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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9270/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249024641214 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249024641214 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249024641214 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 Coco Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 19.9.2024 intimazione di pagamento anche in relazione ad un avviso di accertamento di € 11699.96per irpef 2014. Eccepiva l'omessa notifica dell'accertamento con conseguente decadenza e prescrizione.
Si costituiva ADER opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie AdE ha comprovato che l'accertamento in questione è stato notificato per compiuta giacenza in data 13.5.2019 in Indirizzo_1.
Il ricorrente ha – però – dedotto e comprovato che dal 30.6.1993 è residente in [...], come da certificato di residenza AIRE in atti.
Ai sensi dell'art. 60, comma 4, del DPR 600/73 “… la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
…”.
Sul punto la Corte di Cassazione con l'ordinanza 3605/2023 ha ancora ribadito che “E, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale
(sentenza Corte cost. n. 366/2007) dell'art. 60, comma 1, lett. e) -nella parte in cui prevedeva, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria, in base all'iscrizione all'AIRE, l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c.- il legislatore è intervenuto, con D.L. 25 marzo 2010, conv. con mod. in L. 73 del 2010, che ha introdotto nell'art. 60
D.P.R. 600 del 1973 i nuovi quarto e quinto comma. Il quarto comma stabilisce che "Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (…)”.
Evidente quindi che l'accertamento è stato notificato presso un indirizzo non più riferibile al ricorrente e facilmente riscontrabile dall'AdE.
Spese a carico di AdE. Vanno invece compensate nei rapporti tra ricorrente e ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle
Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'accertamento
250TXNM000717;
2. condanna AdE al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 1400.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge;
3. compensa le spese tra ricorrente e ADER.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 13.1.2026
IL GI ON
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9270/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249024641214 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249024641214 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249024641214 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 Coco Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 19.9.2024 intimazione di pagamento anche in relazione ad un avviso di accertamento di € 11699.96per irpef 2014. Eccepiva l'omessa notifica dell'accertamento con conseguente decadenza e prescrizione.
Si costituiva ADER opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie AdE ha comprovato che l'accertamento in questione è stato notificato per compiuta giacenza in data 13.5.2019 in Indirizzo_1.
Il ricorrente ha – però – dedotto e comprovato che dal 30.6.1993 è residente in [...], come da certificato di residenza AIRE in atti.
Ai sensi dell'art. 60, comma 4, del DPR 600/73 “… la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
…”.
Sul punto la Corte di Cassazione con l'ordinanza 3605/2023 ha ancora ribadito che “E, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale
(sentenza Corte cost. n. 366/2007) dell'art. 60, comma 1, lett. e) -nella parte in cui prevedeva, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria, in base all'iscrizione all'AIRE, l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c.- il legislatore è intervenuto, con D.L. 25 marzo 2010, conv. con mod. in L. 73 del 2010, che ha introdotto nell'art. 60
D.P.R. 600 del 1973 i nuovi quarto e quinto comma. Il quarto comma stabilisce che "Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (…)”.
Evidente quindi che l'accertamento è stato notificato presso un indirizzo non più riferibile al ricorrente e facilmente riscontrabile dall'AdE.
Spese a carico di AdE. Vanno invece compensate nei rapporti tra ricorrente e ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle
Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'accertamento
250TXNM000717;
2. condanna AdE al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 1400.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge;
3. compensa le spese tra ricorrente e ADER.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 13.1.2026
IL GI ON
(dott. Giorgio Marino)