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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 7250 /2021
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.tata e difesa dall'avv. Trascente Francesco ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
resistente non comparso
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 18.11.2024, la ricorrente concludeva riportandosi agli atti introduttivi
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.11.2021 la sig.ra chiedeva dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marigliano in data 15/10/1994 con il sig.
, dalla cui unione nascevano i figli (Nola, 21.07.1995) e (Nola, CP_1 Per_1 Per_2
04.11.1998) entrambi maggiorenni con conferma delle statuizioni rese nella sentenza di separazione n. 1308/2019 emessa dal Tribunale di Nola in data 5.06.2019 precisando che da allora perdurava ininterrotto lo stato di separazione.
All'udienza presidenziale del 28.11.2022 compariva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso precisando che nelle more della procedura il figlio aveva raggiunto l'autonomia economica Per_1
e costituito nuovo nucleo;
il GD, verificata la regolarità del contradditorio, rinviata all'udienza del
15.05.2023 per il deposito della copia della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;
a detta udienza, dato atto di non aver potuto esperire il tentativo di conciliazione per assenza dell'altro coniuge, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 4 l.div e nominava il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituiva la sola ricorrente che si riportava ai propri scritti senza articolare mezzi istruttori;
la causa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio con termini di cui all'art. 190 c.p.c...
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
ricorrono quindi le condizioni per pronunziare la richiesta cessazione degli effetti civili, essendo stato altresì prodotto in atti il titolo della richiesta e cioè sentenza n. 1308/2019, emessa dal Tribunale di Nola il 05.06.2019, non risultata impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie visto che non risulta l'interruzione dello stato di separazione stando alle risultanze anagrafiche in atti. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 .
Alla stregua delle riferite circostanze, stante la contumacia del resistente e la ritualità delle notifiche a quest'ultimo e avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge . Quanto ai provvedimenti di carattere economico-patrimoniale, il Tribunale prende atto che la ricorrente ha dichiarato di continuare a svolgere attività di operatrice socio sanitaria, di vivere con la figlia maggiorenne non autonoma e economicamente in quanto affetta da sindrome che Per_2
influisce sulla sua capacità di apprendimento, in casa di proprietà mentre il figlio ha costituito Per_1
nuovo nucleo, che per quanto a sua conoscenza il resistente continua a svolgere attività di fabbro, non formula domanda di assegno divorzile.
In riferimento al mantenimento per i figli maggiorenni, è notorio che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, ex artt. 147 e 148 cc non cessa automaticamente con la maggiore età, ma si protrae sino a quando il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica (ex multis da ultimo proprio sul punto: Cass. Civ.Sez.I 1.12.2004 n.22500).
In termini processuali si ritiene che in sede di giudizio di divorzio (cfr. Cass. Civ.Sez. I 30.8.1999 n.
9109), a differenza di ciò che avviene in sede di giudizio di separazione, è il coniuge richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne con cui convive, che è tenuto oltre che a formulare la domanda, anche a provare lo stato di mancanza di autonomia economica dello stesso, vigendo solo in sede di separazione una sorta di presunzione iuris et de iure che il figlio divenuto maggiorenne sia ancora a carico dei genitori, essendo quindi in tal senso sufficiente, in tale sede processuale, solo la domanda .
Al contrario, sul genitore che contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni grava l'onere di addurre elementi sufficienti di prova in merito alla dedotta indipendenza economica del figlio ovvero fornire la prova liberatoria che il figlio maggiorenne non svolga attività lavorativa retribuita per condotta colpevole del figlio.
E' pacifico in giurisprudenza che allorché il figlio maggiorenne , completato il proprio percorso formativo (sia esso di studio o professionale) trovi una occupazione che, ancorché retribuita modestamente, lo introduca nel mondo del lavoro, perde il diritto al mantenimento e che una volta che il Giudice abbia sancito con provvedimento non più impugnabile la perdita del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne, questo diritto non potrà più rivivere, anche nell'ipotesi di perdita e/o di riduzione da parte del figlio della attività lavorativa intrapresa, indipendentemente dalle ragioni sottese residuando, in presenza dei requisiti di legge, solo gli obblighi alimentari. Lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica. (Corte di
Cassazione, Sez. 1 – Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021). Acquisita una certa capacità lavorativa e retributiva si è posti nelle condizioni di una successiva spendita della capacità lavorativa acquisita a rendimenti crescenti ( Cass. Ord. n. 19696 del 22 luglio 2019). Nel caso di specie quanto alla figlia maggiorenne stando alle risultanze in atti è agevole Per_2
desumere che la stessa, conclusa la scuola di parrucchiera, a causa della sindrome di cui soffre non abbia raggiunto l'autonomia economica e conviva ancora con la madre.
Ebbene il Tribunale, dato atto che il resistente non è comparso né si è costituito formalmente , stando anche alle dichiarazioni rese da parte ricorrente, verosimilmente la situazione economica e patrimoniale delle parti in causa, non risulta aver avuto incisivi cambiamenti rispetto all'epoca delle statuizioni di separazione giudiziale, considerando complessivamente tali evenienze ritiene di confermare in toto le statuizioni di cui alla ordinanza presidenziale in riferimento alla determinazioni accessorie patrimoniali.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti processuali per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marigliano il giorno
15.10.1994 dai signori , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
BE SI (Na) il 08/04/1974 e c.f , nato a [...] CP_1 C.F._2
il 18/04/1971 ( atto n. 136 P. II, s. A , anno 1994);
2) determina in euro 200,00 , rivalutabile annualmente, il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra Per_2 CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese in contanti, vaglia postale o bonifico bancario, con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
4) compensa le spese . Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 21/01/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca