CASS
Ordinanza 3 novembre 2022
Ordinanza 3 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/11/2022, n. 41381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41381 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2022 |
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OM ER nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che
esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, che non assegna rilievo decisivo alla comune indole dei commessi reati, né al contesto spaziale di loro esecuzione;
il giudice ha ravvisato nelle modalità esecutive almeno parzialmente diverse, nella rimarchevole distanza temporale tra i fatti, nonché nel carattere ora individuale, ora concorsuale, dell'azione, indici del carattere estemporaneo delle risoluzioni a delinquere, e detta valutazione è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che
esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, che non assegna rilievo decisivo alla comune indole dei commessi reati, né al contesto spaziale di loro esecuzione;
il giudice ha ravvisato nelle modalità esecutive almeno parzialmente diverse, nella rimarchevole distanza temporale tra i fatti, nonché nel carattere ora individuale, ora concorsuale, dell'azione, indici del carattere estemporaneo delle risoluzioni a delinquere, e detta valutazione è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1