CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2024, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA nei confronti di: NC LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/06/2023 del TRIB. LIBERTA di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 4600 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/11/2023 Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa, che ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti di LA VI per la somma di euro 77.000, profitto del reato, parzialmente eseguito su conto corrente acceso presso Intesa S.Paolo, di titolarità della figlia, LA LE, in relazione al quale egli aveva delega ad operare. LA VI è persona indagata per il delitto di cui agli artt. 81 cpv.,110 c.p.,223 co. 2 n. 2 r.d. n. 267/42 - di cui al capo 3, lett. a) dell'incolpazione provvisoria - attribuito, per quanto di interesse per il presente scrutinio, in concorso, a NT SI e EL CA in qualità di liquidatori de LA AD S.R.L. (poi anche solo LA AD o "la fallita"), dichiarata fallita il 21 ottobre 2020, al ridetto LA VI in qualità di amministratore della SD G.S. ZZ (poi anche SD), associazione non riconosciuta e a CO Santo, ideatore dell'operazione criminosa, socio di maggioranza de LA AD S.R.L., titolare di fatto della SD G.S. ZZ: essi avrebbero contribuito a cagionare il dissesto della società poi fallita, realizzando le seguenti condotte, finalizzate a dare in godimento sostanzialmente gratuito alla SD G.S. ZZ un immobile costituente una "foresteria" collegata ad un centro sportivo, di proprietà della società fallita (e in liquidazione dal 2010), consentendo a tale associazione di sublocarlo a titolo oneroso, senza mai direttamente incassarne i frutti civili, in evidente pregiudizio per i creditori. In particolare: in un primo tempo, il 31 ottobre 2014, NT, LA e CO - in tali vesti - hanno stipulato, per conto della affittuaria SD, un (fittizio) contratto di locazione, con la proprietaria LA AD, dell'immobile di foresteria, per un canone irrisorio (7500 euro annui), poi sostanzialmente mai corrisposto, ed hanno tuttavia contestualmente permesso alla SD di sublocare il bene a terzi - la COOP.SOCIALE CASA FREEDOM - per un canone annuo di euro 84.000 (CONTESTAZIONE DEL PUNTO "A" DEL CAPO 3); in un secondo tempo, una volta divenuto inefficace, per talune vicissitudini giudiziarie, il citato contratto del 31 ottobre 2014, il nuovo liquidatore della fallita, EL, sempre su decisivo input di CO, ha consentito alla SD di riappropriarsi dell'immobile sulla scorta della reviviscenza "di fatto" dell'ormai risolto contratto di locazione del 31 ottobre 2014, così da permettere a quest'ultima, in quel momento rappresentata da LI LE, in quanto amministratore unico dal 11 luglio 2019 al 10 settembre 2020 - di nuovamente sublocarlo a titolo oneroso a terzi - la PIU' SERVIZI S.R.L. - per un canone annuo di euro 48.000 (CONTESTAZIONE DEL PUNTO "B" DEL CAPO 3), sottraendo ancora risorse destinabili al soddisfacimento dei creditori della fallita. L'ordinanza del Tribunale del riesame, dopo una sommaria premessa, ha accolto i motivi di gravame della difesa di LA LE, sul rilievo che si tratterebbe di un conto corrente movimentato esclusivamente dalla titolare e che le uniche operazioni eseguite dall'indagato LA VI sarebbero circoscritte a versamenti di denaro a titolo di assegno di mantenimento a favore della ex moglie, madre della intestataria del conto. Ancora, il tribunale del riesame ha osservato, con il richiamo di precedenti giurisprudenziali, che l'attribuzione della delega ad operare sul conto corrente, in assenza di elementi probatori di maggiore pregnanza, non sarebbe sufficiente a fornire dimostrazione dell'effettiva disponibilità delle risorse in capo all'indagato. 1.11 pubblico ministero ha dedotto un unico motivo, poggiato sull'erronea applicazione dell'art. 240 terzo comma cod. pen., in riferimento all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con altro, preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità - successivo a quello richiamato - secondo il quale la delega ad operare, ove rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, se non connotata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme ivi depositate. Del resto - prosegue il ricorrente - la misura reale può essere eseguita in via "diretta" sul "patrimonio di cui l'indagato ha la materiale disponibilità, ossia il medesimo in cui si è realizzato l'indebito arricchimento". Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Ferdinando Lignola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. In data 16 novembre 2023 il difensore di LA LE ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.11 sequestro preventivo richiesto dal pubblico ministero e disposto dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di LA VI si è fondato sulla previsione di cui all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., secondo il quale "il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca", in quanto avente per oggetto, in tesi d'accusa, il "profitto" - di cui è consentita la confisca, a norma dell'art. 240 comma 1 cod. pen. ("Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto") - del delitto di bancarotta fraudolenta impropria, contestata al capo 3), punto a), dell'incolpazione provvisoria. 9 Si tratta, dunque, di una ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca, facoltativa, del profitto del reato. Il "profitto del reato" confiscabile, secondo l'insegnamento di questa Corte, è costituito dal vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Cass. sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Cass. sez.2, n. 53650 del 05/10/2016, P.M. in proc. Maiorano, Rv. 268854; e, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sez. 5, n. 11981 del 07/12/2017, P.M. in proc. Scuto, Rv.272855); la confisca a cui è finalizzato il sequestro nel caso in esame rientra tra le misure di sicurezza patrimoniali, e la sua ratio non è pertanto quella di infliggere un'ulteriore sanzione, di natura patrimoniale, ma quella di evitare che chi abbia consumato un illecito di rilievo penale possa lucrare il profitto, strettamente inteso, che ne è derivato;
essa non possiede natura recuperatoria o risarcitoria, se non nei limiti che si sono appena tracciati, che rimangono strumentali alla sottrazione, con l'espropriazione ad opera dello Stato, dell'accrescimento economico derivato dalla commissione del reato. In definitiva, colui che non abbia tratto profitto dal reato non può essere raggiunto dalla misura ablatoria. Il c.d. sequestro "per equivalente" finalizzato alla confisca, invece, ha natura prettamente sanzionatoria, a differenza del sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259103; Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255037) e non si applica all'istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa del profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte costituzionale ha più volte chiarito che, con l'espressione confisca di valore o per equivalente, si indica una particolare misura di carattere ablativo che il legislatore appronta per il caso in cui, dopo una condanna penale, non sia possibile eseguire la confisca in forma specifica, ossia la c.d. confisca diretta dei beni che abbiano un «rapporto di pertinenzialità» con il reato (Corte cost., ordinanze n. 301 e n. 97 del 2009), cosicché, mentre la confisca diretta assolve a una funzione essenzialmente preventiva, perché reagisce alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di beni che, derivando dal reato, ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, la confisca per equivalente, invece, colpisce beni di altra natura, che non hanno alcun nesso pertinenziale con il reato, palesando perciò «una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una natura "eminentemente sanzionatoria"» (Corte cost., ordinanza n. 301 del 2009, cit.). Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro od equipollente valore numerano, la confisca delle disponibilità bancarie o delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto sia titolare, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione immediata tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. 3 Tale affermazione, tuttavia, non muta la natura della confisca diretta, ma si limita a precisare che qualora il profitto del delitto sia rappresentato da denaro, come pure è avvenuto nell'odierno caso concreto, l'apprensione del medesimo dai conti bancari di chi tale delitto abbia consumato costituisce un'ipotesi di confisca diretta e non per equivalente. Sempre, però, che sia stato tale soggetto ad incamerare, in tutto o in parte, il "profitto", così da incrementare il proprio personale patrimonio monetario. 2.Ebbene - fatta tale premessa - è stato dapprima ordinato dal g.i.p. (che lo ha motivato precisando espressamente a pag.15 che "il profitto del reato, vista la sua rilevante entità e considerato lo stato di apparente sofferenza patrimoniale dei soggetti interessati, appare insuscettibile di essere allo stato rifuso dagli enti, o meglio, pe ricalcare le parole della S.C. "il patrimonio del debitore [appare] attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni" il sequestro preventivo della somma di euro 77.000, che, nei suoi connotati oggettivi, rappresenterebbe il profitto del reato di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose ascritto, a vario titolo, anche a LA, perché relativa all'ammontare dei canoni di locazione dell'immobile della foresteria che avrebbero dovuto essere veicolati sulla fallita, a tutela delle aspettative dei creditori, e non fraudolentemente dirottati a vantaggio dell'associazione sportiva all'epoca rappresentata da costui. Il sequestro è stato eseguito su di un conto corrente intestato alla figlia dell'indagato, LA LE, sul quale - a partire dal 11 agosto 2020 - è stato delegato ad operare l'indagato medesimo;
il tribunale del riesame, in assenza, sul punto, di specifiche controdeduzioni dell'organo ricorrente, "ha esaminato, voce contabile per voce contabile, tutte le annualità del conto corrente dall'Il agosto 2020 in poi" ed ha accertato che il conto corrente è stato alimentato da "due fonti fisse", la retribuzione lavorativa di LA LE - non coinvolta nella vicenda oggetto del procedimento penale - e "un bonifico mensile effettuato da NC VI quale assegno di mantenimento per la sua ex moglie"; tutti i prelevamenti sono stati effettuati da NC LE, che vive nella zona di Milano. Risulta, ancora, che LA VI sia stato amministratore unico della SD G.S. ZZ dal 17 settembre 2012 al 15 agosto 2015, oltre che suo socio (pag.8 decreto di sequestro preventivo) e che in data 17 settembre 2015, dopo l'inizio di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della proprietaria AD S.R.L., il custode giudiziario della foresteria appositamente nominato abbia concluso un contratto di locazione dello stabile con la Coop. Freedom al canone annuo di 48.000 euro (pag. 9 decreto di sequestro preventivo). Nessun elemento è stato indicato, nel provvedimento genetico e dall'organo dell'accusa oggi ricorrente, in qualche misura idoneo a collegare l'importo del credito in denaro illecitamente drenato dalle casse della fallita - che il g.i.p. ha individuato (pag.12) nella "somma che La IT avrebbe percepito se avesse contratto direttamente la locazione con la Coop. Casa Freedom, senza l'interposizione della SD Azzurra" - e tenuto conto del fatto che il contratto 4 funzionale all'operazione concretamente distrattiva della pigione è del 31 ottobre 2014 e che il 17 settembre 2015 ne è "subentrato" uno nuovo, curato però, legittimamente, dal custode giudiziario e non più attinente alla gestione di LA VI - alle consistenze patrimoniali del conto corrente de quo, sul quale - è bene ripetere - l'indagato LA VI ha potuto operare dall'agosto del 2020. In definitiva, a prescindere dalla soluzione dell'interrogativo se l'ampia delega ad operare sul conto corrente della figlia sia sufficiente ad attribuire all'attuale indagato la "disponibilità" delle risorse ivi depositate, difetta in toto la prova, anche solo indiziaria, della riconducibilità delle medesime, già oggetto di sequestro, alla nozione di profitto confiscabile, ovvero, in altri termini, che le somme di denaro provenienti dal reato di bancarotta fraudolenta impropria - id est: le disponibilità liquide che avrebbero dovuto confluire nel patrimonio de LA AD S.R.L. e che, invece, sono state dirottate alla SD G.S. ZZ in virtù del contratto stipulato da LA VI in qualità di suo legale rappresentante - siano pervenute personalmente all'indagato e ne abbiano accresciuto le consistenze patrimoniali. 3. A tanto può ancora aggiungersi che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. è proponibile solo per violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.) e che in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o puramente "apparente". Più precisamente, si è osservato che motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 5 Ebbene, l'iter logico-giuridico seguito dall'ordinanza gravata risulta chiaro ed esauriente ed espresso in esito ad una ponderata analisi delle voci del conto corrente sequestrato, che per un verso ha restituito prova di un suo preponderante e regolare utilizzo da parte della figlia dell'indagato, LE, che, estranea ai fatti oggetto del procedimento penale, vive e lavora in Lombardia e che ha eseguito tutti i prelievi registrati;
e, per altro verso, ha dato contezza di un assai limitato accesso dell'indagato in veste di delegato ad operare, che vi ha eseguito accreditamenti relativi alla corresponsione dell'assegno alimentare a favore della ex moglie, madre della titolare del conto corrente e, peraltro, in un arco temporale di molto successivo a quello di consumazione dei reati ipotizzati. Al giudice di legittimità non è dunque consentito un vaglio oltre modo penetrante delle argomentazioni spese dal provvedimento impugnato che, al di là della questione della natura giuridica dell'istituto della delega ad operare sul conto corrente altrui e della estensione o riduzione del concetto di "disponibilità di fatto" in base alla previsione, o meno, di limiti imposti dal delegante al suo esercizio, ha diffusamente e congruamente esplicitato le ragioni che comunque condurrebbero ad escludere la riconducibilità delle risorse del conto corrente al patrimonio dell'indagato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Così deciso in Roma, il 24/11/2023 Il consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 4600 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/11/2023 Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa, che ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti di LA VI per la somma di euro 77.000, profitto del reato, parzialmente eseguito su conto corrente acceso presso Intesa S.Paolo, di titolarità della figlia, LA LE, in relazione al quale egli aveva delega ad operare. LA VI è persona indagata per il delitto di cui agli artt. 81 cpv.,110 c.p.,223 co. 2 n. 2 r.d. n. 267/42 - di cui al capo 3, lett. a) dell'incolpazione provvisoria - attribuito, per quanto di interesse per il presente scrutinio, in concorso, a NT SI e EL CA in qualità di liquidatori de LA AD S.R.L. (poi anche solo LA AD o "la fallita"), dichiarata fallita il 21 ottobre 2020, al ridetto LA VI in qualità di amministratore della SD G.S. ZZ (poi anche SD), associazione non riconosciuta e a CO Santo, ideatore dell'operazione criminosa, socio di maggioranza de LA AD S.R.L., titolare di fatto della SD G.S. ZZ: essi avrebbero contribuito a cagionare il dissesto della società poi fallita, realizzando le seguenti condotte, finalizzate a dare in godimento sostanzialmente gratuito alla SD G.S. ZZ un immobile costituente una "foresteria" collegata ad un centro sportivo, di proprietà della società fallita (e in liquidazione dal 2010), consentendo a tale associazione di sublocarlo a titolo oneroso, senza mai direttamente incassarne i frutti civili, in evidente pregiudizio per i creditori. In particolare: in un primo tempo, il 31 ottobre 2014, NT, LA e CO - in tali vesti - hanno stipulato, per conto della affittuaria SD, un (fittizio) contratto di locazione, con la proprietaria LA AD, dell'immobile di foresteria, per un canone irrisorio (7500 euro annui), poi sostanzialmente mai corrisposto, ed hanno tuttavia contestualmente permesso alla SD di sublocare il bene a terzi - la COOP.SOCIALE CASA FREEDOM - per un canone annuo di euro 84.000 (CONTESTAZIONE DEL PUNTO "A" DEL CAPO 3); in un secondo tempo, una volta divenuto inefficace, per talune vicissitudini giudiziarie, il citato contratto del 31 ottobre 2014, il nuovo liquidatore della fallita, EL, sempre su decisivo input di CO, ha consentito alla SD di riappropriarsi dell'immobile sulla scorta della reviviscenza "di fatto" dell'ormai risolto contratto di locazione del 31 ottobre 2014, così da permettere a quest'ultima, in quel momento rappresentata da LI LE, in quanto amministratore unico dal 11 luglio 2019 al 10 settembre 2020 - di nuovamente sublocarlo a titolo oneroso a terzi - la PIU' SERVIZI S.R.L. - per un canone annuo di euro 48.000 (CONTESTAZIONE DEL PUNTO "B" DEL CAPO 3), sottraendo ancora risorse destinabili al soddisfacimento dei creditori della fallita. L'ordinanza del Tribunale del riesame, dopo una sommaria premessa, ha accolto i motivi di gravame della difesa di LA LE, sul rilievo che si tratterebbe di un conto corrente movimentato esclusivamente dalla titolare e che le uniche operazioni eseguite dall'indagato LA VI sarebbero circoscritte a versamenti di denaro a titolo di assegno di mantenimento a favore della ex moglie, madre della intestataria del conto. Ancora, il tribunale del riesame ha osservato, con il richiamo di precedenti giurisprudenziali, che l'attribuzione della delega ad operare sul conto corrente, in assenza di elementi probatori di maggiore pregnanza, non sarebbe sufficiente a fornire dimostrazione dell'effettiva disponibilità delle risorse in capo all'indagato. 1.11 pubblico ministero ha dedotto un unico motivo, poggiato sull'erronea applicazione dell'art. 240 terzo comma cod. pen., in riferimento all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con altro, preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità - successivo a quello richiamato - secondo il quale la delega ad operare, ove rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, se non connotata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme ivi depositate. Del resto - prosegue il ricorrente - la misura reale può essere eseguita in via "diretta" sul "patrimonio di cui l'indagato ha la materiale disponibilità, ossia il medesimo in cui si è realizzato l'indebito arricchimento". Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Ferdinando Lignola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. In data 16 novembre 2023 il difensore di LA LE ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.11 sequestro preventivo richiesto dal pubblico ministero e disposto dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di LA VI si è fondato sulla previsione di cui all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., secondo il quale "il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca", in quanto avente per oggetto, in tesi d'accusa, il "profitto" - di cui è consentita la confisca, a norma dell'art. 240 comma 1 cod. pen. ("Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto") - del delitto di bancarotta fraudolenta impropria, contestata al capo 3), punto a), dell'incolpazione provvisoria. 9 Si tratta, dunque, di una ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca, facoltativa, del profitto del reato. Il "profitto del reato" confiscabile, secondo l'insegnamento di questa Corte, è costituito dal vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Cass. sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Cass. sez.2, n. 53650 del 05/10/2016, P.M. in proc. Maiorano, Rv. 268854; e, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sez. 5, n. 11981 del 07/12/2017, P.M. in proc. Scuto, Rv.272855); la confisca a cui è finalizzato il sequestro nel caso in esame rientra tra le misure di sicurezza patrimoniali, e la sua ratio non è pertanto quella di infliggere un'ulteriore sanzione, di natura patrimoniale, ma quella di evitare che chi abbia consumato un illecito di rilievo penale possa lucrare il profitto, strettamente inteso, che ne è derivato;
essa non possiede natura recuperatoria o risarcitoria, se non nei limiti che si sono appena tracciati, che rimangono strumentali alla sottrazione, con l'espropriazione ad opera dello Stato, dell'accrescimento economico derivato dalla commissione del reato. In definitiva, colui che non abbia tratto profitto dal reato non può essere raggiunto dalla misura ablatoria. Il c.d. sequestro "per equivalente" finalizzato alla confisca, invece, ha natura prettamente sanzionatoria, a differenza del sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259103; Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255037) e non si applica all'istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa del profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte costituzionale ha più volte chiarito che, con l'espressione confisca di valore o per equivalente, si indica una particolare misura di carattere ablativo che il legislatore appronta per il caso in cui, dopo una condanna penale, non sia possibile eseguire la confisca in forma specifica, ossia la c.d. confisca diretta dei beni che abbiano un «rapporto di pertinenzialità» con il reato (Corte cost., ordinanze n. 301 e n. 97 del 2009), cosicché, mentre la confisca diretta assolve a una funzione essenzialmente preventiva, perché reagisce alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di beni che, derivando dal reato, ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, la confisca per equivalente, invece, colpisce beni di altra natura, che non hanno alcun nesso pertinenziale con il reato, palesando perciò «una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una natura "eminentemente sanzionatoria"» (Corte cost., ordinanza n. 301 del 2009, cit.). Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro od equipollente valore numerano, la confisca delle disponibilità bancarie o delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto sia titolare, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione immediata tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. 3 Tale affermazione, tuttavia, non muta la natura della confisca diretta, ma si limita a precisare che qualora il profitto del delitto sia rappresentato da denaro, come pure è avvenuto nell'odierno caso concreto, l'apprensione del medesimo dai conti bancari di chi tale delitto abbia consumato costituisce un'ipotesi di confisca diretta e non per equivalente. Sempre, però, che sia stato tale soggetto ad incamerare, in tutto o in parte, il "profitto", così da incrementare il proprio personale patrimonio monetario. 2.Ebbene - fatta tale premessa - è stato dapprima ordinato dal g.i.p. (che lo ha motivato precisando espressamente a pag.15 che "il profitto del reato, vista la sua rilevante entità e considerato lo stato di apparente sofferenza patrimoniale dei soggetti interessati, appare insuscettibile di essere allo stato rifuso dagli enti, o meglio, pe ricalcare le parole della S.C. "il patrimonio del debitore [appare] attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni" il sequestro preventivo della somma di euro 77.000, che, nei suoi connotati oggettivi, rappresenterebbe il profitto del reato di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose ascritto, a vario titolo, anche a LA, perché relativa all'ammontare dei canoni di locazione dell'immobile della foresteria che avrebbero dovuto essere veicolati sulla fallita, a tutela delle aspettative dei creditori, e non fraudolentemente dirottati a vantaggio dell'associazione sportiva all'epoca rappresentata da costui. Il sequestro è stato eseguito su di un conto corrente intestato alla figlia dell'indagato, LA LE, sul quale - a partire dal 11 agosto 2020 - è stato delegato ad operare l'indagato medesimo;
il tribunale del riesame, in assenza, sul punto, di specifiche controdeduzioni dell'organo ricorrente, "ha esaminato, voce contabile per voce contabile, tutte le annualità del conto corrente dall'Il agosto 2020 in poi" ed ha accertato che il conto corrente è stato alimentato da "due fonti fisse", la retribuzione lavorativa di LA LE - non coinvolta nella vicenda oggetto del procedimento penale - e "un bonifico mensile effettuato da NC VI quale assegno di mantenimento per la sua ex moglie"; tutti i prelevamenti sono stati effettuati da NC LE, che vive nella zona di Milano. Risulta, ancora, che LA VI sia stato amministratore unico della SD G.S. ZZ dal 17 settembre 2012 al 15 agosto 2015, oltre che suo socio (pag.8 decreto di sequestro preventivo) e che in data 17 settembre 2015, dopo l'inizio di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della proprietaria AD S.R.L., il custode giudiziario della foresteria appositamente nominato abbia concluso un contratto di locazione dello stabile con la Coop. Freedom al canone annuo di 48.000 euro (pag. 9 decreto di sequestro preventivo). Nessun elemento è stato indicato, nel provvedimento genetico e dall'organo dell'accusa oggi ricorrente, in qualche misura idoneo a collegare l'importo del credito in denaro illecitamente drenato dalle casse della fallita - che il g.i.p. ha individuato (pag.12) nella "somma che La IT avrebbe percepito se avesse contratto direttamente la locazione con la Coop. Casa Freedom, senza l'interposizione della SD Azzurra" - e tenuto conto del fatto che il contratto 4 funzionale all'operazione concretamente distrattiva della pigione è del 31 ottobre 2014 e che il 17 settembre 2015 ne è "subentrato" uno nuovo, curato però, legittimamente, dal custode giudiziario e non più attinente alla gestione di LA VI - alle consistenze patrimoniali del conto corrente de quo, sul quale - è bene ripetere - l'indagato LA VI ha potuto operare dall'agosto del 2020. In definitiva, a prescindere dalla soluzione dell'interrogativo se l'ampia delega ad operare sul conto corrente della figlia sia sufficiente ad attribuire all'attuale indagato la "disponibilità" delle risorse ivi depositate, difetta in toto la prova, anche solo indiziaria, della riconducibilità delle medesime, già oggetto di sequestro, alla nozione di profitto confiscabile, ovvero, in altri termini, che le somme di denaro provenienti dal reato di bancarotta fraudolenta impropria - id est: le disponibilità liquide che avrebbero dovuto confluire nel patrimonio de LA AD S.R.L. e che, invece, sono state dirottate alla SD G.S. ZZ in virtù del contratto stipulato da LA VI in qualità di suo legale rappresentante - siano pervenute personalmente all'indagato e ne abbiano accresciuto le consistenze patrimoniali. 3. A tanto può ancora aggiungersi che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. è proponibile solo per violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.) e che in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o puramente "apparente". Più precisamente, si è osservato che motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 5 Ebbene, l'iter logico-giuridico seguito dall'ordinanza gravata risulta chiaro ed esauriente ed espresso in esito ad una ponderata analisi delle voci del conto corrente sequestrato, che per un verso ha restituito prova di un suo preponderante e regolare utilizzo da parte della figlia dell'indagato, LE, che, estranea ai fatti oggetto del procedimento penale, vive e lavora in Lombardia e che ha eseguito tutti i prelievi registrati;
e, per altro verso, ha dato contezza di un assai limitato accesso dell'indagato in veste di delegato ad operare, che vi ha eseguito accreditamenti relativi alla corresponsione dell'assegno alimentare a favore della ex moglie, madre della titolare del conto corrente e, peraltro, in un arco temporale di molto successivo a quello di consumazione dei reati ipotizzati. Al giudice di legittimità non è dunque consentito un vaglio oltre modo penetrante delle argomentazioni spese dal provvedimento impugnato che, al di là della questione della natura giuridica dell'istituto della delega ad operare sul conto corrente altrui e della estensione o riduzione del concetto di "disponibilità di fatto" in base alla previsione, o meno, di limiti imposti dal delegante al suo esercizio, ha diffusamente e congruamente esplicitato le ragioni che comunque condurrebbero ad escludere la riconducibilità delle risorse del conto corrente al patrimonio dell'indagato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Così deciso in Roma, il 24/11/2023 Il consigliere estensore Il Presidente