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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. DR Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8526/23 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Delli Noci come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Tafuro come CP_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.07.2023 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di aver lavorato dal 1980 al 2020 come operaio tubista alle dipendenze di varie ditte addette alla costruzione, manutenzione e riparazione di reti idriche e fognanti, lavori stradali e bonifica e dal novembre 2020 sino al 2021 quale bracciante agricolo;
di aver contratto le patologie indicate in atti, ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Esponeva di aver presentato all' - in data 02.03.2022 - domanda amministrativa per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale, in quanto affetto da “ipoacusia percettiva bilaterale”; che con provvedimento del 27.05.2022 l' , accertata la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività CP_1 lavorativa svolta e la tecnopatia denunciata, riconosceva una percentuale di danno biologico pari al 7%.
Ritenuta l'erronea quantificazione della menomazione psicofisica da lui subita, in quanto non corrispondente alla reale gravità del danno riportato, concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza. * * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pacifica la natura professionale della patologia uditiva denunciata dal ricorrente, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei postumi invalidanti, ad avviso del ricorrente ampiamente sottovalutata da parte dell'Istituto. Espletata consulenza tecnico d'ufficio, il CTU dott. ha accertato che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia da rumore”, avente origine Persona_1 professionale e tale da comportare un danno biologico nella misura de 12% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 01.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate dall' , le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti CP_1 diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Va dunque accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo in capitale sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 12%, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 2.600,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia da rumore”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 12%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale, ai sensi dell'art.13 CP_2
d.lgs. n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.600,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to DR Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. DR Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8526/23 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Delli Noci come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Tafuro come CP_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.07.2023 il ricorrente indicato in epigrafe premetteva di aver lavorato dal 1980 al 2020 come operaio tubista alle dipendenze di varie ditte addette alla costruzione, manutenzione e riparazione di reti idriche e fognanti, lavori stradali e bonifica e dal novembre 2020 sino al 2021 quale bracciante agricolo;
di aver contratto le patologie indicate in atti, ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Esponeva di aver presentato all' - in data 02.03.2022 - domanda amministrativa per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale, in quanto affetto da “ipoacusia percettiva bilaterale”; che con provvedimento del 27.05.2022 l' , accertata la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività CP_1 lavorativa svolta e la tecnopatia denunciata, riconosceva una percentuale di danno biologico pari al 7%.
Ritenuta l'erronea quantificazione della menomazione psicofisica da lui subita, in quanto non corrispondente alla reale gravità del danno riportato, concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza. * * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pacifica la natura professionale della patologia uditiva denunciata dal ricorrente, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei postumi invalidanti, ad avviso del ricorrente ampiamente sottovalutata da parte dell'Istituto. Espletata consulenza tecnico d'ufficio, il CTU dott. ha accertato che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia da rumore”, avente origine Persona_1 professionale e tale da comportare un danno biologico nella misura de 12% (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 01.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate dall' , le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti CP_1 diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Va dunque accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo in capitale sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 12%, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 2.600,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia da rumore”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 12%;
- condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale, ai sensi dell'art.13 CP_2
d.lgs. n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.600,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to DR Basta)