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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/09/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione all'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2394/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giudo Marone
E
– Controparte_1 Controparte_2
- In persona del Ministro pro-tempore Resistente
[...]
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to Emilia Principe
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione scolastica convenuta le spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre oneri e spese generali se dovuti.
pagina 1 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.04.2024, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio il chiedendo al giudice del lavoro Controparte_1 di Velletri, per tutti i motivi tutti dedotti in narrativa, e previa disapplicazione delle ordinanze ministeriali n. 112 del 2022 e n. 60 del 2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020 (e successivi decreti ministeriali e direttoriali), che è docente abilitato all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alle classi concorsuali A012 e
A022, ai sensi del D.P.R. 19/2016, e da 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 59/2017. Per
l'effetto, chiede di ordinare all'Amministrazione scolastica convenuta di inserirlo nella I
Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella II Fascia delle
Graduatorie di Istituto valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti.
Il , con le sue articolazioni periferiche per il (queste ultime Controparte_1 CP_2 tuttavia prive di legittimazione passiva ma solo di legittimazione al processo), si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dal procuratore del docente ricorrente. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale il Giudice decideva la causa pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum, osserva il giudicante, in via preliminare, che la formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c.c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo.
Ciò posto, appare utile delineare il quadro normativo che regola la materia delle supplenze prendendo le mosse dalla disamina dell'Ordinanza n. 60/2020 con cui sono state previste le “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per il biennio 2020/2022.
pagina 2 di 15 In particolare, l'Ordinanza prevede che la stipula dei contratti a tempo determinato - art. 2, co.
4 - ha luogo secondo le seguenti tipologie:
"a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3.
In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
7. L'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle
GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
8. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine:
a) per le supplenze annuali di cui al comma 4, lettera a), il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio".
In particolare l'art. 3 ("Graduatorie Provinciali per le Supplenze"), dispone:
"1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)".
Le GPS sono distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, costituita pagina 3 di 15 essendo la prima "dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione" e più analiticamente:
6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia
è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs
59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
Il discrimine per l'inserimento del docente nella I o nella II Fascia delle GPS e nella II o nella
III Fascia delle GI è individuato, quindi, dalla normativa sopravvenuta nel possesso o meno della “abilitazione all'insegnamento”. Purtuttavia, trattandosi di normativa secondaria promanante da un atto di delegificazione (D.L. n. 22/2020 conv. con mod. dalla L. n.
41/2020) con spostamento della disciplina dal rango legislativo al rango regolamentare, è necessario raffrontarla con le disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo nella specifica materia che ci occupa, essendo pacifico che la potestà normativa secondaria non può porsi in contrasto con la potestà normativa primaria.
L'art. 1, co. 110, della L. n. 107/2015 (in materia di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) prevede che: “110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo pagina 4 di 15 grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.
L'art. 5, co. 1, del D.lgs. n. 59/2017 (in materia di “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
…”), stabilisce – nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, co. 792, lett.
f, della L. n. 145/2018, e in vigore dal 1/1/2019 – in punto di “Requisiti di accesso [al concorso per l'assunzione in ruolo in qualità di docente]”, che “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1
pagina 5 di 15 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado”.
Nella materia specifica delle supplenze il legislatore, all'art. 4 della L. n. 124/1999 e s.m.i.
(recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”), ha previsto che: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi
1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. […] 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. […] 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria pagina 6 di 15 permanente si è inseriti. […].
Ancora, il D.M. n. 131/2007 emesso dall'allora Controparte_4
(contenente “Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124”) dispone, all'art. 1, che “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1,2 e 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.
2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2. 3.
Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5. […];
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto” e, all'art. 5 (rubricato “Graduatorie di circolo e di istituto”), che “1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo. 3.
Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
pagina 7 di 15 Infine, il D.M. n. 374/2017 emesso dall'allora Controparte_5
, prevede, all'art. 1 (disciplinante le “Graduatorie di circolo e d'istituto”), che
[...]
“Per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, di seguito denominato
Regolamento” e, all'art. 2 (disciplinante i “Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto”), che “1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di
II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e
D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi l e 1bis, del decreto del
[...]
n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la Controparte_5 frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli
Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso
A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro 6 Controparte_5 agosto 1999 n. 20l; 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell' ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n.
pagina 8 di 15 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la
Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante.
Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la
Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal ai sensi del Controparte_5 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifìcazioni; 11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico- scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. B) TERZA FASCIA: 1) per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n.
259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all' entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n.
39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016. I titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera, che sono stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto, e che sono stati debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana, sono validi, ai fini dell'inserimento nella III fascia.
I soggetti appartenenti alle fattispecie di cui all'art. 3, comma l, lettera a1), a2) e a3), in pagina 9 di 15 possesso di titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, devono possedere il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune
Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274, citata in premessa. Per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera, la corrispondenza del titolo conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della Conversazione è lingua ufficiale al diploma di istruzione secondaria di II grado, si ha quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall' Autorità consolare italiana competente per territorio. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale”.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, dai documenti prodotti in atti risulta che il ricorrente ha conseguito in data 5.04.2016 la Laurea Magistrale in Lettere e Filosofia
Moderna presso l'Università degli Studi di Cassino, e in data 7.05.2019 ha conseguito 24
CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche presso l'Università Telematica Pegaso. Il 21.09.2021 presentava domanda di inserimento nelle GPS e GI per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 indicando i titoli in suo possesso. Non è quindi in discussione l'idoneità dei titoli di studio posseduti dal ricorrente per l'accesso all'insegnamento, in quanto è pacifico che essi lo siano, consentendo, infatti, il conferimento di incarichi di supplenza nelle classi di concorso A012 e A022. E' converso, invece, il (dedotto) diritto ad essere collocato in una diversa fascia della GPS e delle GI sul rilievo che la disciplina regolamentare -che riserva l'accesso alla II Fascia delle GI e alla I
Fascia delle GPS ai docenti muniti di titolo abilitante- sarebbe irragionevole in relazione a quanto stabilito dalla normativa primaria, ossia all'equipollenza del titolo posseduto (24
CFU) con uno tra quelli previsti.
Osserva questo giudicante, tuttavia, che nonostante la domanda venga formulata come volta al riconoscimento del diritto all'inserimento in I Fascia delle GPS e in II Fascia delle GI, previo riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti, in verità essa comporterebbe una diversa conformazione da parte del giudice delle citate fonti regolamentari, di cui parte ricorrente ha chiesto la disapplicazione, con un'inammissibile riscrittura della disciplina regolamentare da parte del Tribunale adito. Tale pretesa, a sua volta, non si basa sull'esistenza di una fonte primaria che, in via diretta e generale, attribuisca al ricorrente (o, comunque, a soggetti muniti dei medesimi titoli) il diritto all'inserimento nella Fascia richiesta, ma sull'esistenza di un quadro normativo che, nel suo pagina 10 di 15 complesso, dimostrerebbe che il docente è, grazie ai titoli posseduti, idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento e dovrebbe quindi essere ritenuta anche in possesso di valido titolo abilitante sull'assunto dell'equipollenza del titolo posseduto con uno di quelli che la fonte regolamentare prevede come titolo abilitante.
Tutto ciò senza contare che non esiste un diritto allo svolgimento dell'attività di docenza che possa considerarsi compromesso dal mancato inserimento nella Fascia rivendicata, posto che il ricorrente ben potrebbe ricevere incarichi di insegnamento, essendo inserito nella II Fascia della GPS e nella III Fascia delle GI, esaurita la I Fascia delle GPS e la II delle GI.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni richiamando la specifica disciplina concernente i requisiti di partecipazione al concorso per l'assunzione in ruolo in qualità di docente (di cui all'art. 1, co. 110, della L. n. 107/2015 e all'art. 5, co. 1, del D.lgs. n. 59/2017) in quanto è diversa da quella riguardante i requisiti per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze e tale distinzione non appare irrazionale.
L'affermazione che il possesso della laurea e dei 24 CFU sia equivalente all'abilitazione specifica anche ad altri fini diversi dal concorso – come vorrebbe parte ricorrente – non appare condivisibile: per assurdo sarebbe come dire che, poiché al concorso per assistente giudiziario possono partecipare i diplomati, ma anche i laureati in giurisprudenza e, quindi, anche gli avvocati, i diplomati possono esercitare la professione forense.
Pertanto, per giungere alla conclusione voluta dalla parte ricorrente, il giudice non potrebbe limitarsi ad applicare la legge vigente, ma dovrebbe, inammissibilmente valutare il merito dell'azione amministrativa, come inadeguato al complesso della legislazione vigente, ritenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto estendere la valutazione fatta in relazione all'idoneità dei titoli posseduti per partecipare al concorso anche alla loro idoneità per l'inserimento diretto nella pima o seconda fascia delle graduatorie in questione, ciò che il giudice ordinario non può fare, potendo solo accertare e dichiarare l'esistenza di un diritto perfetto conferito al soggetto dalle norme positive dell'ordinamento ed eventualmente disapplicare gli atti amministrativi che con esso risultano incompatibili.
Non sussiste, pertanto, ad avviso di questo giudicante alcuna disparità di trattamento tra soggetti abilitati e soggetti non abilitati, poiché la diversità tra le loro situazioni, oggettivamente esistente, comporta soltanto la priorità dei soggetti abilitati nell'attribuzione delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, ma non è preclusiva (quantomeno in astratto) all'attribuzione di tali due tipologie di supplenze anche ai soggetti non abilitati. Ebbene, l'attribuzione di una siffatta priorità ai soggetti abilitati non appare irrazionale, poiché tra le due categorie di pagina 11 di 15 soggetti sopra indicati non vi è identità completa, avendo i soggetti abilitati conseguito un titolo ulteriore rispetto a quelli non abilitati: pertanto la diversità tra le situazioni in cui si trovano le due predette categorie di soggetti giustifica la previsione di trattamenti distinti.
Non si condivide, dunque, l'impostazione della giurisprudenza di merito che, muovendo dalla considerazione che il mancato conseguimento dell'abilitazione tradizionale è dipeso dalla protratta mancata attivazione di percorsi formativi abilitanti quali TFA, PAS e SSIS, giunge alla conclusione che i 24 CFU conseguiti costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento.
I fautori di tale impostazione, infatti, in assenza di alcuna previsione di legge che depone per tale ricostruzione della materia, arrivano a ritenere in modo opinabile che il legislatore del 2017/2018, nell'impossibilità del conseguimento dell'abilitazione in via ordinaria all'esito di un percorso aperto a ogni interessato, avrebbe ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione, anche se non in modo espresso, per cui il possesso del titolo di studio (diploma/laurea) oltre i 24 CFU deve ritenersi razionalmente equivalente all'abilitazione, con conseguente diritto di accesso aIIa II Fascia delle Graduatorie di Circolo
e di Istituto e alla I Fascia delle GPS.
Né può ritenersi prova dell'univoca previsione legislativa in tal senso, la circostanza che il con l'emanazione del D.M. n. 92 dell'8.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di CP_6 specializzazione sul sostegno - espressamente riservati ai docenti abilitati -, consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso del diploma/laurea unitamente ai 24 CFU, poiché la norma regolamentare disciplina i requisiti per l'accesso alla formazione del docente sul sostegno e non già l'assegnazione di posti vacanti.
Come detto, infatti, dalla previsione del comma 4 ter dell'art. 5 citato in cui si legge che: “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”, è prova che il legislatore abbia espressamente previsto “a contrario” che invece il possesso dei titoli di laurea e 24 CFU non siano da soli sufficienti per costituire abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso, visto che espressamente prevede che, a tal fine, è necessario anche il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6.
In secondo luogo, trattasi di un nuovo canale di accesso ai soli ruoli della docenza nella scuola superiore, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso (ed occorre vincerlo, secondo l'art.3, co.3 e non solo risultare idonei conseguendo i punteggi minimi prescritti dall'art. 6, evento che equivale solo alla conseguita abilitazione per coloro che non ce l'hanno altrimenti), l'immissione in ruolo è preceduta da un “percorso annuale pagina 12 di 15 di formazione iniziale e prova”, il quale, pur se ormai, a seguito della legge n.145/2018, sostanzialmente equiparato alla prova prevista in via generale dall'art. 438 del d.lgs n.297/94, è strutturato in modo speciale.
Trarre da tale disciplina specifica il definitivo e radicale superamento della rilevanza dell'istituto dell'abilitazione specifica per classe di concorso (dubitando addirittura del suo valore abilitante come fa il Tribunale di Siena) quale requisito per l'assunzione in ruolo (e per esso, agli altri fini particolari previsti dall'ordinamento scolastico) in favore dei CFU appare già per questo impossibile.
Del resto la “storia” del precariato italiano mostra chiaramente come la regola sia sempre stata che, per l'accesso in ruolo, occorre un titolo abilitativo specifico per una determinata classe di concorso, pur se nel tempo sono state praticate eccezioni, via via “allargate”.
Ed infatti i l'art. 4 della L. n.341/1990 ha previsto i SSIS rispondenti al modello costituzionale, perché il diploma di specializzazione si conseguiva a seguito di un corso
“post lauream” seguito da esame finale. A seguito della trasformazione delle graduatorie in
Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per coloro che avevano sospeso per giustificati motivi la frequenza delle SSIS, venne istituito un percorso formativo ad hoc (TFA: art.2, co.416, legge n.244/2007; DM n.249/2010), che ha operato anche, in via generale quale strumento per conseguire il titolo abilitativo dall'a.a. 2011/2012 all'a.a. 2014/2015. Dopo la soppressione dei TFA, sostituiti con i FIT, istituiti col D.lgs n.59/2017 (artt. 8 e segg.) che peraltro costituivano un percorso formativo successivo alla vittoria del concorso, di per sé implicante il conseguimento dell'abilitazione. Quanto ai PAS, essi costituiscono un altro tipo di percorso abilitativo destinato a lavoratori che abbiano già prestato servizio nella scuola pubblica, comunque corroborato da esame finale (art.16, co.1, DM n.249/2010; art. 1 e 6, co.5, ddg 58/2013), in coerenza col dato costituzionale.
Alla luce di tali succinti richiami, va quindi ribadito che è evidente che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica, e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce, di norma, titolo per la nomina in ruolo, e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Tale orientamento è condiviso da diversi giudici di merito e dal TAR di Roma in numerose pronunce, alle quali questo giudice intende aderire, pur nella consapevolezza che una parte della giurisprudenza di merito è di contrario avviso.
Ad es. la sentenza del 14-12-2020 dal T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, ha ribadito, anche con pagina 13 di 15 riferimento alla disciplina dettata dall'ordinanza ministeriale (sia pure la 60/2020), quanto segue: “per l'iscrizione alla prima fascia delle graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu o lo svolgimento di 36 mesi di attività, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del
10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
d. m. 23 marzo 2013 e DDG n.58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della L. n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse…. Ritiene inoltre il Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria - il legittimamente non abbia consentito l'iscrizione anche a chi sia in possesso del CP_1 titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività prativa o conseguito i 24 CFU. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili”.
Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "1.
La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico- pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.
2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275".
Viene, dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla 'funzione docente', che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico - pedagogiche. In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la "diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca" nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano "né diposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento"
(conf. sent. T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent. del 31-12-2020, n. 14193).
pagina 14 di 15 Infine vale la pena di richiamare la Corte Costituzionale con la sentenza n. 130 del 2019 - nell'evidenziare la differenza ontologica tra abilitazione e dottorato di ricerca- ha affermato che l'abilitazione consiste in "un'attività di formazione orientata alla funzione docente" che ha "come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti" ed esige "la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche", definisce quindi l'abilitazione come ontologicamente diversa rispetto al percorso di dottorato, e ritiene in conclusione su tale presupposto non irragionevole la norma di legge che per partecipare al concorso richiede l'abilitazione stessa. In tali termini, è facile concludere che tale requisito, in ragione della sua elevata specificità e dell'importanza che riveste, come delineata dalla Corte, non sia in alcun modo surrogabile, e che quindi, in mancanza di chiara ed espressa disposizione di legge di segno contrario, i percorsi e i titoli descritti da parte ricorrente non possano in alcun modo essere ad essi equiparati. Ne discende che non risulta rilevante ai fini del giudizio in questione quanto previsto nel decreto n. 499 del 2020 essendovi in quel caso una espressa e puntuale equiparazione al limitato fine della partecipazione a quel concorso”.
Per tutti i motivi esposti, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo in misura pari al 20% dei compensi spettanti all'avvocato, come previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Velletri, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione all'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2394/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giudo Marone
E
– Controparte_1 Controparte_2
- In persona del Ministro pro-tempore Resistente
[...]
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to Emilia Principe
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione scolastica convenuta le spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre oneri e spese generali se dovuti.
pagina 1 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.04.2024, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio il chiedendo al giudice del lavoro Controparte_1 di Velletri, per tutti i motivi tutti dedotti in narrativa, e previa disapplicazione delle ordinanze ministeriali n. 112 del 2022 e n. 60 del 2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020 (e successivi decreti ministeriali e direttoriali), che è docente abilitato all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alle classi concorsuali A012 e
A022, ai sensi del D.P.R. 19/2016, e da 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 59/2017. Per
l'effetto, chiede di ordinare all'Amministrazione scolastica convenuta di inserirlo nella I
Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella II Fascia delle
Graduatorie di Istituto valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti.
Il , con le sue articolazioni periferiche per il (queste ultime Controparte_1 CP_2 tuttavia prive di legittimazione passiva ma solo di legittimazione al processo), si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dal procuratore del docente ricorrente. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale il Giudice decideva la causa pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum, osserva il giudicante, in via preliminare, che la formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c.c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo.
Ciò posto, appare utile delineare il quadro normativo che regola la materia delle supplenze prendendo le mosse dalla disamina dell'Ordinanza n. 60/2020 con cui sono state previste le “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per il biennio 2020/2022.
pagina 2 di 15 In particolare, l'Ordinanza prevede che la stipula dei contratti a tempo determinato - art. 2, co.
4 - ha luogo secondo le seguenti tipologie:
"a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3.
In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
7. L'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle
GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
8. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine:
a) per le supplenze annuali di cui al comma 4, lettera a), il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio".
In particolare l'art. 3 ("Graduatorie Provinciali per le Supplenze"), dispone:
"1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)".
Le GPS sono distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, costituita pagina 3 di 15 essendo la prima "dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione" e più analiticamente:
6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia
è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs
59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
Il discrimine per l'inserimento del docente nella I o nella II Fascia delle GPS e nella II o nella
III Fascia delle GI è individuato, quindi, dalla normativa sopravvenuta nel possesso o meno della “abilitazione all'insegnamento”. Purtuttavia, trattandosi di normativa secondaria promanante da un atto di delegificazione (D.L. n. 22/2020 conv. con mod. dalla L. n.
41/2020) con spostamento della disciplina dal rango legislativo al rango regolamentare, è necessario raffrontarla con le disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo nella specifica materia che ci occupa, essendo pacifico che la potestà normativa secondaria non può porsi in contrasto con la potestà normativa primaria.
L'art. 1, co. 110, della L. n. 107/2015 (in materia di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) prevede che: “110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo pagina 4 di 15 grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.
L'art. 5, co. 1, del D.lgs. n. 59/2017 (in materia di “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
…”), stabilisce – nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, co. 792, lett.
f, della L. n. 145/2018, e in vigore dal 1/1/2019 – in punto di “Requisiti di accesso [al concorso per l'assunzione in ruolo in qualità di docente]”, che “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1
pagina 5 di 15 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado”.
Nella materia specifica delle supplenze il legislatore, all'art. 4 della L. n. 124/1999 e s.m.i.
(recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”), ha previsto che: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi
1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. […] 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. […] 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria pagina 6 di 15 permanente si è inseriti. […].
Ancora, il D.M. n. 131/2007 emesso dall'allora Controparte_4
(contenente “Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124”) dispone, all'art. 1, che “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1,2 e 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.
2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2. 3.
Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5. […];
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto” e, all'art. 5 (rubricato “Graduatorie di circolo e di istituto”), che “1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo. 3.
Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
pagina 7 di 15 Infine, il D.M. n. 374/2017 emesso dall'allora Controparte_5
, prevede, all'art. 1 (disciplinante le “Graduatorie di circolo e d'istituto”), che
[...]
“Per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, di seguito denominato
Regolamento” e, all'art. 2 (disciplinante i “Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto”), che “1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di
II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e
D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi l e 1bis, del decreto del
[...]
n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la Controparte_5 frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli
Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso
A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro 6 Controparte_5 agosto 1999 n. 20l; 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell' ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n.
pagina 8 di 15 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la
Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante.
Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la
Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal ai sensi del Controparte_5 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifìcazioni; 11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico- scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. B) TERZA FASCIA: 1) per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n.
259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all' entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n.
39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016. I titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera, che sono stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto, e che sono stati debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana, sono validi, ai fini dell'inserimento nella III fascia.
I soggetti appartenenti alle fattispecie di cui all'art. 3, comma l, lettera a1), a2) e a3), in pagina 9 di 15 possesso di titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, devono possedere il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune
Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274, citata in premessa. Per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera, la corrispondenza del titolo conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della Conversazione è lingua ufficiale al diploma di istruzione secondaria di II grado, si ha quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall' Autorità consolare italiana competente per territorio. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale”.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, dai documenti prodotti in atti risulta che il ricorrente ha conseguito in data 5.04.2016 la Laurea Magistrale in Lettere e Filosofia
Moderna presso l'Università degli Studi di Cassino, e in data 7.05.2019 ha conseguito 24
CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche presso l'Università Telematica Pegaso. Il 21.09.2021 presentava domanda di inserimento nelle GPS e GI per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 indicando i titoli in suo possesso. Non è quindi in discussione l'idoneità dei titoli di studio posseduti dal ricorrente per l'accesso all'insegnamento, in quanto è pacifico che essi lo siano, consentendo, infatti, il conferimento di incarichi di supplenza nelle classi di concorso A012 e A022. E' converso, invece, il (dedotto) diritto ad essere collocato in una diversa fascia della GPS e delle GI sul rilievo che la disciplina regolamentare -che riserva l'accesso alla II Fascia delle GI e alla I
Fascia delle GPS ai docenti muniti di titolo abilitante- sarebbe irragionevole in relazione a quanto stabilito dalla normativa primaria, ossia all'equipollenza del titolo posseduto (24
CFU) con uno tra quelli previsti.
Osserva questo giudicante, tuttavia, che nonostante la domanda venga formulata come volta al riconoscimento del diritto all'inserimento in I Fascia delle GPS e in II Fascia delle GI, previo riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti, in verità essa comporterebbe una diversa conformazione da parte del giudice delle citate fonti regolamentari, di cui parte ricorrente ha chiesto la disapplicazione, con un'inammissibile riscrittura della disciplina regolamentare da parte del Tribunale adito. Tale pretesa, a sua volta, non si basa sull'esistenza di una fonte primaria che, in via diretta e generale, attribuisca al ricorrente (o, comunque, a soggetti muniti dei medesimi titoli) il diritto all'inserimento nella Fascia richiesta, ma sull'esistenza di un quadro normativo che, nel suo pagina 10 di 15 complesso, dimostrerebbe che il docente è, grazie ai titoli posseduti, idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento e dovrebbe quindi essere ritenuta anche in possesso di valido titolo abilitante sull'assunto dell'equipollenza del titolo posseduto con uno di quelli che la fonte regolamentare prevede come titolo abilitante.
Tutto ciò senza contare che non esiste un diritto allo svolgimento dell'attività di docenza che possa considerarsi compromesso dal mancato inserimento nella Fascia rivendicata, posto che il ricorrente ben potrebbe ricevere incarichi di insegnamento, essendo inserito nella II Fascia della GPS e nella III Fascia delle GI, esaurita la I Fascia delle GPS e la II delle GI.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni richiamando la specifica disciplina concernente i requisiti di partecipazione al concorso per l'assunzione in ruolo in qualità di docente (di cui all'art. 1, co. 110, della L. n. 107/2015 e all'art. 5, co. 1, del D.lgs. n. 59/2017) in quanto è diversa da quella riguardante i requisiti per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze e tale distinzione non appare irrazionale.
L'affermazione che il possesso della laurea e dei 24 CFU sia equivalente all'abilitazione specifica anche ad altri fini diversi dal concorso – come vorrebbe parte ricorrente – non appare condivisibile: per assurdo sarebbe come dire che, poiché al concorso per assistente giudiziario possono partecipare i diplomati, ma anche i laureati in giurisprudenza e, quindi, anche gli avvocati, i diplomati possono esercitare la professione forense.
Pertanto, per giungere alla conclusione voluta dalla parte ricorrente, il giudice non potrebbe limitarsi ad applicare la legge vigente, ma dovrebbe, inammissibilmente valutare il merito dell'azione amministrativa, come inadeguato al complesso della legislazione vigente, ritenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto estendere la valutazione fatta in relazione all'idoneità dei titoli posseduti per partecipare al concorso anche alla loro idoneità per l'inserimento diretto nella pima o seconda fascia delle graduatorie in questione, ciò che il giudice ordinario non può fare, potendo solo accertare e dichiarare l'esistenza di un diritto perfetto conferito al soggetto dalle norme positive dell'ordinamento ed eventualmente disapplicare gli atti amministrativi che con esso risultano incompatibili.
Non sussiste, pertanto, ad avviso di questo giudicante alcuna disparità di trattamento tra soggetti abilitati e soggetti non abilitati, poiché la diversità tra le loro situazioni, oggettivamente esistente, comporta soltanto la priorità dei soggetti abilitati nell'attribuzione delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, ma non è preclusiva (quantomeno in astratto) all'attribuzione di tali due tipologie di supplenze anche ai soggetti non abilitati. Ebbene, l'attribuzione di una siffatta priorità ai soggetti abilitati non appare irrazionale, poiché tra le due categorie di pagina 11 di 15 soggetti sopra indicati non vi è identità completa, avendo i soggetti abilitati conseguito un titolo ulteriore rispetto a quelli non abilitati: pertanto la diversità tra le situazioni in cui si trovano le due predette categorie di soggetti giustifica la previsione di trattamenti distinti.
Non si condivide, dunque, l'impostazione della giurisprudenza di merito che, muovendo dalla considerazione che il mancato conseguimento dell'abilitazione tradizionale è dipeso dalla protratta mancata attivazione di percorsi formativi abilitanti quali TFA, PAS e SSIS, giunge alla conclusione che i 24 CFU conseguiti costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento.
I fautori di tale impostazione, infatti, in assenza di alcuna previsione di legge che depone per tale ricostruzione della materia, arrivano a ritenere in modo opinabile che il legislatore del 2017/2018, nell'impossibilità del conseguimento dell'abilitazione in via ordinaria all'esito di un percorso aperto a ogni interessato, avrebbe ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione, anche se non in modo espresso, per cui il possesso del titolo di studio (diploma/laurea) oltre i 24 CFU deve ritenersi razionalmente equivalente all'abilitazione, con conseguente diritto di accesso aIIa II Fascia delle Graduatorie di Circolo
e di Istituto e alla I Fascia delle GPS.
Né può ritenersi prova dell'univoca previsione legislativa in tal senso, la circostanza che il con l'emanazione del D.M. n. 92 dell'8.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di CP_6 specializzazione sul sostegno - espressamente riservati ai docenti abilitati -, consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso del diploma/laurea unitamente ai 24 CFU, poiché la norma regolamentare disciplina i requisiti per l'accesso alla formazione del docente sul sostegno e non già l'assegnazione di posti vacanti.
Come detto, infatti, dalla previsione del comma 4 ter dell'art. 5 citato in cui si legge che: “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”, è prova che il legislatore abbia espressamente previsto “a contrario” che invece il possesso dei titoli di laurea e 24 CFU non siano da soli sufficienti per costituire abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso, visto che espressamente prevede che, a tal fine, è necessario anche il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6.
In secondo luogo, trattasi di un nuovo canale di accesso ai soli ruoli della docenza nella scuola superiore, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso (ed occorre vincerlo, secondo l'art.3, co.3 e non solo risultare idonei conseguendo i punteggi minimi prescritti dall'art. 6, evento che equivale solo alla conseguita abilitazione per coloro che non ce l'hanno altrimenti), l'immissione in ruolo è preceduta da un “percorso annuale pagina 12 di 15 di formazione iniziale e prova”, il quale, pur se ormai, a seguito della legge n.145/2018, sostanzialmente equiparato alla prova prevista in via generale dall'art. 438 del d.lgs n.297/94, è strutturato in modo speciale.
Trarre da tale disciplina specifica il definitivo e radicale superamento della rilevanza dell'istituto dell'abilitazione specifica per classe di concorso (dubitando addirittura del suo valore abilitante come fa il Tribunale di Siena) quale requisito per l'assunzione in ruolo (e per esso, agli altri fini particolari previsti dall'ordinamento scolastico) in favore dei CFU appare già per questo impossibile.
Del resto la “storia” del precariato italiano mostra chiaramente come la regola sia sempre stata che, per l'accesso in ruolo, occorre un titolo abilitativo specifico per una determinata classe di concorso, pur se nel tempo sono state praticate eccezioni, via via “allargate”.
Ed infatti i l'art. 4 della L. n.341/1990 ha previsto i SSIS rispondenti al modello costituzionale, perché il diploma di specializzazione si conseguiva a seguito di un corso
“post lauream” seguito da esame finale. A seguito della trasformazione delle graduatorie in
Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per coloro che avevano sospeso per giustificati motivi la frequenza delle SSIS, venne istituito un percorso formativo ad hoc (TFA: art.2, co.416, legge n.244/2007; DM n.249/2010), che ha operato anche, in via generale quale strumento per conseguire il titolo abilitativo dall'a.a. 2011/2012 all'a.a. 2014/2015. Dopo la soppressione dei TFA, sostituiti con i FIT, istituiti col D.lgs n.59/2017 (artt. 8 e segg.) che peraltro costituivano un percorso formativo successivo alla vittoria del concorso, di per sé implicante il conseguimento dell'abilitazione. Quanto ai PAS, essi costituiscono un altro tipo di percorso abilitativo destinato a lavoratori che abbiano già prestato servizio nella scuola pubblica, comunque corroborato da esame finale (art.16, co.1, DM n.249/2010; art. 1 e 6, co.5, ddg 58/2013), in coerenza col dato costituzionale.
Alla luce di tali succinti richiami, va quindi ribadito che è evidente che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica, e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce, di norma, titolo per la nomina in ruolo, e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Tale orientamento è condiviso da diversi giudici di merito e dal TAR di Roma in numerose pronunce, alle quali questo giudice intende aderire, pur nella consapevolezza che una parte della giurisprudenza di merito è di contrario avviso.
Ad es. la sentenza del 14-12-2020 dal T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, ha ribadito, anche con pagina 13 di 15 riferimento alla disciplina dettata dall'ordinanza ministeriale (sia pure la 60/2020), quanto segue: “per l'iscrizione alla prima fascia delle graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu o lo svolgimento di 36 mesi di attività, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del
10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
d. m. 23 marzo 2013 e DDG n.58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della L. n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse…. Ritiene inoltre il Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria - il legittimamente non abbia consentito l'iscrizione anche a chi sia in possesso del CP_1 titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività prativa o conseguito i 24 CFU. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili”.
Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "1.
La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico- pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.
2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275".
Viene, dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla 'funzione docente', che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico - pedagogiche. In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la "diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca" nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano "né diposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento"
(conf. sent. T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent. del 31-12-2020, n. 14193).
pagina 14 di 15 Infine vale la pena di richiamare la Corte Costituzionale con la sentenza n. 130 del 2019 - nell'evidenziare la differenza ontologica tra abilitazione e dottorato di ricerca- ha affermato che l'abilitazione consiste in "un'attività di formazione orientata alla funzione docente" che ha "come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti" ed esige "la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche", definisce quindi l'abilitazione come ontologicamente diversa rispetto al percorso di dottorato, e ritiene in conclusione su tale presupposto non irragionevole la norma di legge che per partecipare al concorso richiede l'abilitazione stessa. In tali termini, è facile concludere che tale requisito, in ragione della sua elevata specificità e dell'importanza che riveste, come delineata dalla Corte, non sia in alcun modo surrogabile, e che quindi, in mancanza di chiara ed espressa disposizione di legge di segno contrario, i percorsi e i titoli descritti da parte ricorrente non possano in alcun modo essere ad essi equiparati. Ne discende che non risulta rilevante ai fini del giudizio in questione quanto previsto nel decreto n. 499 del 2020 essendovi in quel caso una espressa e puntuale equiparazione al limitato fine della partecipazione a quel concorso”.
Per tutti i motivi esposti, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo in misura pari al 20% dei compensi spettanti all'avvocato, come previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
Velletri, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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