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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/10/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1197/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Venezia – Mestre, via Terraglio n. 63, E, PER ESSA, QUALE MANDATARIA,
[...]
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Venezia – Mestre, via Terraglio n. 63, elettivamente domiciliata in Verona, viale S. Bernardino n.
5A, presso lo studio dell'avv. MARCO ROSSI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
(già rappresentata e difesa dall'avv. ANNA RITA GIRANIO e dall'avv. LEOPOLDO CONTI);
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) E (C.F.: Controparte_3 C.F._1 CP_4
), elettivamente domiciliati in Siracusa, viale Teracati n. 160, presso lo studio C.F._2 dell'avv. SALVATORE FAZZINO, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATI
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado e hanno Controparte_3 CP_4
chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 625/2020 con il quale il Giudice di Pace di Siracusa aveva ingiunto loro il pagamento di €. 3.772,12 in favore di a titolo di saldo residuo del Controparte_1
finanziamento n. 13901080 originariamente concesso da Parte_1
Gli opponenti hanno eccepito:
- la mancata prova della titolarità del credito da parte della società ingiungente;
- l'intervenuta estinzione dell'obbligazione in epoca anteriore alla asserita cessione della posizione creditoria oggetto di causa;
- l'omessa adeguata prova del credito;
- l'inesistenza di vincoli obbligatori a carico di;
CP_4
- la nullità del contratto sotteso al ricorso monitorio, per indeterminatezza delle clausole contrattuali.
Si è costituita in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 894/2021 depositata il 27.7.2021 a definizione del procedimento n. R.G. 2165/2020, il Giudice di Pace di Siracusa ha revocato il decreto ingiuntivo n. 625/2020, ritenendo che la società ingiungente – condannata anche al pagamento delle spese di lite - non avesse adeguatamente dimostrato di aver acquistato il credito azionato in via monitoria.
Avverso la superiore pronuncia ha interposto appello – per il tramite della mandataria
[...]
– la frattanto subentrata ad Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1
La società appellante ha censurato la sentenza gravata sostenendo che quest'ultima avesse erroneamente reputato necessaria, ai fini della prova dell'acquisto del credito, la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 ed evidenziando come nel procedimento svoltosi davanti al Giudice di Pace fossero stati prodotti il contratto di trasferimento e l'elenco delle posizioni creditorie cedute.
per il tramite della mandataria in via Controparte_1 Controparte_2
consequenziale a quanto sopra esposto, ha chiesto la condanna di e di Controparte_3 CP_4 al pagamento della somma di €. 3.772,12.
Ancora, la società appellante ha reiterato tutte le deduzioni articolate nel procedimento svoltosi davanti al Giudice di Pace.
Infine, per il tramite della mandataria ha chiesto Controparte_1 Controparte_2
la condanna di e di al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_3 CP_4
giudizio.
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo l'integrale rigetto del gravame.
Nella presente sede, e , prima ancora di reiterare le difese articolate Controparte_3 CP_4
nel giudizio di primo grado, hanno sostenuto, da un lato, che ove ritenuta Controparte_1 acquirente del credito azionato in via monitoria, risulterebbe aver ceduto quest'ultimo a CP_5
e si sarebbe dunque spogliata della legittimazione attiva e, da un altro lato, che la società
[...]
appellante non avrebbe conferito idonea procura alle liti ai propri difensori.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa, all'udienza all'uopo fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che è infondata, in tutte le sue declinazioni, l'eccezione con cui gli appellati hanno contestato la procura alle liti rilasciata dalla società appellante.
Si legge sul punto nella comparsa di costituzione e risposta di e di Controparte_3 CP_4 che, “sempre in via preliminare e pregiudiziale, si fa rilevare altresì che, come si può evincere dalla copia dell'atto di citazione in appello, notificato agli odierni appellati, non è presente alcuna procura rilasciata dalla agli avvocati Conti e Giranio, né tanto meno alcuna procura dalla Controparte_5 società all'avv. Leopoldo Conti, ma è allegata solo una copia della procura Controparte_1 rilasciata dall'avv. Conti all'avv. Anna Giranio (copia analogica di documento informatico senza alcuna attestazione). Infatti, nell'atto di appello viene fatto riferimento ad altra procura rilasciata all'avv. Conti, ma che non è stata doverosamente allegata alla copia del gravame notificata a mezzo
Ufficiale Giudiziale agli appellati, e non collazionata al predetto atto (sia nell'originale che nelle copie notificate). Ciò ha comportato che non è stato possibile verificare l'esistenza dello ius postulandi in capo all'avv. Conti e, quindi, anche all'avv. Giranio, che, sola, ha sottoscritto l'atto di appello. Si chiede che il Giudice voglia, in considerazione di quanto indicato, emettere i provvedimenti consequenziali, non essendo stata” notificata “procura rilasciata da CP_5
unica titolare del credito, né tanto meno alcuna procura dell'avv. Conti che a sua volta ha
[...] rilasciato una procura allegata all'atto di appello che non risulta essere stata sottoscritta fisicamente, ma solo digitalmente, senza alcuna certificazione di conformità, come previsto dalle norme tecniche, considerato che l'atto è stato notificato in formato analogico. In merito valuti il
Giudice l'applicabilità inversa, cioè da procura digitale a cartacea, del principio sancito dalla Cass.
Civ. n. 12850/2019 in materia di procura alle liti: “La procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica, unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, deve contenere, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma
3, e d.P.R. n. 123 del 2001, art. 10, l'asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale”. Si invocano pertanto i preliminari e pregiudiziali provvedimenti in termini” (v. pagg. 3-4-5 della comparsa di costituzione e risposta depositata dagli appellati nel presente giudizio).
Si osserva in primo luogo che l'odierna appellante ha prodotto con la citazione introduttiva del gravame:
- la procura redatta dal notaio dott. il 9.12.2020 (n. rep. 42351 e n. racc. 15678) con Persona_1 cui – poi divenuta – ha nominato – poi divenuta Controparte_1 Controparte_1 CP_6
– mandataria, con la specifica attribuzione del potere di far valere in giudizio Controparte_2
i crediti della mandante (v. all. alla citazione in appello, denominato “Doc_1_-
_procura_notarile_Investing_-_Servicing”); - la procura redatta dal notaio dott. in data 21.12.2020 (n. rep. 42416 e n. racc. 15733) Persona_1 con cui – subentrata a – ha nominato Controparte_2 CP_6 Controparte_7
procuratrice, con la specifica attribuzione del potere di conferire a difensori mandati alle liti (v. all. alla citazione in appello, denominato “ ”); Email_1
- la procura alle liti conferita da , procuratrice di (a sua Controparte_7 Controparte_2 volta procuratrice di , all'avv. Leopoldo Conti, contestualmente abilitato a Controparte_1 nominare altri avvocati ed a sostituirli a sé (v. all. alla citazione in appello, denominato “Doc_3_-
_procura_Avv_Conti”);
- la procura alle liti conferita dall'avv. Leopoldo Conti all'avv. Anna Rita Giranio (v. all. alla citazione in appello, denominato “Doc_4_-_procura_Avv_Giranio”).
Tutti gli atti di conferimento dei poteri risultano quindi prodotti in giudizio sin dalla citazione introduttiva del procedimento di appello.
Quanto alle ultime due procure, esse recano sottoscrizione digitale, come appare evidente dal semplice esame dei relativi allegati (v. all. alla citazione in appello, denominati “Doc_3_-
_procura_Avv_Conti” e “Doc_4_-_procura_Avv_Giranio”).
A tal riguardo va anzitutto ricordato che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decr. lgs. n. 82/2005 (c.d. codice dell'amministrazione digitale), “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”.
Sul punto, il Supremo Collegio ha aggiunto, richiamando anche per la materia in esame i pacifici principi valevoli per la similare fattispecie delle riproduzioni meccaniche e delle copie fotografiche, che “la produzione in copia analogica o l'estratto su supporto analogico di siffatti documenti
(geneticamente telematici) che non sia corredata da attestazione di conformità trova allora disciplina nell'art. 23, secondo comma, del D. Lgs. n. 82 del 2005 (c.d. C.A.D.: codice dell'amministrazione digitale), a mente del quale “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”. Il trascritto precetto, per identità di formula testuale ed omologa di situazione disciplinata, rappresenta una declinazione, nel puntuale ambito dei documenti digitali, delle regole di carattere generale sancite dal codice civile con riferimento alle riproduzioni meccaniche (art. 2712) ed alle copie fotografiche di scritture (art. 2719), sicché la lettura ermeneutica dell'art. 23 C.A.D. non può che essere conforme agli indirizzi formatisi – in maniera oramai consolidata nella giurisprudenza di nomofilachia – in relazione alle citate disposizioni codicistiche. Al riguardo, è ius receptum che, onde produrre l'effetto della vanificazione dell'efficacia asseverativa delle copie fotografiche di documenti prodotti in giudizio, il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca la copia prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive (da ultimo – e con dovizia di argomentazioni – Cass. 20-12-2021, n. 40750; conf. Cass. 13-05-2021, n. 12794; Cass. 20-6-2019,
n. 16557; Cass. 21-02-2019, n. 5141; Cass. 02-09-2016, n. 17526; Cass. 17-02-2015, n. 3122; Cass.
03-04-2014, n. 7775). Identici principi governano la fattispecie (qui controversa) della produzione in giudizio di copie analogiche (o di riproduzioni meccaniche) di documenti informatici. Pertanto, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici non rileva ex se la denuncia dell'avvenuto deposito di una
“mera copia” o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al disconoscimento previsto dall'art. 23 C.A.D.: Cass. 06-03-2023, n. 6569; Cass. 29-
01-2024, n. 2907)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 28.8.2024, n. 23213).
Ebbene, nel caso di specie, gli appellati, come si è anticipato, si sono limitati a sostenere che la (sola) procura alle liti conferita dall'avv. Leopoldo Conti all'avv. Anna Rita Giranio risulterebbe “essere stata sottoscritta […] solo digitalmente, senza alcuna certificazione di conformità, come previsto dalle norme tecniche, considerato che l'atto è stato notificato in formato analogico” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta degli appellati nel presente giudizio).
Come appare evidente, e non hanno articolato specifiche Controparte_3 CP_4 contestazioni di conformità della copia all'originale e, in particolare, non hanno in alcun modo prospettato i profili in relazione ai quali la prima divergerebbe dal secondo.
Nessuna specifica discrasia è stata addotta tra i file effettivamente prodotti da controparte e quelli nativi telematici dai quali questi ultimi sarebbero stati tratti.
Conseguentemente, la censura mossa al riguardo dagli appellati va reputata tamquam non esset.
Quanto alla doglianza per cui la procura alle liti non risulterebbe conferita da essa Controparte_5
deve reputarsi manifestamente infondata.
Non può infatti non rilevarsi come – a prescindere dal fatto che la suddetta società possa essere o meno divenuta titolare del credito oggetto di causa – l'odierno giudizio di appello è stato incoato – in veste di mandataria di - dalla Controparte_1 Controparte_2
Di conseguenza, ciò che rileva nel presente procedimento è esclusivamente che quest'ultima società abbia conferito procura alle liti al difensore.
3. Nel merito, la controversia in esame va risolta mediante applicazione del “principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n.
23306/2019 cit., con richiamo a Cass., s.u., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458;
Cass. 9 gennaio 2019, n. 363” (così Cass. Civ. Sez. Lav. 20.5.2020, n. 9309).
3.1. Tanto premesso, in via preliminare, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del
Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, spetta alla – attrice in senso sostanziale ed opposta nel giudizio Controparte_2
di primo grado – dimostrare il titolo fatto valere ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre
è invece compito di quest'ultima – ossia di e di - fornire la Controparte_3 CP_4 dimostrazione dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Così ricostruito l'onere probatorio gravante sul creditore, rientra tra le circostanze che lo stesso è tenuto a provare anche la titolarità del credito fatto valere.
In linea con la superiore impostazione, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che spetta a colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 il compito di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione della posizione creditoria oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez.
I 2.3.2016, n. 4116).
Più in particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che: “a) la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”
(Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
3.2. Venendo al caso di specie, secondo l'esposizione della opposta nel giudizio di primo grado, il credito oggetto di causa sarebbe stato ceduto da OS UC s.p.a. a – poi divenuta Controparte_1
– in virtù di cessione intervenuta il 18.3.2019 (v. pag. 5 della comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta della opposta nel giudizio di primo grado).
Al fine di assolvere l'onere della prova dell'acquisto della posizione creditoria, la società ingiungente ha prodotto il contratto di trasferimento (v. all. 3 del ricorso monitorio, nonché all. alla citazione introduttiva del procedimento di appello, denominato “03_atto_cessione_OS_UC”).
In tale documento, per quanto interessa in questa sede, si legge testualmente che “le Parti si danno reciprocamente atto che, con il presente Contratto, hanno inteso trasferire un portafoglio di Crediti rispondenti, alla data del 28 febbraio 2019, alle seguenti caratteristiche e criteri comuni di individuazione (collettivamente, i “Criteri”): […] 7.1.2 sia stata dichiarata da parte di OS UC
s.p.a. la decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine, ovvero il debitore – una volta decorsa la scadenza finale del relativo piano di ammortamento per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora da OS UC s.p.a. per il mancato pagamento dei Crediti medesimi, prima del 28 febbraio 2019 (incluso); […] 7.1.9 aventi un Saldo in Linea Capitale non inferiore a Euro omissis” (v. pagg.
7-8 dell'all. 3 del ricorso monitorio, nonché dell'all. alla citazione introduttiva del procedimento di appello, denominato “03_atto_cessione_OS_UC”).
Tanto ricordato, fin dal primo grado, e hanno sostenuto che “non è Controparte_3 CP_4
stata, dalla ricorrente, data prova della presenza dei requisiti di cui ai paragrafi 7.1.2 e 7.1.9 dell'atto di cessione, né sono state prodotte lettere di messa in mora, o di decadenza dal beneficio del termine” (v. pag. 3 della citazione in opposizione, introduttiva del giudizio di primo grado).
Siffatta censura è stata sistematicamente reiterata (v. pag. 2 della comparsa conclusionale depositata il 16.3.2021 da e nel procedimento svoltosi davanti al Giudice di Pace Controparte_3 CP_4
di Siracusa;
v. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata dagli appellati nel presente procedimento di secondo grado).
Ciò premesso, il rilievo mosso dagli appellati è fondato.
3.2.1. Ed invero, quanto al requisito di cui al punto 7.1.2 del contratto di cessione sopra richiamato, si rileva che, secondo il pacifico indirizzo del Supremo Collegio, la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo, invece, perché la decadenza si verifichi, che il detto creditore richieda l'immediato adempimento;
tale richiesta – che non postula una preventiva delibazione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (art. 1186 c.c.) e che può ritenersi effettuata con la stessa domanda (giudiziaria) di pagamento del debito – integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, salva la possibilità del medesimo di richiedere il controllo del giudice circa la sussistenza o meno dei presupposti cui è subordinata la facoltà del creditore di esigere l'immediata prestazione
(così Cass. Civ. Sez. I 2.7.1984, n. 3865).
In altri termini, sulla scorta della più condivisibile dottrina, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto la dichiarazione volta a privare l'obbligato della dilazione al perimetro di cui all'art. 1334
c.c. (v. per analoghe conclusioni Cass. Civ. Sez. II 5.12.1989, n. 5371).
Conseguentemente, pur non essendo necessaria una preventiva pronuncia giurisdizionale, l'effetto della decadenza dal beneficio del termine previsto dall'art. 1186 c.c. postula che il creditore abbia inoltrato al debitore una comunicazione con cui sia stato richiesto l'adempimento, identificabile con l'atto di costituzione in mora.
La correttezza delle superiori considerazioni è confermata dallo stesso tenore del contratto di cessione oggetto di causa.
In quest'ultimo, infatti, alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine risulta equiparato l'atto con cui “il debitore – una volta decorsa la scadenza finale del relativo piano di ammortamento per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora da OS UC s.p.a. per il mancato pagamento dei Crediti”.
Nel medesimo allegato, come pure si è evidenziato, si è chiarito che devono intendersi rientranti nella cessione in esame esclusivamente le posizioni creditorie rispetto alle quali i suddetti equivalenti adempimenti siano stati assolti “prima del 28 febbraio 2019 (incluso)”.
Ebbene, nessuna prova sussiste del fatto che entro siffatta data o siano Controparte_3 CP_4
stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine o costituiti in mora.
Gli unici documenti all'uopo prodotti dalla società opposta risalgono infatti al successivo 18.3.2019
e provengono, oltretutto, dallo stesso soggetto qualificatosi cessionario del credito (v. all. 4 e 8 del ricorso monitorio, nonché gli all. alla citazione introduttiva del procedimento di appello, denominati
“04_notifica_cessione” e “08_notifica_cessione”).
3.2.2. Quanto al requisito di cui al punto 7.1.9 del contratto di cessione sopra richiamato, si osserva che quest'ultimo, al fine di individuare le posizioni cedute, si è esclusivamente riferito a quelle
“aventi un Saldo in Linea Capitale non inferiore” ad una determinata soglia.
Il testo contrattuale prodotto in giudizio, tuttavia, ha omesso di precisare il detto limite quantitativo minimo, come si è del pari segnalato.
Conseguentemente, nel caso di specie, non risulta in alcun modo possibile verificare se il credito vantato nei confronti di e di soddisfi il requisito sopra citato. Controparte_3 CP_4
3.2.3. Per completezza, si osserva che nessuna rilevanza possono assumere, ai fini della prova dell'acquisto della posizione creditoria oggetto di causa, le già citate raccomandate di cessione prodotte in atti (v. all. 4 e 8 del ricorso monitorio, nonché gli all. alla citazione introduttiva del procedimento di appello, denominati “04_notifica_cessione” e “08_notifica_cessione”).
In queste, invero, si rinvengono esclusivamente comunicazioni provenienti da – ossia Controparte_1
dalla asserita cessionaria -, mentre non si riscontra alcuna dichiarazione della società che ha assunto il ruolo di cedente nella pregressa operazione traslativa, da identificarsi – come si è visto – in OS
UC s.p.a.
Non può pertanto farsi applicazione del noto – e condivisibile – orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo, ai fini della prova dell'acquisto del diritto, alla “dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto” (Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n.
10200).
Ancora, non può ritenersi sufficiente per dimostrare che il credito azionato rientri specificamente nella cessione intercorsa tra OS UC s.p.a. e il mero fatto – isolatamente Controparte_1
considerato e non accompagnato da altri indici che era onere della asserita cessionaria addurre – del possesso del testo contrattuale sotteso alla pretesa monitoria.
Sul punto il Supremo Collegio ha chiarito – con argomentazioni confacenti al caso di specie – che
“la circostanza del possesso di documentazione relativa a un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n. 2780; v. anche la recente Cass. Civ. Sez. I 25.8.2025, n. 23834, che ha ritenuto insufficiente ai fini della prova dell'acquisto del credito il “mero” possesso da parte dell'asserito cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza della posizione creditoria, in assenza di altri indici).
Infine, non dirimente si mostra l'elenco delle posizioni cedute prodotto dalla società opposta nel giudizio di primo grado (v. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado).
Ed invero, tale allegato – anche qualora potessero superarsi tutte le criticità relative alla sua sottoscrizione e datazione – non può reputarsi idoneo a smentire il dato – sopra segnalato – per il quale il credito oggetto di causa non soddisfa i requisiti stabiliti dal contratto di cessione del 18.3.2019 per la individuazione dei diritti trasferiti.
Per tutte le ragioni illustrate, non può ritenersi che – e, per essa, quale Controparte_1 mandataria, – abbia acquistato da OS UC s.p.a. la posizione creditoria Controparte_2 già da quest'ultima vantata nei confronti di e , con il che l'odierna Controparte_3 CP_4
appellante – gravata, come si è visto, dell'onere della prova del titolo – deve considerarsi soccombente, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
4. In conclusione, l'appello va disatteso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di Controparte_2
mandataria di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 –, tenuto conto dell'entità dell'attività difensiva svolta, concentratasi pressoché esclusivamente sulle medesime questioni affrontate in primo grado, con esclusione della fase istruttoria poiché non espletata in appello, avuto riguardo all'entità della pretesa creditoria infondatamente azionata dalla società appellante (scaglione di riferimento: €.
1.101,00 - €. 5.200,00).
Va disposta la distrazione in favore del procuratore degli appellati, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Non sussistono le condizioni per la condanna di – mandataria di Controparte_2 [...]
– ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1
Le tesi esposte dalla società appellante, pur se disattese, non possono in alcun modo reputarsi giuridicamente pretestuose né per altro verso può ravvisarsi alcuna mala fede o colpa grave nella condotta tenuta da quest'ultima (v. Cass. Civ. Sez. II 3.5.2022, n. 13859, ove si legge che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, deve darsi atto che l'impugnazione proposta da – quale mandataria di - non ha trovato Controparte_2 Controparte_1
accoglimento e che pertanto la stessa è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1197/2022:
- rigetta l'appello proposto da – quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
– avverso la sentenza n. 894/2021 depositata il 27.7.2021 dal Giudice di Pace di Siracusa a definizione del procedimento n. R.G. 2165/2020, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna – quale mandataria di – a pagare in Controparte_2 Controparte_1 solido a e le spese di lite, che liquida in €. 852,00 per compensi, oltre Controparte_3 CP_4 spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore del difensore degli appellati, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante – quale mandataria di Controparte_2
- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già Controparte_1 dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Siracusa, il 26.10.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1197/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Venezia – Mestre, via Terraglio n. 63, E, PER ESSA, QUALE MANDATARIA,
[...]
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Venezia – Mestre, via Terraglio n. 63, elettivamente domiciliata in Verona, viale S. Bernardino n.
5A, presso lo studio dell'avv. MARCO ROSSI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
(già rappresentata e difesa dall'avv. ANNA RITA GIRANIO e dall'avv. LEOPOLDO CONTI);
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) E (C.F.: Controparte_3 C.F._1 CP_4
), elettivamente domiciliati in Siracusa, viale Teracati n. 160, presso lo studio C.F._2 dell'avv. SALVATORE FAZZINO, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATI
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado e hanno Controparte_3 CP_4
chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 625/2020 con il quale il Giudice di Pace di Siracusa aveva ingiunto loro il pagamento di €. 3.772,12 in favore di a titolo di saldo residuo del Controparte_1
finanziamento n. 13901080 originariamente concesso da Parte_1
Gli opponenti hanno eccepito:
- la mancata prova della titolarità del credito da parte della società ingiungente;
- l'intervenuta estinzione dell'obbligazione in epoca anteriore alla asserita cessione della posizione creditoria oggetto di causa;
- l'omessa adeguata prova del credito;
- l'inesistenza di vincoli obbligatori a carico di;
CP_4
- la nullità del contratto sotteso al ricorso monitorio, per indeterminatezza delle clausole contrattuali.
Si è costituita in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 894/2021 depositata il 27.7.2021 a definizione del procedimento n. R.G. 2165/2020, il Giudice di Pace di Siracusa ha revocato il decreto ingiuntivo n. 625/2020, ritenendo che la società ingiungente – condannata anche al pagamento delle spese di lite - non avesse adeguatamente dimostrato di aver acquistato il credito azionato in via monitoria.
Avverso la superiore pronuncia ha interposto appello – per il tramite della mandataria
[...]
– la frattanto subentrata ad Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1
La società appellante ha censurato la sentenza gravata sostenendo che quest'ultima avesse erroneamente reputato necessaria, ai fini della prova dell'acquisto del credito, la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 ed evidenziando come nel procedimento svoltosi davanti al Giudice di Pace fossero stati prodotti il contratto di trasferimento e l'elenco delle posizioni creditorie cedute.
per il tramite della mandataria in via Controparte_1 Controparte_2
consequenziale a quanto sopra esposto, ha chiesto la condanna di e di Controparte_3 CP_4 al pagamento della somma di €. 3.772,12.
Ancora, la società appellante ha reiterato tutte le deduzioni articolate nel procedimento svoltosi davanti al Giudice di Pace.
Infine, per il tramite della mandataria ha chiesto Controparte_1 Controparte_2
la condanna di e di al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_3 CP_4
giudizio.
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo l'integrale rigetto del gravame.
Nella presente sede, e , prima ancora di reiterare le difese articolate Controparte_3 CP_4
nel giudizio di primo grado, hanno sostenuto, da un lato, che ove ritenuta Controparte_1 acquirente del credito azionato in via monitoria, risulterebbe aver ceduto quest'ultimo a CP_5
e si sarebbe dunque spogliata della legittimazione attiva e, da un altro lato, che la società
[...]
appellante non avrebbe conferito idonea procura alle liti ai propri difensori.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa, all'udienza all'uopo fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che è infondata, in tutte le sue declinazioni, l'eccezione con cui gli appellati hanno contestato la procura alle liti rilasciata dalla società appellante.
Si legge sul punto nella comparsa di costituzione e risposta di e di Controparte_3 CP_4 che, “sempre in via preliminare e pregiudiziale, si fa rilevare altresì che, come si può evincere dalla copia dell'atto di citazione in appello, notificato agli odierni appellati, non è presente alcuna procura rilasciata dalla agli avvocati Conti e Giranio, né tanto meno alcuna procura dalla Controparte_5 società all'avv. Leopoldo Conti, ma è allegata solo una copia della procura Controparte_1 rilasciata dall'avv. Conti all'avv. Anna Giranio (copia analogica di documento informatico senza alcuna attestazione). Infatti, nell'atto di appello viene fatto riferimento ad altra procura rilasciata all'avv. Conti, ma che non è stata doverosamente allegata alla copia del gravame notificata a mezzo
Ufficiale Giudiziale agli appellati, e non collazionata al predetto atto (sia nell'originale che nelle copie notificate). Ciò ha comportato che non è stato possibile verificare l'esistenza dello ius postulandi in capo all'avv. Conti e, quindi, anche all'avv. Giranio, che, sola, ha sottoscritto l'atto di appello. Si chiede che il Giudice voglia, in considerazione di quanto indicato, emettere i provvedimenti consequenziali, non essendo stata” notificata “procura rilasciata da CP_5
unica titolare del credito, né tanto meno alcuna procura dell'avv. Conti che a sua volta ha
[...] rilasciato una procura allegata all'atto di appello che non risulta essere stata sottoscritta fisicamente, ma solo digitalmente, senza alcuna certificazione di conformità, come previsto dalle norme tecniche, considerato che l'atto è stato notificato in formato analogico. In merito valuti il
Giudice l'applicabilità inversa, cioè da procura digitale a cartacea, del principio sancito dalla Cass.
Civ. n. 12850/2019 in materia di procura alle liti: “La procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica, unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, deve contenere, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma
3, e d.P.R. n. 123 del 2001, art. 10, l'asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale”. Si invocano pertanto i preliminari e pregiudiziali provvedimenti in termini” (v. pagg. 3-4-5 della comparsa di costituzione e risposta depositata dagli appellati nel presente giudizio).
Si osserva in primo luogo che l'odierna appellante ha prodotto con la citazione introduttiva del gravame:
- la procura redatta dal notaio dott. il 9.12.2020 (n. rep. 42351 e n. racc. 15678) con Persona_1 cui – poi divenuta – ha nominato – poi divenuta Controparte_1 Controparte_1 CP_6
– mandataria, con la specifica attribuzione del potere di far valere in giudizio Controparte_2
i crediti della mandante (v. all. alla citazione in appello, denominato “Doc_1_-
_procura_notarile_Investing_-_Servicing”); - la procura redatta dal notaio dott. in data 21.12.2020 (n. rep. 42416 e n. racc. 15733) Persona_1 con cui – subentrata a – ha nominato Controparte_2 CP_6 Controparte_7
procuratrice, con la specifica attribuzione del potere di conferire a difensori mandati alle liti (v. all. alla citazione in appello, denominato “ ”); Email_1
- la procura alle liti conferita da , procuratrice di (a sua Controparte_7 Controparte_2 volta procuratrice di , all'avv. Leopoldo Conti, contestualmente abilitato a Controparte_1 nominare altri avvocati ed a sostituirli a sé (v. all. alla citazione in appello, denominato “Doc_3_-
_procura_Avv_Conti”);
- la procura alle liti conferita dall'avv. Leopoldo Conti all'avv. Anna Rita Giranio (v. all. alla citazione in appello, denominato “Doc_4_-_procura_Avv_Giranio”).
Tutti gli atti di conferimento dei poteri risultano quindi prodotti in giudizio sin dalla citazione introduttiva del procedimento di appello.
Quanto alle ultime due procure, esse recano sottoscrizione digitale, come appare evidente dal semplice esame dei relativi allegati (v. all. alla citazione in appello, denominati “Doc_3_-
_procura_Avv_Conti” e “Doc_4_-_procura_Avv_Giranio”).
A tal riguardo va anzitutto ricordato che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decr. lgs. n. 82/2005 (c.d. codice dell'amministrazione digitale), “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”.
Sul punto, il Supremo Collegio ha aggiunto, richiamando anche per la materia in esame i pacifici principi valevoli per la similare fattispecie delle riproduzioni meccaniche e delle copie fotografiche, che “la produzione in copia analogica o l'estratto su supporto analogico di siffatti documenti
(geneticamente telematici) che non sia corredata da attestazione di conformità trova allora disciplina nell'art. 23, secondo comma, del D. Lgs. n. 82 del 2005 (c.d. C.A.D.: codice dell'amministrazione digitale), a mente del quale “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”. Il trascritto precetto, per identità di formula testuale ed omologa di situazione disciplinata, rappresenta una declinazione, nel puntuale ambito dei documenti digitali, delle regole di carattere generale sancite dal codice civile con riferimento alle riproduzioni meccaniche (art. 2712) ed alle copie fotografiche di scritture (art. 2719), sicché la lettura ermeneutica dell'art. 23 C.A.D. non può che essere conforme agli indirizzi formatisi – in maniera oramai consolidata nella giurisprudenza di nomofilachia – in relazione alle citate disposizioni codicistiche. Al riguardo, è ius receptum che, onde produrre l'effetto della vanificazione dell'efficacia asseverativa delle copie fotografiche di documenti prodotti in giudizio, il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca la copia prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive (da ultimo – e con dovizia di argomentazioni – Cass. 20-12-2021, n. 40750; conf. Cass. 13-05-2021, n. 12794; Cass. 20-6-2019,
n. 16557; Cass. 21-02-2019, n. 5141; Cass. 02-09-2016, n. 17526; Cass. 17-02-2015, n. 3122; Cass.
03-04-2014, n. 7775). Identici principi governano la fattispecie (qui controversa) della produzione in giudizio di copie analogiche (o di riproduzioni meccaniche) di documenti informatici. Pertanto, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici non rileva ex se la denuncia dell'avvenuto deposito di una
“mera copia” o l'affermazione generica di un'inidoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al disconoscimento previsto dall'art. 23 C.A.D.: Cass. 06-03-2023, n. 6569; Cass. 29-
01-2024, n. 2907)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 28.8.2024, n. 23213).
Ebbene, nel caso di specie, gli appellati, come si è anticipato, si sono limitati a sostenere che la (sola) procura alle liti conferita dall'avv. Leopoldo Conti all'avv. Anna Rita Giranio risulterebbe “essere stata sottoscritta […] solo digitalmente, senza alcuna certificazione di conformità, come previsto dalle norme tecniche, considerato che l'atto è stato notificato in formato analogico” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta degli appellati nel presente giudizio).
Come appare evidente, e non hanno articolato specifiche Controparte_3 CP_4 contestazioni di conformità della copia all'originale e, in particolare, non hanno in alcun modo prospettato i profili in relazione ai quali la prima divergerebbe dal secondo.
Nessuna specifica discrasia è stata addotta tra i file effettivamente prodotti da controparte e quelli nativi telematici dai quali questi ultimi sarebbero stati tratti.
Conseguentemente, la censura mossa al riguardo dagli appellati va reputata tamquam non esset.
Quanto alla doglianza per cui la procura alle liti non risulterebbe conferita da essa Controparte_5
deve reputarsi manifestamente infondata.
Non può infatti non rilevarsi come – a prescindere dal fatto che la suddetta società possa essere o meno divenuta titolare del credito oggetto di causa – l'odierno giudizio di appello è stato incoato – in veste di mandataria di - dalla Controparte_1 Controparte_2
Di conseguenza, ciò che rileva nel presente procedimento è esclusivamente che quest'ultima società abbia conferito procura alle liti al difensore.
3. Nel merito, la controversia in esame va risolta mediante applicazione del “principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n.
23306/2019 cit., con richiamo a Cass., s.u., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458;
Cass. 9 gennaio 2019, n. 363” (così Cass. Civ. Sez. Lav. 20.5.2020, n. 9309).
3.1. Tanto premesso, in via preliminare, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del
Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, spetta alla – attrice in senso sostanziale ed opposta nel giudizio Controparte_2
di primo grado – dimostrare il titolo fatto valere ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre
è invece compito di quest'ultima – ossia di e di - fornire la Controparte_3 CP_4 dimostrazione dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Così ricostruito l'onere probatorio gravante sul creditore, rientra tra le circostanze che lo stesso è tenuto a provare anche la titolarità del credito fatto valere.
In linea con la superiore impostazione, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che spetta a colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 il compito di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione della posizione creditoria oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez.
I 2.3.2016, n. 4116).
Più in particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che: “a) la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”
(Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
3.2. Venendo al caso di specie, secondo l'esposizione della opposta nel giudizio di primo grado, il credito oggetto di causa sarebbe stato ceduto da OS UC s.p.a. a – poi divenuta Controparte_1
– in virtù di cessione intervenuta il 18.3.2019 (v. pag. 5 della comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta della opposta nel giudizio di primo grado).
Al fine di assolvere l'onere della prova dell'acquisto della posizione creditoria, la società ingiungente ha prodotto il contratto di trasferimento (v. all. 3 del ricorso monitorio, nonché all. alla citazione introduttiva del procedimento di appello, denominato “03_atto_cessione_OS_UC”).
In tale documento, per quanto interessa in questa sede, si legge testualmente che “le Parti si danno reciprocamente atto che, con il presente Contratto, hanno inteso trasferire un portafoglio di Crediti rispondenti, alla data del 28 febbraio 2019, alle seguenti caratteristiche e criteri comuni di individuazione (collettivamente, i “Criteri”): […] 7.1.2 sia stata dichiarata da parte di OS UC
s.p.a. la decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine, ovvero il debitore – una volta decorsa la scadenza finale del relativo piano di ammortamento per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora da OS UC s.p.a. per il mancato pagamento dei Crediti medesimi, prima del 28 febbraio 2019 (incluso); […] 7.1.9 aventi un Saldo in Linea Capitale non inferiore a Euro omissis” (v. pagg.
7-8 dell'all. 3 del ricorso monitorio, nonché dell'all. alla citazione introduttiva del procedimento di appello, denominato “03_atto_cessione_OS_UC”).
Tanto ricordato, fin dal primo grado, e hanno sostenuto che “non è Controparte_3 CP_4
stata, dalla ricorrente, data prova della presenza dei requisiti di cui ai paragrafi 7.1.2 e 7.1.9 dell'atto di cessione, né sono state prodotte lettere di messa in mora, o di decadenza dal beneficio del termine” (v. pag. 3 della citazione in opposizione, introduttiva del giudizio di primo grado).
Siffatta censura è stata sistematicamente reiterata (v. pag. 2 della comparsa conclusionale depositata il 16.3.2021 da e nel procedimento svoltosi davanti al Giudice di Pace Controparte_3 CP_4
di Siracusa;
v. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata dagli appellati nel presente procedimento di secondo grado).
Ciò premesso, il rilievo mosso dagli appellati è fondato.
3.2.1. Ed invero, quanto al requisito di cui al punto 7.1.2 del contratto di cessione sopra richiamato, si rileva che, secondo il pacifico indirizzo del Supremo Collegio, la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo, invece, perché la decadenza si verifichi, che il detto creditore richieda l'immediato adempimento;
tale richiesta – che non postula una preventiva delibazione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (art. 1186 c.c.) e che può ritenersi effettuata con la stessa domanda (giudiziaria) di pagamento del debito – integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, salva la possibilità del medesimo di richiedere il controllo del giudice circa la sussistenza o meno dei presupposti cui è subordinata la facoltà del creditore di esigere l'immediata prestazione
(così Cass. Civ. Sez. I 2.7.1984, n. 3865).
In altri termini, sulla scorta della più condivisibile dottrina, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto la dichiarazione volta a privare l'obbligato della dilazione al perimetro di cui all'art. 1334
c.c. (v. per analoghe conclusioni Cass. Civ. Sez. II 5.12.1989, n. 5371).
Conseguentemente, pur non essendo necessaria una preventiva pronuncia giurisdizionale, l'effetto della decadenza dal beneficio del termine previsto dall'art. 1186 c.c. postula che il creditore abbia inoltrato al debitore una comunicazione con cui sia stato richiesto l'adempimento, identificabile con l'atto di costituzione in mora.
La correttezza delle superiori considerazioni è confermata dallo stesso tenore del contratto di cessione oggetto di causa.
In quest'ultimo, infatti, alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine risulta equiparato l'atto con cui “il debitore – una volta decorsa la scadenza finale del relativo piano di ammortamento per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora da OS UC s.p.a. per il mancato pagamento dei Crediti”.
Nel medesimo allegato, come pure si è evidenziato, si è chiarito che devono intendersi rientranti nella cessione in esame esclusivamente le posizioni creditorie rispetto alle quali i suddetti equivalenti adempimenti siano stati assolti “prima del 28 febbraio 2019 (incluso)”.
Ebbene, nessuna prova sussiste del fatto che entro siffatta data o siano Controparte_3 CP_4
stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine o costituiti in mora.
Gli unici documenti all'uopo prodotti dalla società opposta risalgono infatti al successivo 18.3.2019
e provengono, oltretutto, dallo stesso soggetto qualificatosi cessionario del credito (v. all. 4 e 8 del ricorso monitorio, nonché gli all. alla citazione introduttiva del procedimento di appello, denominati
“04_notifica_cessione” e “08_notifica_cessione”).
3.2.2. Quanto al requisito di cui al punto 7.1.9 del contratto di cessione sopra richiamato, si osserva che quest'ultimo, al fine di individuare le posizioni cedute, si è esclusivamente riferito a quelle
“aventi un Saldo in Linea Capitale non inferiore” ad una determinata soglia.
Il testo contrattuale prodotto in giudizio, tuttavia, ha omesso di precisare il detto limite quantitativo minimo, come si è del pari segnalato.
Conseguentemente, nel caso di specie, non risulta in alcun modo possibile verificare se il credito vantato nei confronti di e di soddisfi il requisito sopra citato. Controparte_3 CP_4
3.2.3. Per completezza, si osserva che nessuna rilevanza possono assumere, ai fini della prova dell'acquisto della posizione creditoria oggetto di causa, le già citate raccomandate di cessione prodotte in atti (v. all. 4 e 8 del ricorso monitorio, nonché gli all. alla citazione introduttiva del procedimento di appello, denominati “04_notifica_cessione” e “08_notifica_cessione”).
In queste, invero, si rinvengono esclusivamente comunicazioni provenienti da – ossia Controparte_1
dalla asserita cessionaria -, mentre non si riscontra alcuna dichiarazione della società che ha assunto il ruolo di cedente nella pregressa operazione traslativa, da identificarsi – come si è visto – in OS
UC s.p.a.
Non può pertanto farsi applicazione del noto – e condivisibile – orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo, ai fini della prova dell'acquisto del diritto, alla “dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto” (Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n.
10200).
Ancora, non può ritenersi sufficiente per dimostrare che il credito azionato rientri specificamente nella cessione intercorsa tra OS UC s.p.a. e il mero fatto – isolatamente Controparte_1
considerato e non accompagnato da altri indici che era onere della asserita cessionaria addurre – del possesso del testo contrattuale sotteso alla pretesa monitoria.
Sul punto il Supremo Collegio ha chiarito – con argomentazioni confacenti al caso di specie – che
“la circostanza del possesso di documentazione relativa a un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n. 2780; v. anche la recente Cass. Civ. Sez. I 25.8.2025, n. 23834, che ha ritenuto insufficiente ai fini della prova dell'acquisto del credito il “mero” possesso da parte dell'asserito cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza della posizione creditoria, in assenza di altri indici).
Infine, non dirimente si mostra l'elenco delle posizioni cedute prodotto dalla società opposta nel giudizio di primo grado (v. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado).
Ed invero, tale allegato – anche qualora potessero superarsi tutte le criticità relative alla sua sottoscrizione e datazione – non può reputarsi idoneo a smentire il dato – sopra segnalato – per il quale il credito oggetto di causa non soddisfa i requisiti stabiliti dal contratto di cessione del 18.3.2019 per la individuazione dei diritti trasferiti.
Per tutte le ragioni illustrate, non può ritenersi che – e, per essa, quale Controparte_1 mandataria, – abbia acquistato da OS UC s.p.a. la posizione creditoria Controparte_2 già da quest'ultima vantata nei confronti di e , con il che l'odierna Controparte_3 CP_4
appellante – gravata, come si è visto, dell'onere della prova del titolo – deve considerarsi soccombente, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
4. In conclusione, l'appello va disatteso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di Controparte_2
mandataria di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 –, tenuto conto dell'entità dell'attività difensiva svolta, concentratasi pressoché esclusivamente sulle medesime questioni affrontate in primo grado, con esclusione della fase istruttoria poiché non espletata in appello, avuto riguardo all'entità della pretesa creditoria infondatamente azionata dalla società appellante (scaglione di riferimento: €.
1.101,00 - €. 5.200,00).
Va disposta la distrazione in favore del procuratore degli appellati, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Non sussistono le condizioni per la condanna di – mandataria di Controparte_2 [...]
– ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1
Le tesi esposte dalla società appellante, pur se disattese, non possono in alcun modo reputarsi giuridicamente pretestuose né per altro verso può ravvisarsi alcuna mala fede o colpa grave nella condotta tenuta da quest'ultima (v. Cass. Civ. Sez. II 3.5.2022, n. 13859, ove si legge che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, deve darsi atto che l'impugnazione proposta da – quale mandataria di - non ha trovato Controparte_2 Controparte_1
accoglimento e che pertanto la stessa è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1197/2022:
- rigetta l'appello proposto da – quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
– avverso la sentenza n. 894/2021 depositata il 27.7.2021 dal Giudice di Pace di Siracusa a definizione del procedimento n. R.G. 2165/2020, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna – quale mandataria di – a pagare in Controparte_2 Controparte_1 solido a e le spese di lite, che liquida in €. 852,00 per compensi, oltre Controparte_3 CP_4 spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore del difensore degli appellati, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante – quale mandataria di Controparte_2
- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già Controparte_1 dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Siracusa, il 26.10.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti