Art. 8.
E' ripristinata, con validita' fino al 31 dicembre 1954, la concessione di esportazione temporanea, gia' prevista all' art. 2 della legge 3 gennaio 1951, n. 46 , dei tessuti di cotone tipo popeline, destinati ad essere tinti, mercerizzati, sottoposti a procedimenti meccanici di irrestringibilita', denominati "sanforizzazione" o "rigmel finisch" e o altrimenti rifiniti.
E' ripristinata, con validita' fino al 31 dicembre 1954, la concessione di esportazione temporanea, gia' prevista all' art. 2 della legge 3 gennaio 1951, n. 46 , dei tessuti di cotone tipo popeline, destinati ad essere tinti, mercerizzati, sottoposti a procedimenti meccanici di irrestringibilita', denominati "sanforizzazione" o "rigmel finisch" e o altrimenti rifiniti.