Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 22/12/2025, n. 8279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8279 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08279/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01715/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2023, proposto da
AN ES, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Capuano, Fabiana Raiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati MA Antonella Verde, Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento di cui alla nota prot. 12136/2023 del 20/02/2023, con cui il Dirigente ad interim del Settore Urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia ha disposto il diniego definitivo, ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, alla richiesta di permesso di costruire prot. n. 78995 del 03/11/2021, per gli interventi di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 380/2001 – ristrutturazione edilizia – del fabbricato sito in via Renato Raiola n. 72;
- della nota prot. n. 4058/2022 del 20/01/2022 del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia, recante preavviso di diniego, ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, sulla richiesta di permesso di costruire prot. n. 78995 del 03/11/2021, per gli interventi di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 380/2001 – ristrutturazione edilizia – del fabbricato sito in via Renato Raiola n. 72;
- del verbale prot. n. 11235/2022 dell'11/02/2022 del Tavolo Tecnico, con il quale si dava atto che “dopo la ampia discussione, si riteneva opportuno un approfondimento a valle del parere legale generale, da rendersi dall'Ufficio competente, nonché con la Sovrintendenza di Napoli, riservandosi all'esito di convocare le parti e procedere alla conclusione del procedimento amministrativo”;
- della disposizione di servizio prot. n. 85795/2022 del 06/12/2022 del Settore Urbanistica – Settore Ambiente della città di Castellammare di Stabia, in persona del rappresentante legale p.t., con cui si disponeva, altresì, “B. Per le istanze edilizie agli atti presentate ai sensi della Legge Regionale n. 19/2009, ancora prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2021, per le quali non risulta avviato alcun iter istruttorio, si procederà in virtù dell'art. 30 della Legge 11 marzo 1953, n. 87 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale” e pertanto alla comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 ai titolari delle pratiche edilizie” e comunque “l'annullamento di tutte le disposizioni precedenti disciplinanti l'applicazione della L.R. 19/2009 sul territorio comunale di Castellammare di Stabia”;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa MA RA D'RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna il provvedimento con cui il dirigente ad interim del Settore Urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia ha disposto il diniego definitivo alla richiesta di permesso di costruire del 3 novembre 2021, per interventi di ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione con ampliamento del 35%) ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2009, in relazione al fabbricato di cui è proprietaria, sito in via Renato Raiola, n. 72 e ricadente in Zona territoriale 7 del P.U.T.
1.1 Il provvedimento di diniego, confermando i motivi ostativi comunicati ex art. 10 bis, si fonda sulla considerazione che “ l’istanza di PdC è stata richiesta ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i, norma non applicabile ai territori assoggettati al PUT ex L.R. 35/87 e s.m.i., giusta sentenza n. 261 del 2021 della Corte Costituzionale, pubblicata in G.U. il 29/12/2021, con efficacia erga omnes”.
Con la richiamata sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 bis , commi 2, 3 e 4, della L.R.C. 28 dicembre 2009, n. 19, nella parte in cui “ prevedono che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, quando esse non prevedono limiti di inedificabilità assoluta”.
Secondo il Comune resistente , “per il territorio di Castellammare di Stabia non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli di inedificabilità assoluti previsti nella L.R. n. 35/1987 (Piano Urbanistico Territoriale dell’area Sorrentino – Amalfitana) e, in questo modo, un’istanza richiesta ai sensi della L.R. 19/2009 s.m.i. non trova applicazione ai territori sottoposti al PTP e quelli di pertinenza del PUT di cui alla legge 35/1987”.
In particolare, secondo il Comune rileverebbe l’art. 17 della L.R. 35/87, che, con riferimento alle prescrizioni della zona territoriale 7, “Razionalizzazione insediativa a tutela delle risorse agricole” recita: “ L’edificazione nelle zone agricole è disciplinata, giusta la carta dell’uso agricolo del suolo, dalle disposizioni di cui al punto 1.8 del titolo II dell’allegato alla L.R. n. 14/1982 ”. Sicché, la disciplina urbanistica relativa alle Zone Agricole, ricomprese nella Z.T. 7 del PUT, sarebbe regolata dalle previgenti disposizioni della L.R.C. 14/1982 che, essendo richiamate dall’art. 17 PUT (norma paesaggistica), non sarebbero derogabili da parte della L.R.C. 19/2009.
1.2 A fondamento del ricorso deduce tre articolati motivi con cui lamenta vizi di violazione e falsa applicazione della normativa di settore nonché della legge sul procedimento amministrativo (artt. 5 e 12 bis della L.R. 19/2009; artt. 10 E 20 del D.P.R. 380/01; art. 17 della L.R. 35/1987; art. 1 comma 79 della L.R.C. 16/2014; art. 2 della legge 241/1990), lamentando:
I) l’erronea applicazione al caso di specie della normativa di riferimento, atteso che le previsioni di cui al punto 1.8 del titolo II dell’allegato alla L.R.C. n. 14/1982, richiamato dall’art. 17 della L.R. 35/87 (PUT), sarebbero da disapplicarsi, in forza del disposto di cui all’art. 1, comma 79, della L.R.C. n. 16/2014, successiva al PUT, non incisa dalla pronuncia della Corte Costituzionale, che contempla gli interventi che possono realizzarsi nella zona territoriale 7;
II) in ogni caso, l’erroneità del diniego, stante l’assentibilità dell’intervento, in quanto l’area in questione non sarebbe interessata da vincoli, nonché la contraddittorietà dell’azione comunale, tenuto conto che il nuovo piano comunale adottato qualifica l’area de qua come edificabile;
III) violazione dell’art.7 L. 241/1990 in quanto il Comune avrebbe dovuto nuovamente coinvolgere il privato nel procedimento amministrativo in seguito alla disposizione di servizio del 6 dicembre 2022.
2. Si è costituito il Comune di Castellammare di Stabia per resistere alle avverse pretese, difendendo la legittimità dei propri atti e instando per la reiezione.
3. All’udienza pubblica del 23 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Come anticipato in premessa, secondo la prospettazione di parte, il Comune resistente avrebbe fondato il diniego ritenendo erroneamente applicabili le previsioni di cui alla L.R.C. n. 14/1982 alle zone territoriali 7 del PUT - L.R. n. 35/1987 (Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino – Amalfitana). Tuttavia per tali zone:
I) relativamente al Comune di Castellammare di Stabia, il PUT non impone il vincolo di “inedificabilità assoluta”, e la richiamata sentenza n. 261 del 2021 della Corte Costituzionale non rileverebbe nella fattispecie concreta all’esame in quanto l’intervento richiesto non contrasterebbe con il PUT;
II) la disciplina applicabile agli interventi da realizzarsi nelle aree ricomprese nella zona territoriale 7 del P.U.T., infatti, sarebbe contemplata all’art. 1, comma 79, della L.R.C. n. 16/2014, in alcun modo interessata dalla pronuncia della Corte Costituzionale, recante norme in tema di “interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale, nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo”. In applicazione di tale norma, per la Z.T. 7 resterebbero ferme le prescrizioni di tutela paesaggistica previste dall’art. 17 del PUT, disapplicandosi tutte le altre prescrizioni della medesima legge, ivi comprese quelle inerenti al profilo edilizio. Dunque, gli interventi edilizi in tale zona sarebbero disciplinati dalle disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti ai sensi della legge regionale 16/2004, lasciando spazio all’applicabilità del Piano Casa - come anche chiarito dalla circolare applicativa della Regione Campania n. 15495 del 22 aprile 2022, che ne riconosce l’applicabilità, purché nel rispetto delle procedure per l’acquisizione dei pareri sugli interventi in materia di tutela paesaggistica.
4.1 Il ricorso è fondato.
4.2 L’art. 17 del P.U.T. dell'Area Sorrentino-Amalfitana (L.R. 35/87), con riferimento alle prescrizioni della zona territoriale 7, stabilisce, al secondo comma che: “(…) dovranno essere articolate in zone di Piano regolatore, con normativa, nel rispetto delle indicazioni del presente articolo;” e al terzo comma che: “ L’edificazione nelle zone agricole è disciplinata, giusta la carta dell’uso agricolo del suolo, dalle disposizioni di cui al punto 1.8 del titolo II dell’allegato alla L.R. n. 14/1982.”.
In seguito, l’art. 1, comma 79, della L. 16/2014, “Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo” ha previsto che “Per la zona territoriale 7 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 "Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana." restano ferme le prescrizioni di tutela paesaggistica previste all'articolo 17 e si disapplicano tutte le altre prescrizioni della medesima legge. Gli interventi, pertanto, sono disciplinati dalle disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti ai sensi della legge regionale n. 16/2004 e del Reg. reg. 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio)”.
Tale sopravvenuta previsione, dunque, come anche chiarito da condivisa giurisprudenza, ha comportato che “lo stesso richiamo alla L.R.C. n. 14/1982 non è ostativo all’applicazione del Piano Casa nelle Zone 7 del P.U.T.; questo principalmente per il motivo per cui, per effetto dell’art. 1, comma 79, della L.R.C. n. 16/2014, risulta disapplicato il rinvio operato dall’art. 17 del P.U.T. alla L.R.C. n. 14/1982” ( cfr . T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno – sez. II, r.g. n. 650/2023 e n. 493/2023).
Nel caso all’esame, il provvedimento di rigetto finale si fonda sul preavviso di diniego prot. 4058 del 20 gennaio 2022, in cui si fa espresso richiamo proprio alla normativa di tutela di cui alla L.R. 14/1982 ritenuta ostativa all’intervento.
Tuttavia, per quanto esposto, le prescrizioni di tutela della precitata legge del 1982 sono state superate dall’art. 1, comma 79, della L.R.C. n. 16/2014, di modo che risulta inconferente il richiamo operato nel diniego impugnato alla sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 12 bis , della L.R.C. n. 19/2009, nella parte in cui prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta. Tale pronuncia ha ribadito il principio costituzionale della primazia della pianificazione paesaggistica su ogni altro strumento di pianificazione territoriale e urbanistica ma non ha anche implicato di per sé un’esclusione generalizzata dell’applicabilità del Piano casa in tutte le aree tutelate dal PUT, indipendentemente dal fatto che siano o meno assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta, come invece adombrato dall’amministrazione resistente.
In altre parole, poiché per effetto della pronuncia della Corte costituzionale non sono consentite deroghe da parte di strumenti gerarchicamente sottordinati al PUT della Costiera Amalfitana-sorrentina, gli interventi di cui dalla legge regionale n.19/2009 intanto possono essere realizzati nei territori sottoposti al PUT in quanto siano con esso compatibili, a tal fine occorrendo una valutazione della fattispecie concreta, involgente la verifica dell’assenza di contrasto con le specifiche previsioni di tutela, posto che il paesaggio assurge sempre a valore prevalente.
Peraltro, in linea con la prospettata interpretazione del complesso normativo esaminato, in seguito alla precitata pronuncia del giudice delle leggi, è anche intervenuta la L.R. n. 13/2022 che ha previsto - all’art. 4, comma 7, rubricato “Interventi edilizi di rigenerazione urbana” - che “ per gli interventi di cui al presente articolo resta ferma l’inderogabilità alla pianificazione paesaggistica... È in ogni caso necessario che gli interventi ricadenti in aree sottoposte a tutela siano subordinati al preventivo parere dell’Ente preposto alla tutela dello stesso. ”.
4.3 In conclusione, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
5. Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RA AL, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
MA RA D'RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RA D'RI | MA RA AL |
IL SEGRETARIO