Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Decreto collegiale 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01000/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno (RM), via Romana 100 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. simona.imperato@oav.legalmail.it;
contro
Ministero dell’interno e Questura di Frosinone, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
del decreto cat.-OMISSIS-del 31 marzo 2025, notificato l’8 aprile 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per minore età presentata dal ricorrente il 10 luglio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Frosinone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con decreto cat.-OMISSIS-del 31 marzo 2025, notificato l’8 aprile 2025, è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per minore età presentata dal ricorrente il 10 luglio 2023, per avere egli raggiunto la maggiore età il 25 agosto 2023 e per non avere provveduto, all’esito della fase partecipativa attivata mediante il preavviso di rigetto del 5 dicembre 2023, ad integrare l’istanza con il parere del Comitato per i minori stranieri istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 33, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ( rectius , della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla quale sono state trasferite le funzioni del suddetto comitato);
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 18 aprile 2025 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando violazione degli artt. 5, comma 9, 19, comma 2 e 32, d.lgs. n. 286 del 1998, 28, comma 1, lett. a), d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, e 10, comma 1, lett. a), l. 7 aprile 2017 n. 47, oltre a eccesso di potere sotto vari profili, perché il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero non accompagnato minore di età: a) è atto dovuto, non essendo egli soggetto ad espulsione, sì che l’amministrazione avrebbe dovuto rilasciargli immediatamente il titolo richiesto senza indugiare sino al compimento della maggiore età; b) non richiede la dimostrazione di una favorevole integrazione nel tessuto sociale italiano e men che meno il rilascio del citato parere ministeriale, che in ogni modo è stato richiesto;
Considerato che a sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente ha sottolineato di avere interesse e disporre materialmente del permesso di soggiorno per minore età emesso ora per allora, perché tale documento costituisce il presupposto per l’eventuale conversione in un ulteriore titolo di soggiorno;
Considerato che con ordinanza cautelare 22 maggio 2025 n. 125 la domanda di rilascio di misure cautelari è stata accolta ai fini del riesame, onde consentire al ricorrente “ di conseguire, se del caso, un differente titolo abilitativo alla permanenza sul territorio nazionale ”;
Considerato che la Questura di Frosinone non ha proceduto al suddetto riesame;
Considerato che l’interesse azionato da parte ricorrente consiste nell’ottenimento ora per allora del permesso di soggiorno per minore età, al fine di poterlo spendere in sede di conversione in un altro titolo e che, sotto questo profilo, il ricorso è pienamente ammissibile (cfr. TAR Marche, sez. I, 15 marzo 2023 n. 176; sez. I, 14 luglio 2021 n. 578);
Ritenuto che nel merito il gravame sia fondato ai sensi degli artt. 19, commi 1- bis e 2, lett. a), d.lgs. n. 286 cit., 28, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 394 del 1999 e 10, l. n. 47 del 2017, posto che, per un verso, il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è richiesto per l’emissione del permesso di soggiorno per minore età ma soltanto per la sua conversione in altro titolo al compimento della maggiore età e, per altro verso, che il rilascio del permesso di soggiorno per minore età è un atto avente natura vincolata che “ spetta allo straniero non accompagnato per il solo fatto di essere minorenne e quindi, in quanto tale, non soggetto ad espulsione o respingimento ” (TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 26 aprile 2024 n. 148);
Ritenuto di precisare che, per effetto dell’accoglimento del ricorso all’esame, A.A.W.A., una volta ottenuto il titolo richiesto, dovrà attivare il procedimento per la sua conversione in un altro tipo di permesso di soggiorno, al fine di poter rimanere sul territorio nazionale;
Ritenuto di porre le spese di lite a carico dell’amministrazione nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DO SC, Presidente
RI AN, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | DO SC |
IL SEGRETARIO