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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/12/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 398/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
NG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Fratini n. 55, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio;
= Appellante =
nei confronti di p. iva: ), Controparte_1 P.IVA_1
=Appellata contumace=
e di
(c.f.: ) e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f.: ), e per essa la mandataria Parte_2 P.IVA_3 Parte_3
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio, n. 43, P.IVA_4 pagina 1 di 15 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cristian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Correggio, n. 43 , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-Intervenuta=
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte intervenuta: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione agli Parte_1
atti esecutivi avverso l'atto di precetto notificatole l'1/02/2023 con il quale CP_1
(di seguito le intimava il pagamento, in qualità Controparte_1 CP_3
di fideiussore, dell'importo di €.222.702,79 quale saldo debitorio del mutuo fondiario del 20.02.2009, rep. 170564, a rogito Notaio Dott. di € 190.000,00, Persona_1
concluso tra e CP_4 CP_3
A fondamento dell'opposizione l'attrice affermava che il mutuo era stato concesso al per l'estinzione di un precedente finanziamento di €.130.000.00 contratto con CP_4
altro istituto di credito, dunque per finalità (scopo) diverse da quelle apparenti, con conseguente nullità del contratto e della relativa prestata fideiussione.
Deduceva, inoltre, che l'importo mutuato era di gran lunga maggiore sia a quanto necessario per estinguere il precedente mutuo, sia al valore dell'immobile ipotecato,
quindi, superiore al limite di finanziabilità dell'80% e che ciò non era stato oggetto di trattativa con il fideiussore, con conseguente violazione della disciplina consumeristica.
Sosteneva, altresì, che il contratto di mutuo non rivestiva efficacia di titolo esecutivo ex pagina 2 di 15 art. 474 c.p.c., non individuando un diritto liquido ed esigibile;
infatti il precetto non precisava i criteri di calcolo degli interessi, anche di mora, con impossibilità di comprendere la pretesa, “in ipotesi usuraria”.
Aggiungeva poi non esservi prova della effettiva erogazione del finanziamento, stante la sua costituzione in pegno irregolare a favore della banca in attesa del compimento di una serie di adempimenti del mutuatario.
Riteneva infine che, in ragione della risoluzione anticipata, venendo in rilievo un credito al consumo, il consumatore aveva diritto alla restituzione pro-quota dei costi sostenuti per la stipula, essendo soggetto ai soli costi di un ordinario ammortamento del prestito.
In conformità delle deduzioni svolte - previa richiesta di sospensione del diritto del creditore di agire in executivis – chiedeva: - dichiararsi l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere in via esecutiva, data anche l'illegittimità e l'inefficacia del precetto per assenza della notifica del titolo esecutivo;
- dichiararsi l'inefficacia della clausola contrattuale in forza della quale l'attrice è stata costituita fideiussore e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla stessa;
- dichiararsi l'inesistenza e l'inefficacia del titolo esecutivo azionato;
- dichiarare la nullità del contratto di mutuo.
Con comparsa del 30.05.2023 si costituiva che contestava integralmente CP_5
l'opposizione avversaria e ne chiedeva l'integrale rigetto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione cautelare, autorizzato il deposito delle memorie a norma dell'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
30.01.2024.
Con atto del 08.04.2024 interveniva nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_2
e per essa quale cessionaria del credito azionato da
[...] Parte_3 CP_5
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 426/2024, pubblicata il 22.05.2024, dichiarava pagina 3 di 15 inammissibile l'intervento spiegato da poiché tardivo, rigettava Controparte_2
l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 426/2024 ha interposto appello Parte_1
, per i seguenti motivi:
[...]
1) La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di nullità del contratto di mutuo e della fideiussione.
Sostiene l'appellante che il mutuo fosse stato contratto per consentire al debitore principale ( ) di estinguere un precedente finanziamento dal medesimo CP_4
contratto con un altro istituto di credito.
Ad avviso dell'appellante, tale finalità, ulteriore e diversa da quella (edilizia) propria del mutuo fondiario ex art. 38 TUB, è rimasta ignota all'appellante nella fase di elaborazione della propria volontà negoziale, così pregiudicando il diritto di rivalsa del fideiussore, che ha rilasciato la garanzia personale in vista dello scopo non realizzato.
2) La sentenza è pure censurata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di inefficacia del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Sostiene l'appellante che il contratto di mutuo non individua in capo all'istituto di credito un diritto liquido ed esigibile, dato che il precetto non indica i criteri di calcolo degli interessi.
Afferma di non aver potuto esaminare il contratto in quanto l'istituto di credito non gliene ha consegnato la relativa copia, né gli ha illustrato i contenuti in fase di sottoscrizione.
Sostiene, inoltre, che non vi è prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata,
costituita, ai sensi dell'art. 2 del contratto, in pegno irregolare a favore della banca in attesa di vari adempimenti da parte del mutuatario;
poiché tali condizioni non si sono pagina 4 di 15 verificate, le somme sarebbero sempre rimaste nella disponibilità giudica della banca (e mai effettivamente erogate).
3) Sostiene l'appellante che il primo giudice abbia omesso il sindacato sul calcolo degli interessi rivendicati con l'atto di precetto e sulla vocata dichiarazione del carattere usurario delle clausole negoziali aventi ad oggetto la relativa pattuizione.
4) In ultimo afferma che il Tribunale non ha esercitato il proprio dovere di controllo sulle clausole contrattuali, incidenti sull'opponente fideiussore quale consumatore.
Inoltre - a suo dire - la banca non ha chiarito le ragioni per cui ha erogato al debitore garantito una somma superiore all'80% del valore dell'immobile ipotecato a garanzia,
poi venduto in sede esecutiva “a prezzo vile” (€ 63.000,00, circa), tale da “costringere”
il fideiussore all'azione esecutiva.
In ragione delle dedotte censure, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 14.01.2025 si è costituita quale cessionaria di Controparte_2
e per essa quale mandataria con Controparte_1 Parte_3
rappresentanza di Banca Finanziaria Internazionale S.p.a., eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha chiesto il rigetto dell'appello contestandone la fondatezza.
Con ordinanza collegiale del 15.01.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e pagina 5 di 15 memorie di replica.
All'udienza del 02.10.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Preliminarmente, la Corte rileva che parte appellante con la memoria in replica alla conclusionale avversaria ha contestato, per la prima volta in appello, la titolarità del credito per cui è causa in capo di cui afferma non costituire prova né Controparte_2
l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né la documentazione prodotta da controparte.
L'eccezione è infondata.
Osserva la Corte che, in virtù del principio affermato dalle S.U. della Cassazione con la sentenza n. 2951/2016, la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, che l'attore non è titolare del diritto azionato integra una mera difesa, sicché il relativo rilievo espresso dalla parte interessata non è un'eccezione,
ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio, con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza della titolarità del diritto.
La Suprema Corte ha anche ricordato che la non contestazione può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto e deve essere attentamente valutata dal giudice, che può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (Cass. 2951/2916 con richiami a Cass. S.U. 11377/del 2015).
Dunque, alla stregua di tali osservazioni, la contestazione del difetto di legittimazione attiva di così come effettuata dall'appellante, non si pone in contrasto Controparte_2
con i richiamati principi, che valorizzano la possibilità di sollevare in ogni fase del giudizio la relativa eccezione, e con possibilità di valutare un contegno di non pagina 6 di 15 contestazione solo con riguardo alla titolarità attiva o passiva del rapporto.
Fermo quanto precede, la Corte rileva che secondo la consolidata giurisprudenza della
Cassazione il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità
di successore, a titolo universale o particolare, di colui che è stato parte nel precedente grado o fase del giudizio, deve non soltanto allegare la propria legittimazione ad causam
per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma deve altresì
fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione, è rilevabile d'ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e
111 c.p.c. (in termini cfr. Cass. 24050/2019; Cass. 22244/2006; Cass. 25344/2010).
Pertanto, al fine di giustificare la propria legittimazione ad intervenire in Controparte_2
sede di appello, per essere subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, deve avere allegato e provato tale circostanza.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che con la costituzione in giudizio ha prodotto (doc. 17) l'ordinanza di assegnazione somme Controparte_2
emessa in suo favore - quale successore a titolo particolare nei diritti di
[...]
- dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva R.g.e n. 283/23 Controparte_1
promossa da nei confronti dell'odierna appellante, in cui la stessa risulta CP_3
ritualmente costituita (doc. 16).
Tale ordinanza - mai contestata, né impugnata dall'appellante – su cui si è, dunque,
formato il giudicato, costituisce prova certa della titolarità del credito per cui è causa in capo alla cessionaria, anche perché l'odierna appellante non aveva eccepito alcunchè in relazione alla titolarità del credito da parte della cessionaria (che aveva depositato a tal fine anche copia della G.U. con l'indicazione della cessione in blocco dei crediti con allegato elenco). pagina 7 di 15 La contestazione dell'appellante è, dunque, infondata e viene respinta.
****
Va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342
c.p.c. sollevata dalla cessionaria con la costituzione in giudizio. Controparte_2
La Corte rileva che l'atto di appello è conforme ai dettami del nuovo art. 342 c.p.c. - come riformato dal D.L.22 giugno 2012 n. 83 - in quanto contiene una compiuta contestazione della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che la sorreggono, con la prospettazione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
L'appello è, dunque, ammissibile e la proposta eccezione è rigettata.
****
Passando all'esame delle censure di merito mosse avverso la sentenza impugnata, occorre osservare che con la prima di esse l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario - e della relativa fideiussione - laddove concesso dalla banca per consentire alla mutuataria di ripianare precedenti esposizioni debitorie,
dunque - a dire dell'appellane - per finalità e scopo differenti da quelli propri di tale tipologia di finanziamento.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che, come di recente autorevolmente affermato dalle S.U. della
Cassazione con la sentenza del 5 marzo 2025 n. 5841 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità ad essa conforme (Cass. 27077/2025 del 09.10.2025), il c.d. mutuo solutorio,
ossia il mutuo seguito dalla contestuale e comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, è da intendersi perfettamente concluso con l'accredito delle somme sul conto corrente, in quanto ciò determina l'effettiva disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario, e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se pagina 8 di 15 contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
Ne consegue che il c.d. “mutuo solutorio” non definisce una figura contrattuale atipica, né
diversa dal contratto tipico di mutuo, ma piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
In ragione di ciò, non è possibile qualificare il mutuo solutorio come “pactum de non
petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché
tale spostamento invece vi è ed è, anzi, presupposto dell'operazione.
L'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la
datio rei propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente.
In buona sostanza, la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse non è intrinsecamente illegittima;
una eventuale finalizzazione del mutuo solutorio al pregiudizio delle ragioni dei terzi rileva, caso mai,
sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), ma non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative. Ove poi si tratti
(come nella fattispecie) di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento dei debiti pregressi non configura causa di nullità del contratto per mancanza di causa, avuto riguardo alla estraneità dello scopo del finanziamento dalla causa del contratto,
rappresentata al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dell'obbligo di restituzione della somma erogata.
Per le su esposte considerazioni, il motivo di appello è infondato e, dunque, deve essere respinto. pagina 9 di 15 ****
Con il secondo ordine di censure parte appellante contesta l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Secondo l'appellante il contratto di mutuo non individuerebbe un credito liquido ed esigibile in capo all'istituto mutuante, ciò - a suo dire - in ragione della mancata indicazione nell'atto di precetto dei criteri di calcolo degli interessi.
L'appellante sostiene, inoltre, che la somma mutuata non è stata mai erogata alla mutuataria, ma essendo stata costituita in pegno irregolare a favore della banca è rimasta nella disponibilità giuridica della stessa.
Afferma, ulteriormente, che quale garante non ha potuto esaminare il contratto in quanto l'istituto di credito non gliene ha consegnato la relativa copia, né gliene ha illustrato i contenuti in fase di sottoscrizione.
Le dedotte censure non colgono nel segno.
Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione
l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. 4008/2013; Cass. 8903/2022, Cass. 11281/1993), né - come correttamente affermato dal primo giudice in sentenza - l'indicazione del tasso degli interessi costituisce requisito di validità del precetto “stante la possibilità per il debitore
di controllare, attraverso l'esame della convenzione, l'esattezza degli importi pretesi dal
creditore istante” (Cass. 9619/1994), facoltà questa che nella fattispecie l'odierno appellante - che se ne duole - avrebbe potuto ben verificare attraverso il diritto di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119 TUB, riconosciuto anche al fideiussore, pagina 10 di 15 potendosi anch'egli definire cliente della banca non diversamente dal debitore principale,
proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme disciplinanti il contratto di finanziamento (Cass. n. 24181/2020; Cass. n. 24641/2021).
Nel caso di specie, inoltre, l'istituto di credito ha dato conto nel precetto opposto delle somme incassate all'esito della procedura esecutiva immobiliare (R.g. es. 55/2015) in danno al debitore principale (€ 63.617,30), somme - al pari di quelle documentate con gli estratti conto ex art. 50 TUB prodotti dalla banca - non specificamente contestate dall'odierna appellante, sulla quale incombe l'onere di specifica contestazione allegando e provando il preteso fatto impeditivo e/o estintivo (Cass. 13477/2025, in motivazione).
Per quanto attiene, poi, alla contestata erogazione della somma mutuata, la Corte
condivide quanto da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 5968/2025 che in tema di efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., del contratto di mutuo condizionato ha statuito che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale
pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo
del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d.
condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un
nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo,
essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera
operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto
l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
Nel caso di specie, peraltro, l'erogazione dell'intera somma è stata quietanzata dalla stessa parte mutuataria che, ai sensi dell'art. 2 del contratto, ha dichiarato: “… di ricevere
la somma di € 190.000 (centonovantamila), costituente l'intero importo del mutuo, di cui
dà ampia e finale quietanza” (cfr. doc. 6 in fascicolo di primo grado di . Controparte_2
Dunque, anche in questo, le dedotte censure appaiono infondate e, pertanto, vengono pagina 11 di 15 rigettate.
****
Con il terzo motivo di censura l'appellante si duole dell'omesso sindacato del giudice di prime cure sul calcolo degli interessi rivendicati con l'atto di precetto e sulla vocata dichiarazione del carattere usurario delle clausole negoziali aventi ad oggetto la relativa pattuizione.
Il motivo è infondato.
Sul punto la Corte non può che condividere la valutazione espressa dal Tribunale in termini di genericità dell'eccezione.
E' noto, infatti, che laddove la parte contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere di indicare in maniera specifica in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il preteso superamento.
Sul punto la Cassazione ha specificato che “nelle controversie relative alla spettanza e
alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si
atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è
tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi
moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
riferimento …” (Cass. S.U. 19597/2020, Cass. 26525/24).
Nella fattispecie nulla di tutto ciò è stato dedotto e provato, essendosi l'appellante limitata ad avanzare una contestazione palesemente generica, espressa, peraltro, in termini meramente dubitativi (“in mancanza di tali riferimenti non è dato comprendere
neanche la legittimità della pretesa, in ipotesi usuraria” – Cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione a precetto) che impedisce qualsiasi approfondimento istruttorio, non essendo in alcun modo neppure dedotti gli elementi costitutivi su cui la pretesa pagina 12 di 15 eccezione si fonda.
La dedotta censura, pertanto, anche in questo caso appare, all'evidenza, infondata,
dunque, viene integralmente rigettata.
****
In ultimo, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale non ha eseguito un doveroso controllo sul carattere abusivo delle clausole contrattuali, con ciò
determinando a carico del (fideiussore) consumatore un considerevole squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto.
In particolare, sostiene che l'erogazione al debitore principale del finanziamento in misura superiore all'80% del valore dell'immobile costituito a garanzia, “venduto a
prezzo vile” in sede esecutiva, ha pregiudicato i diritti dell'appellante fideiussore,
sottoposto all'azione esecutiva.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, la Corte rileva che la contestazione è stata dedotta dall'appellante in termini generici, risultando del tutto indeterminato il presunto carattere abusivo delle clausole.
A tutto voler concedere, la Corte rileva che il dedotto superamento del limite di finanziabilità del mutuo non configura causa di nullità del contratto;
sul punto la decisione impugnata è in linea con l'orientamento interpretativo indicato nella sentenza n. 33719/2022 delle Sezioni Unite della Cassazione, confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 6907/2023; Cass. 7949/2023; Cass. Ord. 34760 del
28.12.2024) secondo cui: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale
del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del
contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente pagina 13 di 15 specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la
disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di
vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a
fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo
ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia
ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la
norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al
contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Dunque, alla luce del principio esposto - dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi - nel caso in esame l'eventuale superamento del limite di finanziabilità del mutuo non è incidente né sulla validità del contratto, né sull'invocata generica violazione delle norme consumeristiche.
Il motivo di appello anche in questo caso è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti di quale cessionaria di Parte_1 Controparte_2 [...]
e per essa quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 Parte_3
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 426/2024 pagina 14 di 15 emessa dal Tribunale di Terni il 22.05.2024);
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata Parte_1
costituita che liquida in €.9.991,00 per compensi (fasi di: studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n.
147/2022), oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 3 dicembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 398/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
NG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Fratini n. 55, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio;
= Appellante =
nei confronti di p. iva: ), Controparte_1 P.IVA_1
=Appellata contumace=
e di
(c.f.: ) e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f.: ), e per essa la mandataria Parte_2 P.IVA_3 Parte_3
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio, n. 43, P.IVA_4 pagina 1 di 15 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cristian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Correggio, n. 43 , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
-Intervenuta=
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte intervenuta: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione agli Parte_1
atti esecutivi avverso l'atto di precetto notificatole l'1/02/2023 con il quale CP_1
(di seguito le intimava il pagamento, in qualità Controparte_1 CP_3
di fideiussore, dell'importo di €.222.702,79 quale saldo debitorio del mutuo fondiario del 20.02.2009, rep. 170564, a rogito Notaio Dott. di € 190.000,00, Persona_1
concluso tra e CP_4 CP_3
A fondamento dell'opposizione l'attrice affermava che il mutuo era stato concesso al per l'estinzione di un precedente finanziamento di €.130.000.00 contratto con CP_4
altro istituto di credito, dunque per finalità (scopo) diverse da quelle apparenti, con conseguente nullità del contratto e della relativa prestata fideiussione.
Deduceva, inoltre, che l'importo mutuato era di gran lunga maggiore sia a quanto necessario per estinguere il precedente mutuo, sia al valore dell'immobile ipotecato,
quindi, superiore al limite di finanziabilità dell'80% e che ciò non era stato oggetto di trattativa con il fideiussore, con conseguente violazione della disciplina consumeristica.
Sosteneva, altresì, che il contratto di mutuo non rivestiva efficacia di titolo esecutivo ex pagina 2 di 15 art. 474 c.p.c., non individuando un diritto liquido ed esigibile;
infatti il precetto non precisava i criteri di calcolo degli interessi, anche di mora, con impossibilità di comprendere la pretesa, “in ipotesi usuraria”.
Aggiungeva poi non esservi prova della effettiva erogazione del finanziamento, stante la sua costituzione in pegno irregolare a favore della banca in attesa del compimento di una serie di adempimenti del mutuatario.
Riteneva infine che, in ragione della risoluzione anticipata, venendo in rilievo un credito al consumo, il consumatore aveva diritto alla restituzione pro-quota dei costi sostenuti per la stipula, essendo soggetto ai soli costi di un ordinario ammortamento del prestito.
In conformità delle deduzioni svolte - previa richiesta di sospensione del diritto del creditore di agire in executivis – chiedeva: - dichiararsi l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere in via esecutiva, data anche l'illegittimità e l'inefficacia del precetto per assenza della notifica del titolo esecutivo;
- dichiararsi l'inefficacia della clausola contrattuale in forza della quale l'attrice è stata costituita fideiussore e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla stessa;
- dichiararsi l'inesistenza e l'inefficacia del titolo esecutivo azionato;
- dichiarare la nullità del contratto di mutuo.
Con comparsa del 30.05.2023 si costituiva che contestava integralmente CP_5
l'opposizione avversaria e ne chiedeva l'integrale rigetto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione cautelare, autorizzato il deposito delle memorie a norma dell'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
30.01.2024.
Con atto del 08.04.2024 interveniva nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_2
e per essa quale cessionaria del credito azionato da
[...] Parte_3 CP_5
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 426/2024, pubblicata il 22.05.2024, dichiarava pagina 3 di 15 inammissibile l'intervento spiegato da poiché tardivo, rigettava Controparte_2
l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 426/2024 ha interposto appello Parte_1
, per i seguenti motivi:
[...]
1) La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di nullità del contratto di mutuo e della fideiussione.
Sostiene l'appellante che il mutuo fosse stato contratto per consentire al debitore principale ( ) di estinguere un precedente finanziamento dal medesimo CP_4
contratto con un altro istituto di credito.
Ad avviso dell'appellante, tale finalità, ulteriore e diversa da quella (edilizia) propria del mutuo fondiario ex art. 38 TUB, è rimasta ignota all'appellante nella fase di elaborazione della propria volontà negoziale, così pregiudicando il diritto di rivalsa del fideiussore, che ha rilasciato la garanzia personale in vista dello scopo non realizzato.
2) La sentenza è pure censurata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di inefficacia del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Sostiene l'appellante che il contratto di mutuo non individua in capo all'istituto di credito un diritto liquido ed esigibile, dato che il precetto non indica i criteri di calcolo degli interessi.
Afferma di non aver potuto esaminare il contratto in quanto l'istituto di credito non gliene ha consegnato la relativa copia, né gli ha illustrato i contenuti in fase di sottoscrizione.
Sostiene, inoltre, che non vi è prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata,
costituita, ai sensi dell'art. 2 del contratto, in pegno irregolare a favore della banca in attesa di vari adempimenti da parte del mutuatario;
poiché tali condizioni non si sono pagina 4 di 15 verificate, le somme sarebbero sempre rimaste nella disponibilità giudica della banca (e mai effettivamente erogate).
3) Sostiene l'appellante che il primo giudice abbia omesso il sindacato sul calcolo degli interessi rivendicati con l'atto di precetto e sulla vocata dichiarazione del carattere usurario delle clausole negoziali aventi ad oggetto la relativa pattuizione.
4) In ultimo afferma che il Tribunale non ha esercitato il proprio dovere di controllo sulle clausole contrattuali, incidenti sull'opponente fideiussore quale consumatore.
Inoltre - a suo dire - la banca non ha chiarito le ragioni per cui ha erogato al debitore garantito una somma superiore all'80% del valore dell'immobile ipotecato a garanzia,
poi venduto in sede esecutiva “a prezzo vile” (€ 63.000,00, circa), tale da “costringere”
il fideiussore all'azione esecutiva.
In ragione delle dedotte censure, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 14.01.2025 si è costituita quale cessionaria di Controparte_2
e per essa quale mandataria con Controparte_1 Parte_3
rappresentanza di Banca Finanziaria Internazionale S.p.a., eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha chiesto il rigetto dell'appello contestandone la fondatezza.
Con ordinanza collegiale del 15.01.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e pagina 5 di 15 memorie di replica.
All'udienza del 02.10.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Preliminarmente, la Corte rileva che parte appellante con la memoria in replica alla conclusionale avversaria ha contestato, per la prima volta in appello, la titolarità del credito per cui è causa in capo di cui afferma non costituire prova né Controparte_2
l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né la documentazione prodotta da controparte.
L'eccezione è infondata.
Osserva la Corte che, in virtù del principio affermato dalle S.U. della Cassazione con la sentenza n. 2951/2016, la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, che l'attore non è titolare del diritto azionato integra una mera difesa, sicché il relativo rilievo espresso dalla parte interessata non è un'eccezione,
ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio, con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza della titolarità del diritto.
La Suprema Corte ha anche ricordato che la non contestazione può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto e deve essere attentamente valutata dal giudice, che può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (Cass. 2951/2916 con richiami a Cass. S.U. 11377/del 2015).
Dunque, alla stregua di tali osservazioni, la contestazione del difetto di legittimazione attiva di così come effettuata dall'appellante, non si pone in contrasto Controparte_2
con i richiamati principi, che valorizzano la possibilità di sollevare in ogni fase del giudizio la relativa eccezione, e con possibilità di valutare un contegno di non pagina 6 di 15 contestazione solo con riguardo alla titolarità attiva o passiva del rapporto.
Fermo quanto precede, la Corte rileva che secondo la consolidata giurisprudenza della
Cassazione il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità
di successore, a titolo universale o particolare, di colui che è stato parte nel precedente grado o fase del giudizio, deve non soltanto allegare la propria legittimazione ad causam
per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma deve altresì
fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione, è rilevabile d'ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e
111 c.p.c. (in termini cfr. Cass. 24050/2019; Cass. 22244/2006; Cass. 25344/2010).
Pertanto, al fine di giustificare la propria legittimazione ad intervenire in Controparte_2
sede di appello, per essere subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, deve avere allegato e provato tale circostanza.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che con la costituzione in giudizio ha prodotto (doc. 17) l'ordinanza di assegnazione somme Controparte_2
emessa in suo favore - quale successore a titolo particolare nei diritti di
[...]
- dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva R.g.e n. 283/23 Controparte_1
promossa da nei confronti dell'odierna appellante, in cui la stessa risulta CP_3
ritualmente costituita (doc. 16).
Tale ordinanza - mai contestata, né impugnata dall'appellante – su cui si è, dunque,
formato il giudicato, costituisce prova certa della titolarità del credito per cui è causa in capo alla cessionaria, anche perché l'odierna appellante non aveva eccepito alcunchè in relazione alla titolarità del credito da parte della cessionaria (che aveva depositato a tal fine anche copia della G.U. con l'indicazione della cessione in blocco dei crediti con allegato elenco). pagina 7 di 15 La contestazione dell'appellante è, dunque, infondata e viene respinta.
****
Va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342
c.p.c. sollevata dalla cessionaria con la costituzione in giudizio. Controparte_2
La Corte rileva che l'atto di appello è conforme ai dettami del nuovo art. 342 c.p.c. - come riformato dal D.L.22 giugno 2012 n. 83 - in quanto contiene una compiuta contestazione della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che la sorreggono, con la prospettazione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
L'appello è, dunque, ammissibile e la proposta eccezione è rigettata.
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Passando all'esame delle censure di merito mosse avverso la sentenza impugnata, occorre osservare che con la prima di esse l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario - e della relativa fideiussione - laddove concesso dalla banca per consentire alla mutuataria di ripianare precedenti esposizioni debitorie,
dunque - a dire dell'appellane - per finalità e scopo differenti da quelli propri di tale tipologia di finanziamento.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che, come di recente autorevolmente affermato dalle S.U. della
Cassazione con la sentenza del 5 marzo 2025 n. 5841 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità ad essa conforme (Cass. 27077/2025 del 09.10.2025), il c.d. mutuo solutorio,
ossia il mutuo seguito dalla contestuale e comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, è da intendersi perfettamente concluso con l'accredito delle somme sul conto corrente, in quanto ciò determina l'effettiva disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario, e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se pagina 8 di 15 contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
Ne consegue che il c.d. “mutuo solutorio” non definisce una figura contrattuale atipica, né
diversa dal contratto tipico di mutuo, ma piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
In ragione di ciò, non è possibile qualificare il mutuo solutorio come “pactum de non
petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché
tale spostamento invece vi è ed è, anzi, presupposto dell'operazione.
L'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la
datio rei propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente.
In buona sostanza, la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse non è intrinsecamente illegittima;
una eventuale finalizzazione del mutuo solutorio al pregiudizio delle ragioni dei terzi rileva, caso mai,
sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), ma non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative. Ove poi si tratti
(come nella fattispecie) di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento dei debiti pregressi non configura causa di nullità del contratto per mancanza di causa, avuto riguardo alla estraneità dello scopo del finanziamento dalla causa del contratto,
rappresentata al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dell'obbligo di restituzione della somma erogata.
Per le su esposte considerazioni, il motivo di appello è infondato e, dunque, deve essere respinto. pagina 9 di 15 ****
Con il secondo ordine di censure parte appellante contesta l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Secondo l'appellante il contratto di mutuo non individuerebbe un credito liquido ed esigibile in capo all'istituto mutuante, ciò - a suo dire - in ragione della mancata indicazione nell'atto di precetto dei criteri di calcolo degli interessi.
L'appellante sostiene, inoltre, che la somma mutuata non è stata mai erogata alla mutuataria, ma essendo stata costituita in pegno irregolare a favore della banca è rimasta nella disponibilità giuridica della stessa.
Afferma, ulteriormente, che quale garante non ha potuto esaminare il contratto in quanto l'istituto di credito non gliene ha consegnato la relativa copia, né gliene ha illustrato i contenuti in fase di sottoscrizione.
Le dedotte censure non colgono nel segno.
Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione
l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. 4008/2013; Cass. 8903/2022, Cass. 11281/1993), né - come correttamente affermato dal primo giudice in sentenza - l'indicazione del tasso degli interessi costituisce requisito di validità del precetto “stante la possibilità per il debitore
di controllare, attraverso l'esame della convenzione, l'esattezza degli importi pretesi dal
creditore istante” (Cass. 9619/1994), facoltà questa che nella fattispecie l'odierno appellante - che se ne duole - avrebbe potuto ben verificare attraverso il diritto di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119 TUB, riconosciuto anche al fideiussore, pagina 10 di 15 potendosi anch'egli definire cliente della banca non diversamente dal debitore principale,
proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme disciplinanti il contratto di finanziamento (Cass. n. 24181/2020; Cass. n. 24641/2021).
Nel caso di specie, inoltre, l'istituto di credito ha dato conto nel precetto opposto delle somme incassate all'esito della procedura esecutiva immobiliare (R.g. es. 55/2015) in danno al debitore principale (€ 63.617,30), somme - al pari di quelle documentate con gli estratti conto ex art. 50 TUB prodotti dalla banca - non specificamente contestate dall'odierna appellante, sulla quale incombe l'onere di specifica contestazione allegando e provando il preteso fatto impeditivo e/o estintivo (Cass. 13477/2025, in motivazione).
Per quanto attiene, poi, alla contestata erogazione della somma mutuata, la Corte
condivide quanto da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 5968/2025 che in tema di efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., del contratto di mutuo condizionato ha statuito che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale
pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo
del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d.
condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un
nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo,
essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera
operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto
l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
Nel caso di specie, peraltro, l'erogazione dell'intera somma è stata quietanzata dalla stessa parte mutuataria che, ai sensi dell'art. 2 del contratto, ha dichiarato: “… di ricevere
la somma di € 190.000 (centonovantamila), costituente l'intero importo del mutuo, di cui
dà ampia e finale quietanza” (cfr. doc. 6 in fascicolo di primo grado di . Controparte_2
Dunque, anche in questo, le dedotte censure appaiono infondate e, pertanto, vengono pagina 11 di 15 rigettate.
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Con il terzo motivo di censura l'appellante si duole dell'omesso sindacato del giudice di prime cure sul calcolo degli interessi rivendicati con l'atto di precetto e sulla vocata dichiarazione del carattere usurario delle clausole negoziali aventi ad oggetto la relativa pattuizione.
Il motivo è infondato.
Sul punto la Corte non può che condividere la valutazione espressa dal Tribunale in termini di genericità dell'eccezione.
E' noto, infatti, che laddove la parte contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere di indicare in maniera specifica in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il preteso superamento.
Sul punto la Cassazione ha specificato che “nelle controversie relative alla spettanza e
alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si
atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è
tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi
moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
riferimento …” (Cass. S.U. 19597/2020, Cass. 26525/24).
Nella fattispecie nulla di tutto ciò è stato dedotto e provato, essendosi l'appellante limitata ad avanzare una contestazione palesemente generica, espressa, peraltro, in termini meramente dubitativi (“in mancanza di tali riferimenti non è dato comprendere
neanche la legittimità della pretesa, in ipotesi usuraria” – Cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione a precetto) che impedisce qualsiasi approfondimento istruttorio, non essendo in alcun modo neppure dedotti gli elementi costitutivi su cui la pretesa pagina 12 di 15 eccezione si fonda.
La dedotta censura, pertanto, anche in questo caso appare, all'evidenza, infondata,
dunque, viene integralmente rigettata.
****
In ultimo, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale non ha eseguito un doveroso controllo sul carattere abusivo delle clausole contrattuali, con ciò
determinando a carico del (fideiussore) consumatore un considerevole squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto.
In particolare, sostiene che l'erogazione al debitore principale del finanziamento in misura superiore all'80% del valore dell'immobile costituito a garanzia, “venduto a
prezzo vile” in sede esecutiva, ha pregiudicato i diritti dell'appellante fideiussore,
sottoposto all'azione esecutiva.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, la Corte rileva che la contestazione è stata dedotta dall'appellante in termini generici, risultando del tutto indeterminato il presunto carattere abusivo delle clausole.
A tutto voler concedere, la Corte rileva che il dedotto superamento del limite di finanziabilità del mutuo non configura causa di nullità del contratto;
sul punto la decisione impugnata è in linea con l'orientamento interpretativo indicato nella sentenza n. 33719/2022 delle Sezioni Unite della Cassazione, confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 6907/2023; Cass. 7949/2023; Cass. Ord. 34760 del
28.12.2024) secondo cui: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale
del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del
contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente pagina 13 di 15 specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la
disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di
vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a
fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo
ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia
ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la
norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al
contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Dunque, alla luce del principio esposto - dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi - nel caso in esame l'eventuale superamento del limite di finanziabilità del mutuo non è incidente né sulla validità del contratto, né sull'invocata generica violazione delle norme consumeristiche.
Il motivo di appello anche in questo caso è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti di quale cessionaria di Parte_1 Controparte_2 [...]
e per essa quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 Parte_3
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 426/2024 pagina 14 di 15 emessa dal Tribunale di Terni il 22.05.2024);
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata Parte_1
costituita che liquida in €.9.991,00 per compensi (fasi di: studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n.
147/2022), oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 3 dicembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 15 di 15