TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6875/2022 promossa da:
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della Parte_1
figlia minore Persona_1
con avv. Bindi Michela giusto mandato in atti
-parte attrice contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
con Avvocatura dello Stato di Firenze
-parte convenuta e contro
Controparte_2
con avv. Roberto Tartagli giusto mandato in atti
- parte terza chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il 21 ottobre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
La sig.ra quale esercente la potestà genitoriale sulla propria figlia minore Parte_1
ha cito in giudizio il al fine di ottenerne la Persona_2 Controparte_1
condanna al pagamento, della complessiva somma di somma di € 8.885,73 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT ed interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti da quest'ultima in occasione del sinistro alla medesima occorso in data
12.10.2018 allorquando si trovava all'interno della scuola primaria Carrucci Pontorme, facente parte dell'Istituto Comprensivo Empoli Est, sita a Empoli (FI), Via Liguria n. 1.
Nello specifico è stato dedotto come “in data 12.10.2018 alle ore 10:30 circa, durante
l'orario di intervallo scolastico, la veniva spinta e urtava un tavolo Persona_2
procurandosi una ferita, saturata successivamente in nosocomio, come da documentazione medica che si allega” e ciò per la mancata sorveglianza e vigilanza da parte delle insegnanti.
La sig.ra ha affermato che, essendosi l'incidente verificato all'interno dei locali Pt_1 scolastici durante l'orario delle lezioni, di questo deve rispondere l'amministrazione scolastica sia ai sensi dell'art. 2048 c.c. che ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Nel costituirsi in giudizio il in via preliminare ha eccepito: la carenza di CP_1
legittimazione processuale della sig.ra ad agire in qualità di genitore della Parte_1
figlia il difetto di autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c., Persona_2
l'inammissibilità per carenza di capacità processuale dell'attrice, l'omessa prova dell'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale da parte della madre nonché l'inammissibilità dell'avversa citazione per carenza di una condizione dell'azione cioè per difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Comprensivo Empoli
Est. Nel merito l'Amministrazione ha chiesto il rigetto della domanda assumendo che l'incidente de quo fosse stato causato da un fatto inevitabile ed imprevedibile, imputabile ad un comportamento proprio della bambina e, comunque, in presenza delle insegnanti;
inoltre, ha contestato il quantum della pretesa ed istato, in ipotesi di condanna, di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa la quale, pur non contestando l'operatività Controparte_2 della polizza stipulata dall'amministrazione scolastica, ha eccepito che l'evento lamentato da parte attrice non sarebbe comunque coperto dalla polizza infortuni stipulata stante il grado di invalidità accertato al di sotto del 5%; ha aderito alle difese dall'Amministrazione convenuta per come articolate in punto eccezioni, di an e di
Pag. 2 di 7 quantum della pretesa attorea deducendone l'infondatezza e la mancata prova, ha istato per il rigetto della domanda.
All'esito della concessione dei richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con ammissione delle prove testimoniali, non accolta la richiesta di ammissione di Ctu medico legale formulata dalla difesa attorea (vedi ordinanza del 30 ottobre 2023).
Viene decisa dallo scrivente Giudice sulle conclusioni rassegnate dalle parti e concessi i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
Si osserva come è oramai acclarato (cfr. Cassazione civile sez. VI, 08/11/2021, n.32377;
Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8849) che, con l'ammissione dell'allievo alla scuola, si determina l'instaurazione di un vincolo negoziale da cui sorge, tra insegnante e allievo per effetto di contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, onde evitare che si realizzino condizioni di peri-colo di danno anche a se stesso (in argomento, Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La riconducibilità della vicenda al paradigma normativo dell'art. 1218 c.c. ha per effetto che mentre parte attrice deve provare le concrete modalità di verificazione del fatto storico e che esso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto - nel caso di specie, nell'arco temporale e nel luogo ove la minore si trovava per l'attività scolastica - incombe sull'Istituto scolastico l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. Può escludersi la responsabilità in capo alla direzione scolastica - per come ribadito, in via generale, in molteplici pronunce intervenute in materia - solo laddove la parte contrattuale gravata degli obblighi di vigilanza dei minori dia prova di aver predisposto gli accorgimenti organizzativi e tecnici atti a prevenire il verificarsi di eventi dannosi, l'idoneità dei quali non può prescindere ma è anzi da valutarsi in stretta connessione con tutte circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, e tra esse in primo luogo l'età degli alunni, che impone una vigilanza maggiore tanto minore è l'età anagrafica;
a quelle ambientali, con particolare riferimento alla natura ed alle modalità con cui viene svolta l'attività educativa e
Pag. 3 di 7 didattica nel corso della quale l'evento dannoso si è verificato. L'accertamento va condotto, comunque, con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, sulla base cioè di tutti i fattori causali che - sempre che risultino prospettati dalle parti gli elementi di fatto, e dunque limitatamente alla ricostruzione operata oltre che provata in atti dalle parti - si pongano come rilevanti e che possono essere valutati anche d'ufficio, non concretando la verifica circa l'incidenza causale degli stessi nella determinazione dell'evento un'eccezione in senso proprio (sul punto Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass.
3.12.1999, n. 13460; così ancora, con richiami, Cass. n. 23372 del 15.10.13); in altre parole “il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8849).
Il danneggiato, pertanto, ha l'onere di allegare compiutamente il fatto costitutivo della domanda, e quindi di prospettare l'inadempimento o l'inesatto adempimento addebitabile all'istituto scolastico e/o all'insegnante, ovvero di indicare le cause che hanno provocato la caduta, dalle quali poter desumere indirettamente gli obblighi di protezione eventualmente non assolti dai soggetti preposti alla cura ed alla vigilanza degli studenti (cfr.. Corte appello Napoli sez. VIII, 15/05/2020, n.1730).
Non è necessaria, invece, la ricostruzione precisa della dinamica dei fatti, la quale potrà essere provata dall'istituto scolastico al fine di fornire la prova liberatoria.
Infatti, la scuola può essere esente da responsabilità risarcitoria se prova di non aver potuto evitare il fatto, dando, dunque, la dimostrazione del caso fortuito. L'insegnante dovrà dimostrare che, in base alle modalità di accadimento, non avrebbe potuto prevedere l'evento né intervenire in tempo per impedirlo.
La responsabilità
Si premette che le difese e le argomentazioni di parte saranno esaminate nei limiti necessari nell'economia della motivazione, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass.,Sez.5,Sentenzan.11458dell'11.5.2018).
Pag. 4 di 7 Ciò posto, per ordine e comprensibilità della presente motivazione, è opportuno esaminare preliminarmente il merito della domanda che risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le motivazioni di seguito indicate con assorbimento di ogni altra questione.
In primis si evidenzia che non è stato contestato dalla difesa di parte convenuta il verificarsi della caduta nella struttura scolastica frequentata dalla minore né le Per_2 lesioni a questa legate per come nell'immediatezza accertate in Pronto Soccorso e cioè una ferita all'angolo esterno del sopracciglio destro che richiedeva dei punti di sutura.
Ad essere state oggetto di contestazione sono le modalità con le quali la minore si è infortunata per come esposte in citazione (cfr. “In data 12.10.2018 alle ore 10:30 circa, durante l'orario di intervallo scolastico, la minore a seguito di una Persona_2
spinta ricevuta da una compagna di scuola, urtava la testa contro il tavolo della mensa procurandosi lesioni personali…”).
Tali modalità, oltre ad essere state molto genericamente descritte, non risultano essere supportate da idonea prova;
di contro risultano fondati elementi di prova (documentale ed orale) che inducono a ritenere una dinamica dei fatti molto diversa, e sicuramente più lineare, per come sempre sostenuto da parte convenuta.
Quanto alle evidenze documentali si evidenzia che nel verbale di pronto soccorso redatto nell'immediatezza dei fatti, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate agli operatori sanitari dalla stessa attrice madre della bambina, versato in atti quale doc. 1, si legge:
Alcun riferimento a spinte e/o atti violenti subiti dalla bambina dalle sue compagne di classe.
Tale dichiarazione combacia perfettamente con quanto dichiarato dall'insegnante nella Denuncia di infortunio dalla medesima compilata (doc. 1 parte Testimone_1
convenuta)
Pag. 5 di 7 In entrambi i casi risulta che la piccola , di sei anni all'epoca dei fatti, sia caduta Per_2
per una sua disattenzione, con estrema probabilità per aver posizionato male i piedini in quanto distratta dal gioco con le compagne.
Le testi sentite all'udienza del 30 ottobre 2023 hanno dichiarato: quanto alla sig.ra “… Ricordo che la bambina stava camminando con Testimone_2
altri amici e parlava con loro. Mi sono accorta che la bimba stava per cadere e mi sono precipitata con la mia collega per soccorrerla. Adr Ho avuto la sensazione che la bambina avesse perso l'equilibrio Adr La bambina non stava correndo”; quanto alla sig.ra “cap. 3 Confermo la caduta. Preciso che eravamo Testimone_1
presenti sia io che la collega che . I bimbi erano in corridoio a giocare, la Tes_2
bimba ha fatto un movimento strano ed è caduta. adr La bimba stava giocando con gli altri bambini e stava camminando. Non correva.”.
Le deposizioni dette sono coerenti con quanto emerge dalla lettura dei doc.ti sopra indicati.
In altri termini gli alunni erano controllati da due insegnanti e tranquilli, non stavano correndo, non stavano avendo luogo giochi ovvero comportamenti pericolosi, non vi furono spinte nei confronti di . Per_2
E' evidente, quindi, che gli eventi per cui si chiede il risarcimento non sono da mettere in relazione con situazioni di pericolo causate da terzi e/o da cose né tantomeno a disattenzioni delle insegnanti e/o del personale scolastico;
la bambina ha perso l'equilibrio ed è caduta in totale autonomia, in un momento di normale routine scolastica, e ciò non può essere imputato alle educatrici e/o a coloro deputati alla vigilanza dei bambini e neppure alla scuola tenuta a garantire la sicurezza dei luoghi la cui pericolosità e/o inadeguatezza, tuttavia, non è stata neanche dedotta.
Sul punto di recente la Corte di Cassazione, Sezione VI-3, con ordinanza n. 12410 del
2020 (così anche Cass. Civ., n. 23202/2015), in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha sancito che allorquando il danno occorso all'alunno sia stato causato da un gesto repentino, non prevedibile e quindi evitabile, nonostante la presenza costante e attenta degli insegnanti, non c'è responsabilità né di questi né della scuola.
Pag. 6 di 7 In conclusione, venendo meno, nel caso in esame, la prova adeguata ex art. 2697 cc del nesso causale che ha determinato la caduta, nonché la prova degli inadempimenti imputabili alla scuola, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le domande di manleva
Nel rigetto della domanda principale resta assorbita ogni altra questione formulata dalle parti in corso di giudizio ed, in particolare, la domanda di manleva e garanzia formulata dall'amministrazione convenuta.
Le spese di lite
Per quanto attiene alle spese di lite, l'estrema controvertibilità del fatto storico fondato sul ricordo e/o ricostruzione ex post di una bambina di sei anni, nonché i forti contrasti giurisprudenziali ancora non del tutto risolti nella giurisprudenza di merito in tema di responsabilità scolastica (per danni agli alunni), giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, Seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. Rigetta la domanda attorea.
b. Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Firenze, lì 5 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6875/2022 promossa da:
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della Parte_1
figlia minore Persona_1
con avv. Bindi Michela giusto mandato in atti
-parte attrice contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
con Avvocatura dello Stato di Firenze
-parte convenuta e contro
Controparte_2
con avv. Roberto Tartagli giusto mandato in atti
- parte terza chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il 21 ottobre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
La sig.ra quale esercente la potestà genitoriale sulla propria figlia minore Parte_1
ha cito in giudizio il al fine di ottenerne la Persona_2 Controparte_1
condanna al pagamento, della complessiva somma di somma di € 8.885,73 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT ed interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti da quest'ultima in occasione del sinistro alla medesima occorso in data
12.10.2018 allorquando si trovava all'interno della scuola primaria Carrucci Pontorme, facente parte dell'Istituto Comprensivo Empoli Est, sita a Empoli (FI), Via Liguria n. 1.
Nello specifico è stato dedotto come “in data 12.10.2018 alle ore 10:30 circa, durante
l'orario di intervallo scolastico, la veniva spinta e urtava un tavolo Persona_2
procurandosi una ferita, saturata successivamente in nosocomio, come da documentazione medica che si allega” e ciò per la mancata sorveglianza e vigilanza da parte delle insegnanti.
La sig.ra ha affermato che, essendosi l'incidente verificato all'interno dei locali Pt_1 scolastici durante l'orario delle lezioni, di questo deve rispondere l'amministrazione scolastica sia ai sensi dell'art. 2048 c.c. che ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Nel costituirsi in giudizio il in via preliminare ha eccepito: la carenza di CP_1
legittimazione processuale della sig.ra ad agire in qualità di genitore della Parte_1
figlia il difetto di autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c., Persona_2
l'inammissibilità per carenza di capacità processuale dell'attrice, l'omessa prova dell'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale da parte della madre nonché l'inammissibilità dell'avversa citazione per carenza di una condizione dell'azione cioè per difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Comprensivo Empoli
Est. Nel merito l'Amministrazione ha chiesto il rigetto della domanda assumendo che l'incidente de quo fosse stato causato da un fatto inevitabile ed imprevedibile, imputabile ad un comportamento proprio della bambina e, comunque, in presenza delle insegnanti;
inoltre, ha contestato il quantum della pretesa ed istato, in ipotesi di condanna, di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa la quale, pur non contestando l'operatività Controparte_2 della polizza stipulata dall'amministrazione scolastica, ha eccepito che l'evento lamentato da parte attrice non sarebbe comunque coperto dalla polizza infortuni stipulata stante il grado di invalidità accertato al di sotto del 5%; ha aderito alle difese dall'Amministrazione convenuta per come articolate in punto eccezioni, di an e di
Pag. 2 di 7 quantum della pretesa attorea deducendone l'infondatezza e la mancata prova, ha istato per il rigetto della domanda.
All'esito della concessione dei richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con ammissione delle prove testimoniali, non accolta la richiesta di ammissione di Ctu medico legale formulata dalla difesa attorea (vedi ordinanza del 30 ottobre 2023).
Viene decisa dallo scrivente Giudice sulle conclusioni rassegnate dalle parti e concessi i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
Si osserva come è oramai acclarato (cfr. Cassazione civile sez. VI, 08/11/2021, n.32377;
Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8849) che, con l'ammissione dell'allievo alla scuola, si determina l'instaurazione di un vincolo negoziale da cui sorge, tra insegnante e allievo per effetto di contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, onde evitare che si realizzino condizioni di peri-colo di danno anche a se stesso (in argomento, Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La riconducibilità della vicenda al paradigma normativo dell'art. 1218 c.c. ha per effetto che mentre parte attrice deve provare le concrete modalità di verificazione del fatto storico e che esso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto - nel caso di specie, nell'arco temporale e nel luogo ove la minore si trovava per l'attività scolastica - incombe sull'Istituto scolastico l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. Può escludersi la responsabilità in capo alla direzione scolastica - per come ribadito, in via generale, in molteplici pronunce intervenute in materia - solo laddove la parte contrattuale gravata degli obblighi di vigilanza dei minori dia prova di aver predisposto gli accorgimenti organizzativi e tecnici atti a prevenire il verificarsi di eventi dannosi, l'idoneità dei quali non può prescindere ma è anzi da valutarsi in stretta connessione con tutte circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, e tra esse in primo luogo l'età degli alunni, che impone una vigilanza maggiore tanto minore è l'età anagrafica;
a quelle ambientali, con particolare riferimento alla natura ed alle modalità con cui viene svolta l'attività educativa e
Pag. 3 di 7 didattica nel corso della quale l'evento dannoso si è verificato. L'accertamento va condotto, comunque, con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, sulla base cioè di tutti i fattori causali che - sempre che risultino prospettati dalle parti gli elementi di fatto, e dunque limitatamente alla ricostruzione operata oltre che provata in atti dalle parti - si pongano come rilevanti e che possono essere valutati anche d'ufficio, non concretando la verifica circa l'incidenza causale degli stessi nella determinazione dell'evento un'eccezione in senso proprio (sul punto Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass.
3.12.1999, n. 13460; così ancora, con richiami, Cass. n. 23372 del 15.10.13); in altre parole “il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8849).
Il danneggiato, pertanto, ha l'onere di allegare compiutamente il fatto costitutivo della domanda, e quindi di prospettare l'inadempimento o l'inesatto adempimento addebitabile all'istituto scolastico e/o all'insegnante, ovvero di indicare le cause che hanno provocato la caduta, dalle quali poter desumere indirettamente gli obblighi di protezione eventualmente non assolti dai soggetti preposti alla cura ed alla vigilanza degli studenti (cfr.. Corte appello Napoli sez. VIII, 15/05/2020, n.1730).
Non è necessaria, invece, la ricostruzione precisa della dinamica dei fatti, la quale potrà essere provata dall'istituto scolastico al fine di fornire la prova liberatoria.
Infatti, la scuola può essere esente da responsabilità risarcitoria se prova di non aver potuto evitare il fatto, dando, dunque, la dimostrazione del caso fortuito. L'insegnante dovrà dimostrare che, in base alle modalità di accadimento, non avrebbe potuto prevedere l'evento né intervenire in tempo per impedirlo.
La responsabilità
Si premette che le difese e le argomentazioni di parte saranno esaminate nei limiti necessari nell'economia della motivazione, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass.,Sez.5,Sentenzan.11458dell'11.5.2018).
Pag. 4 di 7 Ciò posto, per ordine e comprensibilità della presente motivazione, è opportuno esaminare preliminarmente il merito della domanda che risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le motivazioni di seguito indicate con assorbimento di ogni altra questione.
In primis si evidenzia che non è stato contestato dalla difesa di parte convenuta il verificarsi della caduta nella struttura scolastica frequentata dalla minore né le Per_2 lesioni a questa legate per come nell'immediatezza accertate in Pronto Soccorso e cioè una ferita all'angolo esterno del sopracciglio destro che richiedeva dei punti di sutura.
Ad essere state oggetto di contestazione sono le modalità con le quali la minore si è infortunata per come esposte in citazione (cfr. “In data 12.10.2018 alle ore 10:30 circa, durante l'orario di intervallo scolastico, la minore a seguito di una Persona_2
spinta ricevuta da una compagna di scuola, urtava la testa contro il tavolo della mensa procurandosi lesioni personali…”).
Tali modalità, oltre ad essere state molto genericamente descritte, non risultano essere supportate da idonea prova;
di contro risultano fondati elementi di prova (documentale ed orale) che inducono a ritenere una dinamica dei fatti molto diversa, e sicuramente più lineare, per come sempre sostenuto da parte convenuta.
Quanto alle evidenze documentali si evidenzia che nel verbale di pronto soccorso redatto nell'immediatezza dei fatti, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate agli operatori sanitari dalla stessa attrice madre della bambina, versato in atti quale doc. 1, si legge:
Alcun riferimento a spinte e/o atti violenti subiti dalla bambina dalle sue compagne di classe.
Tale dichiarazione combacia perfettamente con quanto dichiarato dall'insegnante nella Denuncia di infortunio dalla medesima compilata (doc. 1 parte Testimone_1
convenuta)
Pag. 5 di 7 In entrambi i casi risulta che la piccola , di sei anni all'epoca dei fatti, sia caduta Per_2
per una sua disattenzione, con estrema probabilità per aver posizionato male i piedini in quanto distratta dal gioco con le compagne.
Le testi sentite all'udienza del 30 ottobre 2023 hanno dichiarato: quanto alla sig.ra “… Ricordo che la bambina stava camminando con Testimone_2
altri amici e parlava con loro. Mi sono accorta che la bimba stava per cadere e mi sono precipitata con la mia collega per soccorrerla. Adr Ho avuto la sensazione che la bambina avesse perso l'equilibrio Adr La bambina non stava correndo”; quanto alla sig.ra “cap. 3 Confermo la caduta. Preciso che eravamo Testimone_1
presenti sia io che la collega che . I bimbi erano in corridoio a giocare, la Tes_2
bimba ha fatto un movimento strano ed è caduta. adr La bimba stava giocando con gli altri bambini e stava camminando. Non correva.”.
Le deposizioni dette sono coerenti con quanto emerge dalla lettura dei doc.ti sopra indicati.
In altri termini gli alunni erano controllati da due insegnanti e tranquilli, non stavano correndo, non stavano avendo luogo giochi ovvero comportamenti pericolosi, non vi furono spinte nei confronti di . Per_2
E' evidente, quindi, che gli eventi per cui si chiede il risarcimento non sono da mettere in relazione con situazioni di pericolo causate da terzi e/o da cose né tantomeno a disattenzioni delle insegnanti e/o del personale scolastico;
la bambina ha perso l'equilibrio ed è caduta in totale autonomia, in un momento di normale routine scolastica, e ciò non può essere imputato alle educatrici e/o a coloro deputati alla vigilanza dei bambini e neppure alla scuola tenuta a garantire la sicurezza dei luoghi la cui pericolosità e/o inadeguatezza, tuttavia, non è stata neanche dedotta.
Sul punto di recente la Corte di Cassazione, Sezione VI-3, con ordinanza n. 12410 del
2020 (così anche Cass. Civ., n. 23202/2015), in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha sancito che allorquando il danno occorso all'alunno sia stato causato da un gesto repentino, non prevedibile e quindi evitabile, nonostante la presenza costante e attenta degli insegnanti, non c'è responsabilità né di questi né della scuola.
Pag. 6 di 7 In conclusione, venendo meno, nel caso in esame, la prova adeguata ex art. 2697 cc del nesso causale che ha determinato la caduta, nonché la prova degli inadempimenti imputabili alla scuola, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le domande di manleva
Nel rigetto della domanda principale resta assorbita ogni altra questione formulata dalle parti in corso di giudizio ed, in particolare, la domanda di manleva e garanzia formulata dall'amministrazione convenuta.
Le spese di lite
Per quanto attiene alle spese di lite, l'estrema controvertibilità del fatto storico fondato sul ricordo e/o ricostruzione ex post di una bambina di sei anni, nonché i forti contrasti giurisprudenziali ancora non del tutto risolti nella giurisprudenza di merito in tema di responsabilità scolastica (per danni agli alunni), giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, Seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. Rigetta la domanda attorea.
b. Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Firenze, lì 5 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 7 di 7