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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2024, n. 38766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38766 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da TR UL, nata a [...] il [...] TR AR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dell'Avvocato Vittorio Manfio, difensore della parte civile RL LI, che ha concluso per l'inamnnissibilità dei ricorsi e ha chiesto la liquidazione della nota spese depositata;
lette le conclusioni degli Avvocati Fabio Pertile e Simone Guglielmin, difensori di UL TR e AR TR, che hanno contestato le conclusioni della requisitoria e insistito per l'accoglimento dei ricorsi. fr Penale Sent. Sez. 6 Num. 38766 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 16/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Padova, con sentenza del 28 gennaio 2019, all'esito del dibattimento, ha assolto per insussistenza del fatto UL TR e AR TR dal reato di cui all'art. 378 cod. pen. in relazione alle dichiarazioni con le quali le due prevenute avevano scagionato EI IA MI, convivente di UL TR, dal delitto di lesioni volontarie ai danni di RL LI. 2. Con la sentenza impugnata la Corte di merito di Venezia, su appello della sola parte civile, RL LI, in parziale riforma della pronuncia assolutoria, ha dichiarato UL TR e AR TR responsabili, ai soli effetti civili, del reato contestato condannandole al risarcimento di LI per il danno subìto rimettendone la quantificazione nella separata sede civile. 3. UL TR e AR TR, con atto sottoscritto dal comune difensore, hanno proposto un unico ricorso deducendo i motivi di seguito indicati. 3.1. Con il primo denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello erroneamente dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato nonostante la pronuncia di una sentenza assolutoria. 3.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ritenendo la responsabilità delle sorelle TR, al di là di ogni ragionevole dubbio, ha riformato la pronuncia assolutoria senza provvedere alla rinnovazione delle prove dichiarative e senza articolare una motivazione rafforzata, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU. 3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione non avendo la Corte di merito valutato una prova decisiva, quale il video delle telecamere di sicurezza, su cui si è basata la sentenza assolutoria, che confermava l'assenza delle ricorrenti durante la colluttazione. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto limitatamente al secondo e al terzo motivo. 2. Il primo motivo è aspecifico. La sentenza impugnata, dopo avere dato atto dell'assoluzione delle due imputate dal delitto di elusione delle indagini per insussistenza del fatto e del solo appello della parte civile, si è limitata ad indicare a pagina quattro, tra parentesi, che il reato addebitato alle TR fosse «medio tempore estinto per prescrizione». Si tratta di una dizione che, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, trova giustificazione nelle norme processuali. Infatti, all'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice dell'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alla restituzione qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole (Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, Rv. 282689). A ciò si aggiunge che la censura non indica le ragioni per le quali l'intervenuta prescrizione del reato, nelle more della decisione di appello, incida sulla tenuta argomentativa della sentenza impugnata e quale effetto possa avere la sua eventuale rimozione. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto con ciò intendendo che deve essere finalizzato a rimuovere l'effettivo pregiudizio, asseritamente subìto con il provvedimento impugnato, persistente sino al momento della decisione (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. 3.1. La sentenza impugnata, che ha riformato il giudizio assolutorio di primo grado, sia pur in relazione agli effetti civili, viene censurata per mancata obbligatoria rinnovazione delle prove dichiarative e successiva motivazione rafforzata. 3.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, cui non era stata avanzata alcuna richiesta a tal fine, non ha ritenuto di svolgere attività istruttoria dando atto degli elementi oggettivi emersi dalle prove acquisite in dibattimento e non esaminati dal Tribunale di Padova, quali: a) innanzitutto che le gravi lesioni patite da LI a seguite del denunciato pestaggio subito da EI IA MI - per il quale questi era stato condannato dal Tribunale di Padova - , con rottura del naso, dello zigomo e di tre legamenti della spalla, tali da imporre un'operazione, avevano trovato conferma nella documentazione medica ed erano del tutto incompatibili con la dinamica dei fatti rappresentata dalle imputate secondo cui la vittima era caduta da ferma per un mero inciampo sul proprio cane (pag. 3); b) in secondo luogo che l'unica testimonianza assunta da un soggetto estraneo, quale il vicino di casa Alexopulos — riportata dal Tribunale in modo parziale a pagina 15, aveva riferito di urla, colpi di lamiera, ma anche di avere visto MI con una mano sporca di sangue, LI ridotto in cattive condizioni ("guarda e questo qua che l'hai conciato così", ricevendone da MI la conferma) e poi una voce femminile gridare dalla macchina, in cui erano entrambe le imputate, "Siann corri fuori c'è un testimone oculare.... Andiamo subito via", tanto che l'aggressore aveva innescato velocemente la retromarcia e lo aveva intimato di dire di non avere visto niente. Inoltre, con specifico riferimento al contenuto del video (ovviamente privo di sonoro), la sentenza impugnata ha provveduto ad una sua valutazione precisando come fosse stato proprio il Tribunale a dare atto che da questo risultasse la presenza solo di una delle due sorelle TR, che aveva assistito a gran parte dell'aggressione e poi si era allontanata senza intervenire. 3.3. Alla luce di questi elementi, la Corte di merito ha ritenuto incontroversa la ricostruzione in fatto della vicenda nei termini della piena consapevolezza delle imputate dell'aggressione perpetrata da MI nei confronti di LI, dell'avvertimento di una delle due che vi fosse un testimone oculare con sollecitazione all'amico di fuggire, della presenza di entrambe al momento delle minacce formulate da salivi ai danni del teste Alexopoulos. Ciononostante, entrambe, nel corso delle indagini, avevano escluso che MI, convivente di UL TR da anni, avesse violentemente picchiato RL LI per pregresse ragioni di vicinato, riferendo un lieve spintonamento che ne aveva determinato la caduta solo per l'inciampo dovuto al cane di proprietà della persona offesa. 4. Tuttavia, nel ribaltare la decisione, in forza del medesimo compendio probatorio, la Corte di appello non ha confutato, in modo approfondito e diffuso, come era tenuta, quella del Tribunale, così non rispettando il principio di diritto, valido anche rispetto alle parti civili ai fini delle domande risarcitorie, sancito da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise. In particolare, la decisione oggetto di ricorso, pur ampiamente e puntualmente argomentata con riguardo all'insostenibilità logica della ricostruzione dei fatti operata nel precedente grado di merito, soprattutto alla luce 4 della documentazione medica allegata dalla parte civile a sostegno delle violenze subìte, incompatibili con la leggera spinta riferita dalle ricorrenti, e della dichiarazione dell'unico testimone estraneo ad entrambe le parti, non ha provveduto alla necessaria rinnovazione dell'istruttoria. Sono due i punti cruciali su cui emerge l'aporia censurata dalle ricorrenti: 1) l'implicito confronto tra le dichiarazioni dei testimoni esaminati, con attribuzione della prevalenza a quella del vicino di casa Alexopulos, senza però mai citare quelli della difesa e le ragioni per le quali fossero inattendibili;
2) l'esclusione di qualsiasi valenza alla versione proposta dalle imputate mai esaminate nel corso del giudizio (di primo e di secondo grado), che, però, il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della propria decisione assolutoria. In tal modo la sentenza impugnata non ha confutato, in modo specifico, i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della sentenza assolutoria del Tribunale e non ha dato esplicito conto della sua incompletezza o incoerenza, tale da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), fino a delineare una decisione, nuova e compiuta, che desse ragione delle difformi conclusioni. 4. In base alle considerazioni che precedono, la sentenza della Corte di appello, inficiata dalle denunciate carenze, deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile, competente per valore, in grado di appello (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 e Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228), cui è demandato di riesaminare i profili della decisione affetti dai vizi riscontrati e provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 16 settembre 2024 La Consigliera estensora Il Prési ente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dell'Avvocato Vittorio Manfio, difensore della parte civile RL LI, che ha concluso per l'inamnnissibilità dei ricorsi e ha chiesto la liquidazione della nota spese depositata;
lette le conclusioni degli Avvocati Fabio Pertile e Simone Guglielmin, difensori di UL TR e AR TR, che hanno contestato le conclusioni della requisitoria e insistito per l'accoglimento dei ricorsi. fr Penale Sent. Sez. 6 Num. 38766 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 16/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Padova, con sentenza del 28 gennaio 2019, all'esito del dibattimento, ha assolto per insussistenza del fatto UL TR e AR TR dal reato di cui all'art. 378 cod. pen. in relazione alle dichiarazioni con le quali le due prevenute avevano scagionato EI IA MI, convivente di UL TR, dal delitto di lesioni volontarie ai danni di RL LI. 2. Con la sentenza impugnata la Corte di merito di Venezia, su appello della sola parte civile, RL LI, in parziale riforma della pronuncia assolutoria, ha dichiarato UL TR e AR TR responsabili, ai soli effetti civili, del reato contestato condannandole al risarcimento di LI per il danno subìto rimettendone la quantificazione nella separata sede civile. 3. UL TR e AR TR, con atto sottoscritto dal comune difensore, hanno proposto un unico ricorso deducendo i motivi di seguito indicati. 3.1. Con il primo denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello erroneamente dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato nonostante la pronuncia di una sentenza assolutoria. 3.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ritenendo la responsabilità delle sorelle TR, al di là di ogni ragionevole dubbio, ha riformato la pronuncia assolutoria senza provvedere alla rinnovazione delle prove dichiarative e senza articolare una motivazione rafforzata, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU. 3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione non avendo la Corte di merito valutato una prova decisiva, quale il video delle telecamere di sicurezza, su cui si è basata la sentenza assolutoria, che confermava l'assenza delle ricorrenti durante la colluttazione. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto limitatamente al secondo e al terzo motivo. 2. Il primo motivo è aspecifico. La sentenza impugnata, dopo avere dato atto dell'assoluzione delle due imputate dal delitto di elusione delle indagini per insussistenza del fatto e del solo appello della parte civile, si è limitata ad indicare a pagina quattro, tra parentesi, che il reato addebitato alle TR fosse «medio tempore estinto per prescrizione». Si tratta di una dizione che, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, trova giustificazione nelle norme processuali. Infatti, all'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice dell'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alla restituzione qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole (Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, Rv. 282689). A ciò si aggiunge che la censura non indica le ragioni per le quali l'intervenuta prescrizione del reato, nelle more della decisione di appello, incida sulla tenuta argomentativa della sentenza impugnata e quale effetto possa avere la sua eventuale rimozione. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto con ciò intendendo che deve essere finalizzato a rimuovere l'effettivo pregiudizio, asseritamente subìto con il provvedimento impugnato, persistente sino al momento della decisione (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. 3.1. La sentenza impugnata, che ha riformato il giudizio assolutorio di primo grado, sia pur in relazione agli effetti civili, viene censurata per mancata obbligatoria rinnovazione delle prove dichiarative e successiva motivazione rafforzata. 3.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, cui non era stata avanzata alcuna richiesta a tal fine, non ha ritenuto di svolgere attività istruttoria dando atto degli elementi oggettivi emersi dalle prove acquisite in dibattimento e non esaminati dal Tribunale di Padova, quali: a) innanzitutto che le gravi lesioni patite da LI a seguite del denunciato pestaggio subito da EI IA MI - per il quale questi era stato condannato dal Tribunale di Padova - , con rottura del naso, dello zigomo e di tre legamenti della spalla, tali da imporre un'operazione, avevano trovato conferma nella documentazione medica ed erano del tutto incompatibili con la dinamica dei fatti rappresentata dalle imputate secondo cui la vittima era caduta da ferma per un mero inciampo sul proprio cane (pag. 3); b) in secondo luogo che l'unica testimonianza assunta da un soggetto estraneo, quale il vicino di casa Alexopulos — riportata dal Tribunale in modo parziale a pagina 15, aveva riferito di urla, colpi di lamiera, ma anche di avere visto MI con una mano sporca di sangue, LI ridotto in cattive condizioni ("guarda e questo qua che l'hai conciato così", ricevendone da MI la conferma) e poi una voce femminile gridare dalla macchina, in cui erano entrambe le imputate, "Siann corri fuori c'è un testimone oculare.... Andiamo subito via", tanto che l'aggressore aveva innescato velocemente la retromarcia e lo aveva intimato di dire di non avere visto niente. Inoltre, con specifico riferimento al contenuto del video (ovviamente privo di sonoro), la sentenza impugnata ha provveduto ad una sua valutazione precisando come fosse stato proprio il Tribunale a dare atto che da questo risultasse la presenza solo di una delle due sorelle TR, che aveva assistito a gran parte dell'aggressione e poi si era allontanata senza intervenire. 3.3. Alla luce di questi elementi, la Corte di merito ha ritenuto incontroversa la ricostruzione in fatto della vicenda nei termini della piena consapevolezza delle imputate dell'aggressione perpetrata da MI nei confronti di LI, dell'avvertimento di una delle due che vi fosse un testimone oculare con sollecitazione all'amico di fuggire, della presenza di entrambe al momento delle minacce formulate da salivi ai danni del teste Alexopoulos. Ciononostante, entrambe, nel corso delle indagini, avevano escluso che MI, convivente di UL TR da anni, avesse violentemente picchiato RL LI per pregresse ragioni di vicinato, riferendo un lieve spintonamento che ne aveva determinato la caduta solo per l'inciampo dovuto al cane di proprietà della persona offesa. 4. Tuttavia, nel ribaltare la decisione, in forza del medesimo compendio probatorio, la Corte di appello non ha confutato, in modo approfondito e diffuso, come era tenuta, quella del Tribunale, così non rispettando il principio di diritto, valido anche rispetto alle parti civili ai fini delle domande risarcitorie, sancito da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise. In particolare, la decisione oggetto di ricorso, pur ampiamente e puntualmente argomentata con riguardo all'insostenibilità logica della ricostruzione dei fatti operata nel precedente grado di merito, soprattutto alla luce 4 della documentazione medica allegata dalla parte civile a sostegno delle violenze subìte, incompatibili con la leggera spinta riferita dalle ricorrenti, e della dichiarazione dell'unico testimone estraneo ad entrambe le parti, non ha provveduto alla necessaria rinnovazione dell'istruttoria. Sono due i punti cruciali su cui emerge l'aporia censurata dalle ricorrenti: 1) l'implicito confronto tra le dichiarazioni dei testimoni esaminati, con attribuzione della prevalenza a quella del vicino di casa Alexopulos, senza però mai citare quelli della difesa e le ragioni per le quali fossero inattendibili;
2) l'esclusione di qualsiasi valenza alla versione proposta dalle imputate mai esaminate nel corso del giudizio (di primo e di secondo grado), che, però, il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della propria decisione assolutoria. In tal modo la sentenza impugnata non ha confutato, in modo specifico, i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della sentenza assolutoria del Tribunale e non ha dato esplicito conto della sua incompletezza o incoerenza, tale da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), fino a delineare una decisione, nuova e compiuta, che desse ragione delle difformi conclusioni. 4. In base alle considerazioni che precedono, la sentenza della Corte di appello, inficiata dalle denunciate carenze, deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile, competente per valore, in grado di appello (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 e Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228), cui è demandato di riesaminare i profili della decisione affetti dai vizi riscontrati e provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 16 settembre 2024 La Consigliera estensora Il Prési ente