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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4300/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. OTTELLI CARLA RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e contraevano matrimonio il 14.12.02. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione nascevano:
− , il 17.4.06; Persona_1
− , il 5.3.08. Persona_2
La separazione veniva consensualizzata dinanzi a questo Tribunale il 12-7-12; le condizioni erano modificate su accordo del 23-9-15; il divorzio veniva pronunciato su conclusioni congiunte il 16-12-16. Da ultimo, con decreto del 21-11-23, veniva revocato l'assegno divorzile a favore della moglie.
In sintesi, le condizioni vigenti prevedono: l'affidamento condiviso del figlio ancora minorenne;
un regime dei suoi tempi di permanenza con i genitori;
un assegno di mantenimento di € 200 per ogni figlio a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 18.4.25, il ricorrente ha chiesto di modificare tali condizioni.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla parte resistente ai
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sensi dell'art. 143 c.p.c.; ella non si è costituita in giudizio.
Il ricorrente ha depositato una memoria il 24.9.25 ed è comparso all'udienza del 14.10.25; il giudice ha rimesso la causa direttamente al Collegio.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da ultima memoria) sono state:
«Nel merito: − revocare, con decorrenza dalla data della domanda, l'assegno pari ad € 200,00 mensili posto a carico del signor ed in favore della signora con sentenza n. 1102/2017 (n. 21017/2015 Parte_1 CP_1
R.G.) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia;
− revocare, con decorrenza dalla data della Persona_1 domanda, l'assegno pari ad € 200,00 mensili, posto a carico del signor ed in favore della signora Parte_1
con sentenza n. 1102/2017 (n. 21017/2015 R.G.) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio CP_1
− autorizzare il signor a rilasciare il consenso e l'autorizzazione per ogni Persona_2 Parte_1 richiesta, permesso, informativa, procura, istanza o domanda, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici, concernenti il figlio minore in piena autonomia e senza la necessità del Persona_3 consenso della signora . Il signor si rimette a qualsivoglia decisione il Tribunale adito CP_1 Parte_1
Vorrà adottare in merito alla determinazione di un assegno da porsi a carico della signora a titolo di CP_1 concorso nel mantenimento del figlio minore . Persona_2
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 28.4.25, non ha formulato osservazioni.
4. Le sopravvenienze che hanno spinto il ricorrente a proporre il presente giudizio sono: – il trasferimento della figlia presso di lui a partire dal 30.1.25 e poi dal fidanzato, con conseguente autosufficienza economica;
– l'inserimento del figlio in una comunità dal 25.11.24 fino ad aprile 2026 per una messa alla prova disposta dal giudice penale minorile per una serie di reati;
– l'irreperibilità della resistente da novembre 2024 (nonostante abbia mantenuto la residenza formale all'indirizzo di notifica).
4.1. Il ricorrente ha proposto di mantenere l'affidamento condiviso del figlio ancora minorenne per i pochi mesi mancanti alla maggiore età, ma con un potere di firma sulle istanze che lo riguardano, a causa dell'impossibilità di comunicare con la madre. Al Collegio la richiesta pare accoglibile e da intendersi estesa a tutte le decisioni che richiederebbero la firma di entrambi i genitori.
4.2. Non vi sono i presupposti, data l'età e visto l'inserimento in comunità, per prevedere tempi di permanenza di con i genitori. Persona_2
4.3. La figlia ha vissuto per un periodo con il padre, circostanza che legittima la Persona_1 sospensione del contributo a suo carico;
ha intrapreso un lavoro alla Staff s.p.a., sebbene per soli
€ 500/mese (doc. 13 ric.); da ultimo vivrebbe con il fidanzato in autonomia. La creazione di fatto di un separato nucleo familiare costituisce un presupposto sufficiente per rescindere il legame con la famiglia di origine e dunque interrompere l'onere di mantenimento a carico del genitore.
4.4. Quanto a , va sicuramente escluso l'assegno tuttora versato dal padre alla madre, Persona_2 stante il suo inserimento in comunità. Si pone semmai il problema di contribuire al suo mantenimento nei confronti dell'istituto che lo accoglie e poi di regolarlo al momento dell'uscita. Allo stato, il Collegio ritiene di non prevedere alcunché: la comunità potrà avanzare eventuali richieste nei confronti dei genitori (per ora non documentate); in futuro, a meno di un contributo versato spontaneamente dai genitori, occorrerà verificare l'autosufficienza del ragazzo e la sua nuova residenza.
4.5. La decorrenza della revoca può essere disposta dal momento della domanda, dato che la situazione non è mutata da allora.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è della resistente.
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A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare i valori minimi (per la limitata complessità della causa):
€ 850 per la fase di studio;
€ 602 per la fase introduttiva;
nulla per le fasi istruttoria e decisionale (risoltesi nell'udienza del 14.10.25). Al totale (€ 1452) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva in modifica delle previgenti condizioni di divorzio, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− pur mantenendo l'affidamento condiviso di , autorizza il padre a sottoscrivere Persona_2 tutte le decisioni che richiedano la firma di entrambi i genitori;
− con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità rilevante: maggio 2025) revoca gli assegni di mantenimento per i figli a carico del padre;
− a titolo di spese di lite, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di
€ 1452,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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