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Sentenza breve 12 marzo 2026
Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 12/03/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00697/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 00541 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00697/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marino Colosio e Bianca Scaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Padova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
Prefettura di Padova, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento amministrativo impugnato Prot. Anticrimine/2025/125 del
11.1.2024 (per fatti avvenuti il 8.1.2024);- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi N. 00697/2025 REG.RIC.
e consequenziali estendendola a tutti i provvedimenti amministrativi ad esso correlati.
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali estendendola a tutti i provvedimenti amministrativi ad esso correlati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura
Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. OL DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, con memoria depositata il 23 febbraio 2026, parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, preso atto che le misure impugnate hanno ormai esaurito i loro effetti;
Ritenuto, pertanto, che deve essere definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, come da rituale avviso dato alle parti, e che in tale sede il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio in considerazione della particolarità della vicenda esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. N. 00697/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SA, Presidente
OL DI, Consigliere, Estensore
TO ON, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL DI AR SA N. 00697/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 00541 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00697/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marino Colosio e Bianca Scaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Padova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
Prefettura di Padova, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento amministrativo impugnato Prot. Anticrimine/2025/125 del
11.1.2024 (per fatti avvenuti il 8.1.2024);- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi N. 00697/2025 REG.RIC.
e consequenziali estendendola a tutti i provvedimenti amministrativi ad esso correlati.
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali estendendola a tutti i provvedimenti amministrativi ad esso correlati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura
Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. OL DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, con memoria depositata il 23 febbraio 2026, parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, preso atto che le misure impugnate hanno ormai esaurito i loro effetti;
Ritenuto, pertanto, che deve essere definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, come da rituale avviso dato alle parti, e che in tale sede il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio in considerazione della particolarità della vicenda esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. N. 00697/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SA, Presidente
OL DI, Consigliere, Estensore
TO ON, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL DI AR SA N. 00697/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.