CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 797/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobello Di Mazara - Via Garibaldi 111 91021 Campobello Di Mazara TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso servizifinanziari.campobellodimazara@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5730 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.05.2024, RGR n. 797/24, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 5730 del 11.12.2023 per omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta municipale propria I.M.U., per l'anno 2019, notificato dal Comune di
Campobello di Mazara in data 12.03.2024, tramite il servizio postale di Banca_1., per l'importo complessivo di euro 885,00, sostenendone la illegittimità.
Parte ricorrente deduceva l'annullabilità ex art. 7 bis Legge del 27/07/2000 n. 212 dell'avviso di accertamento in quanto sottoscritto da soggetto privo del potere di firma e con firma a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Non si costituiva il Comune di Campobello di Mazara, regolarmente evocato in giudizio.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 16.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
È ius receptum che nel giudizio tributario l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria gravi sull'Amministrazione, la quale deve fornire riscontro probatorio circa la correttezza della fattispecie impositiva e dei relativi presupposti di diritto e di fatto.
Orbene, la mancata costituzione del Comune di Campobello di Mazara non ha consentito al Giudice di accertare l'esistenza di un valido atto di attribuzione del potere di firma in capo al soggetto sottoscrittore dell'avviso di accertamento, né l'avvenuta adozione della necessaria determina dirigenziale richiesta dall'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, per la legittima apposizione della firma a stampa.
In assenza di riscontri probatori di segno contrario da parte dell'Ente resistente, le contestazioni attoree risultano meritevoli di accoglimento.
Ne deriva l'annullamento dell'atto impositivo per carenza di supporto probatorio a sostegno della pretesa azionata.
In forza del principio della soccombenza di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, la mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore non osta alla condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Campobello di Mazara al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 200,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani, addì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 797/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobello Di Mazara - Via Garibaldi 111 91021 Campobello Di Mazara TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso servizifinanziari.campobellodimazara@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5730 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.05.2024, RGR n. 797/24, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 5730 del 11.12.2023 per omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta municipale propria I.M.U., per l'anno 2019, notificato dal Comune di
Campobello di Mazara in data 12.03.2024, tramite il servizio postale di Banca_1., per l'importo complessivo di euro 885,00, sostenendone la illegittimità.
Parte ricorrente deduceva l'annullabilità ex art. 7 bis Legge del 27/07/2000 n. 212 dell'avviso di accertamento in quanto sottoscritto da soggetto privo del potere di firma e con firma a stampa del nominativo del funzionario responsabile.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Non si costituiva il Comune di Campobello di Mazara, regolarmente evocato in giudizio.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 16.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
È ius receptum che nel giudizio tributario l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria gravi sull'Amministrazione, la quale deve fornire riscontro probatorio circa la correttezza della fattispecie impositiva e dei relativi presupposti di diritto e di fatto.
Orbene, la mancata costituzione del Comune di Campobello di Mazara non ha consentito al Giudice di accertare l'esistenza di un valido atto di attribuzione del potere di firma in capo al soggetto sottoscrittore dell'avviso di accertamento, né l'avvenuta adozione della necessaria determina dirigenziale richiesta dall'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, per la legittima apposizione della firma a stampa.
In assenza di riscontri probatori di segno contrario da parte dell'Ente resistente, le contestazioni attoree risultano meritevoli di accoglimento.
Ne deriva l'annullamento dell'atto impositivo per carenza di supporto probatorio a sostegno della pretesa azionata.
In forza del principio della soccombenza di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, la mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore non osta alla condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Campobello di Mazara al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 200,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani, addì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico