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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 393/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MODESTI DIEGO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. MODESTI DIEGO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FLAJANI Controparte_1 P.IVA_1 ALFREDO elettivamente domiciliato in Via G. Martucci 47 NAPOLI presso lo studio dell'avv. FLAJANI ALFREDO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso. Ha dedotto, in fatto, di essere caduta, in data 14 Febbraio 2020, mentre era alla guida del proprio motociclo in conseguenza del fondo stradale viscido per la presenza di strato fangoso. Ha pertanto ritenuto in diritto sussistenti i profili di responsabilità civile ex art 2051 c.c. a carico dell'ente comunale tenuto conto dell'inesistenza di qualsivoglia segnalazione della pericolosità della strada, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata. Si è costituito in giudizio il contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, in ragione dell'ascrivibilità dell'evento dedotto alla condotta colposa della danneggiata, idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito e/o della condotta colposa concorrente ex art 1227 co. 1 c.c..
pagina 1 di 5 La causa è stata istruita tramite prove orali ed è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata. Questione preliminare, ai fini della disamina della pretesa risarcitoria formulata, è la qualificabilità giuridica della domanda azionata nel presente giudizio. Sul punto si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, in tema di beni demaniali, quali appunto le strade, la responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art 2051 c.c., trova applicazione anche con riferimento a questi beni, di talché l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura e alla conformazione della sua strada indipendentemente dalla scelte discrezionali adottate dalla P.A. e anche per i danni arrecati dai beni di rilevanti dimensioni. Ne consegue che la fattispecie di cui all'art 2051 c.c. non può ritenersi ex se esclusa in ragione della estensione della strada e dell'uso generalizzato cui il bene stesso è sottoposto, in ragione della presunzione di possibile esercizio di un potere di controllo sulla stessa. Nel caso di specie, essendosi verificato l'evento dedotto in giudizio nel centro abitato del deve ritenersi Controparte_1 concretamente esistente e provata l'esistenza di un rapporto di custodia con la res ad opera dell'ente comunale convenuto che, sul punto, non ha escluso l'operatività della citata norma tramite allegazione ed elementi di prova contrari da cui poter desumere in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, al fine di ritenere operativo il diverso regime di responsabilità di cui alla regola generale dell'art. 2043 cod. civ. L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso di specie implica, pertanto, l'astratta configurabilità, in capo alla P.A. coinvolta, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita il potere di custodia. Tale natura di responsabilità si traduce, sul piano dell'onere probatorio, nell'onere in capo al danneggiato di “provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode” (Cass. Civ. Sez. III, n. 11802/2016; Cass., 20.02.2006, n. 3651). In applicazione dei suddetti principi generali in tema di onere della prova, è stato precisato che, laddove si tratti di cosa di per sé statica ed inerte che richieda che l'agire umano (e in particolare del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (ex multis C. 22787/2014; C. 6306/2013).
pagina 2 di 5 Tanto premesso, risulta, ad esito delle risultanze istruttorie in atti, formata la prova gravante sull'odierno attore. Ed invero, nel caso di specie, premesso che l'ente comunale non ha in alcun modo specificamente contestato che la caduta dell'odierna attrice sia avvenuta nelle circostanze di tempo e di luogo indicate da parte attrice, deve ritenersi altresì formata la prova che l'evento dannoso rappresentato dal sinistro sia stato causato dalla pericolosità acquisita dalla res in custodia atteso che il teste escusso, nel rispondere ai capitoli articolati, ha Testimone_1 confermato che l'evento occorso all'odierno attore si sia posto nella normale linea evolutiva del dinamismo originario o acquisito della cosa custodita, avendo riferito della presenza di uno strato di fango proprio in tutta la carreggiata e, quindi, anche nel punto in cui è stato rinvenuto il motorino dell'odierna danneggiata a terra. In questo contesto fattuale non appare possibile ritenere sussistente, nella fattispecie concreta, alcun concorso causale ad opera della condotta colposa del danneggiato. Si rammenta, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che, al fine di valutare se la condotta del danneggiato sia giuridicamente rilevante ai sensi dell'art 1227 c.c., occorre esaminare la sua interazione con la res di talché “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ex multis C. 2480/2018). Nel caso di specie non risultano in atti elementi di alcun genere idonei a ritenere la condotta del danneggiato fatto colposo avente valenza concorrente o esclusiva nella produzione eziologica dell'evento dannoso. Il teste escusso ha infatti riferito che non c'era alcun segnale di pericolo sul posto né tantomeno segnaletica di altro genere volta ad indicare la presenza di un cantiere. Tali circostanze, in difetto di elementi contrari, non consentono di ritenere formata la prova, anche solo presuntiva, del fatto che la condotta colposa del danneggiato sia intervenuta nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità. In questo contesto probatorio, del tutto irrilevante si appalesa la sola circostanza che il tratto stradale in questione si presentasse, nella sua totalità, pieno di strato fangoso atteso che lo stato degradante del tratto di strada “non può spingersi fino al punto di pretendere dall'utente la scelta di transitare per un'altra strada -
pagina 3 di 5 essendo evidentemente nel potere-dovere del chiudere il CP_1 passaggio ove il medesimo sia impraticabile” (C. 999/2014). Ne consegue che, stante le suddette circostanze di tempo e di luogo, è da ritenersi inidoneo ad assurgere a fatto colposo e/o fortuito la sola situazione oggettiva di dissesto denunciata dall'ente comunale in conseguenza dei lavori di escavazione effettuati ed emersa all'esito delle prove orali espletate, in difetto di circostanze ulteriori in merito alla condotta concretamente posta in essere dalla vittima. Sotto il profilo del quantum, ai fini della liquidazione della specifica voce del danno biologico patito, si ritengono condivisibili le considerazioni medico-legali del dott. in quanto Persona_1 analitiche e puntuali nella descrizione delle lesioni subite ed esenti da vizi logici e motivazionali nelle relative conclusioni. In conseguenza degli eventi sopra accertati, per quel che concerne il danno biologico risarcibile, ad esito delle valutazioni medico-legali effettuate sulla base della documentazione medica in atti, risultano i seguenti punti percentuali:
- Invalidità permanente: 7%
- Invalidità temporanea al 75%: 35 gg
- Invalidità temporanea al 50%: 20 gg Applicando le tabelle di Milano, aggiornate, ai fini della liquidazione del quantum risarcibile, tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'illecito (57 anni), si arriverà alla determinazione dell'importo risarcibile a titolo di danno non patrimoniale nella misura pari a euro € 14.701,75, già attualizzata, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo. Nessuna ulteriore voce è risarcibile a titolo di danno patrimoniale non avendo parte attrice specificato e quantificato le spese sostenute né ha indicato la documentazione attestante il versamento di tale importo. Parte attrice, invero, si limita a produrre un mero preventivo in merito ai lavori di riparazione effettuati che, tuttavia, non risulta essere stato in alcun modo confermato in sede di prova orale, non avendo articolato capitoli di prova sul punto. Ed invero, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come "Il classico preventivo di spesa non è una prova sufficiente per dimostrare il danno subito dal veicolo, se non corroborato da altri elementi, quali ad es. oltre alle fotografie del veicolo, anche il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio" (Cass. Civ., n. 26693/2013). Nel caso di specie, il preventivo in atti non risulta essere stato confermato da alcuna dichiarazione testimoniale né da elementi di prova ulteriori atti a suffragare e giustificare l'importo preteso. Con riferimento alle spese stragiudiziali asseritamente sostenute, occorre evidenziare che le stesse hanno natura di danno emergente con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali e stringenti oneri di domanda, allegazione e prova.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie parte attrice si limita a richiedere importo di euro 1890,00 per l'attività istruttoria espletata senza in alcun modo supportare tale richiesta con specifica allegazione delle attività concretamente poste in essere, tale da poterne valutare la causalità con l'evento lesivo dedotto in causa. Deve di contro ritenersi specificamente allegato e provata l'attività di negoziazione assistita eseguita nella fase antecedente l'instaurazione del presente giudizio, di talché è da ritenersi dovuto l'importo di euro 420,00. La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il al pagamento, a titolo Controparte_1 risarcitorio, in favore di per i danni non Parte_1 patrimoniali, della somma di euro 14.701,75 oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo e di euro 420,00 a titolo di danno patrimoniale
- condanna il a rifondere a parte attrice le Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 5000,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 393/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MODESTI DIEGO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. MODESTI DIEGO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FLAJANI Controparte_1 P.IVA_1 ALFREDO elettivamente domiciliato in Via G. Martucci 47 NAPOLI presso lo studio dell'avv. FLAJANI ALFREDO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso. Ha dedotto, in fatto, di essere caduta, in data 14 Febbraio 2020, mentre era alla guida del proprio motociclo in conseguenza del fondo stradale viscido per la presenza di strato fangoso. Ha pertanto ritenuto in diritto sussistenti i profili di responsabilità civile ex art 2051 c.c. a carico dell'ente comunale tenuto conto dell'inesistenza di qualsivoglia segnalazione della pericolosità della strada, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata. Si è costituito in giudizio il contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, in ragione dell'ascrivibilità dell'evento dedotto alla condotta colposa della danneggiata, idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito e/o della condotta colposa concorrente ex art 1227 co. 1 c.c..
pagina 1 di 5 La causa è stata istruita tramite prove orali ed è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata. Questione preliminare, ai fini della disamina della pretesa risarcitoria formulata, è la qualificabilità giuridica della domanda azionata nel presente giudizio. Sul punto si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, in tema di beni demaniali, quali appunto le strade, la responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art 2051 c.c., trova applicazione anche con riferimento a questi beni, di talché l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura e alla conformazione della sua strada indipendentemente dalla scelte discrezionali adottate dalla P.A. e anche per i danni arrecati dai beni di rilevanti dimensioni. Ne consegue che la fattispecie di cui all'art 2051 c.c. non può ritenersi ex se esclusa in ragione della estensione della strada e dell'uso generalizzato cui il bene stesso è sottoposto, in ragione della presunzione di possibile esercizio di un potere di controllo sulla stessa. Nel caso di specie, essendosi verificato l'evento dedotto in giudizio nel centro abitato del deve ritenersi Controparte_1 concretamente esistente e provata l'esistenza di un rapporto di custodia con la res ad opera dell'ente comunale convenuto che, sul punto, non ha escluso l'operatività della citata norma tramite allegazione ed elementi di prova contrari da cui poter desumere in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, al fine di ritenere operativo il diverso regime di responsabilità di cui alla regola generale dell'art. 2043 cod. civ. L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso di specie implica, pertanto, l'astratta configurabilità, in capo alla P.A. coinvolta, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita il potere di custodia. Tale natura di responsabilità si traduce, sul piano dell'onere probatorio, nell'onere in capo al danneggiato di “provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode” (Cass. Civ. Sez. III, n. 11802/2016; Cass., 20.02.2006, n. 3651). In applicazione dei suddetti principi generali in tema di onere della prova, è stato precisato che, laddove si tratti di cosa di per sé statica ed inerte che richieda che l'agire umano (e in particolare del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (ex multis C. 22787/2014; C. 6306/2013).
pagina 2 di 5 Tanto premesso, risulta, ad esito delle risultanze istruttorie in atti, formata la prova gravante sull'odierno attore. Ed invero, nel caso di specie, premesso che l'ente comunale non ha in alcun modo specificamente contestato che la caduta dell'odierna attrice sia avvenuta nelle circostanze di tempo e di luogo indicate da parte attrice, deve ritenersi altresì formata la prova che l'evento dannoso rappresentato dal sinistro sia stato causato dalla pericolosità acquisita dalla res in custodia atteso che il teste escusso, nel rispondere ai capitoli articolati, ha Testimone_1 confermato che l'evento occorso all'odierno attore si sia posto nella normale linea evolutiva del dinamismo originario o acquisito della cosa custodita, avendo riferito della presenza di uno strato di fango proprio in tutta la carreggiata e, quindi, anche nel punto in cui è stato rinvenuto il motorino dell'odierna danneggiata a terra. In questo contesto fattuale non appare possibile ritenere sussistente, nella fattispecie concreta, alcun concorso causale ad opera della condotta colposa del danneggiato. Si rammenta, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che, al fine di valutare se la condotta del danneggiato sia giuridicamente rilevante ai sensi dell'art 1227 c.c., occorre esaminare la sua interazione con la res di talché “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ex multis C. 2480/2018). Nel caso di specie non risultano in atti elementi di alcun genere idonei a ritenere la condotta del danneggiato fatto colposo avente valenza concorrente o esclusiva nella produzione eziologica dell'evento dannoso. Il teste escusso ha infatti riferito che non c'era alcun segnale di pericolo sul posto né tantomeno segnaletica di altro genere volta ad indicare la presenza di un cantiere. Tali circostanze, in difetto di elementi contrari, non consentono di ritenere formata la prova, anche solo presuntiva, del fatto che la condotta colposa del danneggiato sia intervenuta nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità. In questo contesto probatorio, del tutto irrilevante si appalesa la sola circostanza che il tratto stradale in questione si presentasse, nella sua totalità, pieno di strato fangoso atteso che lo stato degradante del tratto di strada “non può spingersi fino al punto di pretendere dall'utente la scelta di transitare per un'altra strada -
pagina 3 di 5 essendo evidentemente nel potere-dovere del chiudere il CP_1 passaggio ove il medesimo sia impraticabile” (C. 999/2014). Ne consegue che, stante le suddette circostanze di tempo e di luogo, è da ritenersi inidoneo ad assurgere a fatto colposo e/o fortuito la sola situazione oggettiva di dissesto denunciata dall'ente comunale in conseguenza dei lavori di escavazione effettuati ed emersa all'esito delle prove orali espletate, in difetto di circostanze ulteriori in merito alla condotta concretamente posta in essere dalla vittima. Sotto il profilo del quantum, ai fini della liquidazione della specifica voce del danno biologico patito, si ritengono condivisibili le considerazioni medico-legali del dott. in quanto Persona_1 analitiche e puntuali nella descrizione delle lesioni subite ed esenti da vizi logici e motivazionali nelle relative conclusioni. In conseguenza degli eventi sopra accertati, per quel che concerne il danno biologico risarcibile, ad esito delle valutazioni medico-legali effettuate sulla base della documentazione medica in atti, risultano i seguenti punti percentuali:
- Invalidità permanente: 7%
- Invalidità temporanea al 75%: 35 gg
- Invalidità temporanea al 50%: 20 gg Applicando le tabelle di Milano, aggiornate, ai fini della liquidazione del quantum risarcibile, tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'illecito (57 anni), si arriverà alla determinazione dell'importo risarcibile a titolo di danno non patrimoniale nella misura pari a euro € 14.701,75, già attualizzata, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo. Nessuna ulteriore voce è risarcibile a titolo di danno patrimoniale non avendo parte attrice specificato e quantificato le spese sostenute né ha indicato la documentazione attestante il versamento di tale importo. Parte attrice, invero, si limita a produrre un mero preventivo in merito ai lavori di riparazione effettuati che, tuttavia, non risulta essere stato in alcun modo confermato in sede di prova orale, non avendo articolato capitoli di prova sul punto. Ed invero, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come "Il classico preventivo di spesa non è una prova sufficiente per dimostrare il danno subito dal veicolo, se non corroborato da altri elementi, quali ad es. oltre alle fotografie del veicolo, anche il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio" (Cass. Civ., n. 26693/2013). Nel caso di specie, il preventivo in atti non risulta essere stato confermato da alcuna dichiarazione testimoniale né da elementi di prova ulteriori atti a suffragare e giustificare l'importo preteso. Con riferimento alle spese stragiudiziali asseritamente sostenute, occorre evidenziare che le stesse hanno natura di danno emergente con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali e stringenti oneri di domanda, allegazione e prova.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie parte attrice si limita a richiedere importo di euro 1890,00 per l'attività istruttoria espletata senza in alcun modo supportare tale richiesta con specifica allegazione delle attività concretamente poste in essere, tale da poterne valutare la causalità con l'evento lesivo dedotto in causa. Deve di contro ritenersi specificamente allegato e provata l'attività di negoziazione assistita eseguita nella fase antecedente l'instaurazione del presente giudizio, di talché è da ritenersi dovuto l'importo di euro 420,00. La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il al pagamento, a titolo Controparte_1 risarcitorio, in favore di per i danni non Parte_1 patrimoniali, della somma di euro 14.701,75 oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo e di euro 420,00 a titolo di danno patrimoniale
- condanna il a rifondere a parte attrice le Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 5000,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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