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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 910/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
NASO DOMENICO
ricorrente e
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'AVV. CAVALLO ALESSIA resistente
OGGETTO: Altre ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il docente ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale del Lavoro di Tivoli il Parte_1
in epigrafe indicato al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento CP_1
prot. n. 30778 del 29.09.2022 con il quale l'amministrazione scolastica aveva disposto la revoca della proposta di assunzione ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.l. n. 73 del
25.05.2021, nonchè l'accertamento del proprio diritto all'immissione in ruolo con decorrenza economica e giuridica dall'a.s. 2022/23 e conseguente risarcimento del danno per tutte le retribuzioni maturate e non percepite con decorrenza dal 01.09.2023, quantificate in € 13.708,95, oltre danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della propria pretesa, ha rappresentato di aver conseguito in data
12.07.2022 il diploma di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola secondaria di I grado a seguito di corso-concorso indetto dall , per il quale autocertificava il possesso dei Controparte_2
seguenti titoli:
1. Certificazione “24 CFU per l'accesso al percorso FIT”, conseguita in data 19.04.2019 presso l'Università degli Studi “Roma Tre”;
2. Laurea triennale in
“Scienze dell'Educazione e della Formazione in una società multiculturale” ex D.M.
509/99 conseguita in data 19.03.2009 presso l'Università degli studi di Roma “
[...]
;
3. Laurea magistrale in “Educatore Professionale e Coordinatore dei Servizi” CP_2
(56/S – classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi – D.M. 509/99), conseguita in data 22.03.2012 presso l'Università degli Studi di Roma Tre con la votazione 110/110 (cfr. doc. 5: Certificato Laurea magistrale);
4. Esami aggiuntivi necessari per la classe di concorso A-18 (Filosofia e scienze umane). Successivamente, aveva inoltrato domanda di inserimento nelle GPS valide per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 ed era stato assegnato in suo favore un incarico presso l'I.C. “De Filippo” di Guidonia Montecelio, inopinatamente revocato dal dirigente scolastico dell'istituto in questione con nota prot. n. 30778 del 29.09.2022 per supposta carenza del titolo di studio valido per l'insegnamento nelle Scuole
Secondarie di I Grado. L'istante, assunto dall'I.C. “De Controparte_3
con contratto a tempo determinato dal 22.11.2022 sino al 30.06.2023
[...]
esclusivamente tramite l'istituto della messa a disposizione, era stato anche depennato dalle GPS di I fascia e si trovava in stato di disoccupazione dal 1.7.2023.
Il si è costituito tardivamente in giudizio, Controparte_1
ribadendo la correttezza del proprio operato in quanto il docente godrebbe, a suo dire, di un titolo abilitante all'insegnamento per la scuola secondaria di II grado e non di I grado.
Il giudice riteneva opportuno chiedere chiarimenti all'Istituto “De Filippo” di Guidonia
e all'Università di , in merito all'esclusione dalle graduatorie del ricorrente, CP_2
affinché venisse specificato se il titolo di studio da questi posseduto fosse valido per l'insegnamento nelle Scuole Secondarie di I Grado o di II grado nonché ogni ulteriore informazione utile per verificare la correttezza dell'esclusione dalle GPS I Fascia -
ADMM e dell'annullamento della proposta di contratto a tempo determinato per difetto dei requisiti previsti.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il caso di specie ha ad oggetto la verifica della legittimità dell'annullamento della proposta di contratto a tempo determinato destinata al ricorrente, effettuata dall'Istituto
“De Filippo” di Guidonia per supposta carenza dei requisiti previsti per il titolo di specializzazione del sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle Scuole
Secondarie di I Grado, a seguito di interlocuzioni e disposizioni ricevute in tal senso dal competente . Controparte_4 Al fine di affrontare tale questione, è necessario preventivamente esaminare la normativa di settore disciplinante l'ammissione al corso “Specializzazione per sostegno secondaria primo grado” – TFS Sostegno V Ciclo indetto dall CP_2
.
[...]
Il D.M. n. 92 del 8.2.2019, contenente disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del n. 249/2010 e successive CP_5
modificazioni, all'articolo 3 (rubricato “Requisiti di ammissione e articolazione del percorso”) comma 1, lett. B. prevede che: “Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: (….) b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma
1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
Il citato articolo 5 prevede poi che: “In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo
o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione”.
Infine, il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, nella sua formulazione ratione temporis, stabilisce che: “
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”
Dal disposto delle norme suindicate discende che per l'accesso al corso di specializzazione in questione è condizione necessaria e sufficiente il possesso di laurea magistrale coerente con le classi di concorso vigenti tanto per l'accesso alle procedure della scuola secondaria di I grado che di II grado.
Ed invero, dall'esame dei chiarimenti fatti pervenire da parte dell'Istituto “De Filippo” di Guidonia di cui agli atti, emerge come l'esclusione dalla GPS ed il consequenziale annullamento del contratto a tempo determinato con l'amministrazione scolastica sia stato il frutto di una erronea valutazione della classe di concorso indicata dal docente nella domanda di ammissione al corso di specializzazione.
Nello specifico, l' ha affermato di non essere riuscito, al momento Controparte_6
della stipula del contratto, ad inserire nel sistema informatico i dati relativi alla classe di concorso A-18 indicata dal docente nella domanda di ammissione al corso di specializzazione, talchè chiedeva precisazioni in merito alla ATP di Roma la quale comunicava laconicamente che il docente sarebbe stato escluso dalle GPS per mancanza del titolo di studio di accesso alle graduatorie di scuola secondaria di I grado;
evenienza che in effetti si è poco dopo verificata, nonostante l'Università di
[...]
avesse precedentemente comunicato all'Istituto - e l'Istituto all'ATP - che il CP_2
docente era anche in possesso dei requisiti per la classe di concorso A-77.
Ebbene, analizzando la posizione del docente appare indubbio come questi Pt_1
possedesse tutti i requisiti per poter ottenere la specializzazione all'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di I grado, in quanto la laurea conseguita (Laurea specialistica nella classe 56/S in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi) gli consentiva, come da D.M. 22/2005, l'accesso tanto alla classe di concorso A-18 che alla classe di concorso A-77.
Facendo riferimento, per maggior chiarezza espositiva, alla nota fatta pervenire dalla
, si evince che: “…..sia la Laurea Specialistica conseguita Controparte_2
dal Dott. nella classe 18 in sia Pt_1
la Laurea specialistica conseguita dallo stesso nella classe 56/S <programmazione e gestione dei servizi educativi formativi> rappresentano una solida preparazione interdisciplinare centrata sull'educazione e la formazione, con un focus su processi di apprendimento, dinamiche relazionali e strategie di inclusione, sviluppando competenze specifiche per la personalizzatine della didattica e la gestione delle diverse forme di disabilià. Le predette conoscenze e competenze congiuntamente a quella acquisite sviluppate con proficuità durante il corso di specializzazione garantiscono una valida formazione per l'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di primo grado.”
Alla luce di ciò, l'amministrazione scolastica ha illegittimamente depennato il ricorrente dalle GPS di I Fascia per la provincia di Roma e revocato il contratto a tempo determinato con lo stesso stipulato nell'a.s. 2022/2023.
Non può, invece, essere accolta la richiesta di immissione in ruolo con decorrenza dal contratto stipulato il 02.09.2022 i sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021.
Difatti, l'art.59, del decreto in questione, al comma 4 prevede quanto segue: “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, CP_7 Controparte_1
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124.
I successivi commi 7 e 8 prevedono poi: “7. Il percorso annuale di formazione iniziale
e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto
a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto”.
Si tratta, dunque, di una procedura straordinaria di assunzione che prevede al termine del periodo di prova di un anno, una prova disciplinare superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio;
qualora il periodo di prova non venga superato, è necessario ripeterlo per un ulteriore anno, mentre il giudizio negativo disciplinare comporta l'impossibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
In questa ottica, non è consentito al giudice sostituirsi all'insindacabile giudizio del dirigente chiamato a valutare l'idoneità del docente e della commissione esterna che deve redigere un giudizio positivo all'esito della prova disciplinare, potendo esclusivamente il sindacato giurisdizionale vertere sulla legittimità o meno dell'esclusione del docente da detta procedura;
tuttavia, avendo già il sig. Pt_1
effettuato un periodo di servizio di un anno nello stesso istituto a cui era stato originariamente destinato, l'amministrazione scolastica può essere condannata a sottoporre il docente alla valutazione di idoneità ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e alla successiva prova disciplinare finalizzata, se con esito positivo, all'immissione in ruolo con decorrenza dalla data del 02.09.2022.
Può, inoltre, essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal docente, quantificato nella perdita delle retribuzioni non corrisposte nell'a.s. 2023/2024 dal
01.07.2023 (data di cessazione del contratto a tempo determinato) al 15.02.2024 (data del ricorso introduttivo), tenuto anche conto che lo stesso è stato ingiustamente depennato dalla GPS e privato della possibilità di ottenere incarichi di supplenza in detta annualità, liquidato sulla base dei conteggi allegati e non specificatamente contestati dal resistente nella loro entità, pari ad € 13.708,95. CP_1
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa;
in ambito giuslavoristico, tale danno può configurarsi sia come perdita di ulteriori occasioni di lavoro, sia di future occasioni di progressione di carriera.
La Suprema Corte ha ampiamente chiarito che la perdita di una chance favorevole costituisce, al pari del lucro cessante, un danno quando la chance perduta aveva la ragionevole certezza o quantomeno l'elevata probabilità di avveramento, elementi entrambi da desumersi in base a indici certi ed obiettivi (Cass. n. 23862/2017). In altri termini, il lavoratore ha l'onere di provare gli elementi idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente e/o basandosi sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato (Cass. n. 11165/2018): “il danno da perdita di chances è un concetto che indica la lesione della possibilità, già esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire un risultato favorevole, come antecedente causale, in termini di probabilità, del vantaggio aspirato” (Cons. Stat., n.
372/2017, Cons. Stato n. 674 del 2014).
In alcune fattispecie, la Corte di Cassazione (Cass., 1°.3.2016, n. 4014), individuata una probabilità di promozione del 90%, ha liquidato il danno da perdita di chance nella medesima percentuale, calcolata sull'intero ammontare degli emolumenti non conseguiti.
Nel caso in esame, al contrario, non è stato allegato dall'istante alcun elemento concreto ed oggettivo sulla base del quale può calcolarsi la probabilità di conseguire il risultato sperato (ovvero l'assunzione di ruolo a seguito del superamento della prova disciplinare).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara illegittimo il D.D. prot. n. 30778 del 29.09.2022 con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalle GPS di I fascia e la conseguente risoluzione del contratto di cui al prot. n. 7747 del 02.09.2022 stipulato ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021;
- condanna il al reinserimento del ricorrente nelle GPS Controparte_1
di I Fascia per la provincia di Roma e a sottoporre lo stesso alla valutazione di idoneità ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonché alla successiva prova disciplinare finalizzata, se con esito positivo, all'immissione in ruolo con decorrenza dalla data del 02.09.2022;
- condanna il al risarcimento del danno per le Controparte_1
retribuzioni mensili non percepite, quantificato in € 13.708,95;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1
in € 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi.
Tivoli, il 26/11/2025
Il giudice
RO CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 910/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
NASO DOMENICO
ricorrente e
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'AVV. CAVALLO ALESSIA resistente
OGGETTO: Altre ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il docente ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale del Lavoro di Tivoli il Parte_1
in epigrafe indicato al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento CP_1
prot. n. 30778 del 29.09.2022 con il quale l'amministrazione scolastica aveva disposto la revoca della proposta di assunzione ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.l. n. 73 del
25.05.2021, nonchè l'accertamento del proprio diritto all'immissione in ruolo con decorrenza economica e giuridica dall'a.s. 2022/23 e conseguente risarcimento del danno per tutte le retribuzioni maturate e non percepite con decorrenza dal 01.09.2023, quantificate in € 13.708,95, oltre danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della propria pretesa, ha rappresentato di aver conseguito in data
12.07.2022 il diploma di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola secondaria di I grado a seguito di corso-concorso indetto dall , per il quale autocertificava il possesso dei Controparte_2
seguenti titoli:
1. Certificazione “24 CFU per l'accesso al percorso FIT”, conseguita in data 19.04.2019 presso l'Università degli Studi “Roma Tre”;
2. Laurea triennale in
“Scienze dell'Educazione e della Formazione in una società multiculturale” ex D.M.
509/99 conseguita in data 19.03.2009 presso l'Università degli studi di Roma “
[...]
;
3. Laurea magistrale in “Educatore Professionale e Coordinatore dei Servizi” CP_2
(56/S – classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi – D.M. 509/99), conseguita in data 22.03.2012 presso l'Università degli Studi di Roma Tre con la votazione 110/110 (cfr. doc. 5: Certificato Laurea magistrale);
4. Esami aggiuntivi necessari per la classe di concorso A-18 (Filosofia e scienze umane). Successivamente, aveva inoltrato domanda di inserimento nelle GPS valide per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 ed era stato assegnato in suo favore un incarico presso l'I.C. “De Filippo” di Guidonia Montecelio, inopinatamente revocato dal dirigente scolastico dell'istituto in questione con nota prot. n. 30778 del 29.09.2022 per supposta carenza del titolo di studio valido per l'insegnamento nelle Scuole
Secondarie di I Grado. L'istante, assunto dall'I.C. “De Controparte_3
con contratto a tempo determinato dal 22.11.2022 sino al 30.06.2023
[...]
esclusivamente tramite l'istituto della messa a disposizione, era stato anche depennato dalle GPS di I fascia e si trovava in stato di disoccupazione dal 1.7.2023.
Il si è costituito tardivamente in giudizio, Controparte_1
ribadendo la correttezza del proprio operato in quanto il docente godrebbe, a suo dire, di un titolo abilitante all'insegnamento per la scuola secondaria di II grado e non di I grado.
Il giudice riteneva opportuno chiedere chiarimenti all'Istituto “De Filippo” di Guidonia
e all'Università di , in merito all'esclusione dalle graduatorie del ricorrente, CP_2
affinché venisse specificato se il titolo di studio da questi posseduto fosse valido per l'insegnamento nelle Scuole Secondarie di I Grado o di II grado nonché ogni ulteriore informazione utile per verificare la correttezza dell'esclusione dalle GPS I Fascia -
ADMM e dell'annullamento della proposta di contratto a tempo determinato per difetto dei requisiti previsti.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il caso di specie ha ad oggetto la verifica della legittimità dell'annullamento della proposta di contratto a tempo determinato destinata al ricorrente, effettuata dall'Istituto
“De Filippo” di Guidonia per supposta carenza dei requisiti previsti per il titolo di specializzazione del sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle Scuole
Secondarie di I Grado, a seguito di interlocuzioni e disposizioni ricevute in tal senso dal competente . Controparte_4 Al fine di affrontare tale questione, è necessario preventivamente esaminare la normativa di settore disciplinante l'ammissione al corso “Specializzazione per sostegno secondaria primo grado” – TFS Sostegno V Ciclo indetto dall CP_2
.
[...]
Il D.M. n. 92 del 8.2.2019, contenente disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del n. 249/2010 e successive CP_5
modificazioni, all'articolo 3 (rubricato “Requisiti di ammissione e articolazione del percorso”) comma 1, lett. B. prevede che: “Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: (….) b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma
1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
Il citato articolo 5 prevede poi che: “In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo
o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione”.
Infine, il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, nella sua formulazione ratione temporis, stabilisce che: “
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”
Dal disposto delle norme suindicate discende che per l'accesso al corso di specializzazione in questione è condizione necessaria e sufficiente il possesso di laurea magistrale coerente con le classi di concorso vigenti tanto per l'accesso alle procedure della scuola secondaria di I grado che di II grado.
Ed invero, dall'esame dei chiarimenti fatti pervenire da parte dell'Istituto “De Filippo” di Guidonia di cui agli atti, emerge come l'esclusione dalla GPS ed il consequenziale annullamento del contratto a tempo determinato con l'amministrazione scolastica sia stato il frutto di una erronea valutazione della classe di concorso indicata dal docente nella domanda di ammissione al corso di specializzazione.
Nello specifico, l' ha affermato di non essere riuscito, al momento Controparte_6
della stipula del contratto, ad inserire nel sistema informatico i dati relativi alla classe di concorso A-18 indicata dal docente nella domanda di ammissione al corso di specializzazione, talchè chiedeva precisazioni in merito alla ATP di Roma la quale comunicava laconicamente che il docente sarebbe stato escluso dalle GPS per mancanza del titolo di studio di accesso alle graduatorie di scuola secondaria di I grado;
evenienza che in effetti si è poco dopo verificata, nonostante l'Università di
[...]
avesse precedentemente comunicato all'Istituto - e l'Istituto all'ATP - che il CP_2
docente era anche in possesso dei requisiti per la classe di concorso A-77.
Ebbene, analizzando la posizione del docente appare indubbio come questi Pt_1
possedesse tutti i requisiti per poter ottenere la specializzazione all'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di I grado, in quanto la laurea conseguita (Laurea specialistica nella classe 56/S in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi) gli consentiva, come da D.M. 22/2005, l'accesso tanto alla classe di concorso A-18 che alla classe di concorso A-77.
Facendo riferimento, per maggior chiarezza espositiva, alla nota fatta pervenire dalla
, si evince che: “…..sia la Laurea Specialistica conseguita Controparte_2
dal Dott. nella classe 18 in
la Laurea specialistica conseguita dallo stesso nella classe 56/S <programmazione e gestione dei servizi educativi formativi> rappresentano una solida preparazione interdisciplinare centrata sull'educazione e la formazione, con un focus su processi di apprendimento, dinamiche relazionali e strategie di inclusione, sviluppando competenze specifiche per la personalizzatine della didattica e la gestione delle diverse forme di disabilià. Le predette conoscenze e competenze congiuntamente a quella acquisite sviluppate con proficuità durante il corso di specializzazione garantiscono una valida formazione per l'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di primo grado.”
Alla luce di ciò, l'amministrazione scolastica ha illegittimamente depennato il ricorrente dalle GPS di I Fascia per la provincia di Roma e revocato il contratto a tempo determinato con lo stesso stipulato nell'a.s. 2022/2023.
Non può, invece, essere accolta la richiesta di immissione in ruolo con decorrenza dal contratto stipulato il 02.09.2022 i sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021.
Difatti, l'art.59, del decreto in questione, al comma 4 prevede quanto segue: “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, CP_7 Controparte_1
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124.
I successivi commi 7 e 8 prevedono poi: “7. Il percorso annuale di formazione iniziale
e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto
a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto”.
Si tratta, dunque, di una procedura straordinaria di assunzione che prevede al termine del periodo di prova di un anno, una prova disciplinare superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio;
qualora il periodo di prova non venga superato, è necessario ripeterlo per un ulteriore anno, mentre il giudizio negativo disciplinare comporta l'impossibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
In questa ottica, non è consentito al giudice sostituirsi all'insindacabile giudizio del dirigente chiamato a valutare l'idoneità del docente e della commissione esterna che deve redigere un giudizio positivo all'esito della prova disciplinare, potendo esclusivamente il sindacato giurisdizionale vertere sulla legittimità o meno dell'esclusione del docente da detta procedura;
tuttavia, avendo già il sig. Pt_1
effettuato un periodo di servizio di un anno nello stesso istituto a cui era stato originariamente destinato, l'amministrazione scolastica può essere condannata a sottoporre il docente alla valutazione di idoneità ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e alla successiva prova disciplinare finalizzata, se con esito positivo, all'immissione in ruolo con decorrenza dalla data del 02.09.2022.
Può, inoltre, essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal docente, quantificato nella perdita delle retribuzioni non corrisposte nell'a.s. 2023/2024 dal
01.07.2023 (data di cessazione del contratto a tempo determinato) al 15.02.2024 (data del ricorso introduttivo), tenuto anche conto che lo stesso è stato ingiustamente depennato dalla GPS e privato della possibilità di ottenere incarichi di supplenza in detta annualità, liquidato sulla base dei conteggi allegati e non specificatamente contestati dal resistente nella loro entità, pari ad € 13.708,95. CP_1
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa;
in ambito giuslavoristico, tale danno può configurarsi sia come perdita di ulteriori occasioni di lavoro, sia di future occasioni di progressione di carriera.
La Suprema Corte ha ampiamente chiarito che la perdita di una chance favorevole costituisce, al pari del lucro cessante, un danno quando la chance perduta aveva la ragionevole certezza o quantomeno l'elevata probabilità di avveramento, elementi entrambi da desumersi in base a indici certi ed obiettivi (Cass. n. 23862/2017). In altri termini, il lavoratore ha l'onere di provare gli elementi idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente e/o basandosi sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato (Cass. n. 11165/2018): “il danno da perdita di chances è un concetto che indica la lesione della possibilità, già esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire un risultato favorevole, come antecedente causale, in termini di probabilità, del vantaggio aspirato” (Cons. Stat., n.
372/2017, Cons. Stato n. 674 del 2014).
In alcune fattispecie, la Corte di Cassazione (Cass., 1°.3.2016, n. 4014), individuata una probabilità di promozione del 90%, ha liquidato il danno da perdita di chance nella medesima percentuale, calcolata sull'intero ammontare degli emolumenti non conseguiti.
Nel caso in esame, al contrario, non è stato allegato dall'istante alcun elemento concreto ed oggettivo sulla base del quale può calcolarsi la probabilità di conseguire il risultato sperato (ovvero l'assunzione di ruolo a seguito del superamento della prova disciplinare).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara illegittimo il D.D. prot. n. 30778 del 29.09.2022 con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalle GPS di I fascia e la conseguente risoluzione del contratto di cui al prot. n. 7747 del 02.09.2022 stipulato ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021;
- condanna il al reinserimento del ricorrente nelle GPS Controparte_1
di I Fascia per la provincia di Roma e a sottoporre lo stesso alla valutazione di idoneità ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonché alla successiva prova disciplinare finalizzata, se con esito positivo, all'immissione in ruolo con decorrenza dalla data del 02.09.2022;
- condanna il al risarcimento del danno per le Controparte_1
retribuzioni mensili non percepite, quantificato in € 13.708,95;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1
in € 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi.
Tivoli, il 26/11/2025
Il giudice
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