CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI EN, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 789/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Nissoria - Via Vittorio Emanuele 135 94010 Nissoria EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420250002111650001 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: Difensore_2 per ADER, fa presente che vi è stata rinuncia al ricorso e dichiara di accettarla chiedendo "pro forma" anche la condanna alle spese del ricorrente stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28 ottobre 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Nissoria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Enna, avverso la cartella di pagamento n.
29420250002111650001 (Ruolo n. 2025/000598), notificata via PEC in data 12/07/2025, recante richiesta di pagamento TARI e TEFA per l'anno 2016, per complessivi € 5.998,88.
Con l'interposto gravame, l'interessata lamenta il difetto di legittimazione passiva, in quanto non ha il possesso, né tantomeno la conduzione del bene imponibile;
la decadenza dall'azione accertativa per l'anno 2016; la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 718 del 19 ottobre 2021 sotteso all'atto impugnato;
la violazione dei termini per l'iscrizione a ruolo;
la nullità per difetto di motivazione;
la prescrizione quinquennale del credito.
Il data 21 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, cui ha fatto seguito l'accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione depositata il 29 gennaio 2026, accettazione confermata nel corso dell'odierno dibattimento ancorché con richiesta di condanna alle spese nei confronti del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stando così le cose, questo giudice non può che prendere atto dell'intendimento della ricorrente di rinunciare all'impugnativa e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, la domanda di rifusione formulata dall'Ufficio per la riscossione non può essere accolta, in quanto l'atto di rinuncia al ricorso è stato depositato prima del deposito della memoria di costituzione, precisamente il 21 gennaio 2026 rispetto al 28 gennaio 2026, quando appunto l'Ader si è costituita.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI EN, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 789/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Nissoria - Via Vittorio Emanuele 135 94010 Nissoria EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420250002111650001 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: Difensore_2 per ADER, fa presente che vi è stata rinuncia al ricorso e dichiara di accettarla chiedendo "pro forma" anche la condanna alle spese del ricorrente stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28 ottobre 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Nissoria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Enna, avverso la cartella di pagamento n.
29420250002111650001 (Ruolo n. 2025/000598), notificata via PEC in data 12/07/2025, recante richiesta di pagamento TARI e TEFA per l'anno 2016, per complessivi € 5.998,88.
Con l'interposto gravame, l'interessata lamenta il difetto di legittimazione passiva, in quanto non ha il possesso, né tantomeno la conduzione del bene imponibile;
la decadenza dall'azione accertativa per l'anno 2016; la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 718 del 19 ottobre 2021 sotteso all'atto impugnato;
la violazione dei termini per l'iscrizione a ruolo;
la nullità per difetto di motivazione;
la prescrizione quinquennale del credito.
Il data 21 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, cui ha fatto seguito l'accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione depositata il 29 gennaio 2026, accettazione confermata nel corso dell'odierno dibattimento ancorché con richiesta di condanna alle spese nei confronti del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stando così le cose, questo giudice non può che prendere atto dell'intendimento della ricorrente di rinunciare all'impugnativa e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, la domanda di rifusione formulata dall'Ufficio per la riscossione non può essere accolta, in quanto l'atto di rinuncia al ricorso è stato depositato prima del deposito della memoria di costituzione, precisamente il 21 gennaio 2026 rispetto al 28 gennaio 2026, quando appunto l'Ader si è costituita.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026