Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti Accordi internazionali, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950:
Accordo europeo che integra la Convenzione sulla circolazione stradale e il Protocollo relativo alla segnalazione stradale, conclusi a Ginevra il 19 settembre 1949;
Accordo europeo per l'applicazione dell'art. 23 della Convenzione sulla circolazione stradale concluso a Ginevra il 19 settembre 1949 concernente le dimensioni ed il peso dei veicoli ammessi a circolare su determinate strade degli Stati contraenti;
Dichiarazione sulla costruzione di grandi strade di traffico internazionale.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti Accordi internazionali, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950:
Accordo europeo che integra la Convenzione sulla circolazione stradale e il Protocollo relativo alla segnalazione stradale, conclusi a Ginevra il 19 settembre 1949;
Accordo europeo per l'applicazione dell'art. 23 della Convenzione sulla circolazione stradale concluso a Ginevra il 19 settembre 1949 concernente le dimensioni ed il peso dei veicoli ammessi a circolare su determinate strade degli Stati contraenti;
Dichiarazione sulla costruzione di grandi strade di traffico internazionale.