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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1920/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO AN Presidente
UE IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 23.05.2025 da
(C.F. ), anche assistito della Curatrice Parte_1 C.F._1
Speciale, Avv. ILARIA FRANCESCA ZOLDAN, con il patrocinio dell'Avv. ANDREA
PERRON CABUS, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. DAVIDE CP_1 C.F._2
BALZARETTI, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private a mezzo delle note scritte depositate in data 17.10.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore in data 01.10.2025 di omologare la loro separazione consensuale con
“la rinuncia alle reciproche domande in atti formulate, l'impegno della resistente a rilasciare la casa coniugale sita in Vanzaghello entro e non oltre il 31.10.2025 e l'appartamento adiacente entro e non oltre il 30.11.2025, l'impegno del ricorrente a pagare il canone di locazione dell'immobile reperito dalla resistente (non nelle vicinanze della casa coniugale) con un tetto massimo di € 700,00 al mese per sei mesi e, comunque, sino all'introduzione del giudizio di divorzio, la compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 03/02/2025, trascritto presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Santa Maria Maggiore, nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2025 parte I Serie 1; dalla loro unione non sono nati figli;
la coppia ha stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in Vanzaghello, Via Roma n. 53, di cui, nel gennaio 2020, il ricorrente ha trasferito la nuda proprietà alla resistente riservandosi il diritto di usufrutto.
La loro convivenza è cessata in data 27.02.2025 allorquando il ricorrente si è trasferito nell'immobile sito In Santa Maria Maggiore, Via Cavour 22, di cui è comproprietario unitamente ai tre figli (maggiorenni economicamente autosufficienti) nati da precedente matrimonio.
In data 31.03.2025 questo Tribunale ha aperto a favore del ricorrente la procedura di
A.d.s. iscritta al n. r. g. 704/2025 e nominato il figlio del medesimo, , suo Parte_2
Amministratore di Sostegno affinché, “con modalità non necessariamente sostitutive, ma di ausilio ed assistenza lo guidi allorché dovesse assumere decisioni in ordine alla cura della propria persona
e conservazione del suo patrimonio”.
Tra l'altro, il ricorrente ha chiesto addebitare alla resistente la separazione dei coniugi.
In data 23.05.2025, “onde scongiurare potenziali conflitti di interessi tra il ricorrente e il suo ADS”, nella presente sede giudiziale l'avv. Ilaria Francesca Zoldan è stata nominata curatrice speciale del ricorrente.
La resistente si è costituita in giudizio in data 07.08.2025 formulando domande autonome.
È stata chiesta l'omologa della separazione personale dei coniugi alle condizioni in epigrafe riportate.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero di fatto cessata ante causam).
Le condizioni accettate dalle parti per la regolamentazione dei loro rapporti da coniugi separati non presentano profili di contrarietà né all'ordine pubblico, né al buon costume.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni dai Parte_3
medesimi accettate, congiuntamente precisate in data 17.10.2025 e in epigrafe richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
UE IN RO AN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1920/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO AN Presidente
UE IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 23.05.2025 da
(C.F. ), anche assistito della Curatrice Parte_1 C.F._1
Speciale, Avv. ILARIA FRANCESCA ZOLDAN, con il patrocinio dell'Avv. ANDREA
PERRON CABUS, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. DAVIDE CP_1 C.F._2
BALZARETTI, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private a mezzo delle note scritte depositate in data 17.10.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore in data 01.10.2025 di omologare la loro separazione consensuale con
“la rinuncia alle reciproche domande in atti formulate, l'impegno della resistente a rilasciare la casa coniugale sita in Vanzaghello entro e non oltre il 31.10.2025 e l'appartamento adiacente entro e non oltre il 30.11.2025, l'impegno del ricorrente a pagare il canone di locazione dell'immobile reperito dalla resistente (non nelle vicinanze della casa coniugale) con un tetto massimo di € 700,00 al mese per sei mesi e, comunque, sino all'introduzione del giudizio di divorzio, la compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 03/02/2025, trascritto presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Santa Maria Maggiore, nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2025 parte I Serie 1; dalla loro unione non sono nati figli;
la coppia ha stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in Vanzaghello, Via Roma n. 53, di cui, nel gennaio 2020, il ricorrente ha trasferito la nuda proprietà alla resistente riservandosi il diritto di usufrutto.
La loro convivenza è cessata in data 27.02.2025 allorquando il ricorrente si è trasferito nell'immobile sito In Santa Maria Maggiore, Via Cavour 22, di cui è comproprietario unitamente ai tre figli (maggiorenni economicamente autosufficienti) nati da precedente matrimonio.
In data 31.03.2025 questo Tribunale ha aperto a favore del ricorrente la procedura di
A.d.s. iscritta al n. r. g. 704/2025 e nominato il figlio del medesimo, , suo Parte_2
Amministratore di Sostegno affinché, “con modalità non necessariamente sostitutive, ma di ausilio ed assistenza lo guidi allorché dovesse assumere decisioni in ordine alla cura della propria persona
e conservazione del suo patrimonio”.
Tra l'altro, il ricorrente ha chiesto addebitare alla resistente la separazione dei coniugi.
In data 23.05.2025, “onde scongiurare potenziali conflitti di interessi tra il ricorrente e il suo ADS”, nella presente sede giudiziale l'avv. Ilaria Francesca Zoldan è stata nominata curatrice speciale del ricorrente.
La resistente si è costituita in giudizio in data 07.08.2025 formulando domande autonome.
È stata chiesta l'omologa della separazione personale dei coniugi alle condizioni in epigrafe riportate.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero di fatto cessata ante causam).
Le condizioni accettate dalle parti per la regolamentazione dei loro rapporti da coniugi separati non presentano profili di contrarietà né all'ordine pubblico, né al buon costume.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni dai Parte_3
medesimi accettate, congiuntamente precisate in data 17.10.2025 e in epigrafe richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
UE IN RO AN
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