CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO GI, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
TU IS, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2458/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti, 5 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006905203 RUOL.ES.797-24 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006905203 RUOL.ES.827-24 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006905203 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006905203 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 795/2024 TARI 2014
- RUOLO n. 827/2024 IMU 2014
- RUOLO n. 819/2024 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1148/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2458/2024 depositato il 3/07/2024, il sig. RE PE, rappresentato dall'Avv. Lo Giudice, impugnava la cartella di pagamento n.29120240006905203/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, a titolo di TARI/TEFA ed IMU anni d'imposta 2014/2015.
Parte ricorrente contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo:
1- Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente del ruolo esattoriale e la sua formazione atto presupposto della cartella di pagamento.
Invalidità insanabile della notificazione;
2-inesistenza del titolo esecutivo. Avverso la cartella di pagamento eccepiva:
3- inesistenza della notifica;
4-difetto di motivazione;
5-decadenza e prescrizione;
6-omessa notifica degli atti presupposti. L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Il Comune di Canicattì si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 06/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità della costituzione di ADER, formulata dal ricorrente con la memoria illustrativa, in quanto si ritiene di aderire alla giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.31917/2022), secondo cui ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Sempre, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di parte ricorrente di carenza di legitimatio ad processum, conseguente la costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione.
Va premesso che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, incombe alla parte rappresentata l'onere dell'indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata, da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte, con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sè argomento di prova contrastante la presunzione stessa (Cass.
4.4.2001 n. 4961; Cass. 14.4.1999 n. 3677).
Ora, nel caso in esame, l'agente della riscossione ha depositato procura speciale autenticata dal Notaio Nominativo_1 - Roma repertorio n. 181515 raccolta n.12772 del 25.07.2024, da cui è possibile riscontrare che l'Avv. Nominativo_2, quale Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha conferito il mandato difensivo di rappresentanza tecnica al sig. Nominativo_3 , in qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale - Atti Introduttivi del Giudizio.
Passando al merito, si rileva che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa, in forza dei seguenti atti emessi dal Comune di Canicattì:
- avviso di accertamento n.857, a titolo di TARI anno d'imposta 2014/2015 (ruoli nn.2024/000795; 2024/000798);
- avviso di accertamento n.3794 a titolo di TARI anno d'imposta 2014 (ruolo n.2024/000797);
- avviso di accertamento n.2462 a titolo di IMU anno d'imposta 2014 (ruolo n.2024/000827);
- avviso di accertamento n.2418 a titolo di IMU anno d'imposta 2015 (ruolo n.2024/000819);
Sul punto si osserva che avverso l'avviso di accertamento n.827, relativo alla TARI 2014/2015, risulta annullato con sentenza della CGT di primo grado di Agrigento n.1067/2024.
Ne consegue, che la caducazione del titolo, ossia dell'avviso di accertamento de quo, comporta la perdita di efficacia degli atti dipendenti dalla pronuncia caducata e, quindi, della cartella di pagamento impugnata, limitatamente ai ruoli nn.2024/000795; 2024/000798.
Invece, parzialmente fondata appare l'eccezione di omessa notifica degli ulteriori atti presupposti.
Infatti, riguardo agli avvisi di accertamento n.3794 a titolo di TARI anno d'imposta 2014 (ruolo n.2024/000797),
n.2462 a titolo di IMU anno d'imposta 2014 (ruolo n.2024/000827), il Comune di Canicattì ha depositato idonea documentazione afferente la regolare notifica a mezzo del servizio postale con posta raccomandata ordinaria ( cfr. avvisi di ricevimento).
Mentre, con riferimento all'avviso di accertamento n.2418 emesso a titolo di IMU anno d'imposta 2015, il
Comune non ha depositato alcuna documentazione attestante la notificazione, sicchè la mancaza di prova di detto avviso di accertamento comporta la parziale illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata (ruolo n.2024/000819).
Considerata la parziale soccombenza, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata, limitatamente ai ruoli nn.2024/000795; 2024/000798, 2024/000819. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Agrigento, 06/10/2025
Il Relatore Presidente
PE SE EO GI PA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO GI, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
TU IS, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2458/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti, 5 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006905203 RUOL.ES.797-24 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006905203 RUOL.ES.827-24 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006905203 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006905203 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 795/2024 TARI 2014
- RUOLO n. 827/2024 IMU 2014
- RUOLO n. 819/2024 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1148/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2458/2024 depositato il 3/07/2024, il sig. RE PE, rappresentato dall'Avv. Lo Giudice, impugnava la cartella di pagamento n.29120240006905203/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, a titolo di TARI/TEFA ed IMU anni d'imposta 2014/2015.
Parte ricorrente contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo:
1- Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente del ruolo esattoriale e la sua formazione atto presupposto della cartella di pagamento.
Invalidità insanabile della notificazione;
2-inesistenza del titolo esecutivo. Avverso la cartella di pagamento eccepiva:
3- inesistenza della notifica;
4-difetto di motivazione;
5-decadenza e prescrizione;
6-omessa notifica degli atti presupposti. L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Il Comune di Canicattì si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 06/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità della costituzione di ADER, formulata dal ricorrente con la memoria illustrativa, in quanto si ritiene di aderire alla giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.31917/2022), secondo cui ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Sempre, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di parte ricorrente di carenza di legitimatio ad processum, conseguente la costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione.
Va premesso che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, incombe alla parte rappresentata l'onere dell'indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata, da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte, con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sè argomento di prova contrastante la presunzione stessa (Cass.
4.4.2001 n. 4961; Cass. 14.4.1999 n. 3677).
Ora, nel caso in esame, l'agente della riscossione ha depositato procura speciale autenticata dal Notaio Nominativo_1 - Roma repertorio n. 181515 raccolta n.12772 del 25.07.2024, da cui è possibile riscontrare che l'Avv. Nominativo_2, quale Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha conferito il mandato difensivo di rappresentanza tecnica al sig. Nominativo_3 , in qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale - Atti Introduttivi del Giudizio.
Passando al merito, si rileva che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa, in forza dei seguenti atti emessi dal Comune di Canicattì:
- avviso di accertamento n.857, a titolo di TARI anno d'imposta 2014/2015 (ruoli nn.2024/000795; 2024/000798);
- avviso di accertamento n.3794 a titolo di TARI anno d'imposta 2014 (ruolo n.2024/000797);
- avviso di accertamento n.2462 a titolo di IMU anno d'imposta 2014 (ruolo n.2024/000827);
- avviso di accertamento n.2418 a titolo di IMU anno d'imposta 2015 (ruolo n.2024/000819);
Sul punto si osserva che avverso l'avviso di accertamento n.827, relativo alla TARI 2014/2015, risulta annullato con sentenza della CGT di primo grado di Agrigento n.1067/2024.
Ne consegue, che la caducazione del titolo, ossia dell'avviso di accertamento de quo, comporta la perdita di efficacia degli atti dipendenti dalla pronuncia caducata e, quindi, della cartella di pagamento impugnata, limitatamente ai ruoli nn.2024/000795; 2024/000798.
Invece, parzialmente fondata appare l'eccezione di omessa notifica degli ulteriori atti presupposti.
Infatti, riguardo agli avvisi di accertamento n.3794 a titolo di TARI anno d'imposta 2014 (ruolo n.2024/000797),
n.2462 a titolo di IMU anno d'imposta 2014 (ruolo n.2024/000827), il Comune di Canicattì ha depositato idonea documentazione afferente la regolare notifica a mezzo del servizio postale con posta raccomandata ordinaria ( cfr. avvisi di ricevimento).
Mentre, con riferimento all'avviso di accertamento n.2418 emesso a titolo di IMU anno d'imposta 2015, il
Comune non ha depositato alcuna documentazione attestante la notificazione, sicchè la mancaza di prova di detto avviso di accertamento comporta la parziale illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata (ruolo n.2024/000819).
Considerata la parziale soccombenza, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata, limitatamente ai ruoli nn.2024/000795; 2024/000798, 2024/000819. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Agrigento, 06/10/2025
Il Relatore Presidente
PE SE EO GI PA