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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 15469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15469 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi di Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedi pento a carico di SS IA, nato a [...] il [...], RN VI nata a [...] il [...], RN MA, nata a [...] il [...], SS AN, nato a [...] il [...], NO IA CA, nato a [...] il [...], NT AR, nato a [...] il [...], GI Mich ele, nato a [...] il [...]; GI HE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 12/03/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale e di quello di GI HE;
udito per RN MA e SS AN l'avv. Angelo Pariani che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15469 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 20/11/2024 udito per NT AR e NO IA CA l'avv. Roberto Lancell Ati, per delega dell'avv. Giovanni Orlandi in difesa di NT e per delega lell'avv. TE ER in difesa di NO, che ha concluso chiedendo il ris etto del ricorso del Procuratore generale;
udito per GI HE l'avv. Roberto Lancellotti, che ha concluso Ct ledendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 12 marzo 2024 la Corte di appello di Bre cia, per quanto qui di interesse, ha dichiarato inammissibile il ricorso per ca;
sazione convertito in appello proposto dal Pubblico ministero e ha dichiarato ese :utiva la sentenza impugnata nei confronti di IA SS, VI e MA RN, IA CA NO e AR NT;
ha confermato la condanna di HE GI, ma ha ridotto l'importo della confisca diretta e per equivalent a euro 213.603,28 e gli ha revocato il beneficio della sospensione condizionale ch Ila pena riconosciuto con sentenza in data 29 giugno 2015 della Corte di appello di Brescia, irrevocabile il 15 marzo 2017. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ecc .pisce la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione in relazione all art. 581 cod. proc. pen. Espone che il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bresci a aveva impugnato la sentenza in data 12 maggio 2023 del G.u.p. del Tribunale c i Brescia per mancanza di motivazione del trattamento sanzionatorio, in particol )re degli aumenti della continuazione, in relazione ai singoli imputati, mentre il Prc curatore generale presso la Corte di appello di Brescia aveva impugnato per v olazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 648-quater cod. pen. Siccome GI aveva a sua volta impugnato, i ricorsi per cassazione della F rocura e della Procura generale erano stati convertiti in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. La Corte di appello aveva dichiarato il ricorso del Pubblico i ninistero inammissibile perché il motivo sull'individuazione del reato più grave i !ra stato aspecifico e perché il motivo sull'assenza di motivazione dei singoli aun enti non si era tradotto in un motivo di doglianza della pena comportando il i lifetto di interesse a impugnare, e aveva ridotto la confisca nei confronti di LO ice. Il Procuratore generale ricorrente censura la dichiara;
ione di inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero perché la Corte di appe lo aveva indebitamente sovrapposto il giudizio rescindente a quello rescissori ). A suo avviso, solo una volta ottenuto l'annullamento della sentenza impugn ìta (fase rescindente), il Pubblico ministero avrebbe potuto chiedere nella sede su a propria 2 la condanna a una pena più elevata (fase rescissoria). La richiesta del Pro' mratore generale nel corso dell'udienza del 22 febbraio 2024 di rideterminare la pena complessiva inflitta agli imputati si inserisce nella fase rescissoria celebrali dinanzi alla Corte di appello dopo la richiesta di accoglimento del ricorso per ca. sazione convertito in appello. Sostiene che era chiaro che intendesse chiedere r ene più alte, donde l'interesse a impugnare. 3.HE GI articola quattro motivi di ricorso per cassazion e. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione agli art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento agli art. 24, 111 Cost. e 6, par. 3, lett. a, CEDU. Sostiene che era stato un utilizzatore e che i Giudici non avevano conside -ato che le fatture erano confluite interamente nelle dichiarazioni dei redditi della r ligmetal S.r.l. tant'è vero che era stato indicato dall'Agenzia delle Entrate come;
oggetto coobbligato della società in relazione alle annualità 2020 e 2021. Se fosse stata corretta la contestazione a suo carico ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 si sarebbe potuto difendere dall'accusa di emissione di fatture soggetti famente inesistenti ed esenti da IVA dimostrando che i costi erano deducibili ai ensi del d.P.R. n. 917 del 1986 in quanto effettivi, inerenti, competenti, certi, det erminati o determinabili;
non vi era stata alcuna sovrafatturazione;
i costi doctimentati nelle fatture soggettivamente inesistenti non erano espressione di di trazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività d'impresa; I criterio relativo all'inerenza delle fatture era oggettivo in ordine alla natura de l'attività svolta, alla destinazione dei beni acquistati, al reimpiego dell'attività comr Invece, era stato condannato per un reato che non aveva commesso. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge e/o il vizio di motivazione in relazione all'art. 416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen. Osser m che il presunto gruppo criminale aveva operato dal 2018 al 2021, mentre le cc ndotte a lui ascritte erano riferite al ridottissimo lasso di tempo, dal marzo 2020 al gennaio 2021; all'interno dell'associazione erano stati indicati tra promotori e par tecipanti trenta persone, tra cui i gestori di fatto delle cartiere, i soggetti dediti al -ecupero e alla distribuzione del denaro contante, soggetti di fiducia dei capi pl °motori, dediti all'individuazione dei canali di approvvigionamento del denaro ontante, amministratori delle società di comodo, amministratori e collaboratori dell e società compiacenti di autotrasporto, procacciatori di fornitori di materiale ferros ) nonché un numero limitatissimo di utilizzatori di fatture oggettivamente in ?sistenti. Segnala i seguenti elementi in suo favore: nel lungo lasso di tempo di osst rvazione dell'associazione, le conversazioni captate erano state sporadiche e li nitate al tempo in cui aveva intrattenuto rapporti con SS per cinque o sei trasporti "nero su nero"; aveva continuato a utilizzare il suo cellulare e non un cellulare I i dedicato;
aveva offerto la sua disponibilità solo per un'occasione in rei 3zione ‘i 3 - contratto di locazione;
il contributo era stato estemporaneo, nulla sapev a prima della conversazione del 18 giugno 2020 e nulla aveva saputo dopo;
era es :luso un suo ruolo di procacciatore di fornitori in nero;
il presunto "prezzo di favore " era da ricondurre nell'alveo di un "servizio differente". Con il terzo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazionr perché non gli era stata applicata la pena detentiva breve del lavoro di pubblica i itilità. Con il quarto lamenta il vizio di motivazione in ordine al calcolo del profitto da confiscare. 3. L'avv. Lorenzo Cìnquepalmi per i SS e le RN ha de positato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inarnmissibilità del ricorso del Pro :uratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di E rescia è inammissibile. La Corte territoriale ha correttamente spiegato nella sentenza im pugnata che il gravame del Pubblico ministero era stato generico perché, nella pai te in cui aveva lamentato la mancata indicazione del reato più grave rispetto a cui alcolare la pena base, non aveva dedotto l'illegalità della pena, mentre nella par:e in cui non erano stati motivati gli aumenti della continuazione, non aveva cen >urato il trattamento sanzionatorio nel suo complesso. Secondo la sentenza a Sezi ni Unite AL (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01), l'appellc , al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dr i motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critic rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione im ugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugr ante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sc no state esposte nel provvedimento impugnato. A tale regola processuale sottostal no tutte le parti del processo. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto le censure pel plesse e formulate in termini ipotetici, in assenza di motivi sull'illegalità della per a e sulla sua entità finale, con l'ulteriore osservazione che la richiesta di pene in lumento nell'udienza di appello era da ritenersi nuova rispetto all'atto introdutti , o e non coerente con questo. Il Procuratore generale ha insistito nel suo ricorso prospettando u l'inedita distribuzione delle attività processuali tra la fase rescindente e la fase recissoria. Nell'impostazione originaria, l'accoglimento dei ricorsi per cassazione avrebbe L portato all'annullamento della sentenza consentendo così ai ricorrenti di :hiedere L/M 4 gli aumenti di pena ad altra Sezione della Corte di appello, per cui, interv muta la conversione dei ricorsi in atto di appello le richieste erano state ritu ìlmente formulate in udienza. La tesi propugnata non coglie nel segno perché l'atto di appello come il ricorso per cassazione sono mezzi di impugnazione a critica vincolz ta, che presuppongono la compiuta formulazione, fin dal primo momento, di riliE vi critici specifici contro i punti e i capi della decisione nonché di conseguenziali r chieste. Come detto, nel caso in esame, le censure sono state generiche e le ichieste inesistenti per cui la Corte territoriale ha escluso l'interesse concreto E attuale all'impugnazione. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'inte esse ad impugnare, previsto in via generale dall'art. 568, comma quattro, cod. prec. pen., non può risolversi in una pretesa, meramente teorica e formale, all'e >attezza giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, iovendo l'impugnazione essere sempre diretta al conseguimento di un risultato, che sia anche indirettamente utile al proponente (tra le tante, Sez. 3, n. 3( 547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01; Sez. 5, n. 35785 del 04/05/ ?.018, El Harchi, Rv. 273630-01; Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016, Piga, Rv. 2681 )1 - 01; Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Letorri, Rv. 263538 - 01 . Non è ammesso un recupero nella fase rescissoria di motivi o richieste non formulate nell'atto di impugnazione originario, perché questo fissa il thema decider dum sul quale si deve pronunciare il giudice di grado superiore, secondo il Principio devolutivo. 5. Il ricorso di HE GI è nel complesso infondato. Il primo motivo è generico e non si confronta con la sentenza de la Corte territoriale che ha motivatamente confermato la condanna per il reato d all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, all'esito del riesame critico del compendio pro t atorio. I Giudici di merito hanno accertato che l'imputato aveva concorso, sotto 'orma di istigazione, nell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere e che, al momento dell'esercizio dell'azione penale, m n aveva indicato i costi delle fatture in dichiarazione per scelta o perché non er 3 ancora decorso il termine di presentazione della dichiarazione. Di qui la condar na per il reato dell'art. 8 e non dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 come richiesto dall'i nputato. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità second p cui la disposizione prevista dall'art. 9, che, al fine di evitare che la medesima :ondotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concor;
o di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne wvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore (t -a le più recenti, Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208 - 01). 5 Il secondo motivo, relativo al reato associativo, è del pari g anerico. L'imputato ha fatto riferimento alle "emergenze in atti" di cui non ha dedc tto né il travisamento né la manifesta illogicità. Sta di fatto che i Giudici di merit ) hanno accertato che l'imputato aveva aderito al programma criminoso tra la fine el 2019 e l'inizio del 2021 e aveva condiviso mezzi e risorse nonché i comuni prc positi e obiettivi criminali strettamente connessi al conseguimento di illeciti profitti derivanti dall'evasione fiscale. Aveva concorso nell'emissione delle fati ure per operazioni inesistenti da parte delle cartiere a vantaggio della Migmetal 3.r.l. da lui amministrata per il valore di circa cinque milioni e mezzo di eurc, aveva strettamente interagito con i SS e le RN ed era stato visto in più e :casioni ritirare il denaro contante a titolo di restituzione, aveva inoltre ricevuto c a VI RN un'utenza dedicata con istallata un'applicazione che gli perme .teva di effettuare chiamate criptate, gli era infine applicata una trattenuta di favor a dell'8- % in luogo del 10%. Il terzo motivo è inconsistente perché la Corte territoriale ha diffw annente motivato in merito all'inapplicabilità della pena detentiva breve del K voro di pubblica utilità, fondando il diniego sulla gravità dei fatti, commessi con l'a D poggio di compagini sociali differenti, sullo stabile inserimento nell'asso :l'azione criminosa, sull'entità del profitto connesso all'evasione fiscale, tutti elen lenti da cui ha tratto la certa inefficacia deterrente e rieducativa della pena so;
titutiva ( richiesta. Per giunta, ha revocato il beneficio della sospensione condizi male precedente sentenza pronunciata in data 29 giugno 2015 dalla Corte di a pello di Brescia, irrevocabile il 15 marzo 2017, statuizione non oggetto di cer sura. A differenza di quanto argomentato nel motivo, gli elementi di giudizio va lorizzati per il diniego non sono in contraddizione con quelli valorizzati ai fini dell'irrc gazione della pena in misura prossima al minimo edittale. Infatti, con riferiment) a tale profilo, si sono riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva perché l'imputato aveva messo a disp )sizione un'ingente somma di denaro, mentre con riferimento alla possibilità di a Dplicare la pena sostitutiva è stata formulata una prognosi negativa. Il quarto motivo, attinente all'entità della confisca, è infondato, assendo stato quantificato il profitto in euro 213.603,28, pari al 4 % dell'importo tot )le delle fatture per le operazioni inesistenti di euro 5.340.081,89. Si tratta di una;
Urna al ribasso che la Corte territoriale, a dispetto della richiesta subordinata di r durre la confisca a euro 480.607,38, ha desunto dalla ricostruzione dei fatti secondo le dichiarazioni dell'imputato e del capo promotore dell'associazione Giulianc SS nonché delle indagini effettuate. A differenza di quanto dedotto nel ml Itivo, la Corte territoriale ha ben spiegato che il ricorrente aveva svolto il •uolo di intermediario tra i fornitori del materiale ferroso e che SS, in car ibio del corrispettivo in denaro tratteneva il 9 % , mentre lui aumentava la percenti iale di 3 6 punti, di modo da garantirsi un guadagno del 4 % . Ha quindi motivai amente stimato che tale profitto fosse ascrivibile solo al ricorrente e alla societ t da lui rappresentata che, grazie all'emissione di quelle fatture, dava copertura a parte dell'attività commerciale svolta con indebito abbattimento dell'imponibil ai fini IRES. Si tratta quindi di un'obbligazione parziaria e non solidale che è stato possibile individuare secondo il criterio poi accolto dalla sentenza a Sezio i Unite del 26 settembre 2024 che nell'informazione provvisoria così recita: «La :onfisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della pro o a della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discende e detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificai ffle per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di den razione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di sol darietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitat 3mente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertar lento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di r iancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli E ementi acquisiti». Anche questo motivo va disatteso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene perta nto che il ricorso del P.m. debba essere dichiarato inammissibile mentre il ric Drso di HE GI deve essere rigettato, con conseguente onere per il rio irrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimer lo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Rigetta il ric )rso di GI HE che condanna al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 20 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale e di quello di GI HE;
udito per RN MA e SS AN l'avv. Angelo Pariani che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15469 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 20/11/2024 udito per NT AR e NO IA CA l'avv. Roberto Lancell Ati, per delega dell'avv. Giovanni Orlandi in difesa di NT e per delega lell'avv. TE ER in difesa di NO, che ha concluso chiedendo il ris etto del ricorso del Procuratore generale;
udito per GI HE l'avv. Roberto Lancellotti, che ha concluso Ct ledendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 12 marzo 2024 la Corte di appello di Bre cia, per quanto qui di interesse, ha dichiarato inammissibile il ricorso per ca;
sazione convertito in appello proposto dal Pubblico ministero e ha dichiarato ese :utiva la sentenza impugnata nei confronti di IA SS, VI e MA RN, IA CA NO e AR NT;
ha confermato la condanna di HE GI, ma ha ridotto l'importo della confisca diretta e per equivalent a euro 213.603,28 e gli ha revocato il beneficio della sospensione condizionale ch Ila pena riconosciuto con sentenza in data 29 giugno 2015 della Corte di appello di Brescia, irrevocabile il 15 marzo 2017. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ecc .pisce la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione in relazione all art. 581 cod. proc. pen. Espone che il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bresci a aveva impugnato la sentenza in data 12 maggio 2023 del G.u.p. del Tribunale c i Brescia per mancanza di motivazione del trattamento sanzionatorio, in particol )re degli aumenti della continuazione, in relazione ai singoli imputati, mentre il Prc curatore generale presso la Corte di appello di Brescia aveva impugnato per v olazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 648-quater cod. pen. Siccome GI aveva a sua volta impugnato, i ricorsi per cassazione della F rocura e della Procura generale erano stati convertiti in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. La Corte di appello aveva dichiarato il ricorso del Pubblico i ninistero inammissibile perché il motivo sull'individuazione del reato più grave i !ra stato aspecifico e perché il motivo sull'assenza di motivazione dei singoli aun enti non si era tradotto in un motivo di doglianza della pena comportando il i lifetto di interesse a impugnare, e aveva ridotto la confisca nei confronti di LO ice. Il Procuratore generale ricorrente censura la dichiara;
ione di inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero perché la Corte di appe lo aveva indebitamente sovrapposto il giudizio rescindente a quello rescissori ). A suo avviso, solo una volta ottenuto l'annullamento della sentenza impugn ìta (fase rescindente), il Pubblico ministero avrebbe potuto chiedere nella sede su a propria 2 la condanna a una pena più elevata (fase rescissoria). La richiesta del Pro' mratore generale nel corso dell'udienza del 22 febbraio 2024 di rideterminare la pena complessiva inflitta agli imputati si inserisce nella fase rescissoria celebrali dinanzi alla Corte di appello dopo la richiesta di accoglimento del ricorso per ca. sazione convertito in appello. Sostiene che era chiaro che intendesse chiedere r ene più alte, donde l'interesse a impugnare. 3.HE GI articola quattro motivi di ricorso per cassazion e. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione agli art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento agli art. 24, 111 Cost. e 6, par. 3, lett. a, CEDU. Sostiene che era stato un utilizzatore e che i Giudici non avevano conside -ato che le fatture erano confluite interamente nelle dichiarazioni dei redditi della r ligmetal S.r.l. tant'è vero che era stato indicato dall'Agenzia delle Entrate come;
oggetto coobbligato della società in relazione alle annualità 2020 e 2021. Se fosse stata corretta la contestazione a suo carico ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 si sarebbe potuto difendere dall'accusa di emissione di fatture soggetti famente inesistenti ed esenti da IVA dimostrando che i costi erano deducibili ai ensi del d.P.R. n. 917 del 1986 in quanto effettivi, inerenti, competenti, certi, det erminati o determinabili;
non vi era stata alcuna sovrafatturazione;
i costi doctimentati nelle fatture soggettivamente inesistenti non erano espressione di di trazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività d'impresa; I criterio relativo all'inerenza delle fatture era oggettivo in ordine alla natura de l'attività svolta, alla destinazione dei beni acquistati, al reimpiego dell'attività comr Invece, era stato condannato per un reato che non aveva commesso. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge e/o il vizio di motivazione in relazione all'art. 416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen. Osser m che il presunto gruppo criminale aveva operato dal 2018 al 2021, mentre le cc ndotte a lui ascritte erano riferite al ridottissimo lasso di tempo, dal marzo 2020 al gennaio 2021; all'interno dell'associazione erano stati indicati tra promotori e par tecipanti trenta persone, tra cui i gestori di fatto delle cartiere, i soggetti dediti al -ecupero e alla distribuzione del denaro contante, soggetti di fiducia dei capi pl °motori, dediti all'individuazione dei canali di approvvigionamento del denaro ontante, amministratori delle società di comodo, amministratori e collaboratori dell e società compiacenti di autotrasporto, procacciatori di fornitori di materiale ferros ) nonché un numero limitatissimo di utilizzatori di fatture oggettivamente in ?sistenti. Segnala i seguenti elementi in suo favore: nel lungo lasso di tempo di osst rvazione dell'associazione, le conversazioni captate erano state sporadiche e li nitate al tempo in cui aveva intrattenuto rapporti con SS per cinque o sei trasporti "nero su nero"; aveva continuato a utilizzare il suo cellulare e non un cellulare I i dedicato;
aveva offerto la sua disponibilità solo per un'occasione in rei 3zione ‘i 3 - contratto di locazione;
il contributo era stato estemporaneo, nulla sapev a prima della conversazione del 18 giugno 2020 e nulla aveva saputo dopo;
era es :luso un suo ruolo di procacciatore di fornitori in nero;
il presunto "prezzo di favore " era da ricondurre nell'alveo di un "servizio differente". Con il terzo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazionr perché non gli era stata applicata la pena detentiva breve del lavoro di pubblica i itilità. Con il quarto lamenta il vizio di motivazione in ordine al calcolo del profitto da confiscare. 3. L'avv. Lorenzo Cìnquepalmi per i SS e le RN ha de positato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inarnmissibilità del ricorso del Pro :uratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di E rescia è inammissibile. La Corte territoriale ha correttamente spiegato nella sentenza im pugnata che il gravame del Pubblico ministero era stato generico perché, nella pai te in cui aveva lamentato la mancata indicazione del reato più grave rispetto a cui alcolare la pena base, non aveva dedotto l'illegalità della pena, mentre nella par:e in cui non erano stati motivati gli aumenti della continuazione, non aveva cen >urato il trattamento sanzionatorio nel suo complesso. Secondo la sentenza a Sezi ni Unite AL (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01), l'appellc , al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dr i motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critic rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione im ugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugr ante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sc no state esposte nel provvedimento impugnato. A tale regola processuale sottostal no tutte le parti del processo. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto le censure pel plesse e formulate in termini ipotetici, in assenza di motivi sull'illegalità della per a e sulla sua entità finale, con l'ulteriore osservazione che la richiesta di pene in lumento nell'udienza di appello era da ritenersi nuova rispetto all'atto introdutti , o e non coerente con questo. Il Procuratore generale ha insistito nel suo ricorso prospettando u l'inedita distribuzione delle attività processuali tra la fase rescindente e la fase recissoria. Nell'impostazione originaria, l'accoglimento dei ricorsi per cassazione avrebbe L portato all'annullamento della sentenza consentendo così ai ricorrenti di :hiedere L/M 4 gli aumenti di pena ad altra Sezione della Corte di appello, per cui, interv muta la conversione dei ricorsi in atto di appello le richieste erano state ritu ìlmente formulate in udienza. La tesi propugnata non coglie nel segno perché l'atto di appello come il ricorso per cassazione sono mezzi di impugnazione a critica vincolz ta, che presuppongono la compiuta formulazione, fin dal primo momento, di riliE vi critici specifici contro i punti e i capi della decisione nonché di conseguenziali r chieste. Come detto, nel caso in esame, le censure sono state generiche e le ichieste inesistenti per cui la Corte territoriale ha escluso l'interesse concreto E attuale all'impugnazione. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'inte esse ad impugnare, previsto in via generale dall'art. 568, comma quattro, cod. prec. pen., non può risolversi in una pretesa, meramente teorica e formale, all'e >attezza giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, iovendo l'impugnazione essere sempre diretta al conseguimento di un risultato, che sia anche indirettamente utile al proponente (tra le tante, Sez. 3, n. 3( 547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01; Sez. 5, n. 35785 del 04/05/ ?.018, El Harchi, Rv. 273630-01; Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016, Piga, Rv. 2681 )1 - 01; Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Letorri, Rv. 263538 - 01 . Non è ammesso un recupero nella fase rescissoria di motivi o richieste non formulate nell'atto di impugnazione originario, perché questo fissa il thema decider dum sul quale si deve pronunciare il giudice di grado superiore, secondo il Principio devolutivo. 5. Il ricorso di HE GI è nel complesso infondato. Il primo motivo è generico e non si confronta con la sentenza de la Corte territoriale che ha motivatamente confermato la condanna per il reato d all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, all'esito del riesame critico del compendio pro t atorio. I Giudici di merito hanno accertato che l'imputato aveva concorso, sotto 'orma di istigazione, nell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere e che, al momento dell'esercizio dell'azione penale, m n aveva indicato i costi delle fatture in dichiarazione per scelta o perché non er 3 ancora decorso il termine di presentazione della dichiarazione. Di qui la condar na per il reato dell'art. 8 e non dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 come richiesto dall'i nputato. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità second p cui la disposizione prevista dall'art. 9, che, al fine di evitare che la medesima :ondotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concor;
o di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne wvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore (t -a le più recenti, Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208 - 01). 5 Il secondo motivo, relativo al reato associativo, è del pari g anerico. L'imputato ha fatto riferimento alle "emergenze in atti" di cui non ha dedc tto né il travisamento né la manifesta illogicità. Sta di fatto che i Giudici di merit ) hanno accertato che l'imputato aveva aderito al programma criminoso tra la fine el 2019 e l'inizio del 2021 e aveva condiviso mezzi e risorse nonché i comuni prc positi e obiettivi criminali strettamente connessi al conseguimento di illeciti profitti derivanti dall'evasione fiscale. Aveva concorso nell'emissione delle fati ure per operazioni inesistenti da parte delle cartiere a vantaggio della Migmetal 3.r.l. da lui amministrata per il valore di circa cinque milioni e mezzo di eurc, aveva strettamente interagito con i SS e le RN ed era stato visto in più e :casioni ritirare il denaro contante a titolo di restituzione, aveva inoltre ricevuto c a VI RN un'utenza dedicata con istallata un'applicazione che gli perme .teva di effettuare chiamate criptate, gli era infine applicata una trattenuta di favor a dell'8- % in luogo del 10%. Il terzo motivo è inconsistente perché la Corte territoriale ha diffw annente motivato in merito all'inapplicabilità della pena detentiva breve del K voro di pubblica utilità, fondando il diniego sulla gravità dei fatti, commessi con l'a D poggio di compagini sociali differenti, sullo stabile inserimento nell'asso :l'azione criminosa, sull'entità del profitto connesso all'evasione fiscale, tutti elen lenti da cui ha tratto la certa inefficacia deterrente e rieducativa della pena so;
titutiva ( richiesta. Per giunta, ha revocato il beneficio della sospensione condizi male precedente sentenza pronunciata in data 29 giugno 2015 dalla Corte di a pello di Brescia, irrevocabile il 15 marzo 2017, statuizione non oggetto di cer sura. A differenza di quanto argomentato nel motivo, gli elementi di giudizio va lorizzati per il diniego non sono in contraddizione con quelli valorizzati ai fini dell'irrc gazione della pena in misura prossima al minimo edittale. Infatti, con riferiment) a tale profilo, si sono riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva perché l'imputato aveva messo a disp )sizione un'ingente somma di denaro, mentre con riferimento alla possibilità di a Dplicare la pena sostitutiva è stata formulata una prognosi negativa. Il quarto motivo, attinente all'entità della confisca, è infondato, assendo stato quantificato il profitto in euro 213.603,28, pari al 4 % dell'importo tot )le delle fatture per le operazioni inesistenti di euro 5.340.081,89. Si tratta di una;
Urna al ribasso che la Corte territoriale, a dispetto della richiesta subordinata di r durre la confisca a euro 480.607,38, ha desunto dalla ricostruzione dei fatti secondo le dichiarazioni dell'imputato e del capo promotore dell'associazione Giulianc SS nonché delle indagini effettuate. A differenza di quanto dedotto nel ml Itivo, la Corte territoriale ha ben spiegato che il ricorrente aveva svolto il •uolo di intermediario tra i fornitori del materiale ferroso e che SS, in car ibio del corrispettivo in denaro tratteneva il 9 % , mentre lui aumentava la percenti iale di 3 6 punti, di modo da garantirsi un guadagno del 4 % . Ha quindi motivai amente stimato che tale profitto fosse ascrivibile solo al ricorrente e alla societ t da lui rappresentata che, grazie all'emissione di quelle fatture, dava copertura a parte dell'attività commerciale svolta con indebito abbattimento dell'imponibil ai fini IRES. Si tratta quindi di un'obbligazione parziaria e non solidale che è stato possibile individuare secondo il criterio poi accolto dalla sentenza a Sezio i Unite del 26 settembre 2024 che nell'informazione provvisoria così recita: «La :onfisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della pro o a della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discende e detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificai ffle per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di den razione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di sol darietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitat 3mente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertar lento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di r iancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli E ementi acquisiti». Anche questo motivo va disatteso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene perta nto che il ricorso del P.m. debba essere dichiarato inammissibile mentre il ric Drso di HE GI deve essere rigettato, con conseguente onere per il rio irrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimer lo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Rigetta il ric )rso di GI HE che condanna al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 20 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente