Art. 16. (Precisazione e modificazione delle conclusioni)
Il testo dell' art. 183 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 183 (Prima udienza di trattazione). - Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.
"Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione".
Il testo dell' art. 183 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 183 (Prima udienza di trattazione). - Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.
"Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione".