Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
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Versione
29 febbraio 2004
29 febbraio 2004
Art. 2414.
(Contenuto delle obbligazioni).
I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la societa' e' iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa';
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
((6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.))
(Contenuto delle obbligazioni).
I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la societa' e' iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa';
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
((6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.))
Commentari • 19
- 1. Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegihttps://www.brocardi.it/ · 233.23389
[…] Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. 3. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Milano, sentenza 01/07/2024, n. 6557Provvedimento: […] • tali titoli devono contenere nella dichiarazione cartolare i medesimi requisiti minimi formali previsti dall'art. 2414 c.c. per tutti i tipi di obbligazione, integrati con l'indicazione del rapporto di cambio. E ciò al fine di garantire mediante adeguata evidenza cartolare, la conoscenza degli elementi tipizzanti del prestito convertibile, in ossequio al principio della letteralità. In ogni caso, il titolo è considerato comunque senz'altro invalido quando la carenza documentale sia tale da incidere:Leggi di più...
- non conformità copie documenti·
- inesistenza titoli obbligazionari·
- decadenza preclusioni processuali·
- spese processuali·
- violazione norme antiriciclaggio·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- disconoscimento sottoscrizione·
- revoca decreto ingiuntivo·
- art. 1993 c.c.·
- art. 2414 c.c.