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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Ida NT, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 9.12.2025 ha pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6848/2025 r.g. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta Parte_1
e difesa dall'avv. Giuseppe Sardella RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Di CP_1
Mauro RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.05.2025, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 219/2025 rg. D.I. con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 17.207,26, oltre accessori, per il mancato pagamento al sig. della retribuzione di gennaio 2025 e del TFR. CP_1
A fondamento dell'opposizione, la società ha rilevato che il di Cardito, con la CP_2 delibera n. 27 del 16 gennaio 2025, era subentrato nell'appalto del servizio di igiene urbana, per il quale il sig. aveva lavorato, sostituendosi ad essa nell'esecuzione del CP_1 servizio e, di conseguenza, nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Ha poi dedotto di non aver mai rilasciato le buste paga sulla cui base era stato emesso il provvedimento monitorio opposto del quale ha, quindi, chiesto la revoca con condanna del lavoratore al pagamento delle spese di lite.
La parte opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre il pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo di cui si dà lettura unitamente alla motivazione.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Contrariamente a quanto asserito in ricorso, infatti, con la delibera n. 27 del 16 gennaio
2025, il Cardito, visto il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai Parte_2 dipendenti impegnati nell'appalto da parte della società opponente, ha semplicemente esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 11, comma 6, del d. lgs. n. 36/2023. In particolare, in qualità di stazione appaltante, il ha provveduto a liquidare CP_2 direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate relative al mese di dicembre 2024.
Come emerge pacificamente dal testo della menzionata delibera, dunque, l'invocato subentro del nell'esecuzione dell'appalto non ha mai avuto luogo, con la Controparte_3 conseguenza che la titolarità dell'obbligazione retributiva deve riconoscersi senza dubbio alcuno in capo all'odierna opponente.
Parimenti infondata, in quanto del tutto carente sotto il profilo allegatorio, è l'affermazione della società opponente secondo cui le buste paga in atti sarebbero state predisposte senza la sua autorizzazione.
A ciò aggiungasi che il datore di lavoro, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non ha fornito la prova della corresponsione della retribuzione della mensilità di gennaio 2025 e del TFR spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui onere è posto a suo carico in base ai generali principi dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Per tutti i motivi sin qui esposti l'opposizione proposta deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo impugnato confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il gl definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
Rigetta l'opposizione.
Conferma il decreto ingiuntivo n. 219/2025 reg. D.I. dichiarandone l'esecutività.
Condanna la società benefit al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_3 spese di lite che liquida in euro 2.109,00 oltre contributo unificato, 15% per spese forfetarie,
IVA e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 9.12.2025 Il gl
Ida NT
in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Ida NT, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 9.12.2025 ha pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6848/2025 r.g. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta Parte_1
e difesa dall'avv. Giuseppe Sardella RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Di CP_1
Mauro RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.05.2025, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 219/2025 rg. D.I. con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 17.207,26, oltre accessori, per il mancato pagamento al sig. della retribuzione di gennaio 2025 e del TFR. CP_1
A fondamento dell'opposizione, la società ha rilevato che il di Cardito, con la CP_2 delibera n. 27 del 16 gennaio 2025, era subentrato nell'appalto del servizio di igiene urbana, per il quale il sig. aveva lavorato, sostituendosi ad essa nell'esecuzione del CP_1 servizio e, di conseguenza, nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Ha poi dedotto di non aver mai rilasciato le buste paga sulla cui base era stato emesso il provvedimento monitorio opposto del quale ha, quindi, chiesto la revoca con condanna del lavoratore al pagamento delle spese di lite.
La parte opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre il pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo di cui si dà lettura unitamente alla motivazione.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Contrariamente a quanto asserito in ricorso, infatti, con la delibera n. 27 del 16 gennaio
2025, il Cardito, visto il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai Parte_2 dipendenti impegnati nell'appalto da parte della società opponente, ha semplicemente esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 11, comma 6, del d. lgs. n. 36/2023. In particolare, in qualità di stazione appaltante, il ha provveduto a liquidare CP_2 direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate relative al mese di dicembre 2024.
Come emerge pacificamente dal testo della menzionata delibera, dunque, l'invocato subentro del nell'esecuzione dell'appalto non ha mai avuto luogo, con la Controparte_3 conseguenza che la titolarità dell'obbligazione retributiva deve riconoscersi senza dubbio alcuno in capo all'odierna opponente.
Parimenti infondata, in quanto del tutto carente sotto il profilo allegatorio, è l'affermazione della società opponente secondo cui le buste paga in atti sarebbero state predisposte senza la sua autorizzazione.
A ciò aggiungasi che il datore di lavoro, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non ha fornito la prova della corresponsione della retribuzione della mensilità di gennaio 2025 e del TFR spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui onere è posto a suo carico in base ai generali principi dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
Per tutti i motivi sin qui esposti l'opposizione proposta deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo impugnato confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il gl definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
Rigetta l'opposizione.
Conferma il decreto ingiuntivo n. 219/2025 reg. D.I. dichiarandone l'esecutività.
Condanna la società benefit al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_3 spese di lite che liquida in euro 2.109,00 oltre contributo unificato, 15% per spese forfetarie,
IVA e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 9.12.2025 Il gl
Ida NT