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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/12/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 757/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUTRERA Parte_1 C.F._1 VITO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACHELLA Controparte_1 C.F._2 AN
RESISTENTE
rilevato che, con ricorso del 15.3.2024, ha domandato pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e celebrato in Controparte_1
Niscemi (CL), il 15.7.1991, da cui sono nati i figli (1992), (1996) e Per_1 Per_2 Per_3
(2001);
rilevato che, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di Controparte_1 divorzio, avversando le deduzioni di controparte in ordine alle questioni economiche;
pagina 1 di 2 rilevato che, all'esito della prima udienza di comparizione del 20.6.2024, il Giudice istruttore ha confermato i provvedimenti emessi in sede di separazione;
rilevato che, con note depositate rispettivamente il 12.11.2025 e il 15.11.2025, i difensori di ambo le parti hanno dato atto della morte di (in Vittoria, il 31.5.2025) e hanno Controparte_1 chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
ritenuto che “la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26489 del 08/11/2017);
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.757 /2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 757/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUTRERA Parte_1 C.F._1 VITO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACHELLA Controparte_1 C.F._2 AN
RESISTENTE
rilevato che, con ricorso del 15.3.2024, ha domandato pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e celebrato in Controparte_1
Niscemi (CL), il 15.7.1991, da cui sono nati i figli (1992), (1996) e Per_1 Per_2 Per_3
(2001);
rilevato che, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di Controparte_1 divorzio, avversando le deduzioni di controparte in ordine alle questioni economiche;
pagina 1 di 2 rilevato che, all'esito della prima udienza di comparizione del 20.6.2024, il Giudice istruttore ha confermato i provvedimenti emessi in sede di separazione;
rilevato che, con note depositate rispettivamente il 12.11.2025 e il 15.11.2025, i difensori di ambo le parti hanno dato atto della morte di (in Vittoria, il 31.5.2025) e hanno Controparte_1 chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
ritenuto che “la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26489 del 08/11/2017);
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.757 /2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 2 di 2