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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1206/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. con il patrocinio dell'avv. SEGAGNI Parte_1 C.F._1
SARA e dell'avv. BERTANI SUSANNA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 04/11/2025 ad ore 10.50 innanzi al Giudice DR SC OR, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Bertani Susanna e la parte personalmente per parte resistente nessuno compare.
Il Giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Bertani precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
In via principale: accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta “ ” già “ con le modalità in Controparte_2 CP_3 premessa indicate per il periodo 14.03.2023 – 12.03.2025 e che non ha ricevuto il pagamento delle retribuzioni di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025 (fino alla cessazione del rapporto) comprensive della quota mensile di 13esima e 14esima mensilità, oltre alla indennità di mancato preavviso e al TFR maturato alla data di cessazione del rapporto - condannare parte convenuta con sede legale in Controparte_2
Vigevano (PV) – Corso Pavia 73 – 27029 – c.f. e p.i. - in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t. – Amministratore Unico – Sig. – al pagamento a favore Controparte_4 di parte ricorrente della somma di € 10.835,64 lordi di cui € 3.268,03 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto ovvero della diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR SC OR ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1206/2025 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. SEGAGNI Parte_1 C.F._1
SARA e dell'avv. BERTANI SUSANNA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la rassegnando le conclusioni Parte_1 CP_5 dianzi evidenziate.
1.1. La società resistente, nonostante la ritualità della notifica, è rimasta contumace.
2. Parte ricorrente ha documentato: - di essere stato assunto dalla con contratto del 13/3/2023 avente termine finale CP_3
31/12/2023 nel quale era stabilito l'orario di lavoro settimanale, pari a 40 ore, da svolgere presso la sede di via Chitola n. 49 di Vigevano quale aiuto cuoco;
il contratto di lavoro contiene poi un rinvio al C.C.N.L. pubblici esercizi (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente);
- che con lettera del 22 dicembre 2023 il contratto è stato trasformato in tempo indeterminato
(cfr. doc. n. 2 cit.);
- che successivamente alla sua costituzione la società resistente ha assunto la denominazione di (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); CP_2 Controparte_2
- di aver rassegnato le dimissioni in data 12 marzo 2025 dichiarando nel relativo modulo di non aver percepito le retribuzioni di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025 (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Parte ricorrente ha poi dimostrato di aver svolto la propria attività lavorativa mediante la produzione delle buste paga consegnate dal datore di lavoro quanto meno fino al mese di dicembre del 2024 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente).
La parte datoriale, omettendo di costituirsi in giudizio, ha rinunciato ad assolvere al proprio onere probatorio relativo alle fattispecie estintive e/o modificative della pretesa di parte ricorrente. Come è infatti noto nelle controversie di natura contrattuale, il creditore può limitarsi, una volta che abbia dato prova del titolo in forza del quale agisce in giudizio, ad allegare l'inadempimento del debitore, il quale a sua volta è onerato della prova del proprio adempimento e/o delle altre fattispecie contrarie all'altrui pretesa.
Pertanto, l'inadempimento della società resistente può dirsi qui dimostrato.
2.1. Quanto all'entità del credito azionato in giudizio si osserva innanzitutto che le spettanze retributive di dicembre 2024 risultano documentate dalla stessa busta paga consegnata dal datore di lavoro (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente).
Con riferimento alle rivendicazioni retributive per i mesi di gennaio 2025, febbraio
2025 e marzo 2025, non avendo il datore di lavoro consegnate le relative buste paga, devono richiamarsi i conteggi prodotti dalla parte ricorrente in quanto coerenti con le previsioni del
C.C.N.L. (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente) e con quanto attribuito al lavoratore nei mesi antecedenti (cfr. buste paga citate).
Parimenti deve concludersi per il tfr e per le quote di tredicesima e quattordicesima mensilità relative all'anno 2025.
Non avendo percepito il ricorrente le retribuzioni dei mesi di dicembre 2024 e gennaio e febbraio del 2025 le dimissioni rassegnate in data 13 marzo 2025 sono sorrette da una giusta causa. Pertanto, spetta al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 2119 cod. civ. e dall'art. 209 del C.C.N.L.
In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 10.835,64 lordi di cui € 3.268,03 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 10.835,64 lordi di cui € 3.268,03 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nonché delle spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per anticipazioni ed in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 4 novembre 2025
Il Giudice
DR SC OR
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. con il patrocinio dell'avv. SEGAGNI Parte_1 C.F._1
SARA e dell'avv. BERTANI SUSANNA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 04/11/2025 ad ore 10.50 innanzi al Giudice DR SC OR, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Bertani Susanna e la parte personalmente per parte resistente nessuno compare.
Il Giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Bertani precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
In via principale: accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta “ ” già “ con le modalità in Controparte_2 CP_3 premessa indicate per il periodo 14.03.2023 – 12.03.2025 e che non ha ricevuto il pagamento delle retribuzioni di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025 (fino alla cessazione del rapporto) comprensive della quota mensile di 13esima e 14esima mensilità, oltre alla indennità di mancato preavviso e al TFR maturato alla data di cessazione del rapporto - condannare parte convenuta con sede legale in Controparte_2
Vigevano (PV) – Corso Pavia 73 – 27029 – c.f. e p.i. - in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t. – Amministratore Unico – Sig. – al pagamento a favore Controparte_4 di parte ricorrente della somma di € 10.835,64 lordi di cui € 3.268,03 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto ovvero della diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR SC OR ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1206/2025 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. SEGAGNI Parte_1 C.F._1
SARA e dell'avv. BERTANI SUSANNA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la rassegnando le conclusioni Parte_1 CP_5 dianzi evidenziate.
1.1. La società resistente, nonostante la ritualità della notifica, è rimasta contumace.
2. Parte ricorrente ha documentato: - di essere stato assunto dalla con contratto del 13/3/2023 avente termine finale CP_3
31/12/2023 nel quale era stabilito l'orario di lavoro settimanale, pari a 40 ore, da svolgere presso la sede di via Chitola n. 49 di Vigevano quale aiuto cuoco;
il contratto di lavoro contiene poi un rinvio al C.C.N.L. pubblici esercizi (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente);
- che con lettera del 22 dicembre 2023 il contratto è stato trasformato in tempo indeterminato
(cfr. doc. n. 2 cit.);
- che successivamente alla sua costituzione la società resistente ha assunto la denominazione di (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); CP_2 Controparte_2
- di aver rassegnato le dimissioni in data 12 marzo 2025 dichiarando nel relativo modulo di non aver percepito le retribuzioni di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025 (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
Parte ricorrente ha poi dimostrato di aver svolto la propria attività lavorativa mediante la produzione delle buste paga consegnate dal datore di lavoro quanto meno fino al mese di dicembre del 2024 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente).
La parte datoriale, omettendo di costituirsi in giudizio, ha rinunciato ad assolvere al proprio onere probatorio relativo alle fattispecie estintive e/o modificative della pretesa di parte ricorrente. Come è infatti noto nelle controversie di natura contrattuale, il creditore può limitarsi, una volta che abbia dato prova del titolo in forza del quale agisce in giudizio, ad allegare l'inadempimento del debitore, il quale a sua volta è onerato della prova del proprio adempimento e/o delle altre fattispecie contrarie all'altrui pretesa.
Pertanto, l'inadempimento della società resistente può dirsi qui dimostrato.
2.1. Quanto all'entità del credito azionato in giudizio si osserva innanzitutto che le spettanze retributive di dicembre 2024 risultano documentate dalla stessa busta paga consegnata dal datore di lavoro (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente).
Con riferimento alle rivendicazioni retributive per i mesi di gennaio 2025, febbraio
2025 e marzo 2025, non avendo il datore di lavoro consegnate le relative buste paga, devono richiamarsi i conteggi prodotti dalla parte ricorrente in quanto coerenti con le previsioni del
C.C.N.L. (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente) e con quanto attribuito al lavoratore nei mesi antecedenti (cfr. buste paga citate).
Parimenti deve concludersi per il tfr e per le quote di tredicesima e quattordicesima mensilità relative all'anno 2025.
Non avendo percepito il ricorrente le retribuzioni dei mesi di dicembre 2024 e gennaio e febbraio del 2025 le dimissioni rassegnate in data 13 marzo 2025 sono sorrette da una giusta causa. Pertanto, spetta al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 2119 cod. civ. e dall'art. 209 del C.C.N.L.
In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 10.835,64 lordi di cui € 3.268,03 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 10.835,64 lordi di cui € 3.268,03 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nonché delle spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per anticipazioni ed in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 4 novembre 2025
Il Giudice
DR SC OR