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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 15/07/2025
Ruolo Generale n. 1036/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1036/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
C.F. , Afragola (NA), in persona dell'amm.re p.t., Parte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliato in Napoli, alla via Di Pozzuoli n. 84 presso lo studio dell'avv. Mario Maio, C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta - C.F._1 Email_1
APPELLANTE
E
1 ), elett.te dom.to in Afragola in via Matteo Renato Imbriani n. 3, CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Francesco Finelli ), che lo rappresenta e difende - CodiceFiscale_3
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 638/2025 pubblicata il
17.02.2025
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 10 marzo 2025 il in epigrafe ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe, resa in contumacia dell'appellante, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria proposta da ai sensi dell'art. 2051 cc, e il convenuto è stato Parte_2 Parte_1 condannato al pagamento della somma di euro 19.056,36, oltre interessi e spese di lite.
Deducendo l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'appellante ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, previa sospensione dell'esecutività ex art. 283 c.p.c.
L'appellato si è costituito con comparsa del 21.5.2025, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Concessa la sospensione dell'esecutività della sentenza, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 351 co. 4 c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
*******
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Assume il Condominio che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado risulta in atti notificato al a mezzo PEC all'indirizzo e Parte_1 Email_3 che nella relazione di notifica si attestava che il predetto indirizzo era stato “estratto dal Registro INI-
PEC (https://www.inipec.gov.it).”.
Deduce, in senso contrario l'appellante, rimasto contumace in primo grado, che, contrariamente a quanto dichiarato da controparte, l'indirizzo PEC: , non è iscritto in alcun Email_4 pubblico elenco, e che pertanto la notifica così effettuata è inesistente.
La circostanza non è contestata dalla parte appellata, che però assume la bontà della citazione in ragione dell'utilizzo “di fatto” di tale recapito digitale da parte dell'amministratore (“… l'indirizzo
2 … pur non risultando nei registri pubblici INI-PEC, era utilizzato Email_3 dall'amministratore del come dimostrato dal fatto che tale indirizzo era indicato Parte_3 sulla carta intestata dello stesso e nella corrispondenza del condominio avvenuta in fase stragiudiziale
…”).
Rileva, in senso contrario, la Corte che l'utilizzo “di fatto” dell'indicato recapito digitale da parte dell'Amministratore non vale a sanare la notifica in tal modo eseguita.
Vertendosi, infatti, in tema di notifica di un atto giudiziale, non sono pertinenti i richiami all'affidamento del notificante, contenuti nelle difese svolte da parte appellata, occorrendo la riferibilità certa dell'indirizzo al destinatario della notificazione.
Nel caso di specie, la circostanza dell'utilizzazione “di fatto” del citato indirizzo pec da parte dell'Amministratore consente, al più, di affermarne la riferibilità certa alla persona dell'Amministratore, non anche al , che è rappresentato dall'Amministratore nei rapporti con i terzi, senza che Parte_1 da ciò possa ricavarsi alcuna immedesimazione organica tra l'uno e l'altro.
In definitiva, trattandosi di indirizzo di cui è dubbia la riferibilità al convenuto, va ritenuta Parte_1 la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Ne deriva la nullità della notifica dell'atto introduttivo, e di tutta l'attività processuale compiuta in contumacia del convenuto, nonché della stessa sentenza che ha definito il giudizio.
A tenore dell'art. 354 co 1 c.p.c., la causa deve essere rimessa al primo giudice per la rinnovazione della notifica della citazione e l'ulteriore corso.
Il tenore della decisione e la scusabilità dell'errore, in ragione dell'indicazione dell'indirizzo utilizzato per la notifica nella corrispondenza dell'Amministratore, consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal
Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento del proposto appello, dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, dispone la rimessione della causa al primo giudice, dinanzi al quale le parti dovranno riassumerla nel termine di tre mesi dalla presente pronuncia;
3 - compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli, all'udienza del 15.7.2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott.ssa Natalia Ceccarelli
4
IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Forgillo
Ruolo Generale n. 1036/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1036/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
C.F. , Afragola (NA), in persona dell'amm.re p.t., Parte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliato in Napoli, alla via Di Pozzuoli n. 84 presso lo studio dell'avv. Mario Maio, C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta - C.F._1 Email_1
APPELLANTE
E
1 ), elett.te dom.to in Afragola in via Matteo Renato Imbriani n. 3, CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Francesco Finelli ), che lo rappresenta e difende - CodiceFiscale_3
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 638/2025 pubblicata il
17.02.2025
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 10 marzo 2025 il in epigrafe ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe, resa in contumacia dell'appellante, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria proposta da ai sensi dell'art. 2051 cc, e il convenuto è stato Parte_2 Parte_1 condannato al pagamento della somma di euro 19.056,36, oltre interessi e spese di lite.
Deducendo l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'appellante ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, previa sospensione dell'esecutività ex art. 283 c.p.c.
L'appellato si è costituito con comparsa del 21.5.2025, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Concessa la sospensione dell'esecutività della sentenza, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 351 co. 4 c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
*******
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Assume il Condominio che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado risulta in atti notificato al a mezzo PEC all'indirizzo e Parte_1 Email_3 che nella relazione di notifica si attestava che il predetto indirizzo era stato “estratto dal Registro INI-
PEC (https://www.inipec.gov.it).”.
Deduce, in senso contrario l'appellante, rimasto contumace in primo grado, che, contrariamente a quanto dichiarato da controparte, l'indirizzo PEC: , non è iscritto in alcun Email_4 pubblico elenco, e che pertanto la notifica così effettuata è inesistente.
La circostanza non è contestata dalla parte appellata, che però assume la bontà della citazione in ragione dell'utilizzo “di fatto” di tale recapito digitale da parte dell'amministratore (“… l'indirizzo
2 … pur non risultando nei registri pubblici INI-PEC, era utilizzato Email_3 dall'amministratore del come dimostrato dal fatto che tale indirizzo era indicato Parte_3 sulla carta intestata dello stesso e nella corrispondenza del condominio avvenuta in fase stragiudiziale
…”).
Rileva, in senso contrario, la Corte che l'utilizzo “di fatto” dell'indicato recapito digitale da parte dell'Amministratore non vale a sanare la notifica in tal modo eseguita.
Vertendosi, infatti, in tema di notifica di un atto giudiziale, non sono pertinenti i richiami all'affidamento del notificante, contenuti nelle difese svolte da parte appellata, occorrendo la riferibilità certa dell'indirizzo al destinatario della notificazione.
Nel caso di specie, la circostanza dell'utilizzazione “di fatto” del citato indirizzo pec da parte dell'Amministratore consente, al più, di affermarne la riferibilità certa alla persona dell'Amministratore, non anche al , che è rappresentato dall'Amministratore nei rapporti con i terzi, senza che Parte_1 da ciò possa ricavarsi alcuna immedesimazione organica tra l'uno e l'altro.
In definitiva, trattandosi di indirizzo di cui è dubbia la riferibilità al convenuto, va ritenuta Parte_1 la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Ne deriva la nullità della notifica dell'atto introduttivo, e di tutta l'attività processuale compiuta in contumacia del convenuto, nonché della stessa sentenza che ha definito il giudizio.
A tenore dell'art. 354 co 1 c.p.c., la causa deve essere rimessa al primo giudice per la rinnovazione della notifica della citazione e l'ulteriore corso.
Il tenore della decisione e la scusabilità dell'errore, in ragione dell'indicazione dell'indirizzo utilizzato per la notifica nella corrispondenza dell'Amministratore, consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal
Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento del proposto appello, dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, dispone la rimessione della causa al primo giudice, dinanzi al quale le parti dovranno riassumerla nel termine di tre mesi dalla presente pronuncia;
3 - compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli, all'udienza del 15.7.2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott.ssa Natalia Ceccarelli
4
IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Forgillo