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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7030 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 17 giugno 2025, all' esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 13332 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2025, promossa da:
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina ADIMARI, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in
Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29
- PARTE OPPONENTE -
C O N T R O
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv. Simone DE ANNA, presso il quale, con studio in Roma via Augusto Riboty, n. 23, ha eletto domicilio, giusta delega apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo NRG 5882/25,
-PARTE OPPOSTA- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 aprile 2025 l' conveniva in Pt_1
giudizio chiedendo di dichiarare la nullità del Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1247/2025 ovvero annullarlo o revocarlo.
Assumeva che l'opposto aveva fatto richiesta al Fondo di garanzia per il pagamento della somma di euro 12.238,96, Pt_1
dovuta a titolo di TFR e crediti diversi dalla sua ex datrice di lavoro,
SRS S.R.L. in liquidazione;
che la predetta somma era stata riconosciuta nel verbale di stato passivo formato il 06.11.2024, reso esecutivo nella stessa data in cui il Tribunale di Roma nel procedimento per liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro
(RG 291/24) aveva dichiarato il credito del nei confronti Pt_2
della società SRS S.R.L., ammontante ad euro 59.889,38, di cui euro
7.158,01 a titolo di TFR, nonché euro 5.080,95 per le ultime 3 mensilità di retribuzione;
che la domanda di TFR presentata dall'opposto in data 19.12.2024, relativa al periodo dal 30 ottobre
2019 al 03 giugno 2024, era stata istruita dagli Uffici competenti;
che, in particolare, il 18 febbraio 2024 era stata richiesta al Pt_2
un'integrazione documentale, consistente nella copia della sentenza del Tribunale di Roma n. 9045/2023, nel conteggio analitico allegato all'istanza di ammissione al passivo (del quale era stato prodotto solo un riepilogo), nel Mod. SR188 con IBAN valido intestato al lavoratore e nella copia di un documento di identità; che, all'esito dell'istruttoria, la domanda di TFR era stata parzialmente accolta per l'importo di €
3.448,71 lordi, oltre interessi e rivalutazione, per un importo pari a €
2.146,16 netti;
che, a fondamento dell'accoglimento parziale, l' Pt_1
aveva rilevato che il rapporto di lavoro con SRS S.R.L. era cessato in data 1 marzo 2022 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e non in data il 3 giugno 2024 come asserito dal lavoratore;
che, anche se il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9045/23, aveva dichiarato la nullità del licenziamento e disposto la reintegra, e il lavoratore aveva ottenuto l'ammissione al passivo della SRS S.R.L. per l'importo di € 7.158,01 a titolo di TFR fino al 03 giugno 2024,
l' aveva dovuto procedere ad un ricalcolo dell'importo dovuto;
che Pt_1
parte del TFR era già stata liquidata in precedenza, in quanto l'opposto in data 20 maggio 2022 aveva già presentato una prima domanda di intervento del Fondo di Garanzia, ottenendo il pagamento di € 1.153,41 lordi (€ 1.062,72 netti) a titolo di TFR maturato presso la SRS S.R.L.; che, tuttavia, tale circostanza non era stata dichiarata nell'istanza di ammissione al passivo della procedura concorsuale;
che, in ogni caso, dopo l'effettiva cessazione del rapporto con SRS
S.R.L., il veva percepito per due distinti periodi l'indennità Pt_2
NA (dall'11/03/2022 al 04/07/2022, con esclusione del periodo
09/05/2022-30/06/2022 per rapporto di lavoro con EHSI S.R.L. e dall'11/07/2023 al 31/07/2023) e aveva instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, l'ultimo dei quali, con Controparte_1
, risultava ancora in essere;
che, pertanto, non poteva essere
[...]
corrisposto il TFR per i periodi non coperti da effettiva prestazione lavorativa per la SRS S.R.L.; che la domanda concernente le ultime tre mensilità era stata rigettata in quanto le mensilità richieste (marzo, aprile e maggio 2024) non corrispondevano agli ultimi tre mesi di effettivo lavoro presso la SRS S.R.L., poiché in quel periodo l'opponente risultava impiegato alle dipendenze (a tempo indeterminato) di , come comprovato dalle Controparte_1
denunce mensili.
Si costituiva tempestivamente in giudizio Parte_2
chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Assumeva che aveva lavorato per la SRS S.R.L. con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal
30.10.2019 e che in data 28.03.2022 era stato licenziato;
che con sentenza n. 9045/23 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il licenziamento era stato dichiarato illegittimo, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscimento del diritto alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione;
che, nonostante il titolo giudiziale, non aveva potuto ottenere soddisfazione dei propri crediti retributivi a causa dell'insolvenza della società, la quale veniva poi posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 291/24 del Tribunale di Roma in data
03.06.2024; che, in seguito ad istanza di ammissione al passivo, con verbale del 06.11.2024, era stato riconosciuto creditore per la somma complessiva di € 59.889,38, inclusi € 7.158,01 a titolo di TFR;
che, pertanto, detratto quanto già corrisposto dall , residuava un Pt_1
credito pari ad euro € 2.374,29; che le somme percepite a titolo di
NA erano irrilevanti al fine del computo del TFR dovuto, stante la diversa ratio dei due istituti;
che, in relazione alla richiesta di €
5.080,95 per le ultime tre mensilità (marzo, aprile e maggio 2024), la contestazione dell' era inesatta, in quanto non vi era coincidenza Pt_1
di dette mensilità con il periodo di effettivo lavoro presso la SRS
S.R.L., in quanto il rapporto di lavoro alle dipendenze della precitata società era cessato il 03.06.2024; che l'attività svolta alle dipendenze della , non poteva essere considerata al Controparte_1
fine di valutare quanto dovuto a titolo di TFR, in quanto si trattava di un rapporto di lavoro part-time, privo di stabilità contrattuale;
che aveva presentato la domanda amministrativa al Fondo di Garanzia in data 19.12.2024, ma, decorsi vanamente 60 giorni, aveva dovuto proporre ricorso amministrativo avverso il silenzio-rifiuto dell'Istituto; che parte opponente aveva respinto il ricorso in sede amministrativa e, pertanto, aveva dovuto proporre ricorso giudiziale al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio;
che l' solo successivamente, in data 17.03.2025, quando l'azione Pt_1
giudiziaria era già pendente, aveva notificato il rigetto della domanda relativa alle ultime tre mensilità e una richiesta di documentazione per il TFR.
All'udienza del 17 giugno 2025, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura assenti le parti dall'aula di udienza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, occorre richiamare il principio ormai consolidato secondo cui l'obbligazione del Fondo di Garanzia istituito presso l' ha natura autonoma e sussidiaria rispetto Pt_1
all'obbligazione principale del datore di lavoro. In particolare, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n.
1860 del 27 gennaio 2025, la definitività dello stato passivo, pur vincolando i creditori ammessi e l'impresa in liquidazione, non preclude all'Istituto previdenziale di contestare i presupposti e gli elementi costitutivi della propria obbligazione. Ciò in quanto l' , Pt_1
quale soggetto terzo ed estraneo al rapporto di lavoro e alle procedure esecutive intercorse tra lavoratore e datore di lavoro, deve poter esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio ai sensi dell'art. 24
Cost., verificando la ricorrenza degli elementi soggettivi e oggettivi necessari affinché sorga l'obbligo di intervento del Fondo.
Tale principio riveste una fondamentale importanza nel caso di specie, in quanto consente al Giudicante di scrutinare nel merito le pretese dell'opposto, nonostante l'avvenuta ammissione dei crediti nello stato passivo della liquidazione giudiziale della SRS S.R.L.
Nel merito, quanto alla spettanza del TFR, parte opponente ha contestato la quantificazione del TFR ammesso al passivo e la data finale del rapporto di lavoro ai fini della liquidazione dell'emolumento in questione da parte del Fondo di Garanzia. Infatti, l' ha Pt_1
sostenuto che il rapporto di lavoro del on la SRS S.R.L. è Pt_2
cessato in data 1° marzo 2022 (come risultante dallo stesso documento prodotto dal lavoratore convenuto in opposizione, che invece inspiegabilmente sostiene che la cessazione sarebbe avvenuta in data 28 marzo 2022), a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, così escludendo la rilevanza della data del 3 giugno
2024 (apertura della liquidazione giudiziale della SRS S.R.L.) quale termine finale per il calcolo del TFR a carico del Fondo.
Tanto premesso, si rileva che, sebbene la sentenza del Tribunale di Roma n. 9045/23 abbia dichiarato la nullità del licenziamento e disposto la reintegra del lavoratore, con diritto alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione,
è parimenti documentato dall' che il successivamente Pt_1 Pt_2
al licenziamento, ha di fatto intrapreso altre attività lavorative e percepito prestazioni previdenziali. In particolare, è pacifico che l'opposto ha percepito l'indennità NA per il periodo dall'11 marzo 2022 al 04 luglio 2022 e dall'11 luglio
2023 al 31 luglio 2023. Non solo, risulta in atti che il lavoratore ha instaurato diversi rapporti di lavoro subordinato successivi alla data del 1° marzo 2022, tra cui quello con EHSI S.R.L. (dal 09.05.2022 al
30.06.2022), con (dal 05.07.2022 al 03.07.2023) Parte_3
e, infine, con (rapporto tuttora in essere). CP_1 Controparte_1
La reintegra disposta dalla sentenza giudiziale, sebbene abbia effetti sul rapporto di lavoro e sulla debenza delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, non può estendere l'obbligazione del Fondo di
Garanzia a periodi in cui il lavoratore non ha effettivamente prestato attività lavorativa in favore della società debitrice e ha, anzi, percepito redditi da altre fonti (lavoro subordinato) o indennità di disoccupazione. L'intervento del Fondo, infatti, è volto a garantire le retribuzioni e il TFR effettivamente maturati in costanza del rapporto di lavoro che ha dato luogo all'insolvenza del datore, e non a coprire periodi in cui il lavoratore è stato impiegato altrove o ha beneficiato di ammortizzatori sociali.
Pertanto, la data del 1° marzo 2022 deve essere considerata, ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia, quale momento finale dell'effettiva prestazione lavorativa e di maturazione del TFR a carico della SRS S.R.L.
Riguardo al quantum del TFR, l' ha correttamente calcolato Pt_1
l'importo dovuto utilizzando il CUD 2022 (relativo all'anno di imposta
2021) per € 3.201,31, cui ha aggiunto il TFR maturato nel 2022 fino alla cessazione del rapporto di lavoro (01.03.2022), pari a € 247,40.
La somma così determinata, pari a € 3.448,71, costituisce il TFR effettivamente maturato nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro rilevante per il Fondo.
Da tale importo, l' ha altresì legittimamente detratto la Pt_1
somma di € 1.153,41 lordi (€ 1.062,72 netti) già liquidata al Sig. dal Fondo di Garanzia in data 18 aprile 2023: l'omessa Pt_2
dichiarazione di tale precedente percezione da parte del ricorrente nella successiva istanza di ammissione al passivo non può pregiudicare il diritto dell' a dedurre l'importo già versato, in Pt_1
virtù del già richiamato principio di autonomia dell'obbligazione del
Fondo.
Conseguentemente, il TFR residuo dovuto dal Fondo di Garanzia
al lavoratore è stato correttamente calcolato dall in € Pt_1 Pt_1
2.146,16 netti, pari all'importo parzialmente accolto.
Le deduzioni del ricorrente circa l'irrilevanza della percezione di
NA non possono essere accolte, in quanto tali circostanze, seppur su un piano diverso dal TFR, attestano l'assenza di un rapporto di lavoro effettivo con il datore insolvente nei periodi considerati, rendendo inesigibile l'intervento del Fondo per il TFR in quei medesimi periodi.
Quanto alla domanda per le ultime tre mensilità (marzo, aprile e maggio 2024), la pretesa dell'opposto non può trovare accoglimento.
L'art. 2, comma 1, del D.lgs. 80/92 stabilisce chiaramente che il
Fondo di Garanzia interviene per il pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro subordinato, precedenti la data di cessazione dello stesso o della data di presentazione della domanda se anteriore. Nel caso di specie, è stato documentalmente provato dall' , e Pt_1
non efficacemente contestato da parte opponente, che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2024 il on era più alle dipendenze Pt_2
della SRS S.R.L., essendo il rapporto di lavoro con tale società cessato in data 1° marzo 2022 (secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale ai fini dell'intervento del Fondo). È, altresì, pacifico che in tale periodo il osse già dipendente della . Pt_2 Controparte_1
La circostanza che il rapporto con Controparte_1
fosse un part-time o avesse stabilità contrattuale diversa rispetto al precedente rapporto full-time con SRS S.R.L. è irrilevante ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia per le ultime mensilità. Ciò che rileva è che in quel preciso arco temporale il lavoratore non era più legato da un rapporto di lavoro effettivo con la società insolvente, ma aveva un diverso e autonomo rapporto di lavoro. L'intervento del
Fondo per le "ultime tre mensilità" è infatti strettamente collegato alla contiguità temporale con la cessazione del rapporto per il quale si chiede la garanzia, e non può estendersi a periodi in cui il lavoratore è già impiegato altrove.
Per le ragioni esposte, la domanda relativa alle ultime tre mensilità è infondata e deve essere rigettata.
Conclusivamente va ribadito che la data di messa in liquidazione giudiziale della società SRS non può essere considerata quale data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro del in quanto le Pt_2
vicende successive al (pure giudizialmente contestato ed anzi annullato) licenziamento del marzo 2022 dimostrano che il lavoratore, consapevolmente facendo ricorso alla richiesta (accolta nei limiti di legge) dell'intervento di ammortizzatori sociali ed instaurando altresì numerosi altri rapporti di lavoro, ha di fatto intrapreso un percorso incompatibile con la prosecuzione (anche solo formale) del rapporto di lavoro con la SRS, tanto che le richieste rivolte in questa sede all' Pt_1
rappresenterebbero un'inammissibile duplicazione di prestazioni previdenziali/retributive già in altro modo conseguite nel medesimo periodo.
Infine, per mera completezza, le censure dell'opposto relative alla correttezza del procedimento amministrativo non appaiono fondate.
È documentato che l' ha istruito la domanda, chiedendo Pt_1
integrazioni e provvedendo, seppur parzialmente e con rigetto di alcune voci, entro i termini di legge. La circostanza che alcune comunicazioni dell' siano giunte dopo l'instaurazione del ricorso Pt_1
giudiziale non inficia la legittimità delle valutazioni dell'Istituto, che ha il diritto-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, a prescindere dalla pendenza di un contenzioso.
In considerazione delle considerazioni che precedono, il ricorso in opposizione proposto dall deve essere accolto, con Pt_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.T.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 oltre spese generali al 15%, oltre C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 17 giugno
2025.
IL GIUDICE
Dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L' , Controparte_2
NELLA PERSONA DEL FUNZIONARIO DR.SSA PRISCA BOGGETTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 17 giugno 2025, all' esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 13332 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2025, promossa da:
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina ADIMARI, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in
Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29
- PARTE OPPONENTE -
C O N T R O
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv. Simone DE ANNA, presso il quale, con studio in Roma via Augusto Riboty, n. 23, ha eletto domicilio, giusta delega apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo NRG 5882/25,
-PARTE OPPOSTA- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 aprile 2025 l' conveniva in Pt_1
giudizio chiedendo di dichiarare la nullità del Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1247/2025 ovvero annullarlo o revocarlo.
Assumeva che l'opposto aveva fatto richiesta al Fondo di garanzia per il pagamento della somma di euro 12.238,96, Pt_1
dovuta a titolo di TFR e crediti diversi dalla sua ex datrice di lavoro,
SRS S.R.L. in liquidazione;
che la predetta somma era stata riconosciuta nel verbale di stato passivo formato il 06.11.2024, reso esecutivo nella stessa data in cui il Tribunale di Roma nel procedimento per liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro
(RG 291/24) aveva dichiarato il credito del nei confronti Pt_2
della società SRS S.R.L., ammontante ad euro 59.889,38, di cui euro
7.158,01 a titolo di TFR, nonché euro 5.080,95 per le ultime 3 mensilità di retribuzione;
che la domanda di TFR presentata dall'opposto in data 19.12.2024, relativa al periodo dal 30 ottobre
2019 al 03 giugno 2024, era stata istruita dagli Uffici competenti;
che, in particolare, il 18 febbraio 2024 era stata richiesta al Pt_2
un'integrazione documentale, consistente nella copia della sentenza del Tribunale di Roma n. 9045/2023, nel conteggio analitico allegato all'istanza di ammissione al passivo (del quale era stato prodotto solo un riepilogo), nel Mod. SR188 con IBAN valido intestato al lavoratore e nella copia di un documento di identità; che, all'esito dell'istruttoria, la domanda di TFR era stata parzialmente accolta per l'importo di €
3.448,71 lordi, oltre interessi e rivalutazione, per un importo pari a €
2.146,16 netti;
che, a fondamento dell'accoglimento parziale, l' Pt_1
aveva rilevato che il rapporto di lavoro con SRS S.R.L. era cessato in data 1 marzo 2022 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e non in data il 3 giugno 2024 come asserito dal lavoratore;
che, anche se il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9045/23, aveva dichiarato la nullità del licenziamento e disposto la reintegra, e il lavoratore aveva ottenuto l'ammissione al passivo della SRS S.R.L. per l'importo di € 7.158,01 a titolo di TFR fino al 03 giugno 2024,
l' aveva dovuto procedere ad un ricalcolo dell'importo dovuto;
che Pt_1
parte del TFR era già stata liquidata in precedenza, in quanto l'opposto in data 20 maggio 2022 aveva già presentato una prima domanda di intervento del Fondo di Garanzia, ottenendo il pagamento di € 1.153,41 lordi (€ 1.062,72 netti) a titolo di TFR maturato presso la SRS S.R.L.; che, tuttavia, tale circostanza non era stata dichiarata nell'istanza di ammissione al passivo della procedura concorsuale;
che, in ogni caso, dopo l'effettiva cessazione del rapporto con SRS
S.R.L., il veva percepito per due distinti periodi l'indennità Pt_2
NA (dall'11/03/2022 al 04/07/2022, con esclusione del periodo
09/05/2022-30/06/2022 per rapporto di lavoro con EHSI S.R.L. e dall'11/07/2023 al 31/07/2023) e aveva instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, l'ultimo dei quali, con Controparte_1
, risultava ancora in essere;
che, pertanto, non poteva essere
[...]
corrisposto il TFR per i periodi non coperti da effettiva prestazione lavorativa per la SRS S.R.L.; che la domanda concernente le ultime tre mensilità era stata rigettata in quanto le mensilità richieste (marzo, aprile e maggio 2024) non corrispondevano agli ultimi tre mesi di effettivo lavoro presso la SRS S.R.L., poiché in quel periodo l'opponente risultava impiegato alle dipendenze (a tempo indeterminato) di , come comprovato dalle Controparte_1
denunce mensili.
Si costituiva tempestivamente in giudizio Parte_2
chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Assumeva che aveva lavorato per la SRS S.R.L. con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal
30.10.2019 e che in data 28.03.2022 era stato licenziato;
che con sentenza n. 9045/23 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il licenziamento era stato dichiarato illegittimo, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscimento del diritto alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione;
che, nonostante il titolo giudiziale, non aveva potuto ottenere soddisfazione dei propri crediti retributivi a causa dell'insolvenza della società, la quale veniva poi posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 291/24 del Tribunale di Roma in data
03.06.2024; che, in seguito ad istanza di ammissione al passivo, con verbale del 06.11.2024, era stato riconosciuto creditore per la somma complessiva di € 59.889,38, inclusi € 7.158,01 a titolo di TFR;
che, pertanto, detratto quanto già corrisposto dall , residuava un Pt_1
credito pari ad euro € 2.374,29; che le somme percepite a titolo di
NA erano irrilevanti al fine del computo del TFR dovuto, stante la diversa ratio dei due istituti;
che, in relazione alla richiesta di €
5.080,95 per le ultime tre mensilità (marzo, aprile e maggio 2024), la contestazione dell' era inesatta, in quanto non vi era coincidenza Pt_1
di dette mensilità con il periodo di effettivo lavoro presso la SRS
S.R.L., in quanto il rapporto di lavoro alle dipendenze della precitata società era cessato il 03.06.2024; che l'attività svolta alle dipendenze della , non poteva essere considerata al Controparte_1
fine di valutare quanto dovuto a titolo di TFR, in quanto si trattava di un rapporto di lavoro part-time, privo di stabilità contrattuale;
che aveva presentato la domanda amministrativa al Fondo di Garanzia in data 19.12.2024, ma, decorsi vanamente 60 giorni, aveva dovuto proporre ricorso amministrativo avverso il silenzio-rifiuto dell'Istituto; che parte opponente aveva respinto il ricorso in sede amministrativa e, pertanto, aveva dovuto proporre ricorso giudiziale al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio;
che l' solo successivamente, in data 17.03.2025, quando l'azione Pt_1
giudiziaria era già pendente, aveva notificato il rigetto della domanda relativa alle ultime tre mensilità e una richiesta di documentazione per il TFR.
All'udienza del 17 giugno 2025, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura assenti le parti dall'aula di udienza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, occorre richiamare il principio ormai consolidato secondo cui l'obbligazione del Fondo di Garanzia istituito presso l' ha natura autonoma e sussidiaria rispetto Pt_1
all'obbligazione principale del datore di lavoro. In particolare, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n.
1860 del 27 gennaio 2025, la definitività dello stato passivo, pur vincolando i creditori ammessi e l'impresa in liquidazione, non preclude all'Istituto previdenziale di contestare i presupposti e gli elementi costitutivi della propria obbligazione. Ciò in quanto l' , Pt_1
quale soggetto terzo ed estraneo al rapporto di lavoro e alle procedure esecutive intercorse tra lavoratore e datore di lavoro, deve poter esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio ai sensi dell'art. 24
Cost., verificando la ricorrenza degli elementi soggettivi e oggettivi necessari affinché sorga l'obbligo di intervento del Fondo.
Tale principio riveste una fondamentale importanza nel caso di specie, in quanto consente al Giudicante di scrutinare nel merito le pretese dell'opposto, nonostante l'avvenuta ammissione dei crediti nello stato passivo della liquidazione giudiziale della SRS S.R.L.
Nel merito, quanto alla spettanza del TFR, parte opponente ha contestato la quantificazione del TFR ammesso al passivo e la data finale del rapporto di lavoro ai fini della liquidazione dell'emolumento in questione da parte del Fondo di Garanzia. Infatti, l' ha Pt_1
sostenuto che il rapporto di lavoro del on la SRS S.R.L. è Pt_2
cessato in data 1° marzo 2022 (come risultante dallo stesso documento prodotto dal lavoratore convenuto in opposizione, che invece inspiegabilmente sostiene che la cessazione sarebbe avvenuta in data 28 marzo 2022), a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, così escludendo la rilevanza della data del 3 giugno
2024 (apertura della liquidazione giudiziale della SRS S.R.L.) quale termine finale per il calcolo del TFR a carico del Fondo.
Tanto premesso, si rileva che, sebbene la sentenza del Tribunale di Roma n. 9045/23 abbia dichiarato la nullità del licenziamento e disposto la reintegra del lavoratore, con diritto alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione,
è parimenti documentato dall' che il successivamente Pt_1 Pt_2
al licenziamento, ha di fatto intrapreso altre attività lavorative e percepito prestazioni previdenziali. In particolare, è pacifico che l'opposto ha percepito l'indennità NA per il periodo dall'11 marzo 2022 al 04 luglio 2022 e dall'11 luglio
2023 al 31 luglio 2023. Non solo, risulta in atti che il lavoratore ha instaurato diversi rapporti di lavoro subordinato successivi alla data del 1° marzo 2022, tra cui quello con EHSI S.R.L. (dal 09.05.2022 al
30.06.2022), con (dal 05.07.2022 al 03.07.2023) Parte_3
e, infine, con (rapporto tuttora in essere). CP_1 Controparte_1
La reintegra disposta dalla sentenza giudiziale, sebbene abbia effetti sul rapporto di lavoro e sulla debenza delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, non può estendere l'obbligazione del Fondo di
Garanzia a periodi in cui il lavoratore non ha effettivamente prestato attività lavorativa in favore della società debitrice e ha, anzi, percepito redditi da altre fonti (lavoro subordinato) o indennità di disoccupazione. L'intervento del Fondo, infatti, è volto a garantire le retribuzioni e il TFR effettivamente maturati in costanza del rapporto di lavoro che ha dato luogo all'insolvenza del datore, e non a coprire periodi in cui il lavoratore è stato impiegato altrove o ha beneficiato di ammortizzatori sociali.
Pertanto, la data del 1° marzo 2022 deve essere considerata, ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia, quale momento finale dell'effettiva prestazione lavorativa e di maturazione del TFR a carico della SRS S.R.L.
Riguardo al quantum del TFR, l' ha correttamente calcolato Pt_1
l'importo dovuto utilizzando il CUD 2022 (relativo all'anno di imposta
2021) per € 3.201,31, cui ha aggiunto il TFR maturato nel 2022 fino alla cessazione del rapporto di lavoro (01.03.2022), pari a € 247,40.
La somma così determinata, pari a € 3.448,71, costituisce il TFR effettivamente maturato nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro rilevante per il Fondo.
Da tale importo, l' ha altresì legittimamente detratto la Pt_1
somma di € 1.153,41 lordi (€ 1.062,72 netti) già liquidata al Sig. dal Fondo di Garanzia in data 18 aprile 2023: l'omessa Pt_2
dichiarazione di tale precedente percezione da parte del ricorrente nella successiva istanza di ammissione al passivo non può pregiudicare il diritto dell' a dedurre l'importo già versato, in Pt_1
virtù del già richiamato principio di autonomia dell'obbligazione del
Fondo.
Conseguentemente, il TFR residuo dovuto dal Fondo di Garanzia
al lavoratore è stato correttamente calcolato dall in € Pt_1 Pt_1
2.146,16 netti, pari all'importo parzialmente accolto.
Le deduzioni del ricorrente circa l'irrilevanza della percezione di
NA non possono essere accolte, in quanto tali circostanze, seppur su un piano diverso dal TFR, attestano l'assenza di un rapporto di lavoro effettivo con il datore insolvente nei periodi considerati, rendendo inesigibile l'intervento del Fondo per il TFR in quei medesimi periodi.
Quanto alla domanda per le ultime tre mensilità (marzo, aprile e maggio 2024), la pretesa dell'opposto non può trovare accoglimento.
L'art. 2, comma 1, del D.lgs. 80/92 stabilisce chiaramente che il
Fondo di Garanzia interviene per il pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro subordinato, precedenti la data di cessazione dello stesso o della data di presentazione della domanda se anteriore. Nel caso di specie, è stato documentalmente provato dall' , e Pt_1
non efficacemente contestato da parte opponente, che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2024 il on era più alle dipendenze Pt_2
della SRS S.R.L., essendo il rapporto di lavoro con tale società cessato in data 1° marzo 2022 (secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale ai fini dell'intervento del Fondo). È, altresì, pacifico che in tale periodo il osse già dipendente della . Pt_2 Controparte_1
La circostanza che il rapporto con Controparte_1
fosse un part-time o avesse stabilità contrattuale diversa rispetto al precedente rapporto full-time con SRS S.R.L. è irrilevante ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia per le ultime mensilità. Ciò che rileva è che in quel preciso arco temporale il lavoratore non era più legato da un rapporto di lavoro effettivo con la società insolvente, ma aveva un diverso e autonomo rapporto di lavoro. L'intervento del
Fondo per le "ultime tre mensilità" è infatti strettamente collegato alla contiguità temporale con la cessazione del rapporto per il quale si chiede la garanzia, e non può estendersi a periodi in cui il lavoratore è già impiegato altrove.
Per le ragioni esposte, la domanda relativa alle ultime tre mensilità è infondata e deve essere rigettata.
Conclusivamente va ribadito che la data di messa in liquidazione giudiziale della società SRS non può essere considerata quale data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro del in quanto le Pt_2
vicende successive al (pure giudizialmente contestato ed anzi annullato) licenziamento del marzo 2022 dimostrano che il lavoratore, consapevolmente facendo ricorso alla richiesta (accolta nei limiti di legge) dell'intervento di ammortizzatori sociali ed instaurando altresì numerosi altri rapporti di lavoro, ha di fatto intrapreso un percorso incompatibile con la prosecuzione (anche solo formale) del rapporto di lavoro con la SRS, tanto che le richieste rivolte in questa sede all' Pt_1
rappresenterebbero un'inammissibile duplicazione di prestazioni previdenziali/retributive già in altro modo conseguite nel medesimo periodo.
Infine, per mera completezza, le censure dell'opposto relative alla correttezza del procedimento amministrativo non appaiono fondate.
È documentato che l' ha istruito la domanda, chiedendo Pt_1
integrazioni e provvedendo, seppur parzialmente e con rigetto di alcune voci, entro i termini di legge. La circostanza che alcune comunicazioni dell' siano giunte dopo l'instaurazione del ricorso Pt_1
giudiziale non inficia la legittimità delle valutazioni dell'Istituto, che ha il diritto-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, a prescindere dalla pendenza di un contenzioso.
In considerazione delle considerazioni che precedono, il ricorso in opposizione proposto dall deve essere accolto, con Pt_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.T.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 oltre spese generali al 15%, oltre C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 17 giugno
2025.
IL GIUDICE
Dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L' , Controparte_2
NELLA PERSONA DEL FUNZIONARIO DR.SSA PRISCA BOGGETTI