Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, relativamente ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi:
- l'accordo collettivo 8 agosto 1949, relativo al trattamento di mensa;
- l'accordo collettivo 27 aprile 1956, relativo alla determinazione della festivita' infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione dei mosaici vetrosi della provincia di Venezia.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, relativamente ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi:
- l'accordo collettivo 8 agosto 1949, relativo al trattamento di mensa;
- l'accordo collettivo 27 aprile 1956, relativo alla determinazione della festivita' infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione dei mosaici vetrosi della provincia di Venezia.