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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2384/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
NA NZ, RE
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15030/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO DETRAZIONI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12826/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in data 30.09.2024 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. De Nominativo_1 ( 07995981003) elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Difensore_1
(CF_Difensore_1) Email_1 pec fax Telefono_1 che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Nominativo_2 (C.F. CF_1 Email_3) pec fax Telefono_1 come da procura a margine del presente ricorso, presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale Roma III Ufficio Territoriale di Albano Laziale, avverso il rigetto richiesta di detrazione per lavori di ristrutturazione anni di imposta 2016
2017-2018
Premesso in fatto Che in data 24 marzo 2023 mediante PEC la Ricorrente_1 s.r.l. richiedeva all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma III Ufficio di Albano Laziale l'annullamento di atto illegittimo e conseguente concessione delle detrazioni fiscali dovute per i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società eseguiti nell'anno 2015 e che l'Agenzia delle Entrate nulla ha risposto e pertanto l'istanza si deve ritenere respinta.
Lamentava parte ricorrente di aver ricevuto diniego di diverse istanze in autotutela presentate per l'annullamento da parte dell'Agenzia dele Entrate degli atti di disconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per aver eseguito lavori straordinari pienamente documentati e ritenuti illegittimi.
Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia adita, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del rigetto dell'istanza di autotutela del 23/3/2023 dell'Agenzia delle Entrate e tutti gli atti connessi e conseguenziali e comunque dichiarare per la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione il diritto alle detrazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato in data 20/12/2015 e regolarmente registrato e per l'effetto, riconosciuto il credito per le detrazioni per lavori di ristrutturazione, dichiarare che nulla è dovuto all'Agenzia delle Entrate. Con richiesta di ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio in data 29.10.2024 La Direzione Provinciale III di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e con proprie controdeduzioni in via principale e assorbente dichiarava e richiedeva l'inammissibilità dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 in relazione al diniego tacito dell'autotutela. Richiamando il novellato ed esplicitando i casi in cui si può proporre ricorso evidenziava che alla lettera g ter) del suddetto articolo è previsto che il ricorso può essere presentato avverso “il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10 quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Nel caso de quo essendo assente il rifiuto espresso il ricorso è inammissibile.
Nel merito evidenziava che la cartella conseguente è rimasta non impugnata nei termini di legge e per questo
è divenuta definitiva. Da rigettare altresì, la richiesta di riconoscimento nel merito, atteso che sono pendenti altri giudizi per le annualità 2016-2017, a seguito dei controlli ex art. 36 bis l'ufficio ha proceduto al recupero delle detrazioni effettuate dalla ricorrente in quanto la documentazione a corredo della richiesta era stata ritenuta insufficiente e inidonea. In particolare mancante della ricevuta di invio della documentazione richiesta all'ENEA imprescindibile per ottenere le detrazioni così come previsto dalla norma, mancante dell'asseverazione di tecnico abilitato che attestasse i lavori eseguiti.
Per queste ragioni concludeva chiedendo a questa On.le Corte in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in subordine nel merito il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta collegiale letti gli atti di giudizio dichiara il ricorso inammissibile.
Nel caso de quo il ricorrente presentava ricorso avverso il diniego tacito di un'istanza in autotutela presentata all'Agenzia delle Entrate di Roma DP III per chiederne l'annullamento degli atti di accertamento ricevuti che, quindi erano entrati nella sfera di piena conoscenza al contrario di quanto ha asserito e lamentato. Per quanto dichiarato e documentato da parte dell'Agenzia delle Entrate avverso il diniego tacito di un'istanza in autotutela non può essere proposto ricorso così come previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 alla lettera G ter) che così recita: … “ il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10 quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Per questa ragione, assorbente su ogni altra doglianza, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente la pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma li, 5 dicembre 2025
ll RE Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
NA NZ, RE
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15030/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO DETRAZIONI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12826/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in data 30.09.2024 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. De Nominativo_1 ( 07995981003) elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Difensore_1
(CF_Difensore_1) Email_1 pec fax Telefono_1 che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Nominativo_2 (C.F. CF_1 Email_3) pec fax Telefono_1 come da procura a margine del presente ricorso, presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale Roma III Ufficio Territoriale di Albano Laziale, avverso il rigetto richiesta di detrazione per lavori di ristrutturazione anni di imposta 2016
2017-2018
Premesso in fatto Che in data 24 marzo 2023 mediante PEC la Ricorrente_1 s.r.l. richiedeva all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma III Ufficio di Albano Laziale l'annullamento di atto illegittimo e conseguente concessione delle detrazioni fiscali dovute per i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società eseguiti nell'anno 2015 e che l'Agenzia delle Entrate nulla ha risposto e pertanto l'istanza si deve ritenere respinta.
Lamentava parte ricorrente di aver ricevuto diniego di diverse istanze in autotutela presentate per l'annullamento da parte dell'Agenzia dele Entrate degli atti di disconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per aver eseguito lavori straordinari pienamente documentati e ritenuti illegittimi.
Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia adita, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del rigetto dell'istanza di autotutela del 23/3/2023 dell'Agenzia delle Entrate e tutti gli atti connessi e conseguenziali e comunque dichiarare per la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione il diritto alle detrazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato in data 20/12/2015 e regolarmente registrato e per l'effetto, riconosciuto il credito per le detrazioni per lavori di ristrutturazione, dichiarare che nulla è dovuto all'Agenzia delle Entrate. Con richiesta di ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio in data 29.10.2024 La Direzione Provinciale III di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e con proprie controdeduzioni in via principale e assorbente dichiarava e richiedeva l'inammissibilità dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 in relazione al diniego tacito dell'autotutela. Richiamando il novellato ed esplicitando i casi in cui si può proporre ricorso evidenziava che alla lettera g ter) del suddetto articolo è previsto che il ricorso può essere presentato avverso “il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10 quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Nel caso de quo essendo assente il rifiuto espresso il ricorso è inammissibile.
Nel merito evidenziava che la cartella conseguente è rimasta non impugnata nei termini di legge e per questo
è divenuta definitiva. Da rigettare altresì, la richiesta di riconoscimento nel merito, atteso che sono pendenti altri giudizi per le annualità 2016-2017, a seguito dei controlli ex art. 36 bis l'ufficio ha proceduto al recupero delle detrazioni effettuate dalla ricorrente in quanto la documentazione a corredo della richiesta era stata ritenuta insufficiente e inidonea. In particolare mancante della ricevuta di invio della documentazione richiesta all'ENEA imprescindibile per ottenere le detrazioni così come previsto dalla norma, mancante dell'asseverazione di tecnico abilitato che attestasse i lavori eseguiti.
Per queste ragioni concludeva chiedendo a questa On.le Corte in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in subordine nel merito il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta collegiale letti gli atti di giudizio dichiara il ricorso inammissibile.
Nel caso de quo il ricorrente presentava ricorso avverso il diniego tacito di un'istanza in autotutela presentata all'Agenzia delle Entrate di Roma DP III per chiederne l'annullamento degli atti di accertamento ricevuti che, quindi erano entrati nella sfera di piena conoscenza al contrario di quanto ha asserito e lamentato. Per quanto dichiarato e documentato da parte dell'Agenzia delle Entrate avverso il diniego tacito di un'istanza in autotutela non può essere proposto ricorso così come previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 alla lettera G ter) che così recita: … “ il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10 quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Per questa ragione, assorbente su ogni altra doglianza, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente la pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma li, 5 dicembre 2025
ll RE Il Presidente