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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/11/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
425/2025;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Carla Parte_1
Fasoli;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Raffaele Esposito;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/03/2025, il ricorrente esponeva di aver contratto, in ragione dell'attività di coltivatore diretto, svolta per 47 anni, ipoacusia neurosensoriale bilaterale. In particolare, il ricorrente deduceva di aver utilizzato in maniera abituale e ripetitiva, per le operazioni fondamentali del ciclo produttivo delle colture, trattatori e mezzi agricoli, come motoseghe, decespugliatori e compressori e di essere stato esposto al rumore prodotto dagli stessi.
Esperita la fase amministrativa con esito negativo, il ricorrente agiva in giudizio e chiedeva di accertare e dichiarare:
1 “1) che l'ipoacusia denunciata è di natura professionale e determina un danno biologico che si accerterà di Giustizia, il quale unitamente ai postumi preesistenti del 10%, comporterà una menomazione complessiva dell'integrità psico fisica comunque superiore all'attuale 10%.
2) Conseguentemente, condannare l' a liquidare – per differenza - l'indennizzo spettante CP_1 in base al danno globale che risulterà accertato.
3) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, da distrarre al difensore antistatario”.
1.2. L costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo equa e CP_1 perfettamente corrispondente la valutazione dell' , evidenziando l'insussistenza del nesso CP_1 eziologico tra la malattia denunciata e l'attività svolta, rilevandone la natura comune.
1.3. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni, espletata CTU medico legale e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente deduce la natura professionale della patologia denunciata non riconducibile al novero delle malattie tabellate (ipoacusia percettiva bilaterale), sicché incombe su di lui l'onere di provarne l'origine professionale, vale a dire non solo l'esistenza della patologia lamentata, ma anche le caratteristiche morbigene del lavoro svolto ed il rapporto causale tra la malattia stessa e l'attività lavorativa, in relazione all'entità e all'esposizione ai fattori di rischio. A tal fine è necessario che il rapporto causale con la lavorazione sia diretto, in stretta relazione di causa effetto, non essendo sufficiente un rapporto indiretto, mediato o occasionale con l'attività svolta.
2.2. Sul punto si richiama il seguente condivisibile principio: “In tema di malattie ad eziologia plurifattoriale, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n.10818/2013; n.
21360/2013; n. 18270/2010; n. 14308/2006; n. 12559/2006; n. 111298/2004).
2 Si è inoltre ritenuto che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” ( Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n.
13814/2017).
2.3. Ebbene, nel caso di specie, tale prova è stata positivamente raggiunta nel corso del giudizio.
I testimoni escussi, sicuramente attendibili, in quanto clienti e vicini di casa del ricorrente, hanno confermato che il sig. ha svolto, per 47 anni, le mansioni di coltivatore Parte_1 diretto, occupandosi, nelle varie stagioni, delle operazioni fondamentali del ciclo produttivo delle colture (semina, concimazione, trattamenti antiparassitari, raccolta e trasporto dei prodotti), con l'utilizzo di trattori e di mezzi agricoli come il motocoltivatore, il compressore, la motosega ed il trinciatutto. Dall'estratto conto previdenziale risulta, inoltre, che il ricorrente svolge attività di coltivatore diretto dal 1978. Dai libretti di immatricolazione prodotti risulta anche che il ricorrente è proprietario di due trattori che, evidentemente, ha utilizzato e utilizza per lo svolgimento della sua attività di coltivatore diretto.
2.4. Orbene, accertate attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni dei testimoni, le attività svolte dal ricorrente e le caratteristiche delle diverse attività legate al ciclo produttivo delle colture, il ctu ha evidenziato, con ragionamento corretto, suffragato da indagini cliniche ed immune da errori logici o tecnici, che il sig. è affetto da ipoacusia neurosensoriale Parte_1 bilaterale e che tale patologia è riconducibile al lavoro svolto in maniera esclusiva.
La raggiunta prova circa il contenuto delle mansioni consente di ritenere sussistente anche il nesso eziologico tra le stesse e la patologia riscontrata dal CTU, secondo quanto accertato dallo stesso:
“- gli accertamenti clinico strumentali effettuati hanno evidenziato un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, simmetrica, con massime frequenze presenti sul giro basale della coclea;
3 - le caratteristiche della predetta ipoacusia con “tipicità” morfologica dei tracciati sono compatibili con una ipoacusia da rumore;
- non risultano altre possibili cause (ad es. traumi acustici acuti, patologie virali, diabete, farmaci ototossici). Tanto valutato, considerata in particolare la riferita durata di espletamento dell'attività con periodo di esposizione lavorativa ultratrentennale che risulta adeguato secondo il criterio medico-legale cronologico e di efficienza lesiva per la determinazione del danno uditivo, è possibile ritenere che risultino verificati i criteri di possibilità scientifica per quello che riguarda il rapporto causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal
Sig. , così come il criterio topografico e, come anzidetto, quello cronologico. Parte_1
(…)Ciò posto, nel merito dei possibili esiti che rilevavano ed ancora rilevano, a titolo riduzione dell'attitudine lavorativa generica del periziando, deve ritenersi corretto il riscontro di una tecnoacusia che può essere ragionevolmente valutata ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile al caso in esame, tenuto conto degli esami strumentali allegati agli atti, in misura del 5% (cinque) - si tiene a precisare che per giungere alla quantificazione del danno si è proceduto con applicazione della specifica tabella che, sulla base della ponderazione della caduta di soglia sulle diverse frequenze (individuate a 500, 1.000, 2.000, 3000 e 4.000 Hz) pone in formula matematica il rapporto fra orecchio migliore e orecchio peggiore.
Il Ctu, pertanto, all'esito dei dettagliati accertamenti peritali, ha così concluso:
“- Il ricorrente è affetto da quanto posto in diagnosi, affezione la cui natura professionale è riconoscibile preso atto del lavoro svolto e della modalità di svolgimento dello stesso;
- valutata la natura della anzidetta patomorfosi, stimato l'odierno stato funzionale in comparativa allo stato anteriore documentato, è possibile ritenere che l'incidenza menomativa del riscontrato quadro clinico sull'integrità psicofisica de Sig. è ragionevolmente Parte_1 quantificabile, attualmente, in misura pari al in misura del 5% (cinque) - con applicazione della specifica tabella che, sulla base della ponderazione della caduta di soglia sulle diverse frequenze (individuate a 500, 1.000, 2.000, 3000 e 4.000 Hz) - è altresì possibile quantificare il conseguente grado di inabilità, complessivamente inteso, nella misura del 14% (quattordici) comprensiva del precedente riconoscimento di danno biologico nella misura del 10% - la decorrenza può essere fatta risalire alla data della domanda”.
4 2.5. Il Ctu ha ribadito le sue conclusioni anche in risposta alle osservazioni del consulente di parte dell' in merito all'inesistenza di un rischio lavorativo quantitativamente rilevante e CP_1 significativo nella determinazione della patologia, rilevando che “considerato il dichiarato e documentato pluriennale uso abituale e sistematico delle predette macchine che nel corso di 47 anni ha determinato al ricorrente un'esposizione certamente non occasionale, si è concretizzato, nel caso del Sig. , con certezza, un rischio idoneo “ope legis” a Parte_1 provocare l'insorgenza dell'ipoacusia”.
2.6. Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
***
3. Ciò detto, ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale dell'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, con la conseguenza che l' convenuto deve CP_1 essere condannato al pagamento della prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alle predette malattie.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento della CP_1 relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente
(14%, di cui 5% per ipoacusia neurosensoriale bilaterale e 10% per malattie già riconosciute dall' ), con decorrenza dalla domanda amministrativa. Sulla somma sono, inoltre, dovuti, CP_1 gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge nl. 412/91.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva del 14% (di cui 5% per ipoacusia neurosensoriale bilaterale e 10% per malattie già riconosciute dall' ); CP_1
5 condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del CP_1 predetto grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.695,50, per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carla Fasoli, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
425/2025;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Carla Parte_1
Fasoli;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Raffaele Esposito;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/03/2025, il ricorrente esponeva di aver contratto, in ragione dell'attività di coltivatore diretto, svolta per 47 anni, ipoacusia neurosensoriale bilaterale. In particolare, il ricorrente deduceva di aver utilizzato in maniera abituale e ripetitiva, per le operazioni fondamentali del ciclo produttivo delle colture, trattatori e mezzi agricoli, come motoseghe, decespugliatori e compressori e di essere stato esposto al rumore prodotto dagli stessi.
Esperita la fase amministrativa con esito negativo, il ricorrente agiva in giudizio e chiedeva di accertare e dichiarare:
1 “1) che l'ipoacusia denunciata è di natura professionale e determina un danno biologico che si accerterà di Giustizia, il quale unitamente ai postumi preesistenti del 10%, comporterà una menomazione complessiva dell'integrità psico fisica comunque superiore all'attuale 10%.
2) Conseguentemente, condannare l' a liquidare – per differenza - l'indennizzo spettante CP_1 in base al danno globale che risulterà accertato.
3) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, da distrarre al difensore antistatario”.
1.2. L costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo equa e CP_1 perfettamente corrispondente la valutazione dell' , evidenziando l'insussistenza del nesso CP_1 eziologico tra la malattia denunciata e l'attività svolta, rilevandone la natura comune.
1.3. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni, espletata CTU medico legale e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente deduce la natura professionale della patologia denunciata non riconducibile al novero delle malattie tabellate (ipoacusia percettiva bilaterale), sicché incombe su di lui l'onere di provarne l'origine professionale, vale a dire non solo l'esistenza della patologia lamentata, ma anche le caratteristiche morbigene del lavoro svolto ed il rapporto causale tra la malattia stessa e l'attività lavorativa, in relazione all'entità e all'esposizione ai fattori di rischio. A tal fine è necessario che il rapporto causale con la lavorazione sia diretto, in stretta relazione di causa effetto, non essendo sufficiente un rapporto indiretto, mediato o occasionale con l'attività svolta.
2.2. Sul punto si richiama il seguente condivisibile principio: “In tema di malattie ad eziologia plurifattoriale, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n.10818/2013; n.
21360/2013; n. 18270/2010; n. 14308/2006; n. 12559/2006; n. 111298/2004).
2 Si è inoltre ritenuto che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” ( Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n.
13814/2017).
2.3. Ebbene, nel caso di specie, tale prova è stata positivamente raggiunta nel corso del giudizio.
I testimoni escussi, sicuramente attendibili, in quanto clienti e vicini di casa del ricorrente, hanno confermato che il sig. ha svolto, per 47 anni, le mansioni di coltivatore Parte_1 diretto, occupandosi, nelle varie stagioni, delle operazioni fondamentali del ciclo produttivo delle colture (semina, concimazione, trattamenti antiparassitari, raccolta e trasporto dei prodotti), con l'utilizzo di trattori e di mezzi agricoli come il motocoltivatore, il compressore, la motosega ed il trinciatutto. Dall'estratto conto previdenziale risulta, inoltre, che il ricorrente svolge attività di coltivatore diretto dal 1978. Dai libretti di immatricolazione prodotti risulta anche che il ricorrente è proprietario di due trattori che, evidentemente, ha utilizzato e utilizza per lo svolgimento della sua attività di coltivatore diretto.
2.4. Orbene, accertate attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni dei testimoni, le attività svolte dal ricorrente e le caratteristiche delle diverse attività legate al ciclo produttivo delle colture, il ctu ha evidenziato, con ragionamento corretto, suffragato da indagini cliniche ed immune da errori logici o tecnici, che il sig. è affetto da ipoacusia neurosensoriale Parte_1 bilaterale e che tale patologia è riconducibile al lavoro svolto in maniera esclusiva.
La raggiunta prova circa il contenuto delle mansioni consente di ritenere sussistente anche il nesso eziologico tra le stesse e la patologia riscontrata dal CTU, secondo quanto accertato dallo stesso:
“- gli accertamenti clinico strumentali effettuati hanno evidenziato un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, simmetrica, con massime frequenze presenti sul giro basale della coclea;
3 - le caratteristiche della predetta ipoacusia con “tipicità” morfologica dei tracciati sono compatibili con una ipoacusia da rumore;
- non risultano altre possibili cause (ad es. traumi acustici acuti, patologie virali, diabete, farmaci ototossici). Tanto valutato, considerata in particolare la riferita durata di espletamento dell'attività con periodo di esposizione lavorativa ultratrentennale che risulta adeguato secondo il criterio medico-legale cronologico e di efficienza lesiva per la determinazione del danno uditivo, è possibile ritenere che risultino verificati i criteri di possibilità scientifica per quello che riguarda il rapporto causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal
Sig. , così come il criterio topografico e, come anzidetto, quello cronologico. Parte_1
(…)Ciò posto, nel merito dei possibili esiti che rilevavano ed ancora rilevano, a titolo riduzione dell'attitudine lavorativa generica del periziando, deve ritenersi corretto il riscontro di una tecnoacusia che può essere ragionevolmente valutata ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile al caso in esame, tenuto conto degli esami strumentali allegati agli atti, in misura del 5% (cinque) - si tiene a precisare che per giungere alla quantificazione del danno si è proceduto con applicazione della specifica tabella che, sulla base della ponderazione della caduta di soglia sulle diverse frequenze (individuate a 500, 1.000, 2.000, 3000 e 4.000 Hz) pone in formula matematica il rapporto fra orecchio migliore e orecchio peggiore.
Il Ctu, pertanto, all'esito dei dettagliati accertamenti peritali, ha così concluso:
“- Il ricorrente è affetto da quanto posto in diagnosi, affezione la cui natura professionale è riconoscibile preso atto del lavoro svolto e della modalità di svolgimento dello stesso;
- valutata la natura della anzidetta patomorfosi, stimato l'odierno stato funzionale in comparativa allo stato anteriore documentato, è possibile ritenere che l'incidenza menomativa del riscontrato quadro clinico sull'integrità psicofisica de Sig. è ragionevolmente Parte_1 quantificabile, attualmente, in misura pari al in misura del 5% (cinque) - con applicazione della specifica tabella che, sulla base della ponderazione della caduta di soglia sulle diverse frequenze (individuate a 500, 1.000, 2.000, 3000 e 4.000 Hz) - è altresì possibile quantificare il conseguente grado di inabilità, complessivamente inteso, nella misura del 14% (quattordici) comprensiva del precedente riconoscimento di danno biologico nella misura del 10% - la decorrenza può essere fatta risalire alla data della domanda”.
4 2.5. Il Ctu ha ribadito le sue conclusioni anche in risposta alle osservazioni del consulente di parte dell' in merito all'inesistenza di un rischio lavorativo quantitativamente rilevante e CP_1 significativo nella determinazione della patologia, rilevando che “considerato il dichiarato e documentato pluriennale uso abituale e sistematico delle predette macchine che nel corso di 47 anni ha determinato al ricorrente un'esposizione certamente non occasionale, si è concretizzato, nel caso del Sig. , con certezza, un rischio idoneo “ope legis” a Parte_1 provocare l'insorgenza dell'ipoacusia”.
2.6. Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
***
3. Ciò detto, ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale dell'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, con la conseguenza che l' convenuto deve CP_1 essere condannato al pagamento della prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alle predette malattie.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento della CP_1 relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente
(14%, di cui 5% per ipoacusia neurosensoriale bilaterale e 10% per malattie già riconosciute dall' ), con decorrenza dalla domanda amministrativa. Sulla somma sono, inoltre, dovuti, CP_1 gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge nl. 412/91.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva del 14% (di cui 5% per ipoacusia neurosensoriale bilaterale e 10% per malattie già riconosciute dall' ); CP_1
5 condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del CP_1 predetto grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.695,50, per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carla Fasoli, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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