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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 7274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7274 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 24428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24428 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ESPOSITO ALFONSO presso il quale elettivamente domicilia in Caivano (NA) alla via Armando Diaz n. 84
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] – Controparte_1
C.F. ) residente in [...], interno 8 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/11/2024 premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con a Napoli il 07/07/2006, che dalla loro Controparte_1 unione erano nati due figli: (25.09.2006), maggiorenne, e (01.12.2007); che Per_1 _2
1 l'affectio maritalis era venuto meno a causa dei comportamenti inappropriati del resistente nei suoi confronti e nei confronti della prole;
che la convivenza era già cessata dal novembre del
2022, allorquando tra le parti interveniva una separazione di fatto ed ella si trasferiva, unitamente ai figli, a Napoli, presso un immobile condotto in locazione, lasciando la precedente abitazione locata a Medesano (PR), adibita a casa coniugale;
che anche il resistente lasciava quell'abitazione; che lo stesso lavorava come operaio presso la società Carico Box 2 s.r.l. con sede in Loc. Alberi - Parma, alla Via G. P. Sardi, 21 e non forniva alcun sostegno economico né per lei nè per i figli;
cera disoccupate ella svolgeva lavori saltuari e percepiva l'assegno di inclusione per un importo mensile di euro 725,00, versando un canone di locazione pari ad euro
150,00 mensili. Ciò premesso, chiedeva:
“all'On.le Tribunale adito, letto il presente ricorso, fissata l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Istruttore, Voglia pronunciare i seguenti provvedimenti:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) pronunciare la separazione con addebito nei confronti del resistente CP
, per tutti i motivi innanzi esposti;
[...]
3) all'esito della condotta tenuta dal resistente, disporsi una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare le reali capacità genitoriali del sig. , con audizione dei Controparte_1 figli;
4) nelle more, disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre _2 _1
, con residenza presso l'abitazione della stessa, disponendo i provvedimenti opportuni
[...] in ordine all'esercizio di diritto di visita del padre;
5) verificate le reali condizioni economiche delle parti, disporre a carico del CP
, l'obbligo di versare alla resistente a titolo di mantenimento in favore dei figli
[...]
l'importo complessivo mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre il 100% delle spese straordinarie;
6) anche in virtù dell'addebito richiesto, fissare a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della sig.ra un contributo al mantenimento quantificato Parte_1 almeno nella somma di euro 200,00 mensili.
7) condannare il resistente alle spese e competenze di lite con attribuzione in favore dello scrivente difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis.14 e ss. c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 06.05.2025 compariva solo la ricorrente, la quale, riportandosi al ricorso, riferiva che il figlio non lavorava né studiava, mentre il figlio frequentava il Per_1 _2
2 secondo anno dell'istituto metalmeccanico a Ponticelli, avendo dovuto ripetere qualche anno.
Riferiva inoltre di lavorare come collaboratrice domestica a nero, di vivere con i figli in un'abitazione condotta in locazione con un canone di euro 150,00 mensili, e che l'intera famiglia aveva vissuto a Parma per 18 anni, dove lei aveva lavorato, in particolare per quattro anni in un agriturismo e successivamente in uno stabilimento di prosciuttificio. Riferiva inoltre che il resistente lavorava come saldatore in una società, che lei percepiva l'assegno unico al
100%, per un importo all'attualità di euro 198,00 mensili, nonché l'Assegno di inclusione, per un importo all'attualità di circa € 700,00 mensili.
Il difensore rinunciava alla domanda di addebito, previa consultazione con la ricorrente.
Il Giudice, preso atto del perfezionamento della notifica al resistente e della sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia, autorizzava le parti a vivere separatamente e affidava il figlio minore ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza privilegiata presso la madre, ma senza disciplinare i tempi di permanenza presso il padre attesa l'età di . Per quanto _2 riguarda le statuizioni economiche, poneva a carico di , con decorrenza dalla Controparte_1 domanda, un assegno mensile di euro 600,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat,
a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Napoli del 7/03/2018. Rilevato che non vi erano richieste di prove orali, invitato il procuratore alla discussione orale, sulle conclusioni di cui al verbale di udienza rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM.
In data 07.05.2025 l'avv. Salvatore Di Vaio, il quale allegava procura rilasciata dal resistente, avanzava istanza di rimessione in termini rappresentando che il ricorso era stato notificato in maniera irrituale al convenuto presso il luogo di lavoro, ma non consegnato nelle mani del destinatario. L'istanza veniva rigettata con decreto del 13.05.2025, che il Collegio conferma condividendone la motivazione. Ed invero l'orientamento richiamato nell'istanza, secondo cui: “La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139, presso il luogo ove
l'interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio „creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri‟ dal medesimo interessato” (Consiglio di Stato Sent. n. 3735/2014”) è espresso dalla giurisprudenza amministrativa in relazione ai ricorsi notificati al controinteressato presso l'ufficio pubblico dove egli presta servizio, per cui secondo tale orientamento, si ritiene nulla la notifica qualora la consegna dell'atto non sia avvenuta a mani proprie, ma a mani di altro soggetto, pur se addetto all'ufficio. Il richiamo non è assolutamente pertinente posto che nel caso di specie la notifica non è stata fatta presso un ufficio pubblico, ma presso la società
3 datrice di lavoro del resistente ai sensi dell'art. 139, 2° co. c.c.. Pertanto la notifica si è correttamente perfezionata presso il luogo di lavoro, evidenziandosi altresì al riguardo che essa si è perfezionata a febbraio 2025, dunque prima delle dimissioni presentate dal resistente (aprile
2025).
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il
Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Preso atto della rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito, in ordine alle ulteriori statuizioni accessorie deve osservarsi quanto segue.
Quanto al regime di affido della prole, dalle risultanze processuali e considerata la genericità delle deduzioni della ricorrente, non sono emersi elementi di criticità tali da condurre alla deroga dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, anche alla luce del parere del
P.M., che ha chiesto confermarsi la disciplina in atto. Va pertanto rigettata la domanda di affido esclusivo avanzata dalla e confermato l'affido condiviso di a entrambi i genitori, _1 _2 stabilendo la residenza privilegiata presso la madre. In ordine ai tempi di permanenza presso il padre, genitore non collocatario, il Collegio ritiene di non disciplinarli, tenuto conto che il minore a breve compirà 18 anni.
Passando al contributo nel mantenimento dei figli, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente e , da porre a carico del genitore non convivente, _2 occorre considerare che la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato in passato, quando il nucleo familiare viveva a Parma, per quattro anni in un agriturismo e successivamente in uno stabilimento di prosciuttificio;
ha dichiarato inoltre di lavorare come collaboratrice domestica, senza regolare contratto e di percepire l'Assegno di inclusione per un importo di € 700,00 circa, nonché l'assegno unico al 100%, per un importo di € 198,00. In ordine al resistente, ha dichiarato che lo stesso lavora come saldatore, non indicando però la retribuzione percepita dallo stesso, né documentando alcunchè al riguardo. Ciò posto, tenuto conto delle esigenze dei ragazzi correlate all'età degli stessi, il Collegio ritiene congruo confermare quanto statuito dal
Giudice in sede di prima comparizione e dunque porre a carico di , Controparte_1 con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 600,00, da rivalutare Parte_1
4 annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli ed il COA di Napoli in data
7.03.2018.
La ricorrente ha altresì avanzato domanda diretta ad ottenere la previsione di un contributo del marito al proprio mantenimento. Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché venga riconosciuto l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre e cioè: non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine reddito il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabile. La ratio è individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ebbene, alla luce di quanto già si è detto, e in particolare della circostanza che la ricorrente ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa in passato e di lavorare all'attualità come collaboratrice domestica, senza regolare contratto, e di percepire altresì Assegno di
Inclusione per un importo di circa € 700,00 al mese, nonché che il CONFESSORE lavora come saldatore in una società, senza però neppure indicare la retribuzione percepita dallo stesso, il che impedisce di verificare l'eventuale disparità economica tra i due coniugi, il Collegio ritiene non provati i presupposti della domanda proposta, che va pertanto rigettata.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1
così provvede: Controparte_1
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 75, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2006); CP
• affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, non disciplinando i tempi di permanenza presso il padre sulla base di quanto rilevato in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere, con decorrenza Controparte_1 dalla domanda, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo Parte_1
5 di contributo al mantenimento dei due figli, la somma mensile di € 600,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI da giugno 2026;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del Controparte_1
50%, al pagamento delle spese straordinarie per i due figli, individuate come da Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli ed il COA di Napoli in data 7.03.2018;
• rigetta nel resto;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• dichiara irripetibili le spese di lite. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24428 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ESPOSITO ALFONSO presso il quale elettivamente domicilia in Caivano (NA) alla via Armando Diaz n. 84
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] – Controparte_1
C.F. ) residente in [...], interno 8 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/11/2024 premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con a Napoli il 07/07/2006, che dalla loro Controparte_1 unione erano nati due figli: (25.09.2006), maggiorenne, e (01.12.2007); che Per_1 _2
1 l'affectio maritalis era venuto meno a causa dei comportamenti inappropriati del resistente nei suoi confronti e nei confronti della prole;
che la convivenza era già cessata dal novembre del
2022, allorquando tra le parti interveniva una separazione di fatto ed ella si trasferiva, unitamente ai figli, a Napoli, presso un immobile condotto in locazione, lasciando la precedente abitazione locata a Medesano (PR), adibita a casa coniugale;
che anche il resistente lasciava quell'abitazione; che lo stesso lavorava come operaio presso la società Carico Box 2 s.r.l. con sede in Loc. Alberi - Parma, alla Via G. P. Sardi, 21 e non forniva alcun sostegno economico né per lei nè per i figli;
cera disoccupate ella svolgeva lavori saltuari e percepiva l'assegno di inclusione per un importo mensile di euro 725,00, versando un canone di locazione pari ad euro
150,00 mensili. Ciò premesso, chiedeva:
“all'On.le Tribunale adito, letto il presente ricorso, fissata l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Istruttore, Voglia pronunciare i seguenti provvedimenti:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) pronunciare la separazione con addebito nei confronti del resistente CP
, per tutti i motivi innanzi esposti;
[...]
3) all'esito della condotta tenuta dal resistente, disporsi una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare le reali capacità genitoriali del sig. , con audizione dei Controparte_1 figli;
4) nelle more, disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre _2 _1
, con residenza presso l'abitazione della stessa, disponendo i provvedimenti opportuni
[...] in ordine all'esercizio di diritto di visita del padre;
5) verificate le reali condizioni economiche delle parti, disporre a carico del CP
, l'obbligo di versare alla resistente a titolo di mantenimento in favore dei figli
[...]
l'importo complessivo mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre il 100% delle spese straordinarie;
6) anche in virtù dell'addebito richiesto, fissare a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della sig.ra un contributo al mantenimento quantificato Parte_1 almeno nella somma di euro 200,00 mensili.
7) condannare il resistente alle spese e competenze di lite con attribuzione in favore dello scrivente difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis.14 e ss. c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 06.05.2025 compariva solo la ricorrente, la quale, riportandosi al ricorso, riferiva che il figlio non lavorava né studiava, mentre il figlio frequentava il Per_1 _2
2 secondo anno dell'istituto metalmeccanico a Ponticelli, avendo dovuto ripetere qualche anno.
Riferiva inoltre di lavorare come collaboratrice domestica a nero, di vivere con i figli in un'abitazione condotta in locazione con un canone di euro 150,00 mensili, e che l'intera famiglia aveva vissuto a Parma per 18 anni, dove lei aveva lavorato, in particolare per quattro anni in un agriturismo e successivamente in uno stabilimento di prosciuttificio. Riferiva inoltre che il resistente lavorava come saldatore in una società, che lei percepiva l'assegno unico al
100%, per un importo all'attualità di euro 198,00 mensili, nonché l'Assegno di inclusione, per un importo all'attualità di circa € 700,00 mensili.
Il difensore rinunciava alla domanda di addebito, previa consultazione con la ricorrente.
Il Giudice, preso atto del perfezionamento della notifica al resistente e della sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia, autorizzava le parti a vivere separatamente e affidava il figlio minore ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza privilegiata presso la madre, ma senza disciplinare i tempi di permanenza presso il padre attesa l'età di . Per quanto _2 riguarda le statuizioni economiche, poneva a carico di , con decorrenza dalla Controparte_1 domanda, un assegno mensile di euro 600,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat,
a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Napoli del 7/03/2018. Rilevato che non vi erano richieste di prove orali, invitato il procuratore alla discussione orale, sulle conclusioni di cui al verbale di udienza rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM.
In data 07.05.2025 l'avv. Salvatore Di Vaio, il quale allegava procura rilasciata dal resistente, avanzava istanza di rimessione in termini rappresentando che il ricorso era stato notificato in maniera irrituale al convenuto presso il luogo di lavoro, ma non consegnato nelle mani del destinatario. L'istanza veniva rigettata con decreto del 13.05.2025, che il Collegio conferma condividendone la motivazione. Ed invero l'orientamento richiamato nell'istanza, secondo cui: “La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139, presso il luogo ove
l'interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio „creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri‟ dal medesimo interessato” (Consiglio di Stato Sent. n. 3735/2014”) è espresso dalla giurisprudenza amministrativa in relazione ai ricorsi notificati al controinteressato presso l'ufficio pubblico dove egli presta servizio, per cui secondo tale orientamento, si ritiene nulla la notifica qualora la consegna dell'atto non sia avvenuta a mani proprie, ma a mani di altro soggetto, pur se addetto all'ufficio. Il richiamo non è assolutamente pertinente posto che nel caso di specie la notifica non è stata fatta presso un ufficio pubblico, ma presso la società
3 datrice di lavoro del resistente ai sensi dell'art. 139, 2° co. c.c.. Pertanto la notifica si è correttamente perfezionata presso il luogo di lavoro, evidenziandosi altresì al riguardo che essa si è perfezionata a febbraio 2025, dunque prima delle dimissioni presentate dal resistente (aprile
2025).
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il
Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Preso atto della rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito, in ordine alle ulteriori statuizioni accessorie deve osservarsi quanto segue.
Quanto al regime di affido della prole, dalle risultanze processuali e considerata la genericità delle deduzioni della ricorrente, non sono emersi elementi di criticità tali da condurre alla deroga dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, anche alla luce del parere del
P.M., che ha chiesto confermarsi la disciplina in atto. Va pertanto rigettata la domanda di affido esclusivo avanzata dalla e confermato l'affido condiviso di a entrambi i genitori, _1 _2 stabilendo la residenza privilegiata presso la madre. In ordine ai tempi di permanenza presso il padre, genitore non collocatario, il Collegio ritiene di non disciplinarli, tenuto conto che il minore a breve compirà 18 anni.
Passando al contributo nel mantenimento dei figli, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente e , da porre a carico del genitore non convivente, _2 occorre considerare che la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato in passato, quando il nucleo familiare viveva a Parma, per quattro anni in un agriturismo e successivamente in uno stabilimento di prosciuttificio;
ha dichiarato inoltre di lavorare come collaboratrice domestica, senza regolare contratto e di percepire l'Assegno di inclusione per un importo di € 700,00 circa, nonché l'assegno unico al 100%, per un importo di € 198,00. In ordine al resistente, ha dichiarato che lo stesso lavora come saldatore, non indicando però la retribuzione percepita dallo stesso, né documentando alcunchè al riguardo. Ciò posto, tenuto conto delle esigenze dei ragazzi correlate all'età degli stessi, il Collegio ritiene congruo confermare quanto statuito dal
Giudice in sede di prima comparizione e dunque porre a carico di , Controparte_1 con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 600,00, da rivalutare Parte_1
4 annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli ed il COA di Napoli in data
7.03.2018.
La ricorrente ha altresì avanzato domanda diretta ad ottenere la previsione di un contributo del marito al proprio mantenimento. Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché venga riconosciuto l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre e cioè: non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine reddito il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabile. La ratio è individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ebbene, alla luce di quanto già si è detto, e in particolare della circostanza che la ricorrente ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa in passato e di lavorare all'attualità come collaboratrice domestica, senza regolare contratto, e di percepire altresì Assegno di
Inclusione per un importo di circa € 700,00 al mese, nonché che il CONFESSORE lavora come saldatore in una società, senza però neppure indicare la retribuzione percepita dallo stesso, il che impedisce di verificare l'eventuale disparità economica tra i due coniugi, il Collegio ritiene non provati i presupposti della domanda proposta, che va pertanto rigettata.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1
così provvede: Controparte_1
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 75, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2006); CP
• affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, non disciplinando i tempi di permanenza presso il padre sulla base di quanto rilevato in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere, con decorrenza Controparte_1 dalla domanda, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo Parte_1
5 di contributo al mantenimento dei due figli, la somma mensile di € 600,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI da giugno 2026;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del Controparte_1
50%, al pagamento delle spese straordinarie per i due figli, individuate come da Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli ed il COA di Napoli in data 7.03.2018;
• rigetta nel resto;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• dichiara irripetibili le spese di lite. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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