Art. 14. 1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare del contributo e' commisurato alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. Il relativo importo in lire e' determinato in base al tasso di conversione, stabilito annualmente dalla Comunita' economica europea, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorita' marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 ".
"L'ammontare del contributo e' commisurato alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. Il relativo importo in lire e' determinato in base al tasso di conversione, stabilito annualmente dalla Comunita' economica europea, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorita' marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 ".