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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
BR ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5400/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Marcello Boglione 73/81 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Venezia - Via G. De Marchi, 16 Marghera 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4415/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 03/04/2024 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. COMUNICAZIONE INTERESSI 07-11 2007
- DINIEGO RIMBORSO n. COMUNICAZIONE IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. COMUNICAZIONE IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.3.2023 la Ricorrente_1 S.p.a. impugnava la comunicazione del Centro Operativo di Venezia con cui venivano spiegati i motivi del rigetto parziale dell'istanza di rimborso IRES presentata dalla Società_1 S.p.a. con cui nel 2013 era stato chiesto il rimborso della maggiore IRES versata per effetto della mancata deduzione dal reddito imponibile dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato in relazione ai periodi di imposta dal 2007 al 2010. La ricorrente spiegava di avere ceduto nel 2017 “pro-soluto” crediti IRES. Le somme venivano rimborsate in misura inferiore a quelle richieste. La ricorrente nel 2022 sollecitava il rimborso dei crediti IRES non rimborsati pari ad € 22 milioni circa. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Nel 2023 il Centro Operativo di Venezia comunicava alla ricorrente la definitività degli importi rimborsati.
L'Ufficio si costituiva ed eccepiva la tardività e la non impugnabilità della comunicazione del 2023 perché il contribuente, a fronte di un rimborso parziale avrebbe dovuto impugnare tale rimborso inferiore a quanto richiesto senza presentare un'altra istanza per il medesimo credito.
La C.T.P. di Roma – dopo avere osservato: a) che la vicenda traeva origine da una istanza di rimborso presentata nel 2013; b) che decorso il termine di 90 gg., il termine per impugnare il parziale diniego al rimborso era decennale e quindi avrebbe dovuto impugnare il diniego parziale dell'istanza di rimborso presentata nel 2013 e non la comunicazione di chiarimenti ricevuta nel 2023 dal Centro Operativo di
Venezia – dichiarava inammissibile il ricorso.
Avverso detta decisione ha proposto appello la Società contribuente chiedendone la riforma.
L'Ufficio controdeduceva e proponeva appello incidentale richiamando la giurisprudenza favorevole della
Suprema Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza ha affermato che il rimborso parziale costituisce provvedimento di rigetto per le somme non rimborsate, da considerarsi rifiuto tacito rispetto all'originaria istanza(più ampia) di rimborso del 2013.
Tuttavia ha aggiunto che il termine per impugnare tale rifiuto tacito non era quello di 60 gg. come sostenuto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 21, comma 1° D.lgvo n. 546/92 dalla data degli accrediti parziali costituenti il rimborso, ma doveva essere considerato il termine quello di cui all'art. 21 comma 2° e cioè il termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di scadenza di 60 gg. successiva alla data di presentazione dell'istanza di rimborso del 2013.
A tal punto la sentenza ha ritenuto che il termine decennale fosse scaduto senza una impugnazione ad hoc dal mancato rimborso parziale.
Peraltro, ha escluso che potesse considerarsi provvedimento la comunicazione da equipararsi a rifiuto tacito (comunicazione del Centro Operativo di Venezia con cui venivano spiegate le ragioni del mancato rimborso integrale.
Ovviamente, considerato l'orientamento della Suprema Corte che equipara il rimborso parziale al rifiuto tacito per la parte non rimborsata, la stessa specifica che per impugnare tale rimborso parziale nel 2020, pur considerando impugnabili i chiarimenti, l'impugnazione e sarebbe tardiva rispetto alla data del 2020 in cui è avvenuto il rimborso parziale.
Le spese possono compensarsi stante la novità e peculiarità della controversia.
P.Q.M.
riserva ex art. 35
A scioglimento della riserva in data 24 settembre 2025, respinge l'appello e compensa le spese.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
BR ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5400/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Marcello Boglione 73/81 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Venezia - Via G. De Marchi, 16 Marghera 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4415/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 03/04/2024 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. COMUNICAZIONE INTERESSI 07-11 2007
- DINIEGO RIMBORSO n. COMUNICAZIONE IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. COMUNICAZIONE IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.3.2023 la Ricorrente_1 S.p.a. impugnava la comunicazione del Centro Operativo di Venezia con cui venivano spiegati i motivi del rigetto parziale dell'istanza di rimborso IRES presentata dalla Società_1 S.p.a. con cui nel 2013 era stato chiesto il rimborso della maggiore IRES versata per effetto della mancata deduzione dal reddito imponibile dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato in relazione ai periodi di imposta dal 2007 al 2010. La ricorrente spiegava di avere ceduto nel 2017 “pro-soluto” crediti IRES. Le somme venivano rimborsate in misura inferiore a quelle richieste. La ricorrente nel 2022 sollecitava il rimborso dei crediti IRES non rimborsati pari ad € 22 milioni circa. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Nel 2023 il Centro Operativo di Venezia comunicava alla ricorrente la definitività degli importi rimborsati.
L'Ufficio si costituiva ed eccepiva la tardività e la non impugnabilità della comunicazione del 2023 perché il contribuente, a fronte di un rimborso parziale avrebbe dovuto impugnare tale rimborso inferiore a quanto richiesto senza presentare un'altra istanza per il medesimo credito.
La C.T.P. di Roma – dopo avere osservato: a) che la vicenda traeva origine da una istanza di rimborso presentata nel 2013; b) che decorso il termine di 90 gg., il termine per impugnare il parziale diniego al rimborso era decennale e quindi avrebbe dovuto impugnare il diniego parziale dell'istanza di rimborso presentata nel 2013 e non la comunicazione di chiarimenti ricevuta nel 2023 dal Centro Operativo di
Venezia – dichiarava inammissibile il ricorso.
Avverso detta decisione ha proposto appello la Società contribuente chiedendone la riforma.
L'Ufficio controdeduceva e proponeva appello incidentale richiamando la giurisprudenza favorevole della
Suprema Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza ha affermato che il rimborso parziale costituisce provvedimento di rigetto per le somme non rimborsate, da considerarsi rifiuto tacito rispetto all'originaria istanza(più ampia) di rimborso del 2013.
Tuttavia ha aggiunto che il termine per impugnare tale rifiuto tacito non era quello di 60 gg. come sostenuto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 21, comma 1° D.lgvo n. 546/92 dalla data degli accrediti parziali costituenti il rimborso, ma doveva essere considerato il termine quello di cui all'art. 21 comma 2° e cioè il termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di scadenza di 60 gg. successiva alla data di presentazione dell'istanza di rimborso del 2013.
A tal punto la sentenza ha ritenuto che il termine decennale fosse scaduto senza una impugnazione ad hoc dal mancato rimborso parziale.
Peraltro, ha escluso che potesse considerarsi provvedimento la comunicazione da equipararsi a rifiuto tacito (comunicazione del Centro Operativo di Venezia con cui venivano spiegate le ragioni del mancato rimborso integrale.
Ovviamente, considerato l'orientamento della Suprema Corte che equipara il rimborso parziale al rifiuto tacito per la parte non rimborsata, la stessa specifica che per impugnare tale rimborso parziale nel 2020, pur considerando impugnabili i chiarimenti, l'impugnazione e sarebbe tardiva rispetto alla data del 2020 in cui è avvenuto il rimborso parziale.
Le spese possono compensarsi stante la novità e peculiarità della controversia.
P.Q.M.
riserva ex art. 35
A scioglimento della riserva in data 24 settembre 2025, respinge l'appello e compensa le spese.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.