Sentenza 8 novembre 2023
Massime • 1
In tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2023, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
Testo completo
02867-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: STEFANO MOGINI - Presidente - Sent. n. sez. 3431/2023 CC 08/11/2023- DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 21991/2023 FILIPPO CASA - Relatore RAFFAELLO MAGI MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL LF LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Сч RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di IO AL, dichiarandosi, contestualmente, incompetente a provvedere sull'istanza, proposta dallo stesso AL, di revoca della sentenza meno favorevole ex art. 669 cod. proc. pen. in relazione ai fatti giudicati con la sentenza n. 4898 emessa in data 23 ottobre 2019 dal Tribunale di Catania. Quali indicatori ostativi al riconoscimento della continuazione il giudice adito apprezzava, essenzialmente, l'ampio arco temporale in cui si collocavano i fatti e la parziale eterogeneità degli stessi, giudicando ininfluente, in ragione di essi, la dedotta condizione di tossicodipendenza.
2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore avv. Graziella D'URSO, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione della legge penale sostanziale e processuale con riferimento agli artt. 665 e 669 cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che, nel caso di specie, la competenza, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., andava radicata presso il Tribunale di Catania, atteso che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima risultava emessa dal suddetto Tribunale in data 18 luglio 2014 e integralmente confermata dalla Corte di appello con decisione del 2 marzo 2021, passata in giudicato il 26 gennaio 2022. Correttamente, perciò, era stato adito, in sede di esecuzione, il Tribunale di Catania, che avrebbe dovuto provvedere sia sull'istanza ex art. 669 cod. proc. pen., sia sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. La decisione cui era pervenuto il giudice a quo, ossia quella di "scindere" le due istanze, provvedendo sull'una (quella di continuazione) e dichiarandosi incompetente per l'altra (quella ex art. 669 cod. proc. pen.), era affetta da "duplice errore in iudicando e in procedendo, perché: o il Tribunale non era competente a decidere nemmeno sulla questione della continuazione oppure, una volta ritenutosi competente su tale questione, avrebbe dovuto necessariamente decidere anche sull'altra devolutagli.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che il giudice di merito avrebbe richiamato principi di diritto astratti senza correlarli al contenuto concreto delle sentenze oggetto di valutazione, così da sottovalutare il breve arco temporale (di nove mesi) che separava le condotte giudicate con le sentenze indicate ai nn. 2), 3) e 4) e la condizione di tossicodipendenza del condannato allegata.
3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 sor CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
2. Il primo motivo è manifestamente fondato. Mediante l'accesso agli atti, consentito a questa Corte come giudice del "fatto" processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092), stato possibile rilevare, ai fini della individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che, al momento della presentazione della domanda introduttiva dell'incidente di esecuzione (20 giugno 2022), risultava divenuta irrevocabile per ultima, in data 26 gennaio 2022, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 2 marzo 2021, confermativa in toto della sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 18 luglio 2014. Del tutto correttamente, perciò, l'interessato ha adito, quale giudice dell'esecuzione, il Tribunale di Catania e con evidente riferimento ad entrambe le istanze formulate, posto che il rimedio di cui all'art. 669 cod. proc. pen. ha carattere generale e opera anche per i provvedimenti, tra loro inconciliabili, adottati dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimo condannato con il medesimo oggetto (Sez. 5, n. 18318 del 4/4/2019, P.M. in proc. Acquaviva, Rv. 275917). Se così è, non si vede per quale ragione che, infatti, non è stata minimamente esposta nell'ordinanza impugnata - il giudice di Catania ha provveduto soltanto in relazione all'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, dichiarandosi, senza motivazione, incompetente a decidere sull'istanza formulata ex art. 669 cod. proc. pen. Questo è un primo aspetto del provvedimento censurato, viziato sia per violazione della legge processuale che per carenza di motivazione, che impone il suo annullamento in questa sede.
3. L'ordinanza va, peraltro, annullata anche in punto di rigetto dell'istanza di continuazione, seppure per ragioni in parte diverse da quelle addotte in ricorso. Occorre rammentare che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame;
di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. ве 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781). 3 son Va, inoltre, precisato, sempre in tema di continuazione, che il giudice dell'esecuzione non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788 del 24/1/2023, Bifone, Rv. 284264).
4. Il giudice di Catania, nel caso di specie, non ha fatto buon governo dei principi appena enunciati, poiché non ha tenuto conto del fatto, desumibile da pag. 2 della stessa ordinanza impugnata, che tra i fatti giudicati con le pronunce irrevocabili indicate, nel provvedimento, ai numeri 2) (sentenza n. 4898/2019 del Tribunale di Catania), 3) (sentenza n. 2461/2020 del Tribunale di Catania) e 4) (sentenza n. 355/2021 della Corte di appello di Catani), in sede di cognizione era stata già riconosciuta la continuazione, sicché, quanto meno con riguardo ad essi, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto negarla. Va, poi, rilevato che, essendo stati commessi detti reati, già unificati dalla continuazione dal giudice della cognizione, tra il 4 gennaio 2018 e il 6 giugno 2020, non si spiega per quale ragione il Tribunale di Catania non abbia considerato la vicinanza temporale con il reato giudicato con la sentenza sub 1), commesso il 6 dicembre 2017 (quindi 29 giorni prima), parlando, in modo generico e comprensivo, evidentemente, di tutti i reati, di "ampio arco temporale in cui si collocano le condotte" criminose, così trascurando di applicare il principio giurisprudenziale della continuazione per "gruppi" di reati, ove cronologicamente prossimi (Sez. 1, n. 15625 del 10/1/2023, Kriz, Rv. 284532; Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387).
5. Per la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere, in conclusione, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che procederà alla valutazione della domanda ex art. 669 cod. proc. pen., precedentemente omessa, e alla ri-valutazione della istanza ex art. 671 cod. proc. pen. in conformità ai principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023 4 2 0 2 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa Stefano Mogini Solofi 4