Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00577/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2024, proposto da
TO PR, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) per mancata inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella L. 20 novembre 1987, n. 472, come introdotto dall’art. 21, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 232.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. AN LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato il 24 maggio 2024, il Sig. TO PR ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, per ottenere: i) l’accertamento e la declaratoria del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita (TFS) mediante il riconoscimento di sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno, ai sensi dell’art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella L. 20 novembre 1987, n. 472, come introdotto dall’art. 21, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 232; ii) la condanna dell’INPS alla conseguente rideterminazione del TFS in favore del ricorrente, tenendo conto dei suddetti scatti stipendiali; iii) la condanna dell’ente previdenziale al pagamento di interessi e rivalutazione sino al soddisfo; iv) nonché la condanna alle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) Il Sig. TO PR, già dipendente della Polizia Penitenziaria, è stato collocato in quiescenza a domanda, avendo maturato un’anzianità contributiva utile ai fini TFS superiore ad anni 35 e un’età anagrafica di almeno 55 anni.
b) Il ricorrente rappresenta di avere percepito un trattamento di fine servizio non correttamente calcolato da parte dell’INPS, in quanto l’Istituto non ha tenuto conto della maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987; in particolare, il TFS risulta liquidato con mandato ordinativo di pagamento n. 9000105350 dell’11/11/2020.
c) Con diffida e contestuale messa in mora inoltrata a mezzo PEC in data 11/03/2024, il ricorrente intimava all’INPS il ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali; la diffida rimaneva priva di riscontro utile.
d) Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione e dolendosi della mancata applicazione della normativa invocata, il ricorrente proponeva il presente giudizio.
1.2 – In punto di diritto, il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6-bis D.L. n. 387/1987, come introdotto dall’art. 21 L. n. 232/1990, nonché vizi di eccesso di potere, illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. e all’art. 3 della L. 241/1990. Ha sostenuto che il beneficio dei sei scatti, ai fini del calcolo della buonuscita, spetta anche in caso di collocamento in quiescenza “a domanda”, al ricorrere dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 6-bis (55 anni di età e 35 anni di servizio utile), richiamando, altresì, l’orientamento giurisprudenziale favorevole consolidatosi in materia.
2 – L’INPS si è costituito in giudizio in data 12 giugno 2024, con atto di mera forma.
3 – La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 febbraio 2026, previa discussione.
4 – Il ricorso è fondato.
4.1 – Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva dell’INPS. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 329/2006; n. 3365/2007; n. 6465/2010; Sez. III, n. 1231/2019), l’unico soggetto competente a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio è l’ente previdenziale, sicché correttamente il ricorrente ha instaurato il giudizio nei confronti dell’Istituto.
4.2 – Quanto al merito, l’art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella L. 20 novembre 1987, n. 472, come introdotto dall’art. 21, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 232, prevede al comma 1 l’attribuzione, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di sei scatti del 2,5% ciascuno in favore del personale ivi indicato in caso di cessazione per età, inabilità o decesso; e al comma 2 estende il medesimo beneficio anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
4.3 – Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio (atti di quiescenza e prospetto di liquidazione TFS, nonché restante documentazione allegata) risulta che il Sig. TO PR è stato collocato in quiescenza a domanda ed era, al momento della cessazione dal servizio, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987 (compimento dei 55 anni di età e maturazione di almeno 35 anni di servizio utile). Ne consegue il suo diritto al riconoscimento dei sei scatti ai fini della rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
4.4 – Deve pertanto essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno e, per l’effetto, l’INPS va condannato alla riliquidazione del trattamento di fine servizio in favore dell’odierno ricorrente, con corresponsione delle differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza (artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a.) e vanno poste a carico dell’INPS; esse si liquidano, avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alla natura della controversia, ai sensi del D.M. n. 55/2014, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
accerta e dichiara il diritto del ricorrente TO PR alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis, comma 2, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella L. 20 novembre 1987, n. 472, come introdotto dall’art. 21, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 232;
condanna l’INPS alla riliquidazione del TFS in favore del ricorrente mediante inclusione dei predetti scatti, con corresponsione delle differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato se ed in quanto versato e dovuto, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | NO CA |
IL SEGRETARIO