Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00776/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01721/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2025, proposto da:
Idar S.r.l., CO & Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Starace, Umberto Morelli, Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Contursi Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia, Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Contursi Terme prot. 9480 del 4/7/2025, con cui è stato disposto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 1594 del 13/4/2006;
di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Contursi Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa NA RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
CO & Co s.r.l. è una società leader nel settore della produzione di prodotti in plastica e vetroresina per la nautica da diporto ed esercita tale attività, in forza di fitto di ramo di azienda dalla ID Srl, nello stabilimento sito in Contursi Terme, realizzato in virtù di concessione edilizia n. 734 del 30/7/1986, di successivo permesso di costruire n. 1594/2006 nonché di autorizzazione all’emissione in atmosfera, con decreto n. 273 del 10.12.2009.
Con nota del 9.9.2021, prot. 6844, CO presentava al Comune istanza di rilascio di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del DPR n. 59/2013, archiviata con provvedimento prot. 14060 dell’11.12.2024, impugnato dinanzi a questo TAR, con ricorso definito con sentenza di accoglimento, n. 1126/2025, per difetto dei presupposti.
Con atto, n. 2596 del 12/3/2025, il Comune comunicava un primo avvio del procedimento teso all’annullamento del permesso di costruire, per l’ampliamento dell’immobile destinato ad insediamento industriale, dove rilevava che, nell’ambito del procedimento originato dall’istanza di AUA presentata dalla CO, avrebbe constatato una mancata piena proprietà dell’intero sito.
Con nota del 21.03.2025, prot. 2922, CO & Co. s.r.l. e ID s.r.l. presentavano osservazioni procedimentali, trasmettendo, il 23.04.2025, l’atto notarile del 17.4.2025, rep. 311, racc. 234, con il quale ID s.r.l. acquistava dal Consorzio ASI Salerno anche il terreno in catasto al foglio 24, p.lla 838, esteso per mq. 2477 (del quale aveva dichiarato di avere la proprietà/disponibilità in sede di procedimento di rilascio del PdC prot. 1594/2006).
Con il provvedimento, prot. 9480 del 4/7/2025, era disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 1594 del 13/4/2006.
Avverso l’atto de quo insorge la ricorrente epigrafata, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6, CO. 1 LETT. B), 21-OCTIES E 21-NONIES DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE ART 5 DPR 380/2001 E DELLA NORMATIVA IN MATRIA DI SUAP. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA E DI QUELLI SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. SPROPORZIONE. DIFETTO DI 3 MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
La parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato a distanza di circa 20 anni dal relativo rilascio; per cui le opere assentite con il citato permesso di costruire sono state regolarmente ultimate e nell’impianto è stata svolta ininterrottamente un’attività produttiva di realizzazione di scafi in vetroresina.
Lamenta, altresì, che il Comune, senza invocare elementi sopravvenuti rappresentativi di un interesse pubblico preminente, si sarebbe soffermato su passaggi delle relazioni allegate all’istanza di permesso di costruire, omettendo di specificare, con riferimento a circostanze oggettive e sopravvenute, quando le presunte “criticità” sarebbero emerse.
Rimarca poi che l’istanza di AUA risale in realtà al 2021.
Secondo la prospettazione attorea, va poi escluso che sia configurabile una dichiarazione falsa, che potrebbe peraltro astrattamente configurarsi solo se avesse avuto ad oggetto presupposti, da rivelarsi poi in realtà insussistenti, per il rilascio del permesso di costruire. E sotto tale profilo va da subito osservato che il Comune non chiarisce in che modo l’eventuale disponibilità di una minore consistenza si ripercuota sulla legittimità del titolo edilizio rilasciato.
La parte ricorrente evidenzia che ID aveva la disponibilità dell’intero lotto per la realizzazione di un impianto di produzione di imbarcazioni per la nautica da diporto, sebbene la relativa proprietà sarebbe stata acquisita successivamente; che il provvedimento sia stato adottato addirittura dopo che è stata comunque conseguita la piena proprietà dell’intero lotto originariamente assegnato; che il Consorzio ASI, con deliberazione del Comitato Direttivo n. 62 del 6.3.2025, autorizzava in favore di ID il trasferimento dell’area identificata in catasto al foglio 24 particella 838, in quanto consistenza che interessa da sempre il lotto alla stessa assegnato; che, nell’atto notarile rep. 311 del 17.4.2025, il Consorzio ASI di Salerno trasferiva alla ID la proprietà dell’area riportata in catasto terreni del Comune di Contursi Terme al foglio 24 particella 838.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6, CO. 1 LETT. B), 21-OCTIES E 21-NONIES DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA E DI QUELLI SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. SPROPORZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
Secondo l’assunto attoreo, il provvedimento impugnato interverrebbe a distanza di oltre 20 anni, senza motivare in ordine all’esistenza di un pubblico interesse attuale e specifico alla sua adozione, diverso da quello inerente al mero ripristino della legalità.
A dire della parte ricorrente, le esigenze, addotte dal Comune, di tutela delle matrici ambientali da un rischio anche solo potenziale di compromissione andavano soppesate con le ragioni del privato che, in realtà, rivestono anch’esse una dimensione pubblicistica, investendo la tutela dell’iniziativa economica di cui all’art 41 Cost. e del lavoro, di cui all’art 4 Cost, anche del personale stabilmente impiegato.
Il pregiudizio alle matrici ambientali andava accertato in concreto dal Comune attraverso un’istruttoria da estendersi alle amministrazioni preposte alla relativa tutela.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 21-OCTIES E 21-NONIES DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART 11 DPR 380/2001. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 357 DEL 1997. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE. VIOLAZIONE ART. 146 DEL R.R. 3/2017, COORDINATO CON I REGOLAMENTI REGIONALI 24 SETTEMBRE 2018, N. 8, E 21 FEBBRAIO 2020, N. 2. VIOLAZIONE REGIO DECRETO LEGGE N. 3267/1923. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA E DI QUELLI SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. SPROPORZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Secondo la prospettazione attorea, l’atto di assegnazione, espressamente finalizzato alla realizzazione di un impianto industriale, costituisce titolo idoneo a fondare la legittimazione, ex art 11 DPR 380/2001, di ID a chiedere il permesso di costruire. Si rimarca, altresì, il difetto del presupposto dell’autotutela, in quanto fondata su un dato meramente formale, senza alcuna verifica della relativa incidenza in concreto, che sarebbe stata del tutto esclusa se solo si fosse preso in considerazione il riferito studio acquisito dal Comune nell’ambito del procedimento di AUA.
Resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è accolto.
Si controverte della legittimità o meno del gravato atto di annullamento in autotutela di un titolo edilizio, sulla base di un’assunta falsa rappresentazione.
Il referente normativo è l’art. 21 nonies L. 241/1990.
Il comma 2-bis, così recita: “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.
La giurisprudenza è rigorosa nell’interpretare la disposizione de qua.
Assume, in linea di principio, che il limite previsto per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo dalla normativa di cui all'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 trova applicazione solo nel caso in cui il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all'adozione dell'atto, non abbia indotto in errore l'amministrazione pubblica, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o dei presupposti richiesti dalla legge, determinando erroneamente l'amministrazione pubblica a rilasciare il provvedimento favorevole. Occorre, in particolare, che si configuri una « falsa rappresentazione » dei fatti idonea ad indurre in errore l'amministrazione, ossia una rappresentazione di fatti divergente dalla realtà (quindi falsa, o anche solo parziale) di cui l'amministrazione non possa avvedersi nel corso di un'ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela. La formula adoperata dal legislatore va interpretata, in sostanza, in base alla sua ratio che è quella di impedire il consolidarsi di posizioni di vantaggio conseguite indebitamente con dolo o colpa grave, non potendo configurarsi in tal caso alcuna posizione di affidamento meritevole di tutela (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 9/04/2025, n. 3001).
Evidenzia poi che, allorchè un titolo abilitativo sia stato ottenuto dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà, è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa; ciò sul rilievo che l’erronea prospettazione, da parte del privato, delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza che l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione può dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte (Consiglio di Stato sez. II, 4/07/2025, n. 5776; Consiglio di Stato sez. IV, 8/08/2024, n. 7056).
Già questa sezione, nella sentenza del 19.12.2025, n. 2164, aveva statuito che:
“allorquando il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, venendo in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà, il termine ragionevole di 12 mesi fissato dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 per il legittimo esercizio del potere di annullamento in autotutela può essere legittimamente superato; e ciò a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, bastando di contro che tale falsità sia stata inequivocabilmente accertata dall’Amministrazione con i propri mezzi.
La ratio del comma 2-bis di cui all’art. 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo risiede nell’esigenza che il dies a quo di decorrenza del termine per l’esercizio dell’autotutela debba essere individuato nel “momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro” (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8 del 17 ottobre 2017).
La “scoperta” sopravvenuta all’adozione del provvedimento di primo grado deve tradursi, tuttavia, in una impossibilità di conoscere fatti e circostanze rilevanti imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio del titolo edilizio, non potendo la negligenza dell’Amministrazione procedente tradursi in un vantaggio per la stessa, che potrebbe continuamente differire il termine di decorrenza dell’esercizio del potere; in altri termini, il differimento del termine iniziale per l’esercizio dell’autotutela deve essere determinato dall’impossibilità per l’amministrazione, a causa del comportamento dell’istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell’ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado (Consiglio di Stato sez. VI, 27 febbraio 2024, n.1926)”.
Ed invero, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può che concludersi nel senso dell’illegittimità del provvedimento in questione.
Lo stato degli atti è chiaro.
Il provvedimento di annullamento in autotutela è così motivato:
“il Permesso di Costruire n. 1594/2006 è stato richiesto e rilasciato quando era già da tempo intervenuto il lodo arbitrale n. 23/98, con il quale era stato definitivamente accertato che il lotto assegnato e di proprietà della ID S.r.l. corrispondeva esclusivamente alla particella n. 615 del foglio 24, estesa per mq 10.396; conseguenzialmente, lo stato soggettivo della ID S.r.l. (che ha continuato a dichiarare la proprietà/disponibilità di una superficie fondiaria di 12.745, nonostante il ridetto lodo avesse accertato una proprietà/disponibilità della sola p.lla 615 estesa per soli mq. 10.396) sia stato contrassegnato quantomeno da colpa grave, per cui deve escludersi un incolpevole affidamento meritevole di tutela; per converso, il Comune di Contursi Terme non era in condizione di potersi avvedere che il lotto assegnato alla ID S.r.l. corrispondesse alla sola particella n. 615 e che quindi fosse estesa per mq 10.396 e non per mq 12.745. Ciò tenuto conto che il lodo arbitrale n. 23/98 è stato trascritto, insieme al provvedimento di correzione del Presidente del Tribunale di Roma del 6/11/2007, solo in data 3/8/2012, quindi successivamente al rilascio del titolo edilizio di esame; …. la sopravvenienza costituita dall’acquisizione in proprietà (successiva al predetto avvio procedimentale prot. 2596 del 12.3.2025) del terreno in catasto al foglio 24, p.lla 838, esteso per mq. 2477, ossia del terreno del quale la ID s.r.l. aveva dichiarato di avere la proprietà/disponibilità in sede di procedimento di rilascio del PdC prot. 1594/2006, se da un lato consentirebbe la regolarizzazione ex post del PdC prot. 1594/2006, illegittimo all’epoca del rilascio, fermi restando gli autonomi vizi inficianti appresso indicati, dall’altro non esclude il legittimo esercizio dello jus poenitendi anche a distanza di anni, tenuto conto che il rilascio del PdC prot. 1594/2006 è stato determinato da inveritiere dichiarazioni, escludendosi la sussistenza di un incolpevole affidamento da parte del privato”.
Ed invero, la tardiva scoperta della dedotta falsità rappresentativa non può che essere addebitabile all’ente comunale il quale ben avrebbe potuto espletare attività ispettive, di vigilanza e sanzionatorie nei riguardi della proprietà di parte ricorrente.
Peraltro, dal canto suo, l’amministrazione non ha dedotto né ha dimostrato concretamente la sua impossibilità, ovvero la riscontrata difficoltà, di avvedersi tempestivamente dell’asserita falsità di parte per causa a lei non imputabile, essendosi invece limitato a rimarcare, nell’atto impugnato, di “non essere in condizione di potersi avvedere che il lotto assegnato alla ID S.r.l. corrispondesse alla sola particella n. 615 e che quindi fosse estesa per mq 10.396 e non per mq 12.745. Ciò tenuto conto che il lodo arbitrale n. 23/98 è stato trascritto, insieme al provvedimento di correzione del Presidente del Tribunale di Roma del 6/11/2007, solo in data 3/8/2012”.
Sicché, per i motivi suesposti, il provvedimento di annullamento/inefficacia del prefato titoli edilizi non può che considerarsi illegittimo, perché emesso oltre il termine previsto ex lege dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990.
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è accolto.
Stante la mancata costituzione del Comune intimato, nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento, prot. 9480 del 4/7/2025.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RA, Presidente
NA RE, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NA RE | OL RA |
IL SEGRETARIO