europea di retribuzione feriale, ha evidenziato come tutte le voci oggetto della domanda siano intrinsecamente connesse alle mansioni espletate dai ricorrenti (D'Avanzo macchinista di metropolitana, gli altri conducenti di tram), risultando del tutto irrilevante il godimento per intero delle ferie nel corso degli anni ed affetti da nullità gli accordi che hanno escluso la computabilità di alcune indennità nella retribuzione normale e quindi non valutabili al fine della determinazione della retribuzione feriale (es. i codici 1397 indennità di turno e 1398 indennità lavoro domenicale, istituiti dall'Accordo Nazionale del 21.5.1981), perché in contrasto con i principi di diritto affermati dalle
Supremi Corti e con il principio costituzionale che riconosce il diritto alle ferie retribuite.
Quanto alla nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8 giornalieri da corrispondersi esclusivamente nelle giornate di ferie, istituita con l'Accordo Nazionale del
22.5.2022 e l'Accordo Aziendale del 3.4.2023 -che nella prospettiva della società sostituirebbe ed assorbirebbe ogni eventuali incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive-, la stessa, secondo il primo giudice, “compensa solo in parte della retribuzione giornaliera feriale cui ha diritto ognuno dei ricorrenti in quanto a fronte dell'importo di € 8,00 riconosciuto da quell'accordo, i ricorrenti vantano un importo ben maggiore di circa 18 €.
In ogni caso si deve considerare che tale accordo è vigente a far data della sua introduzione per mezzo degli Accordi predetti, mentre le richieste dei ricorrenti si riferiscono a differenze retributive ben anteriori a quella data.” Parte L'appellante con un unico articolato motivo censura la sentenza innanzitutto per aver deciso l'inserimento nella retribuzione feriale di tutte le indennità rivendicate ex adverso senza aver effettuato alcun tipo di accertamento e/o di approfondimento prodromico, nonostante l'eccezione della società di carenza di allegazione e prova da parte dei ricorrenti.
3 Lamenta la carenza di motivazione circa il riconoscimento di ogni singola indennità, ribadendo per alcune indennità riconosciute dal primo giudice ai fini del calcolo della retribuzione feriale l'inesistenza di qualsiasi collegamento con le mansioni svolte dai lavoratori, con “incomodi” e/o
“disagi” di sorta da compensare e con lo “status personale o professionale” dei lavoratori.
Ad esempio:
- codice 1876 indennità NO AN, non è soddisfacente l'argomento secondo cui a tale orario sarebbe “presente maggior numero di utenti che si recano al lavoro”, atteso che per un lavoratore svolgente la mansione di conducente di linea il numero di passeggeri presenti sul mezzo
è del tutto indifferente e per nulla incidente sullo svolgimento della mansione stessa, che è, e rimane, la conduzione del mezzo di trasporto;
-codice 1331 indennità di galleria, per la quale il Tribunale ha affermato in modo “del tutto apodittico e quindi illogico” che “tale indennità è stata prevista dall'accordo aziendale
29/10/1964 e dall'accordo 8/2/969 proprio in considerazione della maggiore gravosità del lavoro svolto in un ambiente chiuso, senza aerazione e oscuro.” (cfr. sentenza impugnata, p. 8). ATM solleva i propri dubbi in merito al fatto che quanto affermato dal primo Giudice possa costituire una “maggiore gravosità” dell'attività lavorativa in questione, atteso che è un dato di comune esperienza il fatto che le gallerie della metropolitana milanese non siano per nulla ambienti
“chiusi, senza aerazione e oscuri”, essendo frequentata ogni giorno da milioni di utenti;
-codice 1932 per eventi particolari (riconosciuto per prestazioni rese da lunedì a venerdì) e codice
1933 per eventi particolari (riconosciuto per prestazioni rese di sabato e/o di domenica e/o in giorni festivi), collegati “ai particolari eventi” quali ad esempio il “Salone del Mobile” e/o la
“Fashion Week”, nonché codice 1383 per giornate particolari “Altra indennità prevista dall'accordo aziendale 17/03/2003 con codice 1383, corrisposta in considerazione della maggiore gravosità della prestazione lavorativa nelle giornate del 1° gennaio, di Pasqua, del 1° maggio, del
15 agosto, del 25 dicembre qualificate come “giornate particolari”. (cfr. sentenza impugnata, p.
7) atteso che, se è vero che la giurisprudenza europea e nazionale richiamata dal primo Giudice aveva deciso il riconoscimento al lavoratore delle indennità intrinsecamente connesse al di lui status professionale parte appellante si chiede in forza di quale principio giuridico nel caso di specie tali indennità dovrebbero riconoscersi in totale assenza del c.d. “nesso intrinseco” con il suddetto status ma solo in forza di un presunto (e ignoto e indimostrato) “nesso intrinseco” con
“particolari eventi”;
- codici 1223 e 1363 entrambi turno notturno non avvicendato, essendo anche il lavoro notturno non una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione. Difetta, pertanto, a
4 parere di parte appellante, il primo requisito richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.”;
- codice 1394 indennità giornaliera di prestazione, riconosciuto a tutto il personale per ogni giornata di “prestazione effettiva”, pertanto parte appellante ribadisce che non esiste nemmeno per tale indennità, alcun collegamento con le mansioni svolte dai lavoratori né esiste alcun collegamento con “incomodi” e/o “disagi” di sorta da compensare;
- codice 1955 indennità stazione complessa, “indennità attribuita al macchinista di supporto, quelle volte nelle quali al macchinista si richiedono delle mansioni ulteriori che esorbitano dalle sue normali, presso stazioni complesse, per rendere informazioni ai viaggiatori o esercitare la sorveglianza o aiutare le manovre dei treni al capolinea o infine provvedere al trasferimento dei treni fuori servizio”. Proprio per il fatto che tale indennità è riconosciuta solamente nel caso in cui al “macchinista” sia richiesto di svolgere “mansioni ulteriori che esorbitano dalle sue normali” è di tutta evidenza che tali “ulteriori mansioni” non siano in alcun modo connesse (meno che meno in modo “intrinseco”) al di lui status professionale e dunque in alcun modo a parere di ATM dovrebbero giustificare il riconoscimento del relativo codice nella retribuzione feriale;
- codice 1252 noto come “Compensazione 2012”, introdotto con Verbale di Accordo Aziendale dell'11 maggio 2012 (cfr. ns. doc. 23 - cfr. doc. n. 23, fascicoli di primo grado , CP_4 CP_3
e n. 32 . Parte_2 CP_1
Tale accordo ha stabilito di riconoscere, “in luogo del riconoscimento del ticket” a suo tempo introdotto per gli Operatori di Esercizio con Accordo Aziendale del 27 aprile 2001, e fermi restando i criteri da quest'ultimo definiti (vale a dire l'assegnazione di un ticket restaurant del valore unitario di Lire 6.000 - poi € 3,10 - per ciascuna giornata di effettiva prestazione, pari ad almeno la metà del turno programmato), una indennità giornaliera pari a € 3,50.= denominata
“Compensazione 2012”.
Quanto alle altre indennità (di galleria, di turno, carro soccorso”, oltre che per le altre indennità) Parte tutte solamente citate dal Tribunale senza alcun commento, richiama quanto già dedotto negli atti di primo grado con le relative argomentazioni, non ritenendole superate in alcun modo dalla sentenza di primo grado non essendosi la stessa soffermata su alcun codice né avendo motivato al riguardo.
In conclusione, lamenta l'inserimento da parte del giudice nella retribuzione feriale di tutti i codici rivendicati ex adverso senza alcun distinguo e, soprattutto, senza indagare in alcun modo sia le relative attività lavorative sia le figure professionali dei lavoratori, dando per scontate la
“maggiore gravosità” e/o la “penosità” di determinate attività.
5 Rammenta in proposito che “l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale … poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore” (cfr. Cass., n. 20126/2022).
Chiede, in caso di accoglimento dell'appello, la condanna alla restituzione dei seguenti importi Parte corrisposti da in esecuzione della sentenza impugnata, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria:
- al sig. complessivi € 6.880,81; CP_1
- al sig. complessivi € 8.107,78; CP_4
- al sig. , complessivi € 12.668,32; Parte_2
- al sig. , complessivi € 8.506,34. CP_3
Si sono costituti gli appellati eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello perché riproduce argomentazioni della memoria di primo grado, e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello.
In particolare, quanto alla lamentata carenza di allegazione e prova delle domande attoree, ne evidenziano l'infondatezza atteso che in tutti e quattro i ricorsi ex art. 414 cpc introduttivi dei giudizi, oggetto di riunione:
• erano stati specificatamente descritti i compiti svolti da ciascun lavoratore;
• in particolare, erano state illustrate tutte le peculiarità dell'attività svolta da ciascun lavoratore;
• erano stati prodotti tutti gli accordi collettivi sia nazionali (docc. da 5 a 9) sia aziendali (docc. da
20 a 33), che avevano istituito e regolamentato le indennità previste;
• in particolare, ogni qual volta veniva allegato l'espletamento di una mansione con la relativa indennità prevista per compensare l'“incomodo” derivante da essa, veniva richiamato lo specifico accordo collettivo prodotto con il ricorso;
• erano state prodotte tutte le buste paga di ciascun lavoratore, da cui risultava il carattere continuativo di tali emolumenti variabili;
• era stato allegato per ciascun lavoratore un conteggio, che consentiva di verificare, per ogni indennità, l'ammontare percepito sia mensilmente, sia annualmente, sia nell'arco di tutto il periodo oggetto di ciascun ricorso;
• era stata evidenziata l'incidenza – di entità significativa – delle indennità invocate sulla retribuzione in godimento di ciascun lavoratore. In particolare, con il deposito del 11/9/2024 era stato fornito per ciascun lavoratore un conteggio aggiornato che determinava le invocate differenze
6 sulla retribuzione feriale in relazione al c.d. “periodo minimo protetto”, pari a 28 giorni, così come indicato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20216 del 23/6/2022.
In ciascuno di tali conteggi, era stata espressamente evidenziata l'incidenza delle indennità sulle retribuzioni in godimento di ciascun lavoratore.
Nello specifico, con riferimento al macchinista il conteggio evidenziava che nella CP_1 busta paga “feriale” di ottobre 2018 che prevedeva 10 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 195,72, mentre nella busta paga “non feriale” di dicembre 2018 che prevedeva 25 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 472,00; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 58%.
Inoltre, nella busta paga “feriale” di agosto 2019 che prevedeva 12 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 203,56, mentre nella busta paga “non feriale” di aprile 2019 che prevedeva 25 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 406,29; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 49,90%.
Ancora: nella busta paga “feriale” di settembre 2020 che prevedeva 14 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 250,96, mentre nella busta paga “non feriale” di luglio 2020 che prevedeva 25 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 458,21; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 45,24%.
Infine, nella busta paga “feriale” di luglio 2021 che prevedeva 16 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 289,04, mentre nella busta paga “non feriale” di maggio 2021 che prevedeva 25 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 495,24; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 41,64%.
Con riferimento al conducente , il conteggio evidenziava che nella busta paga “feriale” CP_3 di settembre 2018 che prevedeva 3 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad €
54,89, mentre nella busta paga “non feriale” di febbraio 2018 che prevedeva 25 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 372,74; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 85%.
Inoltre, nella busta paga “feriale” di settembre 2019 che prevedeva 6 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 60,75, mentre nella busta paga “non feriale” di gennaio 2019 che prevedeva 26 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 466,82; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 86,99%.
Infine, nella busta paga “feriale” di agosto 2020 che prevedeva 3 giorni lavo-rati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 48,29, mentre nella busta paga “non feriale” di febbraio 2020 che
7 prevedeva 27 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 387,12; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 87%.
Con riferimento al conducente il conteggio evidenziava che nella busta paga “feriale” di CP_4 ottobre 2018 che prevedeva 10 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad €
96,57, mentre nella busta paga “non feriale” di febbraio 2018 che prevedeva 24 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 349,66; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 72,39%.
Inoltre, nella busta paga “feriale” di maggio 2019 che prevedeva 17 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 144,50, mentre nella busta paga “non feriale” di giugno 2019 che prevedeva 26 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 418,32; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 65,46%.
Infine, con riferimento al conducente , il conteggio evidenziava che nella busta paga Parte_2
“feriale” di agosto 2018 che prevedeva 6 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 190,48, mentre nella busta paga “non feriale” di giugno 2018 che prevedeva 24 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 760,23; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 74,95%.
Inoltre, nella busta paga “feriale” di settembre 2019 che prevedeva 7 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità ammontava ad € 59,04, mentre nella busta paga “non feriale” di aprile 2019 che prevedeva 23 giorni lavorati, la sommatoria delle indennità era pari ad € 238,55; tra l'una e l'altra busta paga era riscontrabile un decremento degli elementi variabili della retribuzione del 75,26%.
In definitiva era stata provata l'idoneità della “prassi” di escludere dalla retribuzione feriale le indennità di cui è causa, producendo un decremento della busta paga - che negli esempi di cui sopra si è stimato oscillare tra un massimo del 86,99% ad un minimo di circa il 41,64% - a produrre quello che la Corte di Giustizia indica come “effetto potenzialmente dissuasivo” sulla fruizione delle ferie annuali.
Gli appellati ribadiscono che la sentenza impugnata, includendo nella base di calcolo della retribuzione feriale tutte le indennità oggetto di rivendicazione, si era uniformata all'orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia - da ritenersi ormai consolidato - il quale, con riferimento all'art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 7/12/2000 ed all'art. 7 della Direttiva 4/11/2003 n. 88, aveva sviluppato il seguente principio di diritto, di rilevanza precettiva nel diritto interno: “ la retribuzione delle ferie deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, cosicché il lavoratore possa trovarsi durante la fruizione delle ferie in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”
8 Pertanto, secondo gli appellati, dall'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, citata anche dal primo giudice, potevano agevolmente estrarsi i presupposti idonei all'inclusione delle voci variabili della retribuzione nella base di calcolo utile alla determinazione della retribuzione feriale.
Quanto alla doglianza relativa ad ogni singola indennità ne eccepiscono l'inammissibilità per mancanza di specificità del motivo e di sua chiarezza espositiva, essendo lo stesso costruito sostanzialmente su una riproduzione di contenuti estratti dalle comparse di costituzione del primo grado.
Ribadiscono che le seguenti indennità:
. Indennità di turno “ind. giorn. p.v. turno avv” codice 1397; Indennità giornaliera prestazione codice 1394; Indennità giornaliera di mansione codice 1396 si caratterizzano per il fatto di essere previste e riconosciute in conseguenza del regime di turnazione, che è proprio della prestazione lavorativa di chi riveste lo status professionale di conducente di linea o di macchinista di metropolitana nell'ambito del trasporto pubblico locale;
. Compensazione 2012 codice 1952, l'inclusione nel computo della retribuzione scaturisce dal connotato di “elemento stabile della retribuzione”, facente parte della retribuzione in godimento, da mantenere quindi anche nella retribuzione da riconoscere durante le ferie;
. Indennità domenicale codice 1398; Ora ordinaria, indennità per giornate particolari codice
1383, la norma collettiva prevede il riconoscimento di tale indennità esclusivamente in favore di coloro che rivestono lo status professionale di “personale viaggiante di macchina e di guida”. Con tale indennità viene compensato un “incomodo” derivante dalla turnazione, insita nell'attività lavorativa sia dei conducenti di linea che dei macchinisti di metropolitana, consistente nel fatto che la prestazione lavorativa cade periodicamente di domenica;
. Turno notturno avvicendato “MAggHH nott. av-vi. tratt. az” codice 1222; turno notturno avvicendato “MagLav. . tr. naz” codice 1362; turno notturno non avvicendato CP_5
“MAggHH nott. non avvi. tr. a” Codice 1223; turno notturno non avvicendato “Mag. lav. T.N. nnavv. tr. naz” codice 1363; NO AN (turno mattinale) codici 1876, 1878, 1879, tali indennità vengono riconosciute in conseguenza dell'organizzazione aziendale caratterizzante la gestione del trasporto pubblico locale, basata sulla programmazione di turni, che possono svolgersi, oltre che di domenica o in altri giorni festivi o “particolari”, anche in orari più disagiati, come quelli notturni (remunerati appunto con le indennità per lavoro notturno) o di prima mattina
(remunerati con l'indennità NO AN).
È per questo che, con riferimento a tali indennità, il giudice di prime cure aveva utilizzato il concetto di indennità “associate”, nel senso di assimilabili, in quanto presentavano la medesima
9 ratio di compensare la maggiore gravosità della prestazione lavorativa che si svolge di notte o di prima mattina;
. Indennità forfettaria ritardi, “Comp. conv. a. retr. magg.” codice 1358; Pr. Prod AA 30.3.09 lu/ve codice 1932; Pr. Prod AA 30.3.09 sa/do/fe codice 1933, previste per compensare i ritardi delle corse che avevano ripercussione sul fine turno lavorativo del personale, che poteva avvenire sia in un qualsiasi punto di cambio in cui avveniva l'avvicendamento con altro collega sia con il rientro in deposito. Tali ritardi determinano l'erosione dei tempi di sosta ai capolinea previsti al fine di consentire al personale viaggiante una pausa idonea al recupero psico-fisico, ma che appunto non può essere goduta dovendo essere recuperato il ritardo della corsa. Questa indennità è prevista a prescindere dal fatto che via sia stato o meno un ritardo (vedasi gli accordi di cui ai docc. 26 e 27);
. Indennità di galleria codice 1331, la mansione del macchinista di conduzione della metropolitana comporta il fatto che la prestazione lavorativa avvenga normalmente in galleria e non in superficie. Essendo l'attività di conduzione della metropolitana nelle tratte in galleria oggettivamente più gravosa rispetto a quella che si verifica in superficie, in correlazione al fatto che il lavoratore si trova ad operare in un ambiente chiuso, al fine di compensare tale maggiore gravosità l'accordo aziendale 29/10/1964 (doc. 28) aveva istituito l'“indennità di galleria”, prevedendo il pagamento di tale indennità “per ogni giornata di effettiva prestazione in galleria”.
. Indennità per giornate in stazioni complesse codice 1955, l'accordo aziendale 30/10/2012
(doc. 31) aveva attribuito alla professionalità del macchinista l'espletamento di una serie di compiti di supporto (come ad esempio: erogazione di informazioni alla clientela, sorveglianza nelle stazioni, manovre dei treni al capolinea, trasferimento di treni come secondo agente, ecc.) diversi ed ulteriori rispetto a quelli di guida della metropolitana, prestati all'interno di alcune stazioni ritenute “complesse”, da remunerarsi tramite l'emolumento indicato con la predetta indennità. L'indennità in commento, concludono gli appellati, può essere assimilabile agli emolumenti “incentivo per attività di scorta e incentivo per attività di riserva” previsti per compensare “l'alternanza tra periodi di servizio a bordo treno e periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario” che la giurisprudenza di merito aveva sempre riconosciuto meritevoli di inclusione nel computo della retribuzione feriale (vedasi ex multis Corte di Appello di AN n. 36/2020 del 8/4/2020, R.G. 709/2019, confermativa della sentenza Tribunale di
AN n. 1703/2018 del 31/8/2018).
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello posto che l'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella legislativa di cui al d.lgs. n.
10 149/2022, richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame, delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e delle parti della decisione oggetto di critica;
requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie
L'odierno ricorso in appello soddisfa detti requisiti ed è, pertanto, esaminabile nel merito.
Nel merito i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente stante la connessione logico-giuridica, non sono fondati.
Va innanzitutto richiamato il condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, fatto proprio anche dal primo giudice, secondo cui «la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza RO TE del 2006, ha precisato che con l'espressione < ferie annuali retribuite > contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso
CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso CP_6 assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_2 causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
11 17/05/2019 n. 13425)» (così, tra le tante, Cass. n. 15362/2025; Cass. n. 13932/2024; Cass. n.
8672/2024).
Più nel dettaglio, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” (così Cass. n. 13932/2024 già citata).
Ai principi sopra richiamati si è attenuto il primo giudice.
Posta la qualifica di macchinista di metropolitana di che ha svolto la propria attività CP_1 sempre a turni avvicendati, e di conducenti di tram degli altri appellati, che hanno sempre svolto la propria attività tramite turnazione, e considerata la presenza continuativa nelle buste paga delle indennità oggetto di causa -elementi questi che confutano la lamentela circa l'assenza di allegazione e prova da parte degli odierni appellati-, il primo giudice, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, ha specificato come le singole indennità oggetto di causa, proprio in considerazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, siano legate alla particolare modalità della prestazione lavorativa.
In particolare, con riferimento specifico a ha precisato “l'indennità riferibile al turno CP_1 notturno avvicendato codice 1222 e indennità riferibile al turno notturno avvicendato codice 1362 in quanto strettamente collegati alla prestazione lavorativa in orario notturno proprio in considerazione della maggiore penosità dell'attività stessa.
A questa è in qualche modo associata anche l'indennità con codice 1876, denominata
“NO AN”, per i macchinisti che svolgono l'attività nel primo turno del mattino dalle 5 alle 12 proprio in considerazione della gravosità dovuta all'orario e perché è presente un maggior numero di utenti che si recano al lavoro.
Al ricorrente viene poi riconosciuta l'indennità prevista dall'accordo aziendale 30/03/2009 con codice 1932 (se la giornata lavorativa cade tra lunedì e venerdì) e codice 1933 (se cade di sabato di domenica o in un giorno festivo) collegata ai “particolari eventi” che si verificano in AN nel corso della fiera del Salone del Mobile, per la Festa dell'artigianato o della manifestazione di moda Fashion Week.
12 Altra indennità, questa volta prevista dall'accordo aziendale 17/03/2003 con codice 1383, viene corrisposta in considerazione della maggiore gravosità della prestazione lavorativa nelle giornate del 1° gennaio, di Pasqua, del 1° maggio, del 15 agosto, del 25 dicembre qualificate come
“giornate particolari”.
L'indennità giornaliera, sempre collegata alla prestazione giornaliera resa, con codice 1394, è riconosciuta indistintamente a tutti i lavoratori per l'attività lavorativa svolta tramite turnazione.
Vi è poi l'indennità contraddistinta dal codice 1397 riconosciuta a chi svolge attività di macchinista di metropolitana proprio in considerazione della maggiore gravosità dovuta per la necessaria turnazione nonché l'indennità codice 1398 per chi svolge l'attività nella giornata della domenica.
Altra indennità particolare, prevista dall'Accordo aziendale 03/03/1982, viene normalmente definita come “indennità forfettaria ritardi” ed individuata col codice 1358; essa viene riconosciuta per compensare forfettariamente i normali ritardi che vengono accumulati dai tram o dalla metro nel corso della giornata, non venendo rispettati gli orari scadenzati dall'azienda; tali ritardi naturalmente incidono anche negativamente sui tempi di sosta al capolinea che dovrebbero consentire il recupero psicofisico del personale viaggiante durante la sosta ma che vengono spesso utilizzati per recuperare il ritardo della corsa;
e per tale ragione è prevista questa compensazione, appunto, forfettaria.
Al ricorrente viene poi riconosciuta una indennità di galleria codice 1331 per la guida che avviene sulla linea 1, notoriamente individuata come “rossa” che percorre tutti i tratti totalmente in galleria e sulla linea 2, notoriamente definita come “verde” che alterna gallerie a tratti in superficie;
tale indennità è stata prevista dall'accordo aziendale 29/10/1964 e dall'accordo
8/2/969 proprio in considerazione della maggiore gravosità della guida in un ambiente chiuso, senza aerazione e oscuro.
Al ricorrente è poi riconosciuta dall'accordo aziendale 30/10/2012, una specifica indennità con codice 1955, attribuita al macchinista di supporto, quelle volte nelle quali al macchinista si richiedono delle mansioni ulteriori che esorbitano dalle sue normali, presso stazioni complesse, per rendere informazioni ai viaggiatori o esercitare la sorveglianza o aiutare le manovre dei treni al capolinea o infine provvedere al trasferimento dei treni fuori servizio.
Infine, al ricorrente è riconosciuta, in esecuzione dell'accordo aziendale 11/05/2012, l' Indennità compensazione 2012, codice 1952, che viene erogata quotidianamente e che viene espressamente qualificata come utile al calcolo del TFR, in quanto elemento stabile della retribuzione.”
Con riferimento agli altri odierni appellati ha precisato, “Quanto a egli percepisce una CP_3 buona parte delle indennità fin qui esaminate oltre le seguenti:
13 l'indennità per turno notturno a notte fissa, non avvicendato con codice 1223
l'indennità per turno notturno non avvicendato con codice 1363;
l'indennità giornaliera di mansione codice 1396;
Quanto a sono riconosciute una buona parte delle indennità fin qui esaminate ed anche CP_4 la seguente:
l'indennità di cui al codice 1396 come già attribuita a CP_3
Infine, quanto a percepisce alcune delle indennità che già sono state indicate per Parte_4
e l'ulteriore: CP_1 indennità per turno notturno non avvicendato con codice 1363; indennità di mansione codice 1396.”
Infine, ha rilevato “Ebbene si deve considerare che le indennità riconosciute ai ricorrenti sono tutte strettamente connesse all'attività lavorativa espletata in considerazione della maggiore penosità che per la sua prestazione.
Si pensi in particolare alle indennità per NO AN per i macchinisti che svolgono attività alle prime ore del mattino, al turno avvicendato notturno, alla indennità di galleria, alla indennità forfettaria ritardi, alla indennità di turno, alla indennità lavoro domenicale, alla indennità “ora ordinaria” (per giornate particolari), corrisposta in considerazione della maggiore gravosità della prestazione lavorativa nelle giornate del 1° gennaio, di Pasqua, del 1° maggio, del 15 agosto, del 25 dicembre, alla indennità per eventi particolari (quali per i giorni di lavoro durante Fashion week o altro); sono quelle chiaramente indennità che vogliono compensare il lavoratore per la maggiore penosità dell'attività lavorativa e quindi sono estremamente connesse a questa e si pongono “in rapporto di collegamento funzionale con
l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore”.
Proprio per tale ragione non si comprende per quale ragione non debbano essere prese in considerazione, ai fini del computo delle ferie ordinarie, calcolate sulla base della media annuale di tali voci complessivamente.”
Dette argomentazioni non sono state specificamente confutate dall'appellante che tra l'altro non ha offerto nemmeno una diversa ratio delle indennità in questione.
Va aggiunto che la presenza continuativa nelle buste paga delle indennità in oggetto rende evidente il loro stretto collegamento con le prestazioni di lavoro svolte. Sussiste oggettivamente un nesso funzionale tra le indennità oggetto di causa e lo svolgimento delle mansioni di macchinista di metropolitana e conducente di tram, trattandosi di voci retributive dirette a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prevista nel contratto di lavoro basata
14 sulla programmazione di turni che, proprio per assicurare il primario interesse degli utenti, possono svolgersi di domenica, nei giorni festivi o in giorni particolari, anche in orari disagiati
(notturni o di prima mattina), e non aventi carattere puramente occasionale né di rimborso spesa, ma comunque collegate con lo status personale e professionale del lavoratore.
Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza n. 13932/2024 relativa al personale di , ha precisato “24. Nell'interpretazione delle norme collettive che CP_7 regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26. È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE
Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione"
(sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di
15 lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par
41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).”
Va solo aggiunto che, nel caso in esame, il lamentato decremento della busta paga, oscillante a titolo esemplificativo tra un massimo del 86,99% ed un minimo del 41,64%, idoneo secondo gli appellati a produrre quello che la Corte di Giustizia indica come “effetto potenzialmente dissuasivo” sulla fruizione delle ferie, non è stato oggetto di specifica contestazione.
Infine, va evidenziato come la sentenza impugnata non sia stata espressamente e idoneamente censurata nemmeno nella parte in cui il primo giudice ha specificato “Nessuna rilevanza ha poi ha poi la circostanza che alcuni accordi hanno escluso che alcune indennità possano essere computate al fine della retribuzione feriale.
Con riferimento ai codici 1397 e 1398 istituti dall'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, questo ha escluso la loro computabilità nella retribuzione normale e quindi non sarebbero valutabili al fine della determinazione della retribuzione feriale.
Tuttavia, è evidente che tali accordi non possono che essere affetti da nullità in quanto contrastanti col principio di diritto affermato dalle Supreme Corti e dalla circostanza che il diritto alle ferie retribuite è assicurato da una norma di carattere costituzionale.
16 Ancora, la parte convenuta rileva che, con l'Accordo Nazionale del 22 maggio 2022 e l'Accordo
Aziendale del 3 aprile 2023, in tema di ferie, è stata istituita una nuova indennità denominata
“indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'articolo 10 del CCNL 12 marzo
1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000.
Negli Accordi si legge: “Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste delle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Fatti salvi gli accordi aziendali già sottoscritti in materia, la medesima indennità non è cumulabile e, pertanto, è sostituita da eventuali trattamenti o accordi aziendali in tema di retribuzione delle giornate ferie vigenti”
E' bene tuttavia considerare che l'indennità predetta compensa solo in parte della retribuzione giornaliera feriale cui ha diritto ognuno dei ricorrenti in quanto a fronte dell'importo di € 8,00 riconosciuto da quell'accordo, i ricorrenti vantano un importo ben maggiore di circa 18 €.
In ogni caso si deve considerare che tale accordo è vigente a far data della sua introduzione per mezzo degli Accordi predetti, mentre le richieste dei ricorrenti si riferiscono a differenze retributive ben anteriori a quella data.”
Per le ragioni sopra esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4241/2024 del Tribunale di AN.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.800 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ mod.
AN 2.7.2025
La Presidente
Maria Rosaria Cuomo
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