Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 09/04/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n. 30919 REPUBBLICA ITALIANA Sentenza
n. 61 /2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Vito TENORE Presidente Gaetano BERRETTA Giudice Pia MANNI Giudice– relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30919 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 11.6.2025 nei confronti di:
GL GI AT, C.F. [...], nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Cremona, Piazza Marconi 4 presso l’avv. Stefano Mario Ferrari (PEC avvstefanomarioferrari@cnfpec.it.) che lo rappresenta e difende per delega depositata in data 24.11.2025 con l’intervento ad adiuvandum di REGIONE LOMBARDIA (P.IVA 80050050154), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente pro tempore Attilio Fontana, rappresentata e difesa, in forza di decreto n. 10495 del 23.07.2025 dagli avv.ti Alessandra Zimmitti (pec alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani (pec andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede di quest’ultima, in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, per delega allegata all’atto di intervento.
VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.
UDITI nell’udienza pubblica del 11.3.2026, con l’assistenza del Segretario Maria GI Porcu, il Pubblico Ministero Francesco Foggia, l’avv. Stefano Mario Ferrari per il convenuto e l’avv. Alessandra Zimmitti per la Regione Lombardia, data per letta la relazione di causa con il consenso delle parti.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 11.6.2025 e ritualmente notificato, la Procura Regionale ha citato in giudizio MI GI AT al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 21.106,96 a favore della Regione Lombardia.
La notitia damni è costituita dall’annotazione di danno erariale trasmessa in data 14 dicembre 2021 dalla Guardia di Finanza alla Procura. Ivi si riferisce che la ditta individuale MI GI AT, cessata il 14.5.2024, aveva presentato alla Regione Lombardia le seguenti domande, finalizzate all’ottenimento di contributi pubblici a carico del FEASR:
-domanda del 20.12.2017 (Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”) per l’importo di € 20.000,00, interamente percepito;
-domanda del 12.04.2019 (Operazione 4.1.01 “Incentivi per investi-menti per la redditività e competitività e sostenibilità delle aziende agricole”) per l’importo di € 95.929,77, che risultava non ancora percepito alla data di redazione dell’annotazione di P.G. (poi revocato dalla Regione in data 20.02.2024).
Le domande richiedevano quale requisito, tra gli altri, il possesso della qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (ai sensi dell’art. 4 n. 6 del bando, approvato con D.d.s. 16 dicembre 2015 - n. 11437). La Guardia di Finanza aveva accertato, a seguito di una ispezione sul fondo condotto da MI, che tale riconoscimento della qualità di I.A.P. era stata conseguita in modo fraudolento. In particolare, nella sede operativa dell’azienda agricola del MI nel Comune di Gussola, Via Dossi n. 4, la Guardia di Finanza aveva constatato la presenza di una costruzione in grave stato di abbandono e nessun attrezzo agricolo, al di fuori di un tagliaerba e alcune piantine aromatiche e da frutto, mentre altra parte del fondo si mostrava arato, ma non pulito da detriti e senza piante. Non risultavano fatture di acquisto di ortaggi, ma solo di piantine aromatiche. Le fatture di vendita erano, poi, intestate unicamente a quattro soggetti: TR LT, zio di MI in pensione, IC FR, cugina di MI impiegata in un’azienda industriale, RT AN, consulente amministrativo e proprietario dei terreni condotti da MI, e GI AM, convivente di RT AN. IC FR, sentita a sommarie informazioni, dichiarava che gli acquisti erano, in realtà, inesistenti ed erano funzionali a simulare l’attività agricola di MI. Infatti, dalle dichiarazioni Iva del 2018 non risultavano fatture attive e il commercialista di MI dichiarava alla Guardia di Finanza che le fatture per le presunte vendite dell’anno 2018 gli erano state consegnate l’anno successivo ed erano state retrodatate.
La Regione revocava la qualifica di I.A.P. del MI e disponeva la decadenza dal beneficio di cui alla Misura 06.1 con obbligo di restituzione integrale del contributo. Per tali fatti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona richiedeva il rinvio a giudizio di GI AT MI per truffa aggravata in danno dello Stato. In data 8 maggio 2024 la Procura contabile notificava a MI GI AT atto di costituzione in mora.
In data 13.2.2025 la Procura notificava al MI l’invito a dedurre. Il presunto responsabile depositava le controdeduzioni che non venivano ritenute idonee dalla Procura a superare i motivi di addebito.
La Procura, quindi, ha depositato l’atto di citazione. La Procura ha contestato al convenuto di aver fruito delle contribuzioni di sostegno ai giovani agricoltori, senza averne i requisiti, ottenendo il titolo in modo fittizio simulando di avere i requisiti previsti dall’art. 2135 c.c. e dai commi 1 e 3 dell’art. 1 del d.lgs. 99/2004. Il fatto che il convenuto non esercitasse l’attività agricola in modo professionale emerge, secondo la Procura, dalle seguenti circostanze:
-erano assenti beni strumentali alla coltivazione della terra, a parte il tosaerba;
-la gran parte del terreno era incolto e la terra mista a rocce e frammenti di mattoni;
-l’area coltivata era occupata da piante aromatiche varie non organizzate sul suolo e non conservate sotto serra;
-il reddito era esiguo e incostante.
Il danno causato alla Regione con la condotta illecita dolosa posta in essere da OL, e dolosamente occultato, è pari, secondo la Procura, all’intero ammontare del contributo.
La Procura ha, quindi, chiesto la condanna del MI al risarcimento della somma di € 20.000,00, maggiorata di € 2,740, per ogni giorno di ritardo a decorrere dal 61° giorno dal ricevimento del provvedimento di decadenza dal beneficio (e, dunque, dal 24 aprile 2024) e, conseguentemente, di € 21.106,96 alla data dell’atto di citazione.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.11.2025 con il patrocinio dell’avv. Stefano Ferrari.
Il convenuto ha negato di avere simulato i requisiti per ottenere la qualifica di IAP.
Innanzitutto, ha sostenuto che la Guardia di Finanza ha svolto i suoi accertamenti nel 2021 per cui non può riferire che non sia stata svolta una regolare attività agricola tre anni prima e affermare la falsità delle fatture emesse nel 2018. Inoltre:
-lo stato di abbandono della costruzione presente nell’area adibita ad attività agricola sarebbe irrilevante in quanto l’Operazione regionale 6.1.01 non prevedeva, quale requisito per ottenere il contributo, alcuno stabile quale pertinenza od accessorio dei fondi utilizzati per il lavoro agricolo;
-per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale il OL aveva regolarmente affittato i terreni ove eseguiva le varie coltivazioni;
-il tagliaerba era il bene strumentale (motocoltivatore) richiesto dall’operazione 6.01.1 per ottenere il contributo;
-le fatture 2018 non sarebbero false. Sarebbe irrilevante che siano state emesse a parenti ed amici e che portino tutte la data di dicembre. La consegna dei prodotti vegetali sarebbe infatti avvenuta in precedenza e l’emissione delle fatture con relativo pagamento sarebbe intervenuta in un momento successivo. Le fatture, poi, non sarebbero retrodatate ma semplicemente registrate tardivamente;
-il pagamento di € 9.600,10 effettuato dal sig. AN in favore del sig. MI e corrispondente all’importo della fattura n. 1 del 28.12.2020 non sarebbe simulato. Il successivo bonifico di € 11.000,00 eseguito dal MI al AN sarebbe l’adempimento di quanto previsto dal preliminare siglato in data 14.1.2021 tra le parti, afferente all’acquisto di una porzione di fabbricato del AN, al cui mancata registrazione non ne inficerebbe la validità;
-i ricavi dall’attività agricola hanno rappresentato il 100% del reddito globale del MI in tutti gli anni in cui egli ha esercitato la professione agricola. Era, quindi, sussistente il requisito richiesto del reddito del 50% del reddito globale, non avendo egli altri redditi. Il contributo, inoltre, è stato erogato dopo i controlli amministrativi eseguiti dalla Regione Lombardia e l’attestazione dell’esito positivo dei controlli stessi. L’attività sarebbe stata effettiva, come attestato dalle fatture per l’acquisto di piantine di erbe aromatiche, ribes ed altre piante da orto ed aromatiche e la fattura relativa ai lavori di preparazione e pulizia del terreno di Gussola ove il sig. MI ha eseguito le sue coltivazioni. Il sig. AN avrebbe, poi, confermato di avere acquistato vegetali e di aver pagato la fornitura.
Ha, poi, eccepito la prescrizione di parte del danno. Infatti, avendo percepito i contributi di cui si discute, in misura di € 12.000,00 alla data del 29.8.2018 e nella misura di € 8.000,00 al 31.7.2020, sarebbe maturata la prescrizione quinquennale del diritto di richiedere la restituzione della somma di € 12.000,00.
Ha, infine, sostenuto che il presente giudizio dipende dalla decisione degli appelli proposti avverso le sentenze del Tribunale di Cremona n. 670/2024 che ha rigettato il ricorso avverso la revoca della qualifica di IAP e n. 30/2025 che ha rigettato il ricorso avverso l’atto di decadenza totale definitiva dell’incentivo di cui all’operazione 6.1.01.
Ha, quindi, chiesto di sospendere il giudizio ex art. 295 cpc, in attesa della conclusione delle suddette controversie pendenti avanti la Corte d’Appello di Brescia, dalla cui definizione dipenderebbe l’esito del presente giudizio e, nel merito, previa ammissione delle prove per testi capitolate, di respingere la domanda.
La Regione Lombardia ha depositato in data 26.11.2025 atto di intervento ad adiuvandum della Procura con il patrocinio degli avvocati Alessandra Zimmitti e Andrea Ilario Maria Viani dell’Avvocatura regionale.
La Regione ha riepilogato le fasi procedimentali dell’erogazione del contributo. In seguito alla comunicazione da parte della Guardia di Finanza con nota del 8.11.2021 dell’esito dei controlli fiscali effettuati sull’attività di coltivazioni miste esercitata dal sig. MI, l’ente ha accertato che la qualifica di I.A.P. era stata conseguita dallo stesso in modo fraudolento. Pertanto, in data 18.03.2022 la Regione ha disposto con Decreto n. 3618 l’annullamento d’ufficio della qualifica di I.A.P. in capo al sig. MI e il provvedimento è stato confermato con Decreto n. 18306 del 12.12.2022. In data 17.5.2023 la Regione Lombardia ha trasmesso al sig. MI la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal contributo previsto al bando “Operazione 6.1.01 - Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”, ex art. 7 L. 241/90 e in data 23.2.2024 ha notificato al sig. MI il provvedimento di decadenza totale definitiva dal contributo. In data 2.4.2025 la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia, in ragione dell’esito del giudizio civile avanti al Tribunale di Cremona che ha respinto le opposizioni proposte dal MI avverso l’annullamento della qualifica di I.A.P. e il provvedimento di revoca del contributo, con Decreto n. 4586 ha irrogato la sanzione amministrativa complessiva di € 20.008,75 a carico del sig. MI, anche questa oggetto di opposizione.
Ha sostenuto la Regione che sussiste la piena responsabilità amministrativa del convenuto per aver percepito il contributo oggetto di giudizio in mancanza dei presupposti richiesti dal bando, avendo conseguito fraudolentemente la qualifica di IAP tramite la presentazione di false fatture e di una falsa dichiarazione IVA. Pur essendo tutti i provvedimenti assunti dall’amministrazione, allo stato, legittimi ed efficaci in forza delle sentenze del Tribunale di Cremona n. 670/2024 e n. 30/2025, poiché entrambe le sentenze non sono definitive sussiste l’interesse della Regione a costituirsi nel presente giudizio ad adiuvandum dell’azione della Procura contabile al fine di recuperare le somme in questione, oltre gli interessi e la rivalutazione. Ha, quindi, chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € 20.008,75 (di cui € 20.000,00 quale contributo indebitamente percepito ed € 8,75 per spese di notifica), oltre accessori di legge sino all’integrale soddisfo.
All’udienza del 11.3.2026 le parti hanno ribadito le proprie difese e la causa è stata trattenuta a sentenza.
Considerato in
DIRITTO
1) Non sussistono le condizioni previste dall’art. 106 C.G.C. per la sospensione del giudizio in attesa dell’esito degli appelli proposti avanti alla Corte d’appello di Brescia dal convenuto avverso le sentenze del Tribunale di Cremona n. 670/2024, che ha rigettato il ricorso avverso la revoca della qualifica di IAP, e n. 30/2025 che ha rigettato il ricorso avverso l’atto di decadenza totale definitiva dell’incentivo di cui all’operazione 6.1.01.
Esclusa la possibilità di una sospensione c.d. facoltativa, nel processo contabile possono disporsi soltanto la sospensione necessaria per pregiudizialità esterna, di cui all’art. 106, I comma, C.G.C. alla quale si aggiunge quella c.d. facoltativa su concorde richiesta delle parti, di cui all’art. 106, II comma, C.G.C.. La sospensione facoltativa non può essere disposta, in assenza dell’istanza concorde delle parti.
La sospensione necessaria può essere disposta unicamente al concomitante ricorrere di due presupposti: la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra cause, che si verifica quando la causa pregiudicante ha per oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c. d. pregiudizialità tecnica) e la necessità che tale elemento debba essere accertato con efficacia di giudicato (sez. III app., 20.10.2023 n. 418). Come chiarito dalle Sezioni Riunite, è il diritto (non il suo fatto generatore) oggetto della causa pregiudicante a porsi quale elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto dedotto nel processo pregiudicato, sicché quest’ultimo non può sussistere se non previo accertamento definitivo (cioè con sentenza passata in giudicato) del primo (SSRR 6/2019/RCS). Tale situazione non ricorre nella specie.
Infatti non solo le parti del processo civile e di quello contabile sono parzialmente diverse, ma è diverso anche l’oggetto del giudizio, in quanto nel processo civile si controverte sulla legittimità del decreto amministrativo di revoca della qualifica di IAP e di revoca dei contributi pubblici, mentre nel presente giudizio si controverte in merito alla sussistenza della responsabilità erariale per il danno nascente dalla violazione degli obblighi di servizio nascenti dalla realizzazione del programma pubblico finanziato (sez. Sicilia, 18.12.2023 n. 531; Cass. SS.UU., 4.10.2019 n. 24859).
La legittimità o meno dei decreti impugnati non incide minimamente sull’accertamento della responsabilità di cui qui si discute, non costituendone un elemento necessario. Non può, quindi, configurarsi alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra le cause pendenti dinanzi alla Corte d’appello civile e il presente processo contabile.
2) Infondata è anche l’eccezione di prescrizione dell’azione di risarcimento in relazione alla somma di € 12.000,00 percepita a titolo di acconto il 29.8.2018.
Poiché la contestazione attorea riguarda l’ottenimento fraudolento della qualifica di IAP da parte del MI, la fattispecie rientra in quelle disciplinate dall’art. 1, comma 2, L. 14.1.1994 n. 20 che, nella nuova formulazione di cui alla L. 7.1.2026 n. 1, in vigore dal 22 gennaio 2026 e applicabile, ai sensi dell’art. 6, anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della stessa e, quindi, anche al presente giudizio, recita: “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti …in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”, Nel caso di specie ritiene il Collegio che l’occultamento doloso sia stato realizzato dal convenuto tramite la simulazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 2135 c.c. e dai commi 1 e 3 dell’art. 1 del d.lgs. 99/2004 per l’ottenimento del titolo di IAP e nell’aver simulato, successivamente, l’esercizio dell’attività agricola presentando fatture e dichiarazione Iva false, comportamenti volti proprio ad impedire all’Amministrazione di venire a conoscenza del danno.
Ne segue l’applicazione del termine quinquennale dell’azione di responsabilità dalla scoperta del danno ex art. 1, comma 2, L. 20/1994 scoperta che è avvenuta il 14.12.2021 con la comunicazione da parte della Guardia di Finanza alla Procura contabile dell’esito dei controlli effettuati sull’attività del MI.
3) Venendo al merito, ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione senza la necessità di prove orali, come richieste dal convenuto, prove peraltro inammissibili in quanto volte a contrastare il contenuto di un atto pubblico (art. 2700 c.c.).
Deve premettersi che le disposizioni attuative di cui al D.d.s. 16.12.2015 n. 11437-Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori-Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020” prevedevano, oltre al resto, che per ottenere il finanziamento il richiedente dovesse:
“…6) possedere l’attestato della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), anche sotto condizione, rilasciato dall’Amministrazione competente”.
Dalla documentazione prodotta risulta quanto segue.
Il convenuto otteneva dalla Regione in data 17.10.2017 l’attestato della qualifica di I.A.P. sotto condizione della dimostrazione dell’avvenuto raggiungimento dei requisiti entro il 28.09.2019, ossia di dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo al lavoro agricolo e di ricavare dall’attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, pena la revoca.
Il convenuto in data 20.12.2017 presentava la domanda di aiuto dichiarando che l’attività sarebbe consistita nella coltivazione di lamponi, more, risone, vite, piante aromatiche, ortive a pieno campo. In data 26.11.2019 la Regione, dopo avere acquisito dal convenuto la documentazione fiscale attestante lo svolgimento dell’attività agricola nel periodo d’imposta 2018, disponeva il riconoscimento in capo allo stesso della qualifica di I.A.P. in via definitiva, basandosi proprio sulla documentazione fiscale di cui sopra. Infatti, come risulta dal decreto n. 18036 del 12.12.2022 della Regione, successivamente al rilascio provvisorio dell’attestato, l’ente aveva disposto sopralluoghi dai quali era emersa “l’esigua sussistenza dell’attività agricola” per cui, stante la situazione di carenza di evidenze della effettiva coltivazione e redditività dei terreni ma a fronte della presenza di fatture attestanti una produzione e vendita, seppur minima, di prodotti, la Regione, prima di concedere definitivamente la qualifica, aveva coinvolto la Guardia di Finanza affinché svolgesse approfondite analisi sulle fatture consegnate dal MI. In assenza di comunicazioni da parte della GdF, la Regione rilasciava il riconoscimento definitivo “basato principalmente sulla presenza di fatture di vendita di ortaggi, piante aromatiche e prodotti freschi per un importo di Euro 2.204,80 che attestavano quindi l’esercizio seppur minimo dell’attività agricola, pur non pienamente riscontrata nelle visite in loco, ma comunque sufficiente in termini di legge a garantire il riconoscimento di IAP”.
Tuttavia, successivamente, veniva accertato che tale documentazione non era veritiera.
Infatti, tra il 19.1.2021 e il 5.11.2021 la Guardia di Finanza eseguiva controlli a carico del MI dai quali emergeva che le fatture 2018 e la dichiarazione Iva sulla base delle quali egli aveva ottenuto la qualifica di IAP, erano false. In particolare, era stato accertato che:
a) nel dicembre 2018 il MI aveva emesso n. 4 fatture di vendita per totali € 2.120,00 oltre Iva in merito alle quali la Gdf:
-ha ritenuto verosimile che tali fatture fossero state compilate soltanto dopo il 30.5.2019, data in cui la Regione ha effettuato il primo controllo, al fine di simulare lo svolgimento della professione agricola. A conferma di tale circostanza, il consulente fiscale del convenuto ha dichiarato che le fatture gli erano state consegnate tra aprile e ottobre 2019 ammettendo così in sostanza che le registrazioni sul registro Iva erano state retrodatate;
-ha rilevato che, dei pretesi compratori indicati nelle fatture, alcuni sono parenti del convenuto e nessuno esercita il commercio (zio pensionato e cugina impiegata del MI, il proprietario del terreno da lui condotto in locazione, consulente amministrativo, e la sua convivente). Tra questi, FR IC ha negato di aver mai acquistato alcunché dal MI e di avergli rilasciato degli assegni che lui avrebbe versato per poi restituirle il denaro in contanti;
b) la comunicazione Iva relativa al IV trimestre 2018 e quella annuale per il 2018 trasmesse dal MI non riportavano operazioni attive. Il 5.3.2020 il convenuto aveva trasmesso una comunicazione integrativa per il 2018 riportante l’importo delle suddette fatture attive per € 2.120,00. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP il MI, tuttavia, aveva trasmesso alla Regione in data 30.10.2019 anziché la dichiarazione IVA presentata all’Agenzia delle Entrate, quella integrativa non ancora trasmessa e le fatture del 2018.
c) Era anche dubbio, come già rilevato dalla Regione, che il convenuto si fosse mai dedicato effettivamente all’agricoltura. I luoghi erano in stato di abbandono, erano assenti anche i più semplici beni strumentali, a parte il tosaerba che il convenuto aveva dovuto acquistare essendo, come affermato dal convenuto stesso nella comparsa di risposta, “richiesto dall’operazione 6.01.1 per ottenere il contributo di euro 20.000,00”, ed erano assenti le coltivazioni, a parte qualche piantina aromatica posizionata su terreno duro e incolto. Assenti le viti, il risone e i vegetali indicati nella domanda di aiuto.
Inoltre, erano emerse anche anomalie documentali relative agli anni successivi al 2018 (2019, 2020, 2021).
Il convenuto ha contestato gli esiti degli accertamenti svolti dalla GdF e ha negato di avere simulato l’attività.
Gli argomenti difensivi addotti dal MI non sono idonei a superare le prove in atti.
Anzitutto, come noto, il processo verbale della Guardia di Finanza è atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso per i fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza senza margine di apprezzamento (art. 2700 c.c.) querela che lo stesso convenuto afferma di non aver presentato. Diversamente da quanto sostiene il convenuto, il pvc non contiene elaborazioni soggettive del verbalizzante e valutazioni personali dei fatti, ma riferisce fatti direttamente constatati dagli accertatori, come le anomalie documentali, lo stato dei luoghi, l’assenza di beni strumentali, per cui il verbale è assistito da fede privilegiata (Cass. 25.10.2025 n. 28340). Le fotografie scattate con lo smartphone prodotte dal MI non possiedono valore probatorio essendo prive di data e geolocalizzazione certificate. Le pretese attività svolte negli anni successivi al 2018, oltre che puntualmente confutate dalla Procura che ne ha messo in evidenza la non riconducibilità all’attività agricola che il convenuto ha dichiarato che avrebbe svolto, e la non credibilità delle relative transazioni commerciali, sono anche irrilevanti in quanto l’illecito che ha determinato l’illegittimo ottenimento del contributo è l’illecito conseguimento della qualifica di IAP, ottenuto con l’invio delle fatture e della dichiarazione integrativa Iva relative al 2018, non conformi al vero, che hanno tratto in errore la Regione.
Deve ritenersi, quindi, raggiunta la prova della condotta illecita e del dolo che la contraddistingue.
4) La condotta illecita ha causato un danno pari all’intero contributo di € 20.000,00 incassato illegittimamente dal MI. Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’incasso sino alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito della sentenza e fino al saldo.
5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
RESPINGE l’istanza di sospensione del processo;
RESPINGE l’eccezione di prescrizione;
ON MI GI AT a corrispondere alla Regione Lombardia la somma complessiva di € 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat dalla data dell’incasso sino alla data della sentenza e interessi legali sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito della sentenza e fino al saldo.
Pone a carico del convenuto soccombente le spese di giudizio che liquida in € 74,47 (settantaquattro/47).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11.3.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Pia Manni) (Vito Tenore)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 09/04/2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)